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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RG.312-1/2025
CORTE di APPELLO di BARI
Terza Sezione Civile
- SEZIONE IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE -
Proroga ai sensi dell'art. 6 co. 8 L. n. 187/2024, di conversione del D.L. n. 145/2024
Il Consigliere designato letti gli atti e la documentazione allegata;
uditi il richiedente, il difensore e il funzionario della Questura competente;
all'esito della camera di consiglio;
verificata l'osservanza dei termini;
premesso che: il cittadino straniero , nato in [...] il [...], è stato Parte_1
destinatario di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Verona ai sensi dell'art. 13 TUI in data 10.02.2025; egli è stato attinto da provvedimento di trattenimento questorile ex art. 14 co. 1 TUI in data 10.02.2025, convalidato dal GdP di Bari il 14.02.2025, nell'attesa dell'esecuzione del decreto di espulsione, presso il CPR di Bari-Palese; il trattenuto il 17.02.2025 ha presentato domanda di protezione internazionale, cui è seguìto il provvedimento di trattenimento emesso ai sensi dell'art. 6 co. 3 D.Lgs. n.
142/2015 dal Questore di Bari il 17.02.2025, notificato in pari data all'interessato, convalidato dalla Corte di Appello di Bari il 19.02.2025 per il periodo di sessanta giorni prorogabile;
la Questura di Bari, con istanza del 15.04.2025, ha richiesto, ai sensi dell'art. 6 co. 8
D.Lgs. n. 142/2015, la proroga del trattenimento, per un ulteriore periodo di sessanta giorni, dal 17.4.2025 al 16.06.2025; considerato che: la proroga del trattenimento può essere concessa, ai sensi dell'art. 6 co.
5-8 D.Lgs. n.
142/2015, di volta in volta per periodi non superiori a sessanta giorni, “per consentire
Pagina 1 l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione” , cioè per il tempo strettamente necessario all'esame della stessa, per tale intendendosi lo svolgimento dell'intero iter procedurale, compresa l'eventuale fase di impugnazione del rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale, dovendo il richiedente trattenuto restare nel
CPR fino all'adozione del provvedimento di sospensione verso l'esecutività del diniego della commissione o, in mancanza, fino alla definizione del giudizio di impugnazione avverso tale diniego;
la richiesta di proroga del trattenimento dev'essere presentata prima della scadenza del termine, dovendosi altrimenti considerare tardiva, tenuto conto che un termine già scaduto non può essere prorogato;
inoltre, la proroga del trattenimento non può essere richiesta dalla Questura oltre il termine di durata massima della misura prevista dal legislatore, giacché diversamente si realizzerebbe un'imprevedibile ed incontrollata dilatazione del tempo massimo consentito per la restrizione della libertà personale del soggetto trattenuto;
ritenuto che: nella specie, la richiesta di proroga è intervenuta prima della scadenza del termine di sessanta giorni fissato nel provvedimento di convalida pronunciato il 19.02.2025 dalla
Corte di Appello di Bari e la proroga per un ulteriore periodo di sessanta giorni si rende necessaria, allo scopo di consentire la definizione del procedimento giurisdizionale (infatti, nel corso dell'odierna udienza , il trattenuto ha dichiarato di essere stato fotosegnalato ed il rappresentante della Questura ha evidenziato che non è stato possibile procedere ancora all'ascolto dello straniero a causa della presenza di circa cento persone richiedenti la protezione e delle limitate risorse dell'amministrazione); invero, non è legittimamente sostenibile la tesi secondo cui la durata del trattenimento del richiedente non può eccedere i termini della c.d. procedura accelerata ex art. 28 bis d.lgs. 25/2008 (cioè sette giorni per l'audizione e due giorni per l'adozione del provvedimento); al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che, ove un soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, trattenuto in attesa di rimpatrio, presenti domanda di protezione internazionale e l'Amministrazione ne ritenga la strumentalità, disponendo un nuovo trattenimento ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n.
