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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1563/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1563/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BAMBAGIONI Parte_1 C.F._1
FRANCO MASSIMO e dell'avv. BITRAJ ENRISELA, con elezione di domicilio in VIA DEGLI
ALBERTI 3 50058 SIGNA, presso il difensore avv. BAMBAGIONI FRANCO MASSIMO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA
ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 18.07.2022, il trasgressore principale Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, emessa da , n. OI-000059055, CP_1
notificata il 23.06.2022, per il pagamento di euro 23.506,60, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis,
D.L. 463/1983 (in relazione all'anno 2013), eccependo e deducendo: 1) la mancata notifica degli atti di accertamento prot. n. 3000.20/03/2017.0079639 del 21.04.2017 e n. 3000.20/03/2017.0079640 CP_1
del 21.04.2017; 2) la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981; 3) il difetto di motivazione;
4) la sproporzione della irrogata sanzione.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di: “b) In via preliminare, dato atto di tutto quanto sopra esposto, in accoglimento, anche parziale, delle eccezioni preliminari sollevate nel presente ricorso, dichiarare la nullità e/o l'invalidità con miglior formula dell'ordinanza – ingiunzione in questa sede impugnata e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla parte ricorrente. c) In via pregiudiziale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate nel
1 presente ricorso, ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 2 comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, così come modificato dall'art. 3 comma 6 del
D.L.vo n. 8/2016 in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa da Euro 10.000,00 ad Euro 50.000,00, sospendere il presente giudizio e rinviare gli atti alla Corte Costituzionale. d) In via subordinata, nel merito, dato atto di quanto sopra esposto ed in accoglimento dei motivi espressi, annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata perché illegittima, infondata ed in ogni caso ingiusta e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente;
e) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della pregressa domanda, in accoglimento dei motivi suesposti, dichiarare l'eccessività e sproporzionalità della sanzione applicata
e per l'effetto voler disporre in ogni caso una congrua riduzione della sanzione amministrativa.”.
L'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza e confermata con ordinanza del 9.05.2023.
si è costituito in giudizio, chiedendo all'intestato Tribunale di: “respingere il ricorso avversario e CP_1 le relative domande in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta nell'importo rideterminato di € 10.000 o, comunque, accertare come dovute le somme di cui all'ordinanza ingiunzione opposta nell'importo rideterminato di € 10.000 o, ancora, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia, con condanna - occorrendo - di parte ricorrente al relativo pagamento. Spese di lite come per legge. In subordine, in caso di adesione e
CP_ pagamento nei termini sopra precisati in misura ridotta di € 5.000, come rideterminato da dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione di spese”.
All'udienza del 13.10.2023, il procuratore di parte resistente ha consegnato al procuratore di parte ricorrente il nuovo provvedimento di rideterminazione della sanzione relativo all'ordinanza ingiunzione opposta, sulla base dell'art. 23 del D.L. 48/2023, con possibilità di estinzione anticipata in misura ridotta, secondo le modalità indicate nella medesima rideterminazione.
All'udienza del 14.02.2024, il ricorrente ha dichiarato di non avere aderito alla predetta rideterminazione.
La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti ed è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. entro il 4.03.2025, come da decreto del 18.11.2024.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
2 L'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, come modificato dall'art. 3, comma 6,
D.lgs. 8/2016 e dall'art. 23 D.L. 48/2023 (secondo il quale: “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»), prevede che: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ((da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso)). Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Nel caso di specie, non è specificamente contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2013 (per euro 1.898,47) da parte di della quale il Parte_2
ricorrente era socio, amministratore e legale rappresentante (v. doc. da n. 6 a n. 15 del fascicolo di parte resistente).
Il ricorrente ha, invece, contestato in ricorso di avere ricevuto gli atti di accertamento indicati nella ordinanza ingiunzione opposta.
A tal proposito, ha prodotto l'atto di accertamento della violazione/diffida del 20.03.2017 di cui CP_1
al doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente, notificato in data 21.04.2017 (l'avviso di ricevimento è stato sottoscritto dal destinatario;
v. doc. n. 4 e 5 del fascicolo di parte resistente).
Pertanto, la notifica dell'atto di accertamento si è perfezionata in data 21.04.2017, senza che il ricorrente abbia provveduto al pagamento nel termine di tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Ciò posto, in primo luogo, è tardiva e inammissibile l'eccezione di decadenza, ai sensi dell'art. 14 L.
689/1981, sollevata dal ricorrente soltanto nelle note del 5.11.2024 e non già in ricorso (v. Cass. sent. n.
1056/2022, secondo la quale, nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.), e n.
3 232/2016, nonché Corte d'Appello di Firenze, sent. n. 195/2024), trattandosi di una eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, come eccepito da nelle note del 7.11.2024 e del 4.03.2025. CP_1
Ancora, è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in ricorso, ai sensi dell'art. 28
L. 689/1981; in particolare, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935
c.c.), ovvero, nel caso di illeciti depenalizzati, dal momento in cui gli atti, trasmessi dall'autorità giudiziaria, pervengono alla competente autorità amministrativa (v. Corte d'Appello di Firenze, sent. n.
195/2024). Anche prendendo come dies a quo l'entrata in vigore della legge che ha disposto la depenalizzazione (6.02.2016) - v. sul punto, Tribunale di Firenze, sent. n. 393/2024, est. dott.ssa
Consani, e sent. del 16.01.2025, resa nel procedimento R.G.N. 930/2024, est. dott. Gualano - si osserva che, nel caso in esame, la prescrizione quinquennale è stata tempestivamente interrotta con la notifica dell'atto di accertamento, avvenuta in data 21.04.2017; è stata, quindi, sospesa per tre mesi ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, L. 638/1983 (fino al 21.07.2017), e poi nuovamente sospesa dal
23.02.2020 al 31.05.2020 (per 129 giorni), in forza del disposto dell'art. 103, comma 6 bis, L. 27/2020
(v. Tribunale di Firenze, sent. n. 393/2024), con la conseguenza che la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, in data 23.06.2022, ha definitivamente e tempestivamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, contenendo la stessa l'indicazione delle violazioni e dell'ammontare delle sanzioni irrogate, rinviando, poi, per relationem all'atto di accertamento, regolarmente notificato al ricorrente.
Per quanto attiene, invece, al quantum della sanzione amministrativa irrogata, si richiamano l'art. 11 L.
689/1981, secondo il quale la graduazione della sanzione deve essere effettuata tenuto conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche,
e l'art. 6, comma 12, D.lgs. 150/2011 (secondo il quale “Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.”), nonché l'art. 23 D.L. 48/2023 (secondo il quale: “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole:
«da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso»), sulla base del quale ha, da ultimo, rideterminato la sanzione in euro CP_1
3.796,94, ovvero il doppio dell'importo omesso, pari ad euro 1.898,47 (v. il provvedimento di rideterminazione della sanzione allegato alla nota del 20.10.2023).
4 Ora, tenuto conto delle caratteristiche del caso concreto, si ritiene congruo rideterminare la sanzione irrogata in complessivi euro 2.847,70 (ovvero una volta e mezzo l'importo omesso), considerato che parte ricorrente ha dedotto che l'omesso versamento delle ritenute era dovuto alle avverse condizioni economiche della (avente un ridotto capitale sociale ed Parte_3
un unico dipendente a tempo parziale), che ne determinavano la cancellazione dal registro delle imprese il 21.12.2015 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).
Le considerazioni che precedono comportano il parziale accoglimento dell'opposizione, con riferimento alla rideterminazione della sanzione irrogata nella misura suindicata, con conseguente modifica dell'ordinanza ingiunzione opposta limitatamente all'ammontare della sanzione irrogata.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito (compreso quello relativo al difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, in ordine alla motivazione/al criterio di calcolo adottato per la determinazione della sanzione).
SPESE
Considerato l'esito del giudizio (non essendo stata specificamente contestata la sussistenza della violazione oggetto di causa ed essendo stata la sanzione rideterminata nel quantum), le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti nella misura di 1/3, le spese residue sono poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (causa di previdenza, senza istruttoria, valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento, da euro 1.101 a euro 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, modifica l'ordinanza ingiunzione opposta limitatamente all'entità della sanzione irrogata, rideterminata in euro 2.847,70;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 e condanna parte ricorrente al pagamento, a favore di , delle spese residue, queste ultime liquidate in complessivi euro 933,34 CP_1
per compenso, oltre al 15% per spese generali, oltre a CPA e IVA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 5 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1563/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BAMBAGIONI Parte_1 C.F._1
FRANCO MASSIMO e dell'avv. BITRAJ ENRISELA, con elezione di domicilio in VIA DEGLI
ALBERTI 3 50058 SIGNA, presso il difensore avv. BAMBAGIONI FRANCO MASSIMO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA
ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 18.07.2022, il trasgressore principale Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, emessa da , n. OI-000059055, CP_1
notificata il 23.06.2022, per il pagamento di euro 23.506,60, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis,
D.L. 463/1983 (in relazione all'anno 2013), eccependo e deducendo: 1) la mancata notifica degli atti di accertamento prot. n. 3000.20/03/2017.0079639 del 21.04.2017 e n. 3000.20/03/2017.0079640 CP_1
del 21.04.2017; 2) la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981; 3) il difetto di motivazione;
4) la sproporzione della irrogata sanzione.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di: “b) In via preliminare, dato atto di tutto quanto sopra esposto, in accoglimento, anche parziale, delle eccezioni preliminari sollevate nel presente ricorso, dichiarare la nullità e/o l'invalidità con miglior formula dell'ordinanza – ingiunzione in questa sede impugnata e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla parte ricorrente. c) In via pregiudiziale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate nel
1 presente ricorso, ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 2 comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, così come modificato dall'art. 3 comma 6 del
D.L.vo n. 8/2016 in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa da Euro 10.000,00 ad Euro 50.000,00, sospendere il presente giudizio e rinviare gli atti alla Corte Costituzionale. d) In via subordinata, nel merito, dato atto di quanto sopra esposto ed in accoglimento dei motivi espressi, annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata perché illegittima, infondata ed in ogni caso ingiusta e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente;
e) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della pregressa domanda, in accoglimento dei motivi suesposti, dichiarare l'eccessività e sproporzionalità della sanzione applicata
e per l'effetto voler disporre in ogni caso una congrua riduzione della sanzione amministrativa.”.
L'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza e confermata con ordinanza del 9.05.2023.
si è costituito in giudizio, chiedendo all'intestato Tribunale di: “respingere il ricorso avversario e CP_1 le relative domande in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta nell'importo rideterminato di € 10.000 o, comunque, accertare come dovute le somme di cui all'ordinanza ingiunzione opposta nell'importo rideterminato di € 10.000 o, ancora, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia, con condanna - occorrendo - di parte ricorrente al relativo pagamento. Spese di lite come per legge. In subordine, in caso di adesione e
CP_ pagamento nei termini sopra precisati in misura ridotta di € 5.000, come rideterminato da dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione di spese”.
All'udienza del 13.10.2023, il procuratore di parte resistente ha consegnato al procuratore di parte ricorrente il nuovo provvedimento di rideterminazione della sanzione relativo all'ordinanza ingiunzione opposta, sulla base dell'art. 23 del D.L. 48/2023, con possibilità di estinzione anticipata in misura ridotta, secondo le modalità indicate nella medesima rideterminazione.
All'udienza del 14.02.2024, il ricorrente ha dichiarato di non avere aderito alla predetta rideterminazione.
La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti ed è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. entro il 4.03.2025, come da decreto del 18.11.2024.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
2 L'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, come modificato dall'art. 3, comma 6,
D.lgs. 8/2016 e dall'art. 23 D.L. 48/2023 (secondo il quale: “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»), prevede che: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ((da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso)). Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Nel caso di specie, non è specificamente contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2013 (per euro 1.898,47) da parte di della quale il Parte_2
ricorrente era socio, amministratore e legale rappresentante (v. doc. da n. 6 a n. 15 del fascicolo di parte resistente).
Il ricorrente ha, invece, contestato in ricorso di avere ricevuto gli atti di accertamento indicati nella ordinanza ingiunzione opposta.
A tal proposito, ha prodotto l'atto di accertamento della violazione/diffida del 20.03.2017 di cui CP_1
al doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente, notificato in data 21.04.2017 (l'avviso di ricevimento è stato sottoscritto dal destinatario;
v. doc. n. 4 e 5 del fascicolo di parte resistente).
Pertanto, la notifica dell'atto di accertamento si è perfezionata in data 21.04.2017, senza che il ricorrente abbia provveduto al pagamento nel termine di tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Ciò posto, in primo luogo, è tardiva e inammissibile l'eccezione di decadenza, ai sensi dell'art. 14 L.
