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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/05/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 898/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 898 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/02/1944 e residente in[...], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Cesare Baldini (cf. ), e dall'Avv. Sabrina C.F._2
Menichelli (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._3
RICORRENTE
contro
(c.f. ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._4
residente in[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Lavezzari (cf.
, ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._5
RESISTENTE
pag. 1 di 7 e
(c.f. ), con sede in Roma, via Controparte_2 P.IVA_1
Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Sanguineti (c.f. ) dall'Avv. Alberto Fuochi (c. f. C.F._6
dell'Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato come in atti CodiceFiscale_7
telematici;
RESISTENTE
Oggetto: ripartizione pensione di reversibilità.
CONCLUSIONI
Per : Piaccia al Tribunale Ill.mo “stabilire la quota di pensione di Parte_1 reversibilità spettante ad , a seguito del decesso dell'ex marito in Parte_1 Persona_1
data 30.12.2023. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Per : “Voglia l'Ill.mo Giudicante determinarsi secondo Giustizia in merito CP_1
alla domanda avversaria di quantificazione della quota della pensione di reversibilità del de cuius
IG. spettante alla IG.ra ”. Persona_1 Parte_1
Per Chiede che il Tribunale adito, voglia accogliere le seguenti conclusioni “nel merito, CP_2
decidere il ricorso proposto dalla sig.ra secondo diritto e giustizia e nei limiti Parte_1
CP_ del giusto e del provato, in ogni caso facendo salvo il diritto dell' di ripetere dal coniuge superstite, sig.ra , quanto versato in eccedenza sul dovuto”. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato, ha chiesto al Tribunale di accertare il Parte_1 diritto a vedersi riconoscere la pensione di reversibilità dell'ex marito defunto, con determinazione della quota di propria spettanza con riferimento a quella, invece, di . CP_1
A sostegno della richiesta ha aggiunto che il matrimonio con è durato 37 anni, dal Persona_1
16.4.1967 (data in cui hanno contratto matrimonio) al 20.4.2004 allorquando venne pronunciata sentenza nel procedimento di divorzio (mentre in data 3.06.1993 è intervenuta la separazione personale con l'ex coniuge).
Ha altresì riferito:
pag. 2 di 7 - di aver avuto da due figlie;
Per_1
- che, a seguito del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, il Tribunale della
Spezia, con decreto del 6.4.2012, disponeva che corrispondesse alla ricorrente, a Per_1 titolo di assegno divorzile, l'importo di € 150,00 mensili, oggi pari ad € 152,96 per rivalutazione monetaria;
- che, in data 10.6.2012, ha contratto nuove nozze con la sig.ra Per_1 CP_1
- che, in data 30.12.2023, è deceduto;
Per_1
- di percepire pensione di vecchiaia pari a circa € 732,93 mensili e di esser proprietaria dell'immobile in cui risiede;
- che l'ex marito percepiva pensione INPS;
- di avere diritto a una quota tra il 70% e l'80% della pensione di reversibilità dell'ex marito.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita , la quale, nel contestare CP_1
quanto ex adverso dedotto, ha evidenziato:
- di essere stata sposata con dal 10.6.2012 al 30.12.2023 (data del decesso del marito); Per_1
- di aver convissuto con per 27 anni prima del matrimonio;
Per_1
- di percepire un reddito da pensione pari all'accredito di un rateo di circa €1.100,00 mensili e di essere proprietaria dell'immobile in cui risiede;
- di percepire pensione di reversibilità nella misura del 60% del trattamento già in godimento al de cuius, pari a circa € 1.150,00 netti mensili;
- che, dopo il divorzio, è divenuta piena proprietaria di un immobile (categoria A3, Pt_1
vani 5) sito in La Spezia, via Crispi n. 74;
- che tutti gli elementi sin qui riferiti dovranno essere adeguatamente tenuti in considerazione dal Tribunale nella determinazione della ripartizione della pensione indiretta tra le parti;
- ha pertanto chiesto di procedersi al calcolo delle quote spettanti tra lei e la ricorrente.
