Art. 7.
Ai sensi dell' art. 7 della legge 16 settembre 1960, numero 1014 , l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, e' stabilito, per lo anno finanziario 1973, in lire 90.000.000.000.
Ai sensi dell' art. 7 della legge 16 settembre 1960, numero 1014 , l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, e' stabilito, per lo anno finanziario 1973, in lire 90.000.000.000.