Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/06/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 900/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 900/2025 promossa con ricorso depositato in data 25/03/2025 da nata a [...] l'[...] (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Trieste in via delle Fiamme Gialle n. 8/2, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella De
Nardo (C.F. e dall'avv. Federica Stradella (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Trieste, C.F._3
viale XX Settembre n. 13, fax 040/9899748 e PEC: Email_1
e Email_2 Email_3
e
IC EN, nato a [...] il [...] (C.F. ), C.F._4
residente in [...]al V.le Campi Elisi, 41, elettivamente domiciliato in San Giorgio del
Sannio (BN) alla P.zza Scarlatti, 3 presso lo studio dell'Avv. Clementina Ambrosino
(c.f. ) e, dunque, presso il suo domicilio digitale PEC: CodiceFiscale_5
FAX: 0824/58792 Email_4
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONDIZIONI
“Piaccia al Tribunale di Trieste, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, confermare le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Trieste n.
257/2023 di data 4.5.2024, pubblicata in data 11.05.2024 (R.G. 3534/2022), passata in giudicato, e per l'effetto:
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri
e IC EN con rito concordatario in data 5.3.2011 a San Giorgio Parte_1
del Sannio (BN), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste, atto n.
5, parte 2, s. B, anno 2011, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza di divorzio;
disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e , con Per_1 Persona_2 collocamento e residenza presso la madre nell'abitazione coniugale, sita in Trieste, via delle Fiamme Gialle n. 8/2, di proprietà esclusiva della stessa;
disporre il diritto di visita del padre per due giorni a settimana, da concordarsi di volta in volta sulla base dei suoi turni lavorativi, con pernottamento presso di lui in detti giorni, e altre visite da concordarsi di volta in volta, compatibilmente con i suddetti turni e gli impegni di studio ed extrascolastici delle figlie;
disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita a Trieste, via delle Fiamme Gialle
n. 8/2 (corrispondente alla P.T. 87909, c.t. 1, C.C. di Trieste, con annessa cantina censita alla P.T. 87944, c.t. 1, C.C. di Trieste e posto auto censito alla P.T. 87890, c.t.
1, C.C. di Trieste), di esclusiva proprietà della sig.ra , alla moglie, a Parte_1
fronte del collocamento presso la stessa delle figlie minori e;
Per_1 Persona_2
disporre la corresponsione da parte del sig. IC EN alla sig.ra Pt_1
, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, dell'importo di €. 150,00
[...]
(centocinquanta/00) per ciascuna figlia minore (pari a complessivi €. 300,00
(trecento/00)), a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, importo automaticamente ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina del Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.05.2015;
disporre che la sig.ra percepisca integralmente l'assegno unico per le Parte_1
figlie;
i coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé e per le figlie minori;
nulla a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti;
le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti, per cui sottoscrivono il presente atto i difensori delle parti stesse anche ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art. 68 L.P.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il25 marzo 2025 i ricorrenti hanno chiesto al tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, alle condizioni concordate e sopra riportate;
a tale fine hanno esposto e documentato:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 5.3.2011 a San Giorgio del
Sannio (BN) trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste, atto n. 5, parte 2, s. B, anno 2011;
- che dal matrimonio sono nate due figlie: in data 14.09.2009 e in Per_1 Persona_2
data 22.01.2014; P.IVA_
- che la casa coniugale (corrispondente alla P.T. , c.t. 1, C.C. di Trieste, con annessa cantina censita alla P.T. 87944, c.t. 1, C.C. di Trieste e posto auto censito alla
P.T. 87890, c.t. 1, C.C. di Trieste) è di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
- che la sig.ra lavora come banconiera e percepisce un reddito mensile Parte_1 netto di circa €. 1.400,00 mentre il marito IC EN lavora come pizzaiolo e percepisce un reddito mensile netto di circa €. 1.500,00;
- che con sentenza del Tribunale di Trieste n. 257/2023 di data 4.5.2024, pubblicata in data 11.05.2024 (R.G. 3534/2022), è stata pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi, e la sentenza è passata in giudicato (sentenza n.257/2023 di data 4.5.2024, pubblicata in data 11.05.2024 (R.G. 3534/2022), con attestazione di passaggio in giudicato);
I ricorrenti hanno sottoscritto il ricorso dichiarando di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta.
2. Il giudice, preso atto, ha fisato un termine per il deposito di note scritte e quindi, con ordinanza dd 28 maggio 2025 ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Questo Collegio ravvisa i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, visto che è trascorso un anno dalla separazione dei coniugi e non vi sono i presupposti per la loro riconciliazione;
prende atto delle condizioni concordate che ritiene coerenti con gli interessi della prole e con le condizioni economiche delle
Parti.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e IC Parte_1
EN con rito concordatario in data 5.3.2011 a San Giorgio del Sannio (BN), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste, atto n. 5, parte 2, s. B, anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti da aversi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 28/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli