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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/09/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice EL Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito ELlo scambio di note di trattazione scritta entro il termine EL 22/9/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6288/2024 EL
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Emanuele Improta, presso il cui studio elett.te domicilia in Torre EL GR (NA) alla
Via Alcide de Gasperi n. 135/a ricorrente
E
in persona EL Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario dipendente Raffaela Collaro, con la quale elett.te domicilia in
Castellammare di Stabia (NA) alla Via Savorito n. 8, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto ELle parti e motivi ELla decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda EL ricorrente volta a ottenere la condanna ELl' al pagamento dei ratei ELl'assegno mensile di assistenza CP_1 maturati e non corrisposti nel periodo in ricorso indicato, atteso che la suddetta prestazione non gli era stata erogata dall' nonostante il favorevole decreto di CP_2 omologa emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 2/7/2024 in relazione al procedimento per ATPO recante N.R.G. 3371/2023, e nonostante il corretto inoltro all di tutta la documentazione amministrativa richiesta per il pagamento ELla CP_1 prestazione.
L si è costituito e, dopo aver inizialmente resistito alla domanda attorea, ha CP_2 sostenuto di aver già corrisposto al ricorrente la prestazione richiesta in ricorso.
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia EL contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione depositata dall' (cfr. comunicazione di liquidazione in atti), CP_1
e come riconosciuto dallo stesso difensore di parte ricorrente, l'Istituto ha già provveduto a erogare in favore di i ratei maturati e non riscossi ELla Parte_1 prestazione richiesta in ricorso.
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto in via amministrativa l'integrale soddisfazione ELle proprie pretese.
Poiché il pagamento ELla prestazione è avvenuto solo nel gennaio EL 2025, quindi dopo il deposito EL ricorso giudiziale, per il principio ELla soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento ELle spese processuali, che si liquidano come CP_2 da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice EL lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso EL 2/11/2024 nei confronti ELl così provvede: Parte_1 CP_1
a)dichiara cessata la materia EL contendere;
b)condanna l' al pagamento ELle CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura EL 15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 23/9/2025 Il Tribunale
Giudice EL Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice EL Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito ELlo scambio di note di trattazione scritta entro il termine EL 22/9/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6288/2024 EL
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Emanuele Improta, presso il cui studio elett.te domicilia in Torre EL GR (NA) alla
Via Alcide de Gasperi n. 135/a ricorrente
E
in persona EL Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario dipendente Raffaela Collaro, con la quale elett.te domicilia in
Castellammare di Stabia (NA) alla Via Savorito n. 8, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto ELle parti e motivi ELla decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda EL ricorrente volta a ottenere la condanna ELl' al pagamento dei ratei ELl'assegno mensile di assistenza CP_1 maturati e non corrisposti nel periodo in ricorso indicato, atteso che la suddetta prestazione non gli era stata erogata dall' nonostante il favorevole decreto di CP_2 omologa emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 2/7/2024 in relazione al procedimento per ATPO recante N.R.G. 3371/2023, e nonostante il corretto inoltro all di tutta la documentazione amministrativa richiesta per il pagamento ELla CP_1 prestazione.
L si è costituito e, dopo aver inizialmente resistito alla domanda attorea, ha CP_2 sostenuto di aver già corrisposto al ricorrente la prestazione richiesta in ricorso.
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia EL contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione depositata dall' (cfr. comunicazione di liquidazione in atti), CP_1
e come riconosciuto dallo stesso difensore di parte ricorrente, l'Istituto ha già provveduto a erogare in favore di i ratei maturati e non riscossi ELla Parte_1 prestazione richiesta in ricorso.
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto in via amministrativa l'integrale soddisfazione ELle proprie pretese.
Poiché il pagamento ELla prestazione è avvenuto solo nel gennaio EL 2025, quindi dopo il deposito EL ricorso giudiziale, per il principio ELla soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento ELle spese processuali, che si liquidano come CP_2 da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice EL lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso EL 2/11/2024 nei confronti ELl così provvede: Parte_1 CP_1
a)dichiara cessata la materia EL contendere;
b)condanna l' al pagamento ELle CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura EL 15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 23/9/2025 Il Tribunale
Giudice EL Lavoro
Dott. Emanuele Rocco