Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1403/2023
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 19/2/2025 ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1403 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 19/2/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DIANA MARTINELLA Parte_1 C.F._1
-parte ricorrente -
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. MODDE LOREDANA CP_1 C.F._2
-parte resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/2/2025.
1
E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Parte_1
in Tempio Pausania il 15/01/1995 (Atto n. 2 parte II Serie A – anno 1995 – CP_1
Registro Atti di Matrimonio del Comune di Tempio Pausania), dal quale sono nati i figli Per_1
(28/4/2000) e (18/5/2002). Per_2
Con decreto del 16/9/2014 il tribunale di Tempio Pausania aveva omologato la separazione consensuale tra gli stessi alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento;
3) i figli minori saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori con residenza stabilita presso la madre, con facoltà per il padre, previo accordo con la madre, di vederli e tenerli con sé tre pomeriggi alla settimana e, a fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera;
i figli trascorreranno con il padre le festività Natalizie e Pasquali, ad anni alterni e 15 giorni consecutivi, in occasione delle vacanze estive, da stabilirsi di comune accordo;
4) il SI. verserà alla Pt_1
moglie, entro il giorno 10 di ciascun mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli,
l'importo complessivo di € 300.00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e contribuirà, in ragione del 50% alle spese straordinarie, mediche e scolastiche che si renderanno necessarie;
5) il SI. provvederà al pagamento delle rate dei mutui n. 0017-30100760 e n. Pt_1
0017-30136664 del 01/01/2009, stipulati con la Banca di Sassari spa per l'acquisto della casa coniugale, impegnandosi anche a sostenere le spese ordinarie relative a detto immobile (acqua, energia elettrica, riscaldamento, TARES, IMU, mentre quelle straordinarie, previa comunicazione e condivisione tra le parti verranno ripartite in ragione del 50%; 6) la casa coniugale, sita in
Tempio Pausania, Via Rosa di Limbara n. 42, distinta al NCEU del Comune di Tempio Pausania al
Foglio 177 Particella 1039 sub 1 Cat. A2, vani 8,5, rendita 877,98 e Foglio 177 Particella 1039 sub 2 Cat C6, mq. 21, Rendita 60,74, con tutti gli arredi ivi presenti, viene assegnata alla SI.ra
(pur restando in comproprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno) che la abiterà CP_1
con i figli, mentre il SI. porterà altrove il proprio domicilio;
7) i coniugi si impegnano a Pt_1
non ospitare presso la loro abitazione, neppure saltuariamente, salvo previo preavviso e consenso reciproco, alcuna figura maschile e/o femminile, oltre i familiari stretti;
8) i coniugi concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio”.
Non essendo intervenuta riconciliazione con la coniuge, il ha chiesto accogliersi le seguenti Pt_1
conclusioni:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
2 e a Tempio Pausania, il 15/01/1995 – Atto n. 2 – Parte II – Serie A;
Pt_1 CP_1
2.
Ritenuto che
non sussistano più le condizioni di legge, revocare l'assegnazione alla SI.ra della casa coniugale, sita in Tempio Pausania alla Via Rosa di Limbara n. 42, CP_1
distinta al NCEU del Comune di Tempio Pausania al Foglio 177 Particella 1039 sub 1 Cat. A2, vani 8,5, rendita 877,98 e Foglio 177 Particella 1039 sub 2 Cat C6, mq. 21, Rendita 60,74, disposta dal Decreto di omologa della separazione consensuale n. 137/2014 del 08/09/2014;
3.
Ritenuto che
non sussistano più le condizioni di legge, vista la raggiunta maggiore età dei figli e e la loro autosufficienza economica, revocare l'obbligo del versamento del Per_1 Per_2
contributo al loro mantenimento posto in capo a dal Decreto di omologa della Parte_1
separazione consensuale n. 137/2014 del 08/09/2014;
4. In subordine, disporre che il SI. sia tenuto al versamento di un contributo al Pt_1
mantenimento di , limitatamente ai mesi in cui non egli né lavora né percepisce indennità Per_2
di disoccupazione, con versamento diretto al figlio;
5. Disporre che le spese per le utenze e tasse relative alla casa coniugale siano suddivise in ragione della parte che ciascuno occupa, e dunque, il 30% in capo a e il 70% in Parte_1
capo a mentre siano ripartite al 50% le imposte e le spese straordinarie di CP_1
manutenzione che dovranno essere previamente concordate;
6. Con la vittoria delle spese del giudizio”.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e concluso e, a CP_1
sua volta, formulando le seguenti conclusioni:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Tempio
Pausania in data 15 gennaio 1995 tra i SInori e , ed ordinare al CP_1 Parte_1 competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Il signor verserà alla signora entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di Pt_1 CP_1 concorso nel mantenimento dei figli, l'importo complessivo di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e contribuirà, in ragione del 50% alle spese straordinarie, mediche e sportive;
3. in subordine, disporre l'obbligo al mantenimento del solo figlio con versamento, Per_2 sempre in capo alla signora l'importo di euro 200,00 oltre il 50% delle spese CP_1
straordinarie;
4. Disporre che la casa coniugale sita in Tempio Pausania, via Rosa di Limbara n. 42 rimanga assegnata alla signora er i motivi di cui all'espositiva. CP_1
5. Il signor provvederà al pagamento delle rate dei mutui n. 0017- 30100760 e n. 0017- Pt_1
3 30136664 per l'acquisto della casa coniugale, impegnandosi anche a sostenere le spese straordinarie relative a detto immobile ( acqua, energia elettrica, riscaldamento tari ed imu) mentre quelle straordinarie, previa comunicazione e condivisione tra le parti verranno ripartite in ragione del 50%.
