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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/12/2024, n. 5697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5697 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 17/12/2024, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6870/2023 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Orazio Pt_1
Stefano Esposito;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti, dall'avv. Vincenza Marina
Marinelli;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
Motivazione
Con ricorso depositato in data 19.06.2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito:
- avviso di addebito n. 59320230000346691000, notificato in data 24/05/2023 dall' di Catania, e con il quale veniva richiesto il pagamento di €. 24.698,57 a CP_1
titolo di contributi a percentuale eccedenti il minimale, derivanti da Accertamento unificato Agenzia Entrate per il periodo 2016 comprensiva di somme aggiuntive;
2
- avviso di addebito n. 59320230000346792000, notificato in data 24/05/2023 dall' di Catania, e con i quale veniva richiesto il pagamento di €. 24.790,53 a titolo CP_1
di contributi a percentuale eccedenti il minimale, derivanti da Accertamento unificato
Agenzia Entrate per il periodo 2017 comprensiva di somme aggiuntive.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva la violazione della norma di cui all'art.24, comma 3°, del d.lgs. 46/1999 per avvenuta iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio avverso accertamento unificato.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse accogliere l'opposizione per i motivi esposti in ricorso ed annullare l'atto impugnato,
Fissata l'udienza di discussione si costituiva il resistente Controparte_2 svolgendo articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 17.12.2024 come sostituita dalle note depositate da parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione agli avvisi di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 dlgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Osserva il giudicante che gli impugnati avvisi “costituiscono titolo esecutivo” e scaturisco dagli accertamenti tributari da parte dell'Agenzia delle Entrate: anno 2016 -
n. TYS01PD00105 notificato il 15.05.2021 ed anno 2017 - n. TYS01PD01202 notificato il 27/05/2021.
Orbene, il ricorrente, a mezzo difensore, ha proposto ricorso davanti alla competente
C.T.P. di Catania dove sono stati iscritti i procedimenti R.G.R. 1772/2021 ed R.G.R.
1921/2021. Va evidenziato che i contribuenti che hanno un contenzioso in corso contro accertamenti basati sulla rettifica del reddito d'impresa, ricevono di regola da parte dell' degli avvisi di addebito portanti la richiesta di pagamento dei contributi CP_1 3
che sarebbero dovuti sulla maggiore base imponibile (che diviene fiscalmente e previdenzialmente rilevante) in base all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate competente, nonostante sia pendente ricorso tributario contro detti avvisi di accertamento. L'Istituto di previdenza evidenzia in genere che, indipendentemente dalla pendenza del ricorso, della quale per altro l' stesso non sarebbe a conoscenza CP_1
diretta, né potrebbe valutare alcuna comunicazione inviata dal contribuente in tal senso, le somme iscritte nell'avviso di accertamento sarebbero in ogni caso dovute dal contribuente e che non esiste alcuna possibilità di sospensione di dette somme indicate negli avvisi di addebito in quanto, in base all'art. 24 co. 3 del D.Lgs. 46/1999, che recita: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.”, l'unica possibilità di sospensione dell'iscrizione a ruolo sarebbe il ricorso al
Giudice del Lavoro, per gli avvisi emessi dall' stesso, effettuando così una CP_1 interpretazione restrittiva del contenuto dell'art. 24 co. 3 suddetto, ai soli accertamenti emessi direttamente dall' CP_1
Ebbene, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in riferimento alla cartella di pagamento, ma applicabile anche all'avviso di addebito, “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24 co. 3 d.l.vo 26.2.1999 n.
46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima CP_ ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario”: cfr. Cass.
9.4.2014 n. 8379; conforme Cass.
1.3.2016 n. 4032.
Pertanto, l'intervenuta impugnazione giudiziale dei verbali di accertamento, precludeva
CP_ all' in difetto di un provvedimento esecutivo del giudice, di emettere gli opposti avviso di addebito, che pertanto devono essere dichiarati illegittimi.
Tuttavia, tale declaratoria non preclude l'esame del merito, in quanto, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice della opposizione alla cartella di pagamento che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento 4
dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo: cfr. Cass.
6.7.2018 n. 17858, peraltro citata nelle note conclusive autorizzate proprio dall'opponente, e in senso conforme Cass.
7.5.2019 n. 12025 e Cass.
30.9.2019 n. 24372; tale principio, pur affermato in relazione alla cartella di pagamento,
è applicabile con tutta evidenza anche all'avviso di addebito, attesa la eadem ratio.
Infatti, si osserva, ancora, che, in base ai principi ripetutamente affermati dalla Suprema
Corte (ex plurimis: Cass. nr. 5763 del 2002; nr. 13982 del 2007; nr. 12333 del 2015; nr.
11515 del 2017; nr. 18262 del 2017; nr. 6356 del 2020), in tema di riscossione di contributi e premi, l'opposizione avverso la cartella esattoriale (id est: avverso l'avviso di addebito) dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi, ricorrendo gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale i giudici di legittimità avevano già ritenuto (per tutte: Cass. nr. 12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo a un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario;
sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Nella specie, l' , attore in senso sostanziale, ha CP_1 proposto la propria domanda con il provvedimento oggetto dell'opposizione; pertanto, la costituzione dell'ente nel successivo giudizio di opposizione, con richiesta di rigetto dell'opposizione medesima - implicante, in via implicita, la domanda di conferma della pretesa oggetto dell'avviso di addebito -, impone al giudice di esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell'ente.
Orbene, l'odierno ricorrente ha dichiarato che i procedimenti davanti alla Corte di
Giustizia Tributaria si sono conclusi ed ha prodotto le sentenze emesse all'esito dei due procedimenti.
Ebbene la sentenza che ha definito il procedimento relativo all'accertamento riguardante l'anno 2016 ha accolto il ricorso in relazione alla somma di euro 40.109,70, rigettando nel resto e la sentenza che ha definito il procedimento relativo all'accertamento 5
riguardante l'anno 2017 ha accolto il ricorso in relazione alla somma di euro 55.630,86, rigettando nel resto.
Appare quindi evidente come, in ragione dei minori ricavi accertati in relazione agli avvisi di accertamento prodromici alla pretesa contributiva, anche i contributi dovuti
CP_ all' andranno rideterminati rispetto alle minori somme di cui alle citate sentenze della Corte di Giustizia Tributaria.
Non solo, le ridette sentenze risultano essere state impugnate ed il giudizio di appello è tuttora pendente, per cui non vi è alcun dato certo rispetto al quale ancorare le pretese contributive.
CP_ Evidenzia ancora il decidente che l' attore in senso sostanziale in questo procedimento, non ha prodotto in giudizio i verbali di accertamento tributari dell'Agenzia delle Entrate ne alcun altro elemento probatorio sul quale fondare la propria pretesa e, pertanto, è venuto meno al proprio onere della prova su di esso gravante così come previsto dall'art. 2697 c.p.c..
In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
Tuttavia, tenuto conto della “consequenzialità” dell'opposizione rispetto all'accertamento tributario, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare per un mezzo le spese di lite, mentre per la restante parte seguono la soccombenza a carico dell'ente impositore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce;
per le ragioni di cui in parte motiva, annulla gli opposti avvisi di addebito;
CP_ compensa per metà le spese di lite, condannando l'opposta al pagamento in favore del ricorrente della residua metà che liquida in € 1.391,50, di cui € 1.348,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Catania, 17 dicembre 2024
6
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 17/12/2024, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6870/2023 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Orazio Pt_1
Stefano Esposito;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti, dall'avv. Vincenza Marina
Marinelli;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
Motivazione
Con ricorso depositato in data 19.06.2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito:
- avviso di addebito n. 59320230000346691000, notificato in data 24/05/2023 dall' di Catania, e con il quale veniva richiesto il pagamento di €. 24.698,57 a CP_1
titolo di contributi a percentuale eccedenti il minimale, derivanti da Accertamento unificato Agenzia Entrate per il periodo 2016 comprensiva di somme aggiuntive;
2
- avviso di addebito n. 59320230000346792000, notificato in data 24/05/2023 dall' di Catania, e con i quale veniva richiesto il pagamento di €. 24.790,53 a titolo CP_1
di contributi a percentuale eccedenti il minimale, derivanti da Accertamento unificato
Agenzia Entrate per il periodo 2017 comprensiva di somme aggiuntive.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva la violazione della norma di cui all'art.24, comma 3°, del d.lgs. 46/1999 per avvenuta iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio avverso accertamento unificato.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse accogliere l'opposizione per i motivi esposti in ricorso ed annullare l'atto impugnato,
Fissata l'udienza di discussione si costituiva il resistente Controparte_2 svolgendo articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 17.12.2024 come sostituita dalle note depositate da parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione agli avvisi di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 dlgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Osserva il giudicante che gli impugnati avvisi “costituiscono titolo esecutivo” e scaturisco dagli accertamenti tributari da parte dell'Agenzia delle Entrate: anno 2016 -
n. TYS01PD00105 notificato il 15.05.2021 ed anno 2017 - n. TYS01PD01202 notificato il 27/05/2021.
Orbene, il ricorrente, a mezzo difensore, ha proposto ricorso davanti alla competente
C.T.P. di Catania dove sono stati iscritti i procedimenti R.G.R. 1772/2021 ed R.G.R.
