Articolo 11 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 10Articolo 12
Versione
23 maggio 1958
Art. 11.
Nessuna rettifica di anzianita' per errata assegnazione di posto nel ruolo puo' disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958
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