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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/06/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1444/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1444/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], residente a [...], cod. Parte_1
fisc.: , elettivamente domiciliata in Vercelli, Largo D'Azzo n.4 presso lo tudio CodiceFiscale_1 dell'Avv. Serenella Ferrara del Foro di Vercelli, Cod. Fisc.: , pec: CodiceFiscale_2
, che la rappresenta e difende;
il predetto difensore dichiara Email_1
di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133 co.3, 134 co.3 e 176 co.2 c.p.c. a mezzo di fax al n.0161/210833 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica:
; Email_1
- ricorrente -
contro
, nato a [...], il [...], iscritto Controparte_1
all'A.I.R.E in data 3/09/2012 con i seguenti dati: Germania, Circoscrizione Consolare Francoforte sul
Meno a città FREIGERICHT, Hauptstrasse 9 cap 63579, comune di iscrizione in ANPR – Sezione
AIRE: Palma di Montechiaro, cod. fisc.: ; CodiceFiscale_3
- resistente, contumace -
pagina 1 di 5 Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso:
1) che la figlia minore venga affidata in via (super esclusiva) alla madre, con Persona_1
collocazione presso quest'ultima;
2) le decisioni più importanti nell'interesse della suddetta minore relativamente all'educazione, alla formazione scolastica e di salute della stessa sarà assunta in via esclusiva dalla madre;
3) il padre vedrà e terrà con sé la figlia in una giornata intera, senza pernottamento alla settimana laddove lo richiedesse, previo accordo con la madre in base anche alle esigenze scolastiche ed abitudini della minore;
- il giorno di Natale/ Capodanno e Pasqua/ PA la minore , laddove il padre lo dovesse Per_1
richiedere, resterà alternativamente con quest'ultimo e con la madre ad anni alterni;
4) a titolo di contributo al mantenimento dei figli il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, la somma mensile di €.200,00 rivalutabili annualmente in via automatica in base agli indici
ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) L'assegno unico ed eventuali altri bonus relativi alla minore saranno di esclusiva spettanza della IG.ra
. Pt_1
Il resistente non si costituiva in giudizio e all'udienza del 13 maggio 2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che:
le parti hanno avuto una relazione sentimentale dall'aprile 2012 a giugno 2019 dalla quale è nata a
Gelnhausen (Germania) la figlia il 7/12/2015 riconosciuta da entrambi i genitori;
Persona_1
− che dalla nascita la potestà genitoriale era stata concessa alla sola madre e non vi sono state successive decisioni giudiziarie che abbiano modificato tale circostanza;
− che al momento della cessazione della convivenza dei genitori, la minore rimaneva affidata alla madre con la quale è tuttora residente, in Desana (VC), Via Sandra Gelsina n.7, fermi restando i diritti di visita del padre che tuttavia dal dicembre 2019 ha tenuto con sé la minore soltanto un fine settimana Per_1
nel gennaio 2020 a Bolzano dove l'ha accompagnata la madre, ma da allora non ha mai cercato di vedere la propria figlia che comunque non lo riconosce come padre, non avendolo mai frequentato dopo il 2020;
pagina 2 di 5 − che nel 2021 mamma e figlia si sono trasferite in Italia a Desana (VC) Via Sandra Gelsina n.7 dove vivono tuttora con il nuovo compagno della IG.ra IG. Pt_1 Persona_2
− che il IG. si è reso irreperibile e non risponde al cellulare, rendendo praticamente impossibile Per_1
i contatti con lo stesso finalizzati alle decisioni in cui è necessario per la legge italiana, il consenso del padre;
− che la ricorrente lavora con modalità mista smart working e presenza presso la Ditta GE ST con sede in Bolzano e unità a Valdengo (BI) con uno stipendio medio mensile di €.2.300,00 netti;
− che , pur risultando dipendente della ditta PULITO Controparte_1
DIENSTLEISTUNG GMBH, con sede in Ander FRUHLINSUST 19,D - 63811 Stockstadt A. Main
(Germania) ha versato in modo incostante piccoli contributi per il mantenimento della figlia;
− che è interesse della ricorrente ottenere la regolamentazione dei diritti e degli interessi della figlia
; Per_1
Quanto all'affidamento del minore, il Collegio reputa che il contegno del convenuto induca a disporre l'affido esclusivo con concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla ricorrente.
