Sentenza 11 aprile 2001
Massime • 3
La competenza funzionale inderogabile delle sezioni specializzate agrarie deve essere affermata in tutte le ipotesi che implicano un accertamento positivo o negativo, di un rapporto agrario indicato dall'art. 9 della legge n. 29/90, anche quando si tratta di stabilire se il convenuto per il rilascio sia occupante senza titolo, oppure detenga in virtù di un rapporto agrario. In questi casi, infatti, la sola prospettazione del rapporto agrario sempre che non sia "prima facie" infondata, impone la devoluzione della controversia alla sezione agraria.
Rientra nella competenza della sezione specializzata agraria la domanda con cui l'attore chiede la condanna del convenuto al rilascio di un fondo rustico già da costui detenuto in affitto e relativamente al quale è già intervenuta sentenza passata in cosa giudicata che ha accertato la cessazione o comunque la risoluzione del rapporto agrario.
Ove il giudice davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito del provvedimento di altro giudice declinatorio della propria competenza, si ritenga, a sua volta incompetente, può ,invece di sollevare il conflitto previsto dall'art. 45 cod. proc. civ., dichiarare la competenza del primo giudice, impugnabile dalle parti con l'istanza di regolamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 5405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5405 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI B. PETTI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA
proposto da:
QU AR AN, elettivamente domiciliata in Roma, presso La Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesa dall'avv. Gaetano Poeta, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EG EP, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall'avv. Francesco Scillia, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza del tribunale di NI, sezione specializzata agraria, n. 289/99 del 9/16 novembre 1999 (R.G. 34/99). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni Russo, che ha concluso chiedendo sia dichiarata la competenza per materia del tribunale ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 4 aprile 1998 e date successive QU AR AN intimava a EG EP sfratto per finita locazione, relativamente a un fondo rustico di sua proprietà, in agro di Troina, convenendolo dinanzi al pretore di NI per la convalida. Esponeva, allo scopo, la QU che con sentenza 12 ottobre 1992 la sezione specializzata agraria presso il tribunale di NI aveva dichiarato la risoluzione, a fare data dall'11 novembre 1996, del contratto d'affitto di fondo rustico inter partes e che, notificata tale sentenza in forma esecutiva, il EG aveva proposto opposizione al precetto, opposizione rigettata dal tribunale di NI con sentenza confermata dalla corte di appello di Caltanisetta, quanto alla cessazione del rapporto. Costituitosi in giudizio il EG eccepiva, in limine, l'incompetenza per materia del pretore adito e quest'ultimo, con sentenza 19 novembre 1998 - 9 gennaio 1999 dichiarava la competenza della sezione specializzata agraria presso il tribunale di NI. Riassunta, dalla QU, la causa innanzi alla sezione specializzata agraria presso il tribunale di NI, il EG chiedeva il rigetto della domanda avversaria eccependone l'infondatezza e chiedendo, in via riconvenzionale, fosse accertato che il contratto inter partes sarebbe venuto a scadenza nel 2011. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 9 - 16 novembre 1999, dichiarava, da un lato, la propria incompetenza per materia a conoscere della domanda, per essere competente il tribunale in composizione ordinaria, dall'altro, la improponibilità della domanda riconvenzionale perché non preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203. Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso per regolamento di competenza QU AR AN.
Resiste, con memoria, EG EP. Il P.G. ha chiesto sia dichiarata la competenza per materia del tribunale ordinario. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume la ricorrente QU che a fronte del conflitto negativo di competenza per materia (per avere la sezione specializzata agraria presso il tribunale. NI negato di essere competente a conoscere della domanda di essa QU, dopo che su tale domanda si era già dichiarato incompetente il pretore di NI) la sezione specializzata agraria avrebbe dovuto, d'ufficio, sollevare conflitto di competenza, ai sensi dell'art. 45 c.p.c. In difetto, prosegue la ricorrente, spetta alla parte provvedere, onde ottenere la risoluzione del conflitto e, chiede, pertanto, che questa Corte dichiari la competenza del tribunale ordinario di NI, dando disposizione perché il processo prosegua davanti a tale giudice o - comunque - a quell'altro che, eventualmente, sarà dichiarato competente, con assegnazione di congruo termine per la riassunzione.
2. Osserva la Corte, in limine, che le premesse da cui prende le mosse la ricorrente sono infondate, in diritto.
Deve ribadirsi infatti in conformità a una giurisprudenza di questa Corte regolatrice assolutamente pacifica sull'argomento, che ove il giudice, avanti il quale sia stata riassunta la causa a seguito del provvedimento di altro giudice, declinatorio della propria competenza, si ritenga a sua volta incompetente, può, invece di sollevare il conflitto previsto dall'art. 45 c.p.c., dichiarare la competenza del primo giudice, impugnabile dalle parti con l'istanza di regolamento (Cass., 10 maggio 1999, n. 4618; Cass., 17 giugno 1996, n. 489 (ordinanza)).
3. Deriva, da quanto sopra, pertanto, che la proposta richiesta di regolamento è, sotto il riferito profilo, in rito, ammissibile.
4. Al riguardo, ancora, deve escludersi che questa Corte possa dichiarare inammissibile l'istanza sotto il diverso profilo della carenza di interesse (di cui all'art. 100 c.p.c.) della QU al regolamento, considerato che la stessa, in ultima analisi, ha impugnato la sentenza della sezione specializzata agraria presso il tribunale di NI, perché questa Corte ne confermi il dictum, ribadendo, pertanto, che la competenza a conoscere della sua domanda appartiene (come affermato da detta sezione) al tribunale di NI in composizione ordinaria.