689/1981, sollevata dal ricorrente soltanto nelle note del 5.11.2024 e non già in ricorso (v. Cass. sent. n.
1056/2022, secondo la quale, nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.), e n.
3 232/2016, nonché Corte d'Appello di Firenze, sent. n. 195/2024), trattandosi di una eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, come eccepito da nelle note del 7.11.2024 e del 4.03.2025. CP_1
Ancora, è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in ricorso, ai sensi dell'art. 28
L. 689/1981; in particolare, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935
c.c.), ovvero, nel caso di illeciti depenalizzati, dal momento in cui gli atti, trasmessi dall'autorità giudiziaria, pervengono alla competente autorità amministrativa (v. Corte d'Appello di Firenze, sent. n.
195/2024). Anche prendendo come dies a quo l'entrata in vigore della legge che ha disposto la depenalizzazione (6.02.2016) - v. sul punto, Tribunale di Firenze, sent. n. 393/2024, est. dott.ssa
Consani, e sent. del 16.01.2025, resa nel procedimento R.G.N. 930/2024, est. dott. Gualano - si osserva che, nel caso in esame, la prescrizione quinquennale è stata tempestivamente interrotta con la notifica dell'atto di accertamento, avvenuta in data 21.04.2017; è stata, quindi, sospesa per tre mesi ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, L. 638/1983 (fino al 21.07.2017), e poi nuovamente sospesa dal
23.02.2020 al 31.05.2020 (per 129 giorni), in forza del disposto dell'art. 103, comma 6 bis, L. 27/2020
(v. Tribunale di Firenze, sent. n. 393/2024), con la conseguenza che la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, in data 23.06.2022, ha definitivamente e tempestivamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, contenendo la stessa l'indicazione delle violazioni e dell'ammontare delle sanzioni irrogate, rinviando, poi, per relationem all'atto di accertamento, regolarmente notificato al ricorrente.
Per quanto attiene, invece, al quantum della sanzione amministrativa irrogata, si richiamano l'art. 11 L.
689/1981, secondo il quale la graduazione della sanzione deve essere effettuata tenuto conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche,
e l'art. 6, comma 12, D.lgs. 150/2011 (secondo il quale “Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.”), nonché l'art. 23 D.L. 48/2023 (secondo il quale: “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole:
«da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso»), sulla base del quale ha, da ultimo, rideterminato la sanzione in euro CP_1
3.796,94, ovvero il doppio dell'importo omesso, pari ad euro 1.898,47 (v. il provvedimento di rideterminazione della sanzione allegato alla nota del 20.10.2023).
4 Ora, tenuto conto delle caratteristiche del caso concreto, si ritiene congruo rideterminare la sanzione irrogata in complessivi euro 2.847,70 (ovvero una volta e mezzo l'importo omesso), considerato che parte ricorrente ha dedotto che l'omesso versamento delle ritenute era dovuto alle avverse condizioni economiche della (avente un ridotto capitale sociale ed Parte_3
un unico dipendente a tempo parziale), che ne determinavano la cancellazione dal registro delle imprese il 21.12.2015 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).
Le considerazioni che precedono comportano il parziale accoglimento dell'opposizione, con riferimento alla rideterminazione della sanzione irrogata nella misura suindicata, con conseguente modifica dell'ordinanza ingiunzione opposta limitatamente all'ammontare della sanzione irrogata.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito (compreso quello relativo al difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, in ordine alla motivazione/al criterio di calcolo adottato per la determinazione della sanzione).
SPESE
Considerato l'esito del giudizio (non essendo stata specificamente contestata la sussistenza della violazione oggetto di causa ed essendo stata la sanzione rideterminata nel quantum), le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti nella misura di 1/3, le spese residue sono poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (causa di previdenza, senza istruttoria, valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento, da euro 1.101 a euro 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, modifica l'ordinanza ingiunzione opposta limitatamente all'entità della sanzione irrogata, rideterminata in euro 2.847,70;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 e condanna parte ricorrente al pagamento, a favore di , delle spese residue, queste ultime liquidate in complessivi euro 933,34 CP_1
per compenso, oltre al 15% per spese generali, oltre a CPA e IVA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 5 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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