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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/11/2025, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1722/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 1722/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dal prof. avv. Angelo Maietta come da procura alle liti in atti
-attrice- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BI ZZ come da procura alle liti in atti
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
a così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, cosi provvedere:
1. accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta società e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla società attrice, nella misura di euro 86.323,50, e/o in quella diversa somma che risulterà in corso di causa, anche a mezzo di CTU di cui sin d'ora si chiede la nomina;
2. sempre per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti dall'attrice, ivi compresi quelli da perdita da chance nella somma che sarà stabilità in corso di giudizio e/o, comunque, nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi compensativi e legali;
3. condannarla, infine, alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
1 ha così concluso: Controparte_1
“- a) rigettare la domanda della difettandone i presupposti di legge;
Pt_1
- b) condannare parte attrice al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione in data 1.3.2023, (di seguito, Parte_1
ha evocato in giudizio (di Pt_1 Controparte_2 seguito, ), rappresentando di essere stata nel 2012 la committente di lavori edili CP_1 eseguiti dall'appaltatrice convenuta presso un cantiere ad AN (SV) e chiedendo – in ragione degli inadempimenti contrattuali della convenuta – il risarcimento danni patrimoniali
(quantificati in € 86.323,50) e il risarcimento dei danni per perdita di chance: tali danni sarebbe stato patiti, con vittoria di spese.
1.2. Si è costituita in giudizio con comparsa di risposta in data 22.6.2023, chiedendo il CP_1 rigetto delle domande di e la condanna di quest'ultima alle spese legali, con Pt_1 attribuzione al procuratore antistatario.
In via preliminare, la convenuta ha eccepito:
− la violazione del divieto di bis in idem, rilevando che la questione oggetto di questo giudizio è già stata decisa dal Tribunale di Nola nel procedimento RG n. 6616/14, concluso con sentenza n. 613/2022, che ha confermato il decreto ingiuntivo n.
1608/14. In particolare, osserva la convenuta come la sentenza n. 613/2022 avesse già riconosciuto l'accettazione dell'opera da parte della committente (allora
[...]
ora incorporata in e, conseguentemente, rigettato le sue domande CP_3 Pt_1 risarcitorie: da qui l'inammissibilità delle domande presentate da parte attrice in questo giudizio;
− la nullità della citazione per “evanescenza dell'oggetto” (così a pag. 7 della comparsa), non essendo stati individuati i vizi o le difformità dell'opera; la prescrizione dell'azione, risalendo i lavori al 2012, mentre la domanda è stata proposta solo nel
2023; la tardività della denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c.
Nel merito, ha rilevato l'infondatezza dell'azione attorea, in quanto l'opera è stata CP_1 accettata senza riserve dalla committente, anche tramite bonifico bancario indicante “acconto vs fattura” (cfr. documenti di trasporto attestanti la consegna della merce all'opponente,
2 nonché ricevuta di bonifico del 14.9.2012 dell'importo di € 10.000,00, versato da Pt_1 in “Acconto” su fattura emessa da , sub doc. 1 convenuta, pag. 12). Parte_2
1.3. All'udienza dell'13.7.2023 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183
c.p.c., e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova al 23.5.2024, che veniva sostituita dal deposito di note scritte.
Con ordinanza del 29.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. al 23.10.2023, disponendo che tale udienza venisse parimenti sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
2. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria di parte attrice, perché coperta dal giudicato formatosi con la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Nola n. 613 del 28.3.2022.
Nel caso di specie, come già rilevato, ha eccepito l'inadempimento di in Pt_1 CP_1 relazione alle prestazioni del contratto di appalto di esecuzione dei lavori presso il cantiere di
AN, lavori meglio descritti nel preventivo di n. 52 del 5.4.2012, chiedendo il CP_1 risarcimento del danno derivante dai costi necessari al ripristino dell'opera appaltata, nonché il danno derivante dall'impossibilità di commerciare il bene e, di conseguenza, la perdita dell'occasione favorevole ad acquisire un vantaggio economico (c.d. danno da perdita di chance).
Con riguardo all'estensione oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c., è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità il seguente principio di diritto, tanto consolidato da poter essere considerato ius receptum:
“il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (v.Cass. 25745/2017, Cass.3488/2016, Cass.14535/2012, Cass.22520/2011)” (così da ultimo Cass. n. 26158 dell'8.9.2023).
Orbene, la menzionata sentenza resa inter partes dal Tribunale di Nola:
− riguarda i medesimi lavori eseguiti da presso il cantiere ligure della Società CP_1 attrice;
− in quel giudizio, ha espressamente dedotto “l'esecuzione non a regola Pt_1
d'arte delle opere appaltate” (cfr. pag. 2 della sentenza n. 613/22) e ha “contestato
l'esatto adempimento della prestazione da parte dell'opposta tanto in termini di
3 difformità dei lavori rispetto a quelli commissionati, tanto in termini di vizi dell'opera” (co a pag. 5 della medesima sentenza);
− il giudice ha rigettato le eccezioni di confermando il decreto ingiuntivo Pt_1 ottenuto da per il pagamento delle opere eseguite, rilevando che la Società CP_1 committente aveva tacitamente accettato i lavori, pagando un acconto di € 10.000 (cfr. doc. 1 convenuta, pag. 12) e non aveva provato i vizi dell'opera (cfr. pag. 6 della sentenza n. 613/22).
Orbene, la parte attrice assume oggi l'inosservanza da parte dell'appaltatore delle regole dell'arte nell'esecuzione dell'opera, e chiede il risarcimento di ulteriori danni riferibili all'impossibilità di commercializzare gli immobili a causa dei lavori non correttamente eseguiti da (c.d. danno da perdita di chance). CP_1
Occorre tuttavia rilevare che tali profili di doglianza configurano fatti impeditivi del diritto dell'appaltatore al pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 69/2012, che già avrebbero potuto – e dovuto – essere fatti valere nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conclusosi con la sentenza del Tribunale di Nola n. 613/22 e che, quindi, allo stato risultano incontrovertibilmente coperti dal giudicato.
Neppure nella relazione tecnica di parte (cfr. doc. 3 New Line) è dato riscontrare una differenziazione tra vizi riconoscibili ab origine e vizi la cui manifestazione possa ritenersi sopravvenuta rispetto alla conclusione della fase istruttoria del primo giudizio;
sicché detta insufficienza probatoria non può che ricadere in capo alla parte attrice
Alla stregua dei rilievi che precedono, dunque, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del divieto di bis in idem.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo secondo valori prossimi ai minimi (data la ridotta attività istruttoria, di natura esclusivamente documentale) avuto riguardo allo scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− dichiara inammissibile la domanda di parte attrice;
− condanna l'attrice al rimborso delle spese del Parte_1 giudizio in favore della convenuta Controparte_1
, liquidandole in complessivi € 7.500,00 per compensi professionali
[...]
(€ 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione ed € 2.000,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella
4 misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., e con distrazione delle stesse in favore dell'avv.
BI ZZ.
Nola, 13 novembre 2025
Il Giudice
ZI LE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 1722/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dal prof. avv. Angelo Maietta come da procura alle liti in atti
-attrice- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BI ZZ come da procura alle liti in atti
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
a così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, cosi provvedere:
1. accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta società e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla società attrice, nella misura di euro 86.323,50, e/o in quella diversa somma che risulterà in corso di causa, anche a mezzo di CTU di cui sin d'ora si chiede la nomina;
2. sempre per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti dall'attrice, ivi compresi quelli da perdita da chance nella somma che sarà stabilità in corso di giudizio e/o, comunque, nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi compensativi e legali;
3. condannarla, infine, alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
1 ha così concluso: Controparte_1
“- a) rigettare la domanda della difettandone i presupposti di legge;
Pt_1
- b) condannare parte attrice al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione in data 1.3.2023, (di seguito, Parte_1
ha evocato in giudizio (di Pt_1 Controparte_2 seguito, ), rappresentando di essere stata nel 2012 la committente di lavori edili CP_1 eseguiti dall'appaltatrice convenuta presso un cantiere ad AN (SV) e chiedendo – in ragione degli inadempimenti contrattuali della convenuta – il risarcimento danni patrimoniali
(quantificati in € 86.323,50) e il risarcimento dei danni per perdita di chance: tali danni sarebbe stato patiti, con vittoria di spese.
1.2. Si è costituita in giudizio con comparsa di risposta in data 22.6.2023, chiedendo il CP_1 rigetto delle domande di e la condanna di quest'ultima alle spese legali, con Pt_1 attribuzione al procuratore antistatario.
In via preliminare, la convenuta ha eccepito:
− la violazione del divieto di bis in idem, rilevando che la questione oggetto di questo giudizio è già stata decisa dal Tribunale di Nola nel procedimento RG n. 6616/14, concluso con sentenza n. 613/2022, che ha confermato il decreto ingiuntivo n.
1608/14. In particolare, osserva la convenuta come la sentenza n. 613/2022 avesse già riconosciuto l'accettazione dell'opera da parte della committente (allora
[...]
ora incorporata in e, conseguentemente, rigettato le sue domande CP_3 Pt_1 risarcitorie: da qui l'inammissibilità delle domande presentate da parte attrice in questo giudizio;
− la nullità della citazione per “evanescenza dell'oggetto” (così a pag. 7 della comparsa), non essendo stati individuati i vizi o le difformità dell'opera; la prescrizione dell'azione, risalendo i lavori al 2012, mentre la domanda è stata proposta solo nel
2023; la tardività della denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c.
Nel merito, ha rilevato l'infondatezza dell'azione attorea, in quanto l'opera è stata CP_1 accettata senza riserve dalla committente, anche tramite bonifico bancario indicante “acconto vs fattura” (cfr. documenti di trasporto attestanti la consegna della merce all'opponente,
2 nonché ricevuta di bonifico del 14.9.2012 dell'importo di € 10.000,00, versato da Pt_1 in “Acconto” su fattura emessa da , sub doc. 1 convenuta, pag. 12). Parte_2
1.3. All'udienza dell'13.7.2023 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183
c.p.c., e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova al 23.5.2024, che veniva sostituita dal deposito di note scritte.
Con ordinanza del 29.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. al 23.10.2023, disponendo che tale udienza venisse parimenti sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
2. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria di parte attrice, perché coperta dal giudicato formatosi con la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Nola n. 613 del 28.3.2022.
Nel caso di specie, come già rilevato, ha eccepito l'inadempimento di in Pt_1 CP_1 relazione alle prestazioni del contratto di appalto di esecuzione dei lavori presso il cantiere di
AN, lavori meglio descritti nel preventivo di n. 52 del 5.4.2012, chiedendo il CP_1 risarcimento del danno derivante dai costi necessari al ripristino dell'opera appaltata, nonché il danno derivante dall'impossibilità di commerciare il bene e, di conseguenza, la perdita dell'occasione favorevole ad acquisire un vantaggio economico (c.d. danno da perdita di chance).
Con riguardo all'estensione oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c., è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità il seguente principio di diritto, tanto consolidato da poter essere considerato ius receptum:
“il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (v.Cass. 25745/2017, Cass.3488/2016, Cass.14535/2012, Cass.22520/2011)” (così da ultimo Cass. n. 26158 dell'8.9.2023).
Orbene, la menzionata sentenza resa inter partes dal Tribunale di Nola:
− riguarda i medesimi lavori eseguiti da presso il cantiere ligure della Società CP_1 attrice;
− in quel giudizio, ha espressamente dedotto “l'esecuzione non a regola Pt_1
d'arte delle opere appaltate” (cfr. pag. 2 della sentenza n. 613/22) e ha “contestato
l'esatto adempimento della prestazione da parte dell'opposta tanto in termini di
3 difformità dei lavori rispetto a quelli commissionati, tanto in termini di vizi dell'opera” (co a pag. 5 della medesima sentenza);
− il giudice ha rigettato le eccezioni di confermando il decreto ingiuntivo Pt_1 ottenuto da per il pagamento delle opere eseguite, rilevando che la Società CP_1 committente aveva tacitamente accettato i lavori, pagando un acconto di € 10.000 (cfr. doc. 1 convenuta, pag. 12) e non aveva provato i vizi dell'opera (cfr. pag. 6 della sentenza n. 613/22).
Orbene, la parte attrice assume oggi l'inosservanza da parte dell'appaltatore delle regole dell'arte nell'esecuzione dell'opera, e chiede il risarcimento di ulteriori danni riferibili all'impossibilità di commercializzare gli immobili a causa dei lavori non correttamente eseguiti da (c.d. danno da perdita di chance). CP_1
Occorre tuttavia rilevare che tali profili di doglianza configurano fatti impeditivi del diritto dell'appaltatore al pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 69/2012, che già avrebbero potuto – e dovuto – essere fatti valere nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conclusosi con la sentenza del Tribunale di Nola n. 613/22 e che, quindi, allo stato risultano incontrovertibilmente coperti dal giudicato.
Neppure nella relazione tecnica di parte (cfr. doc. 3 New Line) è dato riscontrare una differenziazione tra vizi riconoscibili ab origine e vizi la cui manifestazione possa ritenersi sopravvenuta rispetto alla conclusione della fase istruttoria del primo giudizio;
sicché detta insufficienza probatoria non può che ricadere in capo alla parte attrice
Alla stregua dei rilievi che precedono, dunque, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del divieto di bis in idem.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo secondo valori prossimi ai minimi (data la ridotta attività istruttoria, di natura esclusivamente documentale) avuto riguardo allo scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− dichiara inammissibile la domanda di parte attrice;
− condanna l'attrice al rimborso delle spese del Parte_1 giudizio in favore della convenuta Controparte_1
, liquidandole in complessivi € 7.500,00 per compensi professionali
[...]
(€ 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione ed € 2.000,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella
4 misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., e con distrazione delle stesse in favore dell'avv.
BI ZZ.
Nola, 13 novembre 2025
Il Giudice
ZI LE
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