6. In subordine disporre che per le spese e le utenze nonché le tasse relative alla casa coniugale siano suddivise in ragione del 50%.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Nel corso della causa le parti hanno avviato trattative per la composizione bonaria della questione, che hanno dato esito positivo, tanto è che con note scritte del 12/2/2025 entrambe le parti hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1. dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Tempio Pausania in data 15 gennaio 1995 tra i SInori e , ed ordinare al competente CP_1 Parte_1
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. A modifica delle condizioni della separazione di cui alla relativa omologa, e Parte_1
si impegnano a chiedere congiuntamente la revoca della assegnazione della casa CP_1
familiare alla SI.ra disposta con l'omologa e danno atto che essi vivranno, come vivono, CP_1
nella casa familiare e di cui sono comproprietari, occupando ciascuno porzioni della stessa autonome e separate (il SI. continuerà a vivere nel piano inferiore e la SI.ra Pt_1 CP_1
insieme al figlio nei due piani superiori); Per_2
3. Il primogenito maggiorenne, economicamente autosufficiente e residente in altra casa, Per_1
rinuncia con la sottoscrizione del presente accordo, al contributo paterno al mantenimento disposto con l'omologa della separazione così che detta disposizione deve intendersi revocata;
4. Il secondogenito , maggiorenne, residente nella casa familiare, impiegato con lavoro Per_2
part time e pertanto non del tutto economicamente autosufficiente, mantiene rebus sic stantibus il diritto al contributo paterno al mantenimento;
detto contributo, pari a € 150,00 mensili, per accordo delle parti, verrà versato dal SI. alla SI.ra per mesi 6 dalla data del Pt_1 CP_1
presente accordo. Decorso detto termine di 6 mesi, nel caso sussistano ancora le condizioni per la corresponsione del contributo, lo stesso verrà versato direttamente a;
Per_2
5. Le spese ordinarie della casa, legate alle utenze, imposte e tasse, verranno suddivise tra i comparenti al 50% con l'obbligo di ciascuno di corrispondere al titolare dell'utenza, tassa e imposta, la quota dovuta entro il termine di scadenza del pagamento, previa comunicazione tempestiva del relativo avviso. Le spese straordinarie per la casa dovranno essere previamente concordate e saranno suddivise al 50%. Ciascuno avrà la responsabilità di curare la manutenzione
4 ordinaria della porzione di casa che occupa e ne sopporterà gli oneri economici per intero;
6. il SI. continuerà a rimborsare le rate del mutuo n. 0017-30136664 cointestato Parte_1
con la SI.ra fino all'estinzione. Resta salvo il diritto al rimborso delle quote versate per CP_1
conto della SI.ra dalla separazione all'estinzione, anche rispetto a quelle del mutuo CP_1
n.0017-30100760 del 02/03/2004 estinto il 27/03/2024”.
All'esito dell'udienza cartolare detta, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
TRA
(nato a [...] il [...], residente in;
CF Parte_1
), C.F._1
e
(nata a [...] il [...], residente in;
CF CP_1
) C.F._2
alle condizioni sopra indicate e (fatta eccezione per le determinazioni sullo status) di seguito riportate:
“(…).
2. A modifica delle condizioni della separazione di cui alla relativa omologa, e Parte_1
si impegnano a chiedere congiuntamente la revoca della assegnazione della casa CP_1
5 familiare alla SI.ra disposta con l'omologa e danno atto che essi vivranno, come vivono, CP_1
nella casa familiare e di cui sono comproprietari, occupando ciascuno porzioni della stessa autonome e separate (il SI. continuerà a vivere nel piano inferiore e la SI.ra Pt_1 CP_1
insieme al figlio nei due piani superiori); Per_2
3. Il primogenito maggiorenne, economicamente autosufficiente e residente in altra casa, Per_1
rinuncia con la sottoscrizione del presente accordo, al contributo paterno al mantenimento disposto con l'omologa della separazione così che detta disposizione deve intendersi revocata;
4. Il secondogenito , maggiorenne, residente nella casa familiare, impiegato con lavoro Per_2
part time e pertanto non del tutto economicamente autosufficiente, mantiene rebus sic stantibus il diritto al contributo paterno al mantenimento;
detto contributo, pari a € 150,00 mensili, per accordo delle parti, verrà versato dal SI. alla SI.ra per mesi 6 dalla data del Pt_1 CP_1
presente accordo. Decorso detto termine di 6 mesi, nel caso sussistano ancora le condizioni per la corresponsione del contributo, lo stesso verrà versato direttamente a;
Per_2
5. Le spese ordinarie della casa, legate alle utenze, imposte e tasse, verranno suddivise tra i comparenti al 50% con l'obbligo di ciascuno di corrispondere al titolare dell'utenza, tassa e imposta, la quota dovuta entro il termine di scadenza del pagamento, previa comunicazione tempestiva del relativo avviso. Le spese straordinarie per la casa dovranno essere previamente concordate e saranno suddivise al 50%. Ciascuno avrà la responsabilità di curare la manutenzione ordinaria della porzione di casa che occupa e ne sopporterà gli oneri economici per intero;
6. il SI. continuerà a rimborsare le rate del mutuo n. 0017-30136664 cointestato Parte_1
con la SI.ra fino all'estinzione. Resta salvo il diritto al rimborso delle quote versate per CP_1
conto della SI.ra dalla separazione all'estinzione, anche rispetto a quelle del mutuo CP_1
n.0017-30100760 del 02/03/2004 estinto il 27/03/2024”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 19.2.2024
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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