Si è altresì costituto l' , evidenziando: CP_2
- che (deceduto in data 30.12.2023) è stato titolare, dall'1.2.2006, della pensione Persona_1
diretta ordinaria di anzianità, iscrizione n. 61628274, a carico della cassa pensionistica pubblica CPDEL, di importo mensile lordo pari, da ultimo, ad € 2.515,76 corrispondente ad importo annuo lordo di € 32.704,88
- di aver liquidato a con decorrenza 1.1.2024, pensione di reversibilità (nella misura CP_1
del 60% del trattamento lordo) per € 1.521,15 lordi mensili, posta in pagamento a partire dal mese di marzo 2024 con erogazione degli arretrati maturati;
pag. 3 di 7 - che, in data 6.2.2024, ha presentato domanda per la quota di pensione di Pt_1
reversibilità, respinta con provvedimento del 9.4.2024;
- che oggetto del presente procedimento ex art. 9 legge n. 898/1970 è esclusivamente la ripartizione, tra coniuge superstite e coniuge divorziato, della relativa quota di pensione indiretta e/o di reversibilità;
- di essere mero soggetto erogatore e di rimettersi, perciò, alla valutazione che sarà adottata dal Tribunale circa la determinazione della quota di pensione di reversibilità che spetterà a ciascuna delle parti.
Con ordinanza del 14.11.2024, successiva all'udienza del 13.11.2024, è stato disposto il rinvio dell'udienza al 19.12.2024 per il deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi delle parti e degli ultimi dodici cedolini pensionistici e per procedere all'escussione del teste Tes_1
All'udienza del 19.12.2024 il Giudice relatore, dopo aver proceduto all'escussione del teste ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione e ha assegnato alle parti i termini Tes_1 di legge di cui all'art. 473-bis.28, c. 1, lett. a), b) e c), c.p.c., disponendo che depositasse, CP_1
unitamente alla memoria ex art. 473-bis.28, c. 1, lett. a), c.p.c., dichiarazioni dei redditi.
Alla successiva udienza del 24.4.2025, il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Ritiene il Collegio che, alla luce di quanto emerso dagli atti, il ricorso sia meritevole di accoglimento nella misura in cui segue.
Preliminarmente, osserva il Collegio come presupposto necessario per il riconoscimento della pensione di reversibilità – o quantomeno di una quota – al coniuge divorziato (nel caso di specie,
sia l'attribuzione alla stessa di un assegno divorzile (cfr. ex multis Cass. civ., sez. lav., sent. Pt_1
8.3.2012, n. 3635).
Ebbene, giova evidenziare come l'art. 9 della legge n. 898/1970, nel ripartire la pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e quello rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contempli expressis verbis il solo parametro della “durata del rapporto”.
Nondimeno, la giurisprudenza ha provveduto a dettare ulteriori criteri integrativi – correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e la cui applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudice – del primario criterio (di tipo matematico e automatico) della durata dei rispettivi matrimoni, come ad pag. 4 di 7 esempio: l'entità dell'assegno attribuito al coniuge divorziato;
le complessive condizioni economiche degli aventi diritto;
la durata della convivenza prematrimoniale;
la data della separazione;
l'assistenza prestata al defunto sino alla morte;
l'età raggiunta, oltre a ogni altro elemento utile al caso concreto (cfr., ex multis, Cass. civ., SS.UU., sent. 26.09.2017 n. 22434; Cass. civ., sez. I, sent. 14.3.2014 n. 6019; Cass. civ., sez. I, sent. 21.9.2012 n. 16093; Cass. civ., sez. I, sent. 21.6.2012 n. 10391). Né del resto l'entità dell'assegno divorzile deve costituire un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, “data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 21.6.2012 n. 10391).
Vero è, quindi, che alla convivenza more uxorio non debba essere riconosciuta “una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico”; pur tuttavia, è onere del coniuge interessato provare la “stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale” (Cass. civ., sez. I, sent.
7.12.2011 n. 26358).