L'attuale stato delle cose lascia emergere un contegno del padre che è in totale distonia anche con l'affido in concreto attuato, in quanto risulta nel padre una marcata “condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593), tale da rendere opportuno rimettere al genitore affidatario ex art. 337-quater comma III c.c anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale, con riguardo alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale).
La concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per il minore: invero mentre per la madre è possibile formulare una prognosi favorevole, essendosi occupata del bambino con continuità fino ad oggi, e ciò non solo dal punto di vista morale, ma anche materiale, il padre ha serbato un atteggiamento non solo assente, ma anche irresponsabile e poco tutelante.
Del resto, il resistente, restando contumace, non si è mostrato in alcun modo disponibile o comunque in grado di assumere nei confronti del figlio condotte di accudimento, evidenziando così il proprio totale disinteresse anche al semplice confronto con l'altro genitore, il quale si trova già da tempo di fatto da solo nell'esercizio di tutte le funzioni della responsabilità genitoriale.
L'affido esclusivo alla madre, con esercizio in via super esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per pagina 3 di 5 questioni fondamentali, alla madre sia inibita ogni azione, a causa del disinteresse e della assenza del padre, essendo preminente l'interesse del bambino ad avere un solo centro decisionale - ma tempestivo e funzionante- piuttosto che quello alla bigenitorialità.
La concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto agli incontri padre-figlia il padre, se lo vorrà, vedrà e terrà con sé la figlia in una giornata intera, senza pernottamento alla settimana laddove lo richiedesse, previo accordo con la madre in base anche alle esigenze scolastiche ed abitudini della minore;
- il giorno di Natale/ Capodanno e Pasqua/ PA la minore , laddove il padre lo dovesse Per_1
richiedere, resterà alternativamente con quest'ultimo e con la madre ad anni alterni.
In ragione della mancata soppressione della responsabilità genitoriale, è specifico onere del genitore non affidatario, quello di continuare a contribuire al mantenimento del figlio.
Sulla questione ritiene il Collegio che, in ragione del regime di visita paterno, del tutto insussistente, e che implica una permanenza di GI in via totalmente prevalente presso la madre, il contributo al mantenimento indiretto a carico del padre può essere fissato in euro 200 mensili, fermo il contributo al
50% delle spese straordinarie, con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di Vercelli, da intendersi qui integralmente riportato.
Trattandosi di contumace e di provvedimenti indispensabili per l'interesse dei minori le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, in composizione collegiale, così provvede:
DISPONE che la figlia minore, , sia affidata in modo super-esclusivo alla madre, ex art. 337- Per_1
quater comma III c.c..
La minore avrà collocamento prevalente e residenza abituale con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale Per_1
del minore potranno essere adottate dalla madre, in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
DISPONE che entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia minore, versi a l'importo mensile di Controparte_1 Parte_1
euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte pagina 4 di 5 da SSN e di quelle scolastiche e ludico-sportive straordinarie, come indicate nel relativo Protocollo del
Tribunale di Vercelli.
DISPONE, quanto agli incontri padre-figlia che il padre, se lo vorrà, vedrà e terrà con sé la figlia in una giornata intera, senza pernottamento alla settimana, qualora lo richieda, previo accordo con la madre in base anche alle esigenze scolastiche ed abitudini della minore;
che il giorno di Natale/ Capodanno e Pasqua/ PA la minore , laddove il Per_1 padre lo dovesse richiedere, resterà alternativamente con quest'ultimo e con la madre ad anni alterni.
COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE
Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 10 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est. Dott. Andrea PADALINO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1444/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], residente a [...], cod. Parte_1
fisc.: , elettivamente domiciliata in Vercelli, Largo D'Azzo n.4 presso lo tudio CodiceFiscale_1 dell'Avv. Serenella Ferrara del Foro di Vercelli, Cod. Fisc.: , pec: CodiceFiscale_2
, che la rappresenta e difende;
il predetto difensore dichiara Email_1
di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133 co.3, 134 co.3 e 176 co.2 c.p.c. a mezzo di fax al n.0161/210833 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica:
; Email_1
- ricorrente -
contro
, nato a [...], il [...], iscritto Controparte_1
all'A.I.R.E in data 3/09/2012 con i seguenti dati: Germania, Circoscrizione Consolare Francoforte sul
Meno a città FREIGERICHT, Hauptstrasse 9 cap 63579, comune di iscrizione in ANPR – Sezione
AIRE: Palma di Montechiaro, cod. fisc.: ; CodiceFiscale_3
- resistente, contumace -
pagina 1 di 5 Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso:
1) che la figlia minore venga affidata in via (super esclusiva) alla madre, con Persona_1
collocazione presso quest'ultima;
2) le decisioni più importanti nell'interesse della suddetta minore relativamente all'educazione, alla formazione scolastica e di salute della stessa sarà assunta in via esclusiva dalla madre;
3) il padre vedrà e terrà con sé la figlia in una giornata intera, senza pernottamento alla settimana laddove lo richiedesse, previo accordo con la madre in base anche alle esigenze scolastiche ed abitudini della minore;
- il giorno di Natale/ Capodanno e Pasqua/ PA la minore , laddove il padre lo dovesse Per_1
richiedere, resterà alternativamente con quest'ultimo e con la madre ad anni alterni;
4) a titolo di contributo al mantenimento dei figli il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, la somma mensile di €.200,00 rivalutabili annualmente in via automatica in base agli indici
ISTAT del costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) L'assegno unico ed eventuali altri bonus relativi alla minore saranno di esclusiva spettanza della IG.ra
. Pt_1
Il resistente non si costituiva in giudizio e all'udienza del 13 maggio 2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che:
le parti hanno avuto una relazione sentimentale dall'aprile 2012 a giugno 2019 dalla quale è nata a
Gelnhausen (Germania) la figlia il 7/12/2015 riconosciuta da entrambi i genitori;
Persona_1
− che dalla nascita la potestà genitoriale era stata concessa alla sola madre e non vi sono state successive decisioni giudiziarie che abbiano modificato tale circostanza;
− che al momento della cessazione della convivenza dei genitori, la minore rimaneva affidata alla madre con la quale è tuttora residente, in Desana (VC), Via Sandra Gelsina n.7, fermi restando i diritti di visita del padre che tuttavia dal dicembre 2019 ha tenuto con sé la minore soltanto un fine settimana Per_1
nel gennaio 2020 a Bolzano dove l'ha accompagnata la madre, ma da allora non ha mai cercato di vedere la propria figlia che comunque non lo riconosce come padre, non avendolo mai frequentato dopo il 2020;
pagina 2 di 5 − che nel 2021 mamma e figlia si sono trasferite in Italia a Desana (VC) Via Sandra Gelsina n.7 dove vivono tuttora con il nuovo compagno della IG.ra IG. Pt_1 Persona_2
− che il IG. si è reso irreperibile e non risponde al cellulare, rendendo praticamente impossibile Per_1
i contatti con lo stesso finalizzati alle decisioni in cui è necessario per la legge italiana, il consenso del padre;
− che la ricorrente lavora con modalità mista smart working e presenza presso la Ditta GE ST con sede in Bolzano e unità a Valdengo (BI) con uno stipendio medio mensile di €.2.300,00 netti;
− che , pur risultando dipendente della ditta PULITO Controparte_1
DIENSTLEISTUNG GMBH, con sede in Ander FRUHLINSUST 19,D - 63811 Stockstadt A. Main
(Germania) ha versato in modo incostante piccoli contributi per il mantenimento della figlia;
− che è interesse della ricorrente ottenere la regolamentazione dei diritti e degli interessi della figlia
; Per_1
Quanto all'affidamento del minore, il Collegio reputa che il contegno del convenuto induca a disporre l'affido esclusivo con concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla ricorrente.
