Articolo 7 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 marzo 1973
Art. 7.
Ai sensi dell' art. 7 della legge 16 settembre 1960, numero 1014 , l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, e' stabilito, per lo anno finanziario 1973, in lire 90.000.000.000.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973