Ancora, va precisato che il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza, peraltro, nasce per entrambi i soggetti richiedenti nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, “onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge” (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. 27.9.2013 n. 22259). È nondimeno fatta salva la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, vertendosi in ipotesi di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Nel caso di specie risulta pacifico in linea di fatto che:
- la ricorrente ha goduto di un assegno mensile divorzile da ultimo pari ad € 150,00 mensili
(pari ad € 152,96 mensili con rivalutazione Istat);
- il matrimonio tra e è formalmente durato 37 anni (ovvero dal 1967 al 2004); Pt_1 Per_1
la separazione giudiziale è intercorsa nel 1993;
- il matrimonio tra e è formalmente durato 11 anni (dal 2012 al 2023); CP_1 Per_1
- riferisce di aver convissuto con prima del matrimonio a decorrere dall'anno CP_1 Per_1
1985, dunque per complessivi 27 anni.
pag. 5 di 7 La prova di tale circostanza è stata fornita sia attraverso le dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale nel procedimento di separazione dallo stesso (ove così Per_1
affermava: “è vero, ho stretto una relazione con tale ma dopo sono stato CP_1
buttato fuori di casa dalla moglie e figlie”), sia nella testimonianza resa da Tes_1 all'udienza del 19.12.2024 (il quale ha confermato l'inizio della convivenza tra e CP_1 nell'anno 1985). In aggiunta a ciò, sono stati prodotti i certificati di residenza storici Per_1
di e da cui si evince che i due coniugi hanno avuto la stessa residenza CP_1 Per_1 dall'anno 1985 fino al decesso di avvenuto il 30.12.2023; Per_1
- ha avuto due figlie dalla relazione con mentre dal matrimonio tra e Pt_1 Per_1 Per_1
non è nata prole;
CP_1
- la ricorrente percepisce pensione INPS pari a circa € 732,93 mensili, mentre la convenuta ha un reddito da pensione pari all'accredito di un rateo di circa € 1.100,00 mensili (oltre, allo stato, ad € 1.521,15 lordi mensili di pensione di reversibilità);
- l' sta attualmente versando, seppur in via provvisoria, la pensione di reversibilità alla CP_2
convenuta.
Pertanto questo Collegio – accertata la sussistenza del presupposto per il riconoscimento della pensione di reversibilità ad (coniuge divorziato), e cioè l'attribuzione alla stessa di un Pt_1
assegno divorzile, tenuto conto non solo del dato matematico e numerico della durata effettiva del rapporto, ma anche degli ulteriori criteri integrativi di matrice giurisprudenziale del mero criterio
(seppur primario) di tipo matematico e automatico della durata dei rispettivi matrimoni, e ciò nella direzione di una finalità solidaristica dell'istituto, la cui applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, considerato e soppesato ogni elemento del caso concreto ritenuto utile per addivenire a una determinazione delle quote di pensione di reversibilità che appaia più equa e adeguata alla specifica situazione che si trova a dirimere (e, in particolare, il notevole periodo di convivenza prematrimoniale decorrente dall'anno 1985 tra e pari a 27 anni che, unitamente agli CP_1 Per_1
11 anni di matrimonio, determina un lasso temporale utile ex art. 9 legge n. 898/1970 pari complessivamente a 38 anni, rispetto ai 18 anni utili per la ricorrente – ritiene di dover Pt_1
determinare la quota di pensione di reversibilità di spettante a ciascuna delle parti, Per_1
rispettivamente nella misura del 30% ad e del 70% a con decorrenza dal primo Pt_1 CP_1
giorno del mese successivo al decesso di Per_1
Ogni altra questione assorbita.
pag. 6 di 7 Le spese di lite devono essere integralmente compensate (nei confronti dell' in ragione CP_2 dell'assenza di una effettiva soccombenza, mentre tra ricorrente e convenuta mercé la peculiare natura del giudizio e la loro obbligatoria partecipazione allo stesso).
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, e riconosce ad il diritto alla pensione di Controparte_3 Parte_1
reversibilità di Persona_1
- determina la quota di pensione di reversibilità di spettante ad Persona_1 Parte_1
e a , rispettivamente nella misura del 30% ad e del 70% a CP_1 Parte_1 CP_1
, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso di verificatosi
[...] Persona_1
in data 30.12.2023;
- ordina all' di riversare le somme ripetende da Controparte_3 CP_1
ad
[...] Parte_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese le spese del presente giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 898 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/02/1944 e residente in[...], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Cesare Baldini (cf. ), e dall'Avv. Sabrina C.F._2
Menichelli (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._3
RICORRENTE
contro
(c.f. ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._4
residente in[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Lavezzari (cf.
, ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._5
RESISTENTE
pag. 1 di 7 e
(c.f. ), con sede in Roma, via Controparte_2 P.IVA_1
Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Sanguineti (c.f. ) dall'Avv. Alberto Fuochi (c. f. C.F._6
dell'Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato come in atti CodiceFiscale_7
telematici;
RESISTENTE
Oggetto: ripartizione pensione di reversibilità.
CONCLUSIONI
Per : Piaccia al Tribunale Ill.mo “stabilire la quota di pensione di Parte_1 reversibilità spettante ad , a seguito del decesso dell'ex marito in Parte_1 Persona_1
data 30.12.2023. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Per : “Voglia l'Ill.mo Giudicante determinarsi secondo Giustizia in merito CP_1
alla domanda avversaria di quantificazione della quota della pensione di reversibilità del de cuius
IG. spettante alla IG.ra ”. Persona_1 Parte_1
Per Chiede che il Tribunale adito, voglia accogliere le seguenti conclusioni “nel merito, CP_2
decidere il ricorso proposto dalla sig.ra secondo diritto e giustizia e nei limiti Parte_1
CP_ del giusto e del provato, in ogni caso facendo salvo il diritto dell' di ripetere dal coniuge superstite, sig.ra , quanto versato in eccedenza sul dovuto”. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato, ha chiesto al Tribunale di accertare il Parte_1 diritto a vedersi riconoscere la pensione di reversibilità dell'ex marito defunto, con determinazione della quota di propria spettanza con riferimento a quella, invece, di . CP_1
A sostegno della richiesta ha aggiunto che il matrimonio con è durato 37 anni, dal Persona_1
16.4.1967 (data in cui hanno contratto matrimonio) al 20.4.2004 allorquando venne pronunciata sentenza nel procedimento di divorzio (mentre in data 3.06.1993 è intervenuta la separazione personale con l'ex coniuge).
Ha altresì riferito:
pag. 2 di 7 - di aver avuto da due figlie;
Per_1
- che, a seguito del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, il Tribunale della
Spezia, con decreto del 6.4.2012, disponeva che corrispondesse alla ricorrente, a Per_1 titolo di assegno divorzile, l'importo di € 150,00 mensili, oggi pari ad € 152,96 per rivalutazione monetaria;
- che, in data 10.6.2012, ha contratto nuove nozze con la sig.ra Per_1 CP_1
- che, in data 30.12.2023, è deceduto;
Per_1
- di percepire pensione di vecchiaia pari a circa € 732,93 mensili e di esser proprietaria dell'immobile in cui risiede;
- che l'ex marito percepiva pensione INPS;
- di avere diritto a una quota tra il 70% e l'80% della pensione di reversibilità dell'ex marito.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita , la quale, nel contestare CP_1
quanto ex adverso dedotto, ha evidenziato:
- di essere stata sposata con dal 10.6.2012 al 30.12.2023 (data del decesso del marito); Per_1
- di aver convissuto con per 27 anni prima del matrimonio;
Per_1
- di percepire un reddito da pensione pari all'accredito di un rateo di circa €1.100,00 mensili e di essere proprietaria dell'immobile in cui risiede;
- di percepire pensione di reversibilità nella misura del 60% del trattamento già in godimento al de cuius, pari a circa € 1.150,00 netti mensili;
- che, dopo il divorzio, è divenuta piena proprietaria di un immobile (categoria A3, Pt_1
vani 5) sito in La Spezia, via Crispi n. 74;
- che tutti gli elementi sin qui riferiti dovranno essere adeguatamente tenuti in considerazione dal Tribunale nella determinazione della ripartizione della pensione indiretta tra le parti;
- ha pertanto chiesto di procedersi al calcolo delle quote spettanti tra lei e la ricorrente.
Si è altresì costituto l' , evidenziando: CP_2
- che (deceduto in data 30.12.2023) è stato titolare, dall'1.2.2006, della pensione Persona_1
diretta ordinaria di anzianità, iscrizione n. 61628274, a carico della cassa pensionistica pubblica CPDEL, di importo mensile lordo pari, da ultimo, ad € 2.515,76 corrispondente ad importo annuo lordo di € 32.704,88
- di aver liquidato a con decorrenza 1.1.2024, pensione di reversibilità (nella misura CP_1
del 60% del trattamento lordo) per € 1.521,15 lordi mensili, posta in pagamento a partire dal mese di marzo 2024 con erogazione degli arretrati maturati;
pag. 3 di 7 - che, in data 6.2.2024, ha presentato domanda per la quota di pensione di Pt_1
reversibilità, respinta con provvedimento del 9.4.2024;
- che oggetto del presente procedimento ex art. 9 legge n. 898/1970 è esclusivamente la ripartizione, tra coniuge superstite e coniuge divorziato, della relativa quota di pensione indiretta e/o di reversibilità;
- di essere mero soggetto erogatore e di rimettersi, perciò, alla valutazione che sarà adottata dal Tribunale circa la determinazione della quota di pensione di reversibilità che spetterà a ciascuna delle parti.
Con ordinanza del 14.11.2024, successiva all'udienza del 13.11.2024, è stato disposto il rinvio dell'udienza al 19.12.2024 per il deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi delle parti e degli ultimi dodici cedolini pensionistici e per procedere all'escussione del teste Tes_1
All'udienza del 19.12.2024 il Giudice relatore, dopo aver proceduto all'escussione del teste ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione e ha assegnato alle parti i termini Tes_1 di legge di cui all'art. 473-bis.28, c. 1, lett. a), b) e c), c.p.c., disponendo che depositasse, CP_1
unitamente alla memoria ex art. 473-bis.28, c. 1, lett. a), c.p.c., dichiarazioni dei redditi.
Alla successiva udienza del 24.4.2025, il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Ritiene il Collegio che, alla luce di quanto emerso dagli atti, il ricorso sia meritevole di accoglimento nella misura in cui segue.
Preliminarmente, osserva il Collegio come presupposto necessario per il riconoscimento della pensione di reversibilità – o quantomeno di una quota – al coniuge divorziato (nel caso di specie,
sia l'attribuzione alla stessa di un assegno divorzile (cfr. ex multis Cass. civ., sez. lav., sent. Pt_1
8.3.2012, n. 3635).
Ebbene, giova evidenziare come l'art. 9 della legge n. 898/1970, nel ripartire la pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e quello rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contempli expressis verbis il solo parametro della “durata del rapporto”.
Nondimeno, la giurisprudenza ha provveduto a dettare ulteriori criteri integrativi – correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e la cui applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudice – del primario criterio (di tipo matematico e automatico) della durata dei rispettivi matrimoni, come ad pag. 4 di 7 esempio: l'entità dell'assegno attribuito al coniuge divorziato;
le complessive condizioni economiche degli aventi diritto;
la durata della convivenza prematrimoniale;
la data della separazione;
l'assistenza prestata al defunto sino alla morte;
l'età raggiunta, oltre a ogni altro elemento utile al caso concreto (cfr., ex multis, Cass. civ., SS.UU., sent. 26.09.2017 n. 22434; Cass. civ., sez. I, sent. 14.3.2014 n. 6019; Cass. civ., sez. I, sent. 21.9.2012 n. 16093; Cass. civ., sez. I, sent. 21.6.2012 n. 10391). Né del resto l'entità dell'assegno divorzile deve costituire un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, “data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 21.6.2012 n. 10391).
Vero è, quindi, che alla convivenza more uxorio non debba essere riconosciuta “una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico”; pur tuttavia, è onere del coniuge interessato provare la “stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale” (Cass. civ., sez. I, sent.
7.12.2011 n. 26358).
Ancora, va precisato che il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza, peraltro, nasce per entrambi i soggetti richiedenti nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, “onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge” (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. 27.9.2013 n. 22259). È nondimeno fatta salva la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, vertendosi in ipotesi di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Nel caso di specie risulta pacifico in linea di fatto che:
- la ricorrente ha goduto di un assegno mensile divorzile da ultimo pari ad € 150,00 mensili
(pari ad € 152,96 mensili con rivalutazione Istat);
- il matrimonio tra e è formalmente durato 37 anni (ovvero dal 1967 al 2004); Pt_1 Per_1
la separazione giudiziale è intercorsa nel 1993;
- il matrimonio tra e è formalmente durato 11 anni (dal 2012 al 2023); CP_1 Per_1
- riferisce di aver convissuto con prima del matrimonio a decorrere dall'anno CP_1 Per_1
1985, dunque per complessivi 27 anni.
pag. 5 di 7 La prova di tale circostanza è stata fornita sia attraverso le dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale nel procedimento di separazione dallo stesso (ove così Per_1
affermava: “è vero, ho stretto una relazione con tale ma dopo sono stato CP_1
buttato fuori di casa dalla moglie e figlie”), sia nella testimonianza resa da Tes_1 all'udienza del 19.12.2024 (il quale ha confermato l'inizio della convivenza tra e CP_1 nell'anno 1985). In aggiunta a ciò, sono stati prodotti i certificati di residenza storici Per_1
di e da cui si evince che i due coniugi hanno avuto la stessa residenza CP_1 Per_1 dall'anno 1985 fino al decesso di avvenuto il 30.12.2023; Per_1
- ha avuto due figlie dalla relazione con mentre dal matrimonio tra e Pt_1 Per_1 Per_1
non è nata prole;
CP_1
- la ricorrente percepisce pensione INPS pari a circa € 732,93 mensili, mentre la convenuta ha un reddito da pensione pari all'accredito di un rateo di circa € 1.100,00 mensili (oltre, allo stato, ad € 1.521,15 lordi mensili di pensione di reversibilità);
- l' sta attualmente versando, seppur in via provvisoria, la pensione di reversibilità alla CP_2
convenuta.
Pertanto questo Collegio – accertata la sussistenza del presupposto per il riconoscimento della pensione di reversibilità ad (coniuge divorziato), e cioè l'attribuzione alla stessa di un Pt_1
assegno divorzile, tenuto conto non solo del dato matematico e numerico della durata effettiva del rapporto, ma anche degli ulteriori criteri integrativi di matrice giurisprudenziale del mero criterio
(seppur primario) di tipo matematico e automatico della durata dei rispettivi matrimoni, e ciò nella direzione di una finalità solidaristica dell'istituto, la cui applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, considerato e soppesato ogni elemento del caso concreto ritenuto utile per addivenire a una determinazione delle quote di pensione di reversibilità che appaia più equa e adeguata alla specifica situazione che si trova a dirimere (e, in particolare, il notevole periodo di convivenza prematrimoniale decorrente dall'anno 1985 tra e pari a 27 anni che, unitamente agli CP_1 Per_1
11 anni di matrimonio, determina un lasso temporale utile ex art. 9 legge n. 898/1970 pari complessivamente a 38 anni, rispetto ai 18 anni utili per la ricorrente – ritiene di dover Pt_1
determinare la quota di pensione di reversibilità di spettante a ciascuna delle parti, Per_1
rispettivamente nella misura del 30% ad e del 70% a con decorrenza dal primo Pt_1 CP_1
giorno del mese successivo al decesso di Per_1
Ogni altra questione assorbita.
pag. 6 di 7 Le spese di lite devono essere integralmente compensate (nei confronti dell' in ragione CP_2 dell'assenza di una effettiva soccombenza, mentre tra ricorrente e convenuta mercé la peculiare natura del giudizio e la loro obbligatoria partecipazione allo stesso).
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, e riconosce ad il diritto alla pensione di Controparte_3 Parte_1
reversibilità di Persona_1
- determina la quota di pensione di reversibilità di spettante ad Persona_1 Parte_1
e a , rispettivamente nella misura del 30% ad e del 70% a CP_1 Parte_1 CP_1
, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso di verificatosi
[...] Persona_1
in data 30.12.2023;
- ordina all' di riversare le somme ripetende da Controparte_3 CP_1
ad
[...] Parte_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese le spese del presente giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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