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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 04/02/2026, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1646/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
RO ROBERTO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6623/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240289012777000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1097/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l.s. impugnava la cartella di pagamento in epigrafe sulla scorta di quattro mezzi.
Si costituiva l'Agente della riscossione il quale evocava in giudizio l'Agenzia delle Entrate che pure si costituiva per resistere.
La causa veniva trattata all'udienza del 29 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va per primo scrutinato – per regioni logiche e cronologiche – il motivo avente a oggetto il lamentato difetto di motivazione della cartella impugnata.
Il motivo – e quindi il ricorso – è fondato.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, “Tale atto della riscossione deve infatti ritenersi congruamente motivato, recando l'indicazione delle singole causali di pagamento sottese, peraltro correttamente individuate da parte ricorrente”.
Ora, va osservato che la cartella impugnata è stata emessa ex art. 54 bis D.P.R. 633/1972 sulla base del riconoscimento di un “minor credito” IVA di euro 8.457,00.
Non vi è stato dunque alcun atto prodromico dato che la cartella è il primo atto (anche se in cartella si menziona una comunicazione – presumibilmente di irregolarità - di cui non solo non vi è prova della notifica ma neppure è in atti la comunicazione stessa).
In disparte il fatto che, in questo quadro, la Corte non è in grado di verificare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, va osservato che “La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000. (Affermazione relativa ad una cartella esattoriale, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nella quale l'Ufficio non si era limitato ad una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma aveva operato il conteggio delle somme da versare, non riconoscendo un credito di imposta)” (Cass. 17 aprile 2014, n. 8934).
La motivazione di cui era obbligata l'Agenzia delle Entrate avrebbe probabilmente consentito alla
Corte di valutare la legittimità del disconoscimento del credito sulla scorta del principio in base al quale “In tema di credito di imposta, il relativo disconoscimento può avvenire da parte dell'Amministrazione finanziaria altresì tramite procedura automatizzata di cui all'art. 36 bis d.P.R. n. 60/1973, ove un tanto emerga dal semplice esame cartolare dei documenti offerti dalla parte contribuente in sede di esposizione dei redditi” (Cass. 31 ottobre 2025, n. 28785).
Ne deriva, in conclusione, che la cartella impugnata – priva di motivazione e di documentazione ad essa riferibile - deve essere annullata. Assorbiti gli altri motivi.
Le spese, seguendo il principio di causalità della lite, sono poste a carico delle parti resistenti e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma così decide:
a) annulla la cartella di pagamento impugnata;
b) condanna Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.600,00, oltre a rimborso forfetario 15%, rimborso contributo unificato e oneri di legge da distrarsi in favore dell'avvocato Difensore_1 che se ne è dichiarato antistatario.
Roma, li 29 gennaio 2026
il presidente estensore
(Martinelli)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
RO ROBERTO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6623/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240289012777000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1097/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l.s. impugnava la cartella di pagamento in epigrafe sulla scorta di quattro mezzi.
Si costituiva l'Agente della riscossione il quale evocava in giudizio l'Agenzia delle Entrate che pure si costituiva per resistere.
La causa veniva trattata all'udienza del 29 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va per primo scrutinato – per regioni logiche e cronologiche – il motivo avente a oggetto il lamentato difetto di motivazione della cartella impugnata.
Il motivo – e quindi il ricorso – è fondato.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, “Tale atto della riscossione deve infatti ritenersi congruamente motivato, recando l'indicazione delle singole causali di pagamento sottese, peraltro correttamente individuate da parte ricorrente”.
Ora, va osservato che la cartella impugnata è stata emessa ex art. 54 bis D.P.R. 633/1972 sulla base del riconoscimento di un “minor credito” IVA di euro 8.457,00.
Non vi è stato dunque alcun atto prodromico dato che la cartella è il primo atto (anche se in cartella si menziona una comunicazione – presumibilmente di irregolarità - di cui non solo non vi è prova della notifica ma neppure è in atti la comunicazione stessa).
In disparte il fatto che, in questo quadro, la Corte non è in grado di verificare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, va osservato che “La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000. (Affermazione relativa ad una cartella esattoriale, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nella quale l'Ufficio non si era limitato ad una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma aveva operato il conteggio delle somme da versare, non riconoscendo un credito di imposta)” (Cass. 17 aprile 2014, n. 8934).
La motivazione di cui era obbligata l'Agenzia delle Entrate avrebbe probabilmente consentito alla
Corte di valutare la legittimità del disconoscimento del credito sulla scorta del principio in base al quale “In tema di credito di imposta, il relativo disconoscimento può avvenire da parte dell'Amministrazione finanziaria altresì tramite procedura automatizzata di cui all'art. 36 bis d.P.R. n. 60/1973, ove un tanto emerga dal semplice esame cartolare dei documenti offerti dalla parte contribuente in sede di esposizione dei redditi” (Cass. 31 ottobre 2025, n. 28785).
Ne deriva, in conclusione, che la cartella impugnata – priva di motivazione e di documentazione ad essa riferibile - deve essere annullata. Assorbiti gli altri motivi.
Le spese, seguendo il principio di causalità della lite, sono poste a carico delle parti resistenti e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma così decide:
a) annulla la cartella di pagamento impugnata;
b) condanna Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.600,00, oltre a rimborso forfetario 15%, rimborso contributo unificato e oneri di legge da distrarsi in favore dell'avvocato Difensore_1 che se ne è dichiarato antistatario.
Roma, li 29 gennaio 2026
il presidente estensore
(Martinelli)