Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/05/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 654/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 26/05/2025 nella causa n. 654/2024 RGL, promossa da:
assistita dall'avv. BONAMINO CHIARA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dall'avv. PERUZZO ERIKA Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – restituzione quote sociali
Premesso che: con ricorso depositato in data 24.6.2024, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 241/2024 emesso in data 14.6.2024 dal Tribunale di Alessandria – Sezione
Lavoro in favore di per l'importo di € 1.100,00, oltre accessori di legge Controparte_1
e spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione delle quote sociali versate alla
Cooperativa San Carlo Onlus.
A fondamento dell'opposizione, la società ha rappresentato:
- di aver stipulato in data 29.11.2016 un contratto di appalto con la Cooperativa San Carlo
Onlus, di cui la signora è stata socia lavoratrice;
Controparte_1
- che il contratto di appalto è stato risolto con decorrenza dall'1.4.2023, con trasferimento dei rapporti di lavoro dei dipendenti dalla cooperativa alla Parte_1
- che, quantificato il debito maturato dalla nei confronti della Cooperativa Parte_1
San Carlo Onlus, le modalità di pagamento sono state concordate tra le parti mediante la sottoscrizione di un atto di transazione in data 31.3.2023;
1
- che tale transazione ha previsto l'accollo da parte dell'opponente del debito della
Cooperativa San Carlo Onlus nei confronti dei soci lavoratori per la restituzione delle quote sociali, sorto in conseguenza del trasferimento del rapporto lavorativo e della cessazione del rapporto associativo;
- che con separato verbale di accordo sindacale è stato comunicato ai lavoratori quanto oggetto di accollo con l'indicazione che la restituzione delle somme sarebbe avvenuta da parte della società “nei tempi e nei modi che saranno concordati”;
- che il diritto alla restituzione delle quote sociali versate dai soci lavoratori sarebbe stato esigibile soltanto dopo l'approvazione da parte della Cooperativa San Carlo Onlus del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è verificata la cessazione del rapporto lavorativo ai sensi dell'art. 2535 c.c.;
- che, nonostante ciò, per andare incontro ai lavoratori, la ha avviato una Parte_1 trattativa sindacale al fine di concordare una restituzione rateale delle somme da essi versate a titolo di quota sociale in sede di instaurazione del rapporto associativo con la
Cooperativa San Carlo Onlus;
- che tale accordo è stato definitivamente sottoscritto esclusivamente da FISASCAT CISL e non anche dalle altre due sigle sindacali con cui si sono svolte le trattative, tra cui CP_2
, a cui è iscritta la ricorrente;
[...]
- che, al fine di evitare discriminazioni, la società ha comunque ritenuto di estendere l'esecuzione dell'accordo in favore di tutti i lavoratori assunti;
- che, infatti, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, la società ha iniziato a corrispondere parzialmente il credito, ancorchè non ancora divenuto esigibile;
- che, tuttavia, la ricorrente ha chiesto in via monitoria, prima dell'approvazione da parte della
Cooperativa San Carlo Onlus del bilancio di esercizio 2023, e quindi prima che il proprio diritto di credito fosse effettivamente esigibile, il pagamento, per intero, delle somme a suo tempo versate a titolo di quota sociale in favore della Cooperativa San Carlo Onlus;
- ritenendo di poter opporre alla creditrice, in virtù dell'art. 1273 c.c., le eccezioni proprie del rapporto di debito originario, sorto tra l'originaria debitrice e la creditrice, Parte_1 ha eccepito l'inesigibilità del credito azionato e quindi ha sostenuto l'infondatezza della pretesa monitoria, evidenziando che, comunque, il capitale oggetto di domanda sarebbe stato integralmente corrisposto entro ottobre 2024.
Sulla scorta di quanto argomentato, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96, co.1, c.p.c., per aver agito con mala fede o colpa grave.
si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e in Controparte_1 particolare che il credito oggetto della propria pretesa monitoria fosse inesigibile. La lavoratrice ha, infatti, sostenuto che, non essendo stata revocata la delibera che legittimava il recesso del socio,
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ai sensi dell'art. 2437 bis c.c., il suo recesso è divenuto definitivo e quindi il credito esigibile;
ha inoltre evidenziato che l'art. 2535 c.c. non impone che la restituzione delle quote sociali avvenga dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso, bensì entro il termine di 180 giorni dall'approvazione di detto bilancio, senza impedire una liquidazione anticipata rispetto a tale termine finale;
infine, ha sostenuto la inopponibilità del verbale di accordo concluso con FISASCAT
CISL.
