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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/04/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4322/2024 R.G. LAVORO,
TRA
in persona del legale rappresentante p.t.. rappresentata e difesa dall' Avv. Gennaro Parte_1
Fiorillo;
PARTE OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Orsola Mele;
Controparte_1
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.8.2024, la società proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 451/2024 emesso dal Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, il
28.6.2024, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di l'importo netto di Controparte_1 euro 9.861,61 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali) a titolo di TFR e crediti retributivi maturati in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti intercorso nel periodo dal
10.10.2017 al 23.1.2024, oltre spese del monitorio. L'opponente contestava l'esistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto di cui all'art. 633 c.p.c..; nel merito, contestava la debenza delle somme richieste con decreto ingiuntivo, e chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva tempestivamente la parte opposta che rilevava la infondatezza dell'opposizione e chiedeva il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna di controparte alle spese di lite, da attribuirsi al difensore per dichiarato anticipo. In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.4.2025.
Anzitutto, avuto riguardo alle questioni poste dalla parte opponente, si osserva che costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 cod.proc.civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (Sez. L, Sentenza n. 13429 del 09/10/2000).
Nella specie il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta dei dati emergenti dalla busta paga di gennaio 2024 e pertanto di documento scritto formato dallo stesso datore di lavoro che evidentemente legittimava pienamente l'adozione del provvedimento giurisdizionale in questione.
Ciò posto nel merito la opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
In punto di diritto è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale e pertanto, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore (opposto), che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal datore (opponente) nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto (opponente), sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo (opponente) nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 761/2002).
Una volta che il lavoratore (opposto) abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Nel caso di specie, la odierna parte opposta, premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze della CP_2 dal 10.10.2017 al 23.1.2024, ha chiesto, mediante ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamento del
[...]
l'importo netto di € 9.861,61 risultante dall'ultima busta paga riferita alla mensilità di gennaio 2024, comprensiva del trattamento di fine rapporto. Parte opponente non ha specificamente contestato la sussistenza del rapporto di lavoro per il periodo dedotto in ricorso (che, pertanto, può ritenersi pacifico, oltre che documentato) ma ha, solo genericamente, contestato l'esistenza del credito, deducendo che lo stesso mancherebbe nella specie della prova dei fatti costitutivi.
Orbene, premesso che la parte opponente non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento della somma per la quale è stato emesso il decreto ingiuntivo qui opposto, deve rilevarsi che ai prospetti paga rilasciati dal datore di lavoro, in quanto rientranti nella nozione di “scritture contabili” è applicabile l'art. 2709 c.c. ai sensi del quale registrazione fanno prova contro l'imprenditore>. Più in particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che fede, per quanto riguarda gli elementi in essi indicati, nei confronti del datore di lavoro che provvede alle annotazioni> (cfr. Cass. 8950/1991). Nei confronti del datore di lavoro i prospetti paga hanno valore confessorio dei dati in essi annotati, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, con la conseguenza che –sempre se i dati assumono carattere di univocità ed incontrovertibilità- essi hanno piena efficacia di prova legale vincolante per il giudice ai sensi dell'art. 2733 c.c. (cfr. Cass. 12769/2003).
Nella specie, l'ultima busta paga rilasciata al lavoratore dal datore di lavoro (gennaio 2024), dà piena contezza del rapporto lavorativo e delle modalità quantitative e qualitative in cui esso si è esplicato ed indica senza equivoci che all'opposto spetta l'importo netto di € 9.861,61 per il TFR e le altre voci retributive indicate nel prospetto.
In virtù delle considerazioni finora svolte, non avendo la parte opponente provato fatti estintivi/impeditivi del diritto di credito fatto valere dalla parte opposta (documentalmente provato), la opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 451/2024 e declaratoria di esecutività dello stesso secondo legge.
Le spese di lite di lite vengono poste a carico della parte opponente secondo la regola della soccombenza e distratte in favore del difensore della parte opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 451/2024 emesso dal
Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, che dichiara esecutivo;
2. condanna la al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate Parte_1 complessivamente in € 1886,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Orsola Mele.
Così deciso in Salerno, il 94.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4322/2024 R.G. LAVORO,
TRA
in persona del legale rappresentante p.t.. rappresentata e difesa dall' Avv. Gennaro Parte_1
Fiorillo;
PARTE OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Orsola Mele;
Controparte_1
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.8.2024, la società proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 451/2024 emesso dal Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, il
28.6.2024, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di l'importo netto di Controparte_1 euro 9.861,61 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali) a titolo di TFR e crediti retributivi maturati in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti intercorso nel periodo dal
10.10.2017 al 23.1.2024, oltre spese del monitorio. L'opponente contestava l'esistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto di cui all'art. 633 c.p.c..; nel merito, contestava la debenza delle somme richieste con decreto ingiuntivo, e chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva tempestivamente la parte opposta che rilevava la infondatezza dell'opposizione e chiedeva il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna di controparte alle spese di lite, da attribuirsi al difensore per dichiarato anticipo. In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.4.2025.
Anzitutto, avuto riguardo alle questioni poste dalla parte opponente, si osserva che costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 cod.proc.civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (Sez. L, Sentenza n. 13429 del 09/10/2000).
Nella specie il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta dei dati emergenti dalla busta paga di gennaio 2024 e pertanto di documento scritto formato dallo stesso datore di lavoro che evidentemente legittimava pienamente l'adozione del provvedimento giurisdizionale in questione.
Ciò posto nel merito la opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
In punto di diritto è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale e pertanto, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore (opposto), che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal datore (opponente) nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto (opponente), sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo (opponente) nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 761/2002).
Una volta che il lavoratore (opposto) abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Nel caso di specie, la odierna parte opposta, premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze della CP_2 dal 10.10.2017 al 23.1.2024, ha chiesto, mediante ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamento del
[...]
l'importo netto di € 9.861,61 risultante dall'ultima busta paga riferita alla mensilità di gennaio 2024, comprensiva del trattamento di fine rapporto. Parte opponente non ha specificamente contestato la sussistenza del rapporto di lavoro per il periodo dedotto in ricorso (che, pertanto, può ritenersi pacifico, oltre che documentato) ma ha, solo genericamente, contestato l'esistenza del credito, deducendo che lo stesso mancherebbe nella specie della prova dei fatti costitutivi.
Orbene, premesso che la parte opponente non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento della somma per la quale è stato emesso il decreto ingiuntivo qui opposto, deve rilevarsi che ai prospetti paga rilasciati dal datore di lavoro, in quanto rientranti nella nozione di “scritture contabili” è applicabile l'art. 2709 c.c. ai sensi del quale registrazione fanno prova contro l'imprenditore>. Più in particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che fede, per quanto riguarda gli elementi in essi indicati, nei confronti del datore di lavoro che provvede alle annotazioni> (cfr. Cass. 8950/1991). Nei confronti del datore di lavoro i prospetti paga hanno valore confessorio dei dati in essi annotati, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, con la conseguenza che –sempre se i dati assumono carattere di univocità ed incontrovertibilità- essi hanno piena efficacia di prova legale vincolante per il giudice ai sensi dell'art. 2733 c.c. (cfr. Cass. 12769/2003).
Nella specie, l'ultima busta paga rilasciata al lavoratore dal datore di lavoro (gennaio 2024), dà piena contezza del rapporto lavorativo e delle modalità quantitative e qualitative in cui esso si è esplicato ed indica senza equivoci che all'opposto spetta l'importo netto di € 9.861,61 per il TFR e le altre voci retributive indicate nel prospetto.
In virtù delle considerazioni finora svolte, non avendo la parte opponente provato fatti estintivi/impeditivi del diritto di credito fatto valere dalla parte opposta (documentalmente provato), la opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 451/2024 e declaratoria di esecutività dello stesso secondo legge.
Le spese di lite di lite vengono poste a carico della parte opponente secondo la regola della soccombenza e distratte in favore del difensore della parte opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 451/2024 emesso dal
Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, che dichiara esecutivo;
2. condanna la al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate Parte_1 complessivamente in € 1886,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Orsola Mele.
Così deciso in Salerno, il 94.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio