Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 5405
CASS
Sentenza 11 aprile 2001

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La competenza funzionale inderogabile delle sezioni specializzate agrarie deve essere affermata in tutte le ipotesi che implicano un accertamento positivo o negativo, di un rapporto agrario indicato dall'art. 9 della legge n. 29/90, anche quando si tratta di stabilire se il convenuto per il rilascio sia occupante senza titolo, oppure detenga in virtù di un rapporto agrario. In questi casi, infatti, la sola prospettazione del rapporto agrario sempre che non sia "prima facie" infondata, impone la devoluzione della controversia alla sezione agraria.

Rientra nella competenza della sezione specializzata agraria la domanda con cui l'attore chiede la condanna del convenuto al rilascio di un fondo rustico già da costui detenuto in affitto e relativamente al quale è già intervenuta sentenza passata in cosa giudicata che ha accertato la cessazione o comunque la risoluzione del rapporto agrario.

Ove il giudice davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito del provvedimento di altro giudice declinatorio della propria competenza, si ritenga, a sua volta incompetente, può ,invece di sollevare il conflitto previsto dall'art. 45 cod. proc. civ., dichiarare la competenza del primo giudice, impugnabile dalle parti con l'istanza di regolamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 5405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5405
    Data del deposito : 11 aprile 2001

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