La causa, avente natura documentale, è stata discussa all'odierna udienza e così decisa.
Considerato che:
- è documentata, e comunque non contestata, la ricostruzione fattuale di parte opponente;
- in particolare, si evince dal contenuto della “Scrittura privata di transazione, riconoscimento del debito e rateizzazione” del 31.3.2023 (doc. 1 ric.) che tra l'opponente e la
[...]
è intercorso un rapporto di appalto, in forza di un contratto Controparte_3 sottoscritto in data 29.11.2016, avente ad oggetto servizi di assistenza socio-sanitaria- assistenziali da svolgersi presso la Comunità psichiatrica di tipo B denominata L'Acero e la casa di riposo denominata Il Platano, site in Alessandria, Piazza Basile 77, gestite da che, quindi, ha rivestito il ruolo di committente;
dal medesimo documento Parte_1 si comprende che la cooperativa appaltatrice ha rivendicato un proprio credito alla data del
31.1.2023 nei confronti della committente e che le parti hanno convenuto di regolamentare le pendenze;
in particolare, tra le altre pattuizioni, è stato concordato l'“accollo del debito di
San Carlo per restituzione quote sociali ai dipendenti fino al 28 febbraio 2023, al quale aggiungere quanto maturato per marzo 2023 che diventerà noto ad aprile 2023 e che verrà comunicato tempestivamente da San Carlo”, con impegno assunto dalla odierna opponente anche a tenere indenne e manlevare la cooperativa;
- con l'accordo sindacale sottoscritto in pari data 31.3.2023 da Controparte_4
Cooperativa San Carlo Onlus, da una parte, e dalle rappresentanze sindacali
[...]
di Alessandria, Fisascat - CISL di Alessandria/Asti e Controparte_5 CP_2
Alessandria, dall'altra, è stato, tra l'altro, comunicato ai terzi lavoratori che il loro rapporto di lavoro sarebbe stato trasferito a far data dall'1.4.2023 alle dipendenze di e Parte_1 contestualmente sarebbero stati trasferiti dal precedente datore di lavoro al nuovo i debiti nei loro confronti “maturati e derivanti dal rapporto lavorativo e associativo in essere alla data del 31.3.2023 relativamente a … alla restituzione della quote sociale versata alla
Cooperativa San Carlo Onlus, restituzione che verrà erogata nei tempi e modi che saranno concordati” (doc. 2 ric.);
- la comunicazione del passaggio alle dirette dipendenze di e il Parte_1 trasferimento del debito, anche relativo alla restituzione delle quote sociali versate alla
Cooperativa San Carlo Onlus, dal precedente al nuovo datore di lavoro sono stati
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comunicati alla lavoratrice opposta altresì con comunicazione individuale datata 31.1.2023, sottoscritta da entrambe le parti (doc. 4 res.);
- con verbale di accordo concluso in data 19.12.2023 esclusivamente tra e Parte_1
FISASCAT CISL, poi, è stato concordato tra le parti dello stesso un pagamento rateale delle somme versate dai lavoratori a titolo di quote sociali (doc. 3 ric.);
- è incontestato che il pagamento rateale sia stato disposto anche in favore della lavoratrice opposta, pur non aderente alla sigla sindacale firmataria dell'accordo;
- con ricorso monitorio ha chiesto la condanna della società datrice di Controparte_1 lavoro a corrisponderle l'intera somma versata a titolo di quota sociale alla
[...]
, dedotto quanto parzialmente già rimborsato per il medesimo Controparte_3 titolo, in ragione del comunicato trasferimento del debito;
- l'art. 1273 c.c., dedicato all'“Accollo”, stabilisce che “[I]. Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. [II]. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. [III]. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. [IV]. In ogni caso il terzo
è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale
l'assunzione è avvenuta.”;
- nella specie, emerge dagli atti che in ragione del riconoscimento di un Parte_1 proprio debito nei confronti di (rapporto di provvista), Controparte_3 abbia concordato con la propria creditrice di accollarsi il debito di questa nei confronti dei soci lavoratori e avente ad oggetto la restituzione delle somme incamerate a titolo di quote sociali;
l'accollo si è perfezionato con il solo accordo tra accollante e accollato mentre la comunicazione e l'adesione della creditrice mediante la sottoscrizione della comunicazione individuale del 31.3.2023 ha comportato soltanto l'irrevocabilità della stipulazione a suo favore, senza che, peraltro, sia stata espressamente prevista la liberazione del debitore originario;
- il comma 3 dell'art. 1273 c.c. chiarisce che il debitore accollante può opporre al creditore eventuali eccezioni fondate sul contratto di accollo e comunque risponde nei limiti in cui ha assunto il debito;
vale a dire che se l'accollante ha concordato con il debitore originario di accollarsi il suo debito solo fino a un certo importo, l'eventuale residuo resta a carico del debitore originario e tale eccezione è opponibile al creditore;
- ancorchè la norma non lo dica espressamente, si ritiene che l'accollante possa altresì opporre al creditore le eccezioni non personali fondate sul rapporto tra debitore originario e creditore accollatario (rapporto di valuta), anteriori all'accollo; ciò in quanto nascenti dal
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rapporto di cui lo stesso creditore era già parte e che poteva quindi prevedere potessero essere sollevate dal debitore originario;
- l'eccezione di inesigibilità del credito azionato in via monitoria dall'opposta sollevata dalla
è un'eccezione fondata sul rapporto originario tra cooperativa e socia Parte_1 lavoratrice, non avente natura personale in quanto derivante dalla stessa natura del credito relativo alla restituzione delle quote sociali;
- trattasi di credito la cui liquidazione è disciplinata dall'art. 2535 c.c., applicabile ai rapporti tra società cooperativa e socio in virtù del disposto dell'art. 2519 c.c., secondo il quale “[I].
Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. [II]. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.”;
- l'art. 2535 c.c., rubricato “Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente” dispone che “[I]. La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. [II]. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma. [III]. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.”;
- la giurisprudenza ha chiarito che la costituzione del rapporto societario e l'originario conferimento, pur rappresentando il presupposto giuridico del diritto del socio alla quota di liquidazione, non rilevano come fatto direttamente genetico di un contestuale credito restitutorio del conferente, configurandosi la posizione di quest'ultimo come mera aspettativa o diritto in attesa di espansione, destinato a divenire attuale soltanto nel momento in cui si addivenga alla liquidazione, ed alla condizione che a tale momento dal bilancio risulti una consistenza attiva sufficiente a giustificare l'attribuzione pro quota al socio stesso di valori proporzionali alla sua partecipazione (Cass., n. 19955/2011; Cass., n.
18599/2008; Cass., n. 20169/2004);
- nel caso di specie, lo scioglimento del rapporto associativo della ricorrente con la
[...]
secondo quanto concordemente affermato dalle parti, è Controparte_3
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avvenuto con decorrenza 1.4.2023, sicchè il diritto di credito si sarebbe consolidato con la liquidazione disposta a seguito e sulla base del bilancio relativo all'esercizio anno 2023, non ancora approvato alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo né alla data di emissione del titolo opposto, mentre il pagamento di quanto effettivamente liquidato avrebbe dovuto avvenire entro i successivi 180 giorni;
- si ritiene pertanto fondata l'opposizione proposta, mentre non appaiono pertinenti i rilievi concernenti la mancata revoca della deliberazione del recesso del socio svolti dalla parte opposta;
- sulla base di quanto esposto e dato atto che le parti hanno rappresentato che la somma capitale oggetto del ricorso monitorio è stata interamente versata nelle more del giudizio e comunque entro ottobre 2024 (v. ud. 14.11.2024), senza che sia stato dedotto il mancato rispetto del termine di 180 giorni decorrente dall'approvazione del bilancio di esercizio
2023, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e dev'essere revocato il decreto ingiuntivo n. 241/2024 emesso in data 14.6.2024 dal Tribunale di
Alessandria – Sezione Lavoro in favore di;
Controparte_1
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte opposta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta;
- non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c..
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore della parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 515,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Alessandria, 26.5.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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