Deve, infatti, al riguardo, ribadirsi che in sede di regolamento di competenza l'individuazione del giudice competente può essere effettuata dalla Corte di cassazione anche in base a argomenti diversi da quelli esposti nella istanza della parte e la Corte deve designare il giudice competente esercitando i poteri di indagine e valutazione che non sono limitati dal contenuto della sentenza impugnata ne' dalle prospettazioni delle parti, perché la sentenza deve essere tale che non vengano più poste ulteriormente in discussione questioni di competenza (Da ultimo, in questo senso, ad esempio, Cass., i dicembre 2000, n. 15367, specie in motivazione).
5. Tenuto presente quanto sopra, atteso che la Corte di cassazione, una volta investita dell'istanza di regolamento di competenza deve accertare, autonomamente, quale sia il giudice competente a conoscere della controversia, a prescindere da quelle che sono le conclusioni della parte ricorrente e quindi, anche disattendendo, eventualmente, le sue richieste, è evidente come anticipato - che non può essere dichiarata la inammissibilità del regolamento di competenza proposto dalla QU per difetto di interesse, per avere questa sollecitato in ultima analisi non la riforma del provvedimento impugnato (cioè della sentenza del tribunale di NI, sezione specializzata agraria, che ha dichiarato la competenza del tribunale in composizione ordinaria a conoscere della controversia) , ma la sua conferma (ha concluso, infatti la ricorrente "voglia la Corte Suprema dichiarare la competenza del tribunale ordinario di NI ..."). Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva che nella specie la ricorrente ha chiesto comunque, in via subordinata, l'indicazione, da parte di questa Corte, del giudice competente, anche, eventualmente, diverso da quello da lei ritenuto tale.
6. Precisato quanto sopra, osserva la Corte che la sezione specializzata agraria presso il tribunale di NI non poteva, come ha fatto, declinare la propria competenza, per materia, a conoscere della presente controversia.
Almeno sotto due, concorrenti, profili.
6.1. In primo luogo si osserva che la competenza funzionale e inderogabile delle sezioni specializzate agrarie deve essere affermata in tutte le ipotesi che implicano un accertamento, positivo o negativo, di un rapporto agrario, anche quando si tratta di stabilire se il convenuto per il rilascio sia occupante senza titolo, oppure detenga in virtù di un rapporto agrario.
In questi casi, infatti, la sola prospettazione del rapporto agrario, sempre che non sia prima facie infondata, impone la devoluzione della controversia alla sezione specializzata agraria (cfr., ad esempio, Cass, 23 aprile 1999, n. 4037). Certo quanto sopra e non controverso che nella specie la QU aveva sollecitato, in via principale, la condanna del EG a riconsegnarle un fondo rustico di sua proprietà e che nel resistere ad una tale pretesa il EG aveva, da un lato, opposto che il contratto di affitto agrario tra le parti era tuttora valido ed efficace, dall'altro, in via riconvenzionale, chiesto fosse accertato, con efficacia di giudicato, che il rapporto di affitto in questione sarebbe andato a scadere il 10 novembre 2011, è palese - in contrasto con le conclusioni fatte proprie dal P.G. - che esclusivamente l'adita sezione agraria poteva conoscere della controversia.
Irrilevante, al fine di pervenire ad una diversa conclusione e di ritenere, pertanto, la competenza del tribunale in composizione ordinaria, è la circostanza che l'adita sezione agraria abbia ritenuto la improponibilità della domanda riconvenzionale per inosservanza del precetto di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203. Come osservato sopra infatti il EG, nel resistere alla opposta domanda aveva eccepito, in limine, che il contratto di affitto agrario tra le parti, era tutt'ora valido ed efficace, svolgendo una "eccezione" in senso proprio (riconvenzionale) senza ombra di dubbio non soggetta, in quanto tale, al regime di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203 (da ultimo, in tema, cfr., ad esempio, Cass., 17 gennaio 2001, n. 593). Certo quanto sopra e non controverso (cfr. art. 112 c.p.c.) che l'adita sezione non poteva non esaminare (ancorché per disattenderla) una tale difesa e che contemporaneamente - l'eccezione stessa non appariva manifestamente infondata (certo essendo che era stato chiesto il rilascio di un compendio immobiliare che non può non definirsi fondo rustico e che un tempo, tra le parti, esisteva un rapporto di affitto agrario) è evidente che solo la sezione specializzata agraria adita poteva accertare, da un lato, se la difesa in questione (eccezione di esistenza tra le parti di un valido rapporto di affitto agrario), svolta dal EG, fosse o meno fondata, dall'altro, nell'ipotesi ne fosse stata accertata la inconsistenza, dichiarare che tra le parti non esisteva un rapporto di affitto agrario.
6. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, s i osserva che giusta la testuale formulazione dell'art. 9, l. 14 febbraio 1990, n. 29, sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie "tutte le controversie in materia di contratti agrari".
Come, pertanto, sussiste la competenza della sezione specializzata agraria per la opposizione alla esecuzione per rilascio di fondo rustico, ove si contesti l'idoneità del titolo esecutivo (Cass., 11 ottobre 1995, n. 10602), così non può dubitarsi della competenza di detta sezione nell'ipotesi, in cui, come nella Specie, l'attore chieda la condanna del convenuto al rilascio di un fondo rustico già da costui condotto in affitto e relativamente al quale è già intervenuta sentenza, passata in cosa giudicata, che ha accertato la cessazione o comunque la risoluzione del rapporto agrario.
7. Deve in conclusione - dichiararsi la competenza della sezione specializzata agraria presso il tribunale di NI. Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti private, la totale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
pronunziando sul ricorso,
dichiara la competenza della sezione specializzata agraria presso il tribunale di NI.
Dispone, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 17 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001