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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/02/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11679/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11679/2023
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Catania via Trieste n. 19, presso lo studio dell'avvocato ARENA
FEDERICO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 All'udienza del giorno 27/11/2024, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che i coniugi si sono riconciliati e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con rinuncia ad ogni termine per scritti difensivi e conclusivi;
quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 26/10/2023, , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con a Catania il 10/05/2019, ha adito questo Tribunale per Controparte_1
chiedere la separazione giudiziale dalla moglie.
All'udienza del 27/11/2024 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di avere conferito con il proprio cliente il quale ha comunicato di essersi riconciliato con la moglie, quindi ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con rinuncia ad ogni termine per scritti difensivi e conclusivi, sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini, chiedendo al PM di formulare le proprie conclusioni.
Esposti i fatti di causa, preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , che Controparte_1
non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica.
Ciò premesso, preso atto che è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti atta a giustificare la ragion d'essere del processo, in quanto né il ricorrente né la convenuta (quest'ultima financo non costituitasi in giudizio nonostante la regolarità della notifica) sono personalmente comparsi all'udienza del 10/04/2024 e all'udienza del 27/11/2024 è stata dedotta la riconciliazione degli stessi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere
2 Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia della convenuta e la natura del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11679/2023 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
DICHIARA la cessazione della materia del contendere del presente giudizio;
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso a Catania il giorno 24/01/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11679/2023
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Catania via Trieste n. 19, presso lo studio dell'avvocato ARENA
FEDERICO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 All'udienza del giorno 27/11/2024, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che i coniugi si sono riconciliati e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con rinuncia ad ogni termine per scritti difensivi e conclusivi;
quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 26/10/2023, , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con a Catania il 10/05/2019, ha adito questo Tribunale per Controparte_1
chiedere la separazione giudiziale dalla moglie.
All'udienza del 27/11/2024 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di avere conferito con il proprio cliente il quale ha comunicato di essersi riconciliato con la moglie, quindi ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con rinuncia ad ogni termine per scritti difensivi e conclusivi, sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini, chiedendo al PM di formulare le proprie conclusioni.
Esposti i fatti di causa, preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , che Controparte_1
non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica.
Ciò premesso, preso atto che è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti atta a giustificare la ragion d'essere del processo, in quanto né il ricorrente né la convenuta (quest'ultima financo non costituitasi in giudizio nonostante la regolarità della notifica) sono personalmente comparsi all'udienza del 10/04/2024 e all'udienza del 27/11/2024 è stata dedotta la riconciliazione degli stessi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere
2 Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia della convenuta e la natura del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11679/2023 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
DICHIARA la cessazione della materia del contendere del presente giudizio;
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso a Catania il giorno 24/01/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
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