142/2015, i termini massimi di questo trattenimento sono quelli previsti dallo stesso art. 6, per segmenti processuali e complessivi, mentre l'art. 28-bis D.Lgs. n. 25/2008 stabilisce i
Pagina 2 termini delle procedure accelerate, il cui superamento non comporta la decadenza del trattenimento;
tuttavia, non è esclusa la sindacabilità giurisdizionale del superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art-bis, ove ne venga denunciato “l'inutile scorrere o
l'inerzia colpevole”, così da attivare una valutazione in concreto della necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell'adeguatezza dell'esame da svolgere (cfr. Cass. n. 32767/2024, che a sua volta richiama il precedente n. 14/2024, col quale si è esclusa l'illegittimità del trattenimento per superamento dei termini di cui al predetto art. 28-bis, sia per la natura non perentoria degli stessi, sia perché la durata massima del trattenimento deve intendersi stabilita dal co. 5 dell'art. 6 D.Lgs. n. 142/2015 , cioè quella dei sessanta giorni indicati nella richiesta di convalida del trattenimento per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda); conseguentemente, il disposto del co. 6, che prevede che “il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda”, con rinvio all'art.28-bis, deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento (così la già citata Cass. n. 17834/2022); in altri termini, il co. 6 stabilisce soltanto che, comunque, il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario a definire il procedimento amministrativo di esame accelerato della domanda ai sensi dell'art. 28-bis, una volta definito il quale, pertanto, il nuovo titolo di trattenimento ex art. 6 co. 3 D.Lgs. n. 142/15 decade;
in definitiva, secondo i principi affermati dai giudici di legittimità, il parametro normativo non è quello, caratterizzato dalla non perentorietà dei termini, relativo alla durata massima della procedura accelerata, ma quello, più flessibile, della funzionalità all'esame adeguato della domanda, all'interno del perimetro massimo consentito per il trattenimento ex art. 6 co. 6, 7 e 8 D.Lgs. n. 142/2015; dunque, il richiedente protezione internazionale rimane trattenuto fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della Commissione Territoriale (che, nel caso di domanda di asilo presentata da soggetto già trattenuto, non è sospesa automaticamente, ma necessita di un provvedimento del
Tribunale sulla base di gravi e circostanziate ragioni, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.35-
Pagina 3 bis D.Lgs. n. 25/2008) e successivamente "per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio in conseguenza del ricorso giurisdizionale"; nella vicenda in esame, non sono ravvisabili ingiustificati ritardi o colpevole inerzia nella procedura, imputabili all'Amministrazione, sussistendo, pertanto, le condizioni richieste dalla legge per autorizzare la proroga del trattenimento per ulteriori sessanta giorni;
PQM
autorizza la proroga del trattenimento di , nato in [...] il Parte_1
15.01.1994 dal 17.4.2025 al 16.06.2025;
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari.
Così deciso in Bari, il 16 aprile 2025
IL Consigliere designato
Dott.ssa Emma Manzionna
Pagina 4
CORTE di APPELLO di BARI
Terza Sezione Civile
- SEZIONE IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE -
Proroga ai sensi dell'art. 6 co. 8 L. n. 187/2024, di conversione del D.L. n. 145/2024
Il Consigliere designato letti gli atti e la documentazione allegata;
uditi il richiedente, il difensore e il funzionario della Questura competente;
all'esito della camera di consiglio;
verificata l'osservanza dei termini;
premesso che: il cittadino straniero , nato in [...] il [...], è stato Parte_1
destinatario di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Verona ai sensi dell'art. 13 TUI in data 10.02.2025; egli è stato attinto da provvedimento di trattenimento questorile ex art. 14 co. 1 TUI in data 10.02.2025, convalidato dal GdP di Bari il 14.02.2025, nell'attesa dell'esecuzione del decreto di espulsione, presso il CPR di Bari-Palese; il trattenuto il 17.02.2025 ha presentato domanda di protezione internazionale, cui è seguìto il provvedimento di trattenimento emesso ai sensi dell'art. 6 co. 3 D.Lgs. n.
142/2015 dal Questore di Bari il 17.02.2025, notificato in pari data all'interessato, convalidato dalla Corte di Appello di Bari il 19.02.2025 per il periodo di sessanta giorni prorogabile;
la Questura di Bari, con istanza del 15.04.2025, ha richiesto, ai sensi dell'art. 6 co. 8
D.Lgs. n. 142/2015, la proroga del trattenimento, per un ulteriore periodo di sessanta giorni, dal 17.4.2025 al 16.06.2025; considerato che: la proroga del trattenimento può essere concessa, ai sensi dell'art. 6 co.
5-8 D.Lgs. n.
142/2015, di volta in volta per periodi non superiori a sessanta giorni, “per consentire
Pagina 1 l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione” , cioè per il tempo strettamente necessario all'esame della stessa, per tale intendendosi lo svolgimento dell'intero iter procedurale, compresa l'eventuale fase di impugnazione del rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale, dovendo il richiedente trattenuto restare nel
CPR fino all'adozione del provvedimento di sospensione verso l'esecutività del diniego della commissione o, in mancanza, fino alla definizione del giudizio di impugnazione avverso tale diniego;
la richiesta di proroga del trattenimento dev'essere presentata prima della scadenza del termine, dovendosi altrimenti considerare tardiva, tenuto conto che un termine già scaduto non può essere prorogato;
inoltre, la proroga del trattenimento non può essere richiesta dalla Questura oltre il termine di durata massima della misura prevista dal legislatore, giacché diversamente si realizzerebbe un'imprevedibile ed incontrollata dilatazione del tempo massimo consentito per la restrizione della libertà personale del soggetto trattenuto;
ritenuto che: nella specie, la richiesta di proroga è intervenuta prima della scadenza del termine di sessanta giorni fissato nel provvedimento di convalida pronunciato il 19.02.2025 dalla
Corte di Appello di Bari e la proroga per un ulteriore periodo di sessanta giorni si rende necessaria, allo scopo di consentire la definizione del procedimento giurisdizionale (infatti, nel corso dell'odierna udienza , il trattenuto ha dichiarato di essere stato fotosegnalato ed il rappresentante della Questura ha evidenziato che non è stato possibile procedere ancora all'ascolto dello straniero a causa della presenza di circa cento persone richiedenti la protezione e delle limitate risorse dell'amministrazione); invero, non è legittimamente sostenibile la tesi secondo cui la durata del trattenimento del richiedente non può eccedere i termini della c.d. procedura accelerata ex art. 28 bis d.lgs. 25/2008 (cioè sette giorni per l'audizione e due giorni per l'adozione del provvedimento); al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che, ove un soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, trattenuto in attesa di rimpatrio, presenti domanda di protezione internazionale e l'Amministrazione ne ritenga la strumentalità, disponendo un nuovo trattenimento ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n.
142/2015, i termini massimi di questo trattenimento sono quelli previsti dallo stesso art. 6, per segmenti processuali e complessivi, mentre l'art. 28-bis D.Lgs. n. 25/2008 stabilisce i
Pagina 2 termini delle procedure accelerate, il cui superamento non comporta la decadenza del trattenimento;
tuttavia, non è esclusa la sindacabilità giurisdizionale del superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art-bis, ove ne venga denunciato “l'inutile scorrere o
l'inerzia colpevole”, così da attivare una valutazione in concreto della necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell'adeguatezza dell'esame da svolgere (cfr. Cass. n. 32767/2024, che a sua volta richiama il precedente n. 14/2024, col quale si è esclusa l'illegittimità del trattenimento per superamento dei termini di cui al predetto art. 28-bis, sia per la natura non perentoria degli stessi, sia perché la durata massima del trattenimento deve intendersi stabilita dal co. 5 dell'art. 6 D.Lgs. n. 142/2015 , cioè quella dei sessanta giorni indicati nella richiesta di convalida del trattenimento per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda); conseguentemente, il disposto del co. 6, che prevede che “il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda”, con rinvio all'art.28-bis, deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento (così la già citata Cass. n. 17834/2022); in altri termini, il co. 6 stabilisce soltanto che, comunque, il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario a definire il procedimento amministrativo di esame accelerato della domanda ai sensi dell'art. 28-bis, una volta definito il quale, pertanto, il nuovo titolo di trattenimento ex art. 6 co. 3 D.Lgs. n. 142/15 decade;
in definitiva, secondo i principi affermati dai giudici di legittimità, il parametro normativo non è quello, caratterizzato dalla non perentorietà dei termini, relativo alla durata massima della procedura accelerata, ma quello, più flessibile, della funzionalità all'esame adeguato della domanda, all'interno del perimetro massimo consentito per il trattenimento ex art. 6 co. 6, 7 e 8 D.Lgs. n. 142/2015; dunque, il richiedente protezione internazionale rimane trattenuto fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della Commissione Territoriale (che, nel caso di domanda di asilo presentata da soggetto già trattenuto, non è sospesa automaticamente, ma necessita di un provvedimento del
Tribunale sulla base di gravi e circostanziate ragioni, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.35-
Pagina 3 bis D.Lgs. n. 25/2008) e successivamente "per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio in conseguenza del ricorso giurisdizionale"; nella vicenda in esame, non sono ravvisabili ingiustificati ritardi o colpevole inerzia nella procedura, imputabili all'Amministrazione, sussistendo, pertanto, le condizioni richieste dalla legge per autorizzare la proroga del trattenimento per ulteriori sessanta giorni;
PQM
autorizza la proroga del trattenimento di , nato in [...] il Parte_1
15.01.1994 dal 17.4.2025 al 16.06.2025;
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari.
Così deciso in Bari, il 16 aprile 2025
IL Consigliere designato
Dott.ssa Emma Manzionna
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