L'attuale stato delle cose lascia emergere un contegno del padre che è in totale distonia anche con l'affido in concreto attuato, in quanto risulta nel padre una marcata “condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593), tale da rendere opportuno rimettere al genitore affidatario ex art. 337-quater comma III c.c anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale, con riguardo alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale).
La concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per il minore: invero mentre per la madre è possibile formulare una prognosi favorevole, essendosi occupata del bambino con continuità fino ad oggi, e ciò non solo dal punto di vista morale, ma anche materiale, il padre ha serbato un atteggiamento non solo assente, ma anche irresponsabile e poco tutelante.
Del resto, il resistente, restando contumace, non si è mostrato in alcun modo disponibile o comunque in grado di assumere nei confronti del figlio condotte di accudimento, evidenziando così il proprio totale disinteresse anche al semplice confronto con l'altro genitore, il quale si trova già da tempo di fatto da solo nell'esercizio di tutte le funzioni della responsabilità genitoriale.
L'affido esclusivo alla madre, con esercizio in via super esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per pagina 3 di 5 questioni fondamentali, alla madre sia inibita ogni azione, a causa del disinteresse e della assenza del padre, essendo preminente l'interesse del bambino ad avere un solo centro decisionale - ma tempestivo e funzionante- piuttosto che quello alla bigenitorialità.
La concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto agli incontri padre-figlia il padre, se lo vorrà, vedrà e terrà con sé la figlia in una giornata intera, senza pernottamento alla settimana laddove lo richiedesse, previo accordo con la madre in base anche alle esigenze scolastiche ed abitudini della minore;
- il giorno di Natale/ Capodanno e Pasqua/ PA la minore , laddove il padre lo dovesse Per_1
richiedere, resterà alternativamente con quest'ultimo e con la madre ad anni alterni.
In ragione della mancata soppressione della responsabilità genitoriale, è specifico onere del genitore non affidatario, quello di continuare a contribuire al mantenimento del figlio.
Sulla questione ritiene il Collegio che, in ragione del regime di visita paterno, del tutto insussistente, e che implica una permanenza di GI in via totalmente prevalente presso la madre, il contributo al mantenimento indiretto a carico del padre può essere fissato in euro 200 mensili, fermo il contributo al
50% delle spese straordinarie, con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di Vercelli, da intendersi qui integralmente riportato.
Trattandosi di contumace e di provvedimenti indispensabili per l'interesse dei minori le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, in composizione collegiale, così provvede:
DISPONE che la figlia minore, , sia affidata in modo super-esclusivo alla madre, ex art. 337- Per_1
quater comma III c.c..
La minore avrà collocamento prevalente e residenza abituale con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale Per_1
del minore potranno essere adottate dalla madre, in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
DISPONE che entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia minore, versi a l'importo mensile di Controparte_1 Parte_1
euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte pagina 4 di 5 da SSN e di quelle scolastiche e ludico-sportive straordinarie, come indicate nel relativo Protocollo del
Tribunale di Vercelli.
DISPONE, quanto agli incontri padre-figlia che il padre, se lo vorrà, vedrà e terrà con sé la figlia in una giornata intera, senza pernottamento alla settimana, qualora lo richieda, previo accordo con la madre in base anche alle esigenze scolastiche ed abitudini della minore;
che il giorno di Natale/ Capodanno e Pasqua/ PA la minore , laddove il Per_1 padre lo dovesse richiedere, resterà alternativamente con quest'ultimo e con la madre ad anni alterni.
COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE
Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 10 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est. Dott. Andrea PADALINO
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