1921/2021. Va evidenziato che i contribuenti che hanno un contenzioso in corso contro accertamenti basati sulla rettifica del reddito d'impresa, ricevono di regola da parte dell' degli avvisi di addebito portanti la richiesta di pagamento dei contributi CP_1 3
che sarebbero dovuti sulla maggiore base imponibile (che diviene fiscalmente e previdenzialmente rilevante) in base all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate competente, nonostante sia pendente ricorso tributario contro detti avvisi di accertamento. L'Istituto di previdenza evidenzia in genere che, indipendentemente dalla pendenza del ricorso, della quale per altro l' stesso non sarebbe a conoscenza CP_1
diretta, né potrebbe valutare alcuna comunicazione inviata dal contribuente in tal senso, le somme iscritte nell'avviso di accertamento sarebbero in ogni caso dovute dal contribuente e che non esiste alcuna possibilità di sospensione di dette somme indicate negli avvisi di addebito in quanto, in base all'art. 24 co. 3 del D.Lgs. 46/1999, che recita: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.”, l'unica possibilità di sospensione dell'iscrizione a ruolo sarebbe il ricorso al
Giudice del Lavoro, per gli avvisi emessi dall' stesso, effettuando così una CP_1 interpretazione restrittiva del contenuto dell'art. 24 co. 3 suddetto, ai soli accertamenti emessi direttamente dall' CP_1
Ebbene, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in riferimento alla cartella di pagamento, ma applicabile anche all'avviso di addebito, “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24 co. 3 d.l.vo 26.2.1999 n.
46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima CP_ ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario”: cfr. Cass.
9.4.2014 n. 8379; conforme Cass.
1.3.2016 n. 4032.
Pertanto, l'intervenuta impugnazione giudiziale dei verbali di accertamento, precludeva
CP_ all' in difetto di un provvedimento esecutivo del giudice, di emettere gli opposti avviso di addebito, che pertanto devono essere dichiarati illegittimi.
Tuttavia, tale declaratoria non preclude l'esame del merito, in quanto, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice della opposizione alla cartella di pagamento che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento 4
dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo: cfr. Cass.
6.7.2018 n. 17858, peraltro citata nelle note conclusive autorizzate proprio dall'opponente, e in senso conforme Cass.
7.5.2019 n. 12025 e Cass.
30.9.2019 n. 24372; tale principio, pur affermato in relazione alla cartella di pagamento,
è applicabile con tutta evidenza anche all'avviso di addebito, attesa la eadem ratio.
Infatti, si osserva, ancora, che, in base ai principi ripetutamente affermati dalla Suprema
Corte (ex plurimis: Cass. nr. 5763 del 2002; nr. 13982 del 2007; nr. 12333 del 2015; nr.
11515 del 2017; nr. 18262 del 2017; nr. 6356 del 2020), in tema di riscossione di contributi e premi, l'opposizione avverso la cartella esattoriale (id est: avverso l'avviso di addebito) dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi, ricorrendo gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale i giudici di legittimità avevano già ritenuto (per tutte: Cass. nr. 12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo a un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario;
sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Nella specie, l' , attore in senso sostanziale, ha CP_1 proposto la propria domanda con il provvedimento oggetto dell'opposizione; pertanto, la costituzione dell'ente nel successivo giudizio di opposizione, con richiesta di rigetto dell'opposizione medesima - implicante, in via implicita, la domanda di conferma della pretesa oggetto dell'avviso di addebito -, impone al giudice di esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell'ente.
Orbene, l'odierno ricorrente ha dichiarato che i procedimenti davanti alla Corte di
Giustizia Tributaria si sono conclusi ed ha prodotto le sentenze emesse all'esito dei due procedimenti.
Ebbene la sentenza che ha definito il procedimento relativo all'accertamento riguardante l'anno 2016 ha accolto il ricorso in relazione alla somma di euro 40.109,70, rigettando nel resto e la sentenza che ha definito il procedimento relativo all'accertamento 5
riguardante l'anno 2017 ha accolto il ricorso in relazione alla somma di euro 55.630,86, rigettando nel resto.
Appare quindi evidente come, in ragione dei minori ricavi accertati in relazione agli avvisi di accertamento prodromici alla pretesa contributiva, anche i contributi dovuti
CP_ all' andranno rideterminati rispetto alle minori somme di cui alle citate sentenze della Corte di Giustizia Tributaria.
Non solo, le ridette sentenze risultano essere state impugnate ed il giudizio di appello è tuttora pendente, per cui non vi è alcun dato certo rispetto al quale ancorare le pretese contributive.
CP_ Evidenzia ancora il decidente che l' attore in senso sostanziale in questo procedimento, non ha prodotto in giudizio i verbali di accertamento tributari dell'Agenzia delle Entrate ne alcun altro elemento probatorio sul quale fondare la propria pretesa e, pertanto, è venuto meno al proprio onere della prova su di esso gravante così come previsto dall'art. 2697 c.p.c..
In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
Tuttavia, tenuto conto della “consequenzialità” dell'opposizione rispetto all'accertamento tributario, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare per un mezzo le spese di lite, mentre per la restante parte seguono la soccombenza a carico dell'ente impositore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce;
per le ragioni di cui in parte motiva, annulla gli opposti avvisi di addebito;
CP_ compensa per metà le spese di lite, condannando l'opposta al pagamento in favore del ricorrente della residua metà che liquida in € 1.391,50, di cui € 1.348,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Catania, 17 dicembre 2024
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Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta