Sentenza 2 dicembre 2009
Massime • 1
La distruzione della cosa oggetto di confisca, disposta in sede esecutiva a reato prescritto, non pregiudica il diritto della parte privata interessata a far valere l'illegittimità del provvedimento ablativo, in quanto, pur esclusa la possibilità di restituzione della cosa, residua la possibilità di conseguire il ristoro per il danno subito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2009, n. 49367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49367 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 02/12/2009
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3263
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 9621/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ IO N. IL 28/06/1944;
avverso l'ordinanza n. 18/2006 GIP TRIBUNALE di FERRARA, del 24/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Iannelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
con decreto in data 2/3/06 emesso ex art. 411 c.p.p., il GIP del Tribunale di Ferrara ha disposto l'archiviazione, per intervenuta prescrizione dei reati, del procedimento penale pendente a carico di ZZ RI e SU RO per violazione dell'art. 473 c.p., riguardante autovetture Maserati loro appartenenti, sottoposte a sequestro preventivo, e ha contestualmente disposto la confisca delle stesse.
Istanze di revoca della confisca, di cui si contesta la legittimità, e di restituzione delle autovetture presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 263 c.p.p. sono state respinte dal GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 14/12/07 fatta oggetto di ricorso per cassazione che è stato qualificato da questa Corte come opposizione.
Sulla opposizione il GIP, rilevato che le due autovetture confiscate il 22/3/06 erano state distrutte, ha dichiarato non luogo a provvedere con ordinanza del 24/1/09 che è stata ancora fatta oggetto da parte del difensore degli interessati di ricorso per cassazione ma questa volta con due distinti atti, quello per il ZZ integrato da memoria.
In accoglimento del ricorso del SU questa Sezione, con sentenza n. 28882 emessa il 16/6/09, è pervenuta a una soluzione di annullamento con rinvio ravvisando la persistenza di un interesse del ricorrente a ottenere, anche se la distruzione della cosa confiscata ne ha reso di fatto impossibile la restituzione, una decisione nel merito della questione circa la legittimità del provvedimento di confisca che potrebbe eventualmente costituire la base per chiedere il ristoro del danno subito.
E alla stessa soluzione, condividendo pienamente tale decisione e attesa la completa identità della situazione, ritiene il Collegio si debba pervenire accogliendo anche il ricorso proposto nell'interesse del ZZ.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Ferrara.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2009