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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 16036/2023 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. IN FORMA CARTOLARE
Il Giudice, provvedendo secondo il modello della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle conclusioni precisate dalle parti come da rispettivi fogli di precisazione depositati in via telematica, preso altresì atto delle note difensive finali depositate dalle parti, letti gli atti e i documenti di causa, pronuncia la seguente sentenza.
Brescia, 17/04/2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
1 n. 16036/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. II, c.p.c. iscritta al n. 16036/2023 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con l'Avv. Fabio Frategiani
Attore opponente
contro
con l'Avv. Cesare Alberti,Controparte_1 con l'Avv. Fabio FerrariCP_2
Convenute opposte nonché contro
CP_3
Convenuta opposta contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza cartolare del 17.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
, e così introducendo la c.d. fase di Controparte_1 CP_2 CP_3 merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. II, c.p.c. promosso avverso l'ordinanza datata 9.3.2023 per mezzo della quale il giudice dell'esecuzione della procedura di espropriazione presso terzi n. 855/2022 r.g.e., recante riunita la
2 procedura n. 1096/2022 r.g.e., ha disposto l'assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. in favore rispettivamente dei due creditori procedenti e Controparte_1 CP_2 de “la somma pari ad un quindi (1/5) della pensione pignorabile mensile ex art. 545 c.p.c. e
[...] un quindi (1/5) del TFS (…) corrisposto al debitore dal terzo . Parte_1 CP_3
Tanto, ad esito della fase c.d. interinale svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione
(corrispondente al procedimento iscritto al n. 7400/2023 r.g.), avviata su ricorso depositato da parte di in data 7.6.2023 e conclusasi con la pronuncia Parte_1 dell'ordinanza riservata datata 31.10.2023 per mezzo della quale il giudice dell'esecuzione medesimo, ritenuta la tardività dell'opposizione, ha rigettato l'istanza di sospensione formulata da parte opponente e assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, riservando le “spese al definitivo”.
Con comparse depositate rispettivamente in data 22.3.2024 e 28.3.2024 si sono costituite in giudizio e eccependo Controparte_1 CP_2 preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione attorea e contestando in ogni caso la sua infondatezza nel merito.
Diversamente, l' pur raggiunto da regolare notificazione non ha dispiegato CP_3 attività difensiva ed è stato dichiarato contumace.
Avvenuto il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa è stata istruita in via meramente documentale (anche mediante l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio relativi al procedimento n. 855/2022 r.g.e. e al procedimento n. 7400/2023 r.g.) e spedita senz'altro alla fase decisoria secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da va dichiarata inammissibile poiché Parte_1 tardivamente proposta.
Dal punto di vista fattuale, dalla disamina del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento n. 855/2022 r.g.e., recante riunito il n. 1096/2022 r.g.e., emerge la seguente sequenza di eventi rilevanti, dal punto di vista cronologico, al fine del decidere:
in data 9.3.2023 è stata depositata l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. (id est il provvedimento oggetto dell'odierna opposizione) per mezzo della quale è stato definito il procedimento n. 855/2022 r.g.e. recante riunito il n. 1096/2022 r.g.e.;
3 in data 4.4.2023, in seno al fascicolo del procedimento di espropriazione presso terzi appena citato, è stata depositata una “Istanza di accesso al fascicolo” da parte del procuratore di debitamente munito di procura alle liti (allegata Parte_1 all'istanza medesima), positivamente riscontrata dal Cancelliere;
in data 7.6.2023, sempre in seno al medesimo fascicolo, è stato depositato il ricorso in opposizione agli atti esecutivi da parte di il quale ha poi Parte_1 provveduto a depositarlo nuovamente, in data 9.6.2023, al ruolo contenzioso, con attribuzione del n. 7400/2023 r.g.
Appare dunque comprovato che quantomeno a far data dal 4.4.2023 ha Parte_1 avuto piena conoscenza dell'intero contenuto del fascicolo relativo alla procedura esecutiva n. 855/2022 r.g.e. recante riunita la n. 1096/2022 r.g.e. e, conseguentemente, anche dell'intero contenuto dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. depositata in data 9.3.2023
(quindi, lo si sottolinea, prima del deposito dell'istanza di accesso del 4.4.2023) avverso la quale ha proposto opposizione agli atti esecutivi con ricorso tuttavia depositato soltanto in data 7.6.2023 e così oltre il termine decadenziale di gg. 20 stabilito all'art. 617, c. II, c.p.c.
Tanto evidenziato, appare dunque risolutivo il rilievo per cui dalla data del 4.4.2023 ha avuto un'effettiva conoscenza, di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Parte_1
17.3.2010, n. 6487), dell'ordinanza opposta e, tanto, per l'appunto, per effetto della proposizione dell'istanza di visibilità del fascicolo (in merito proprio alla rilevanza, ai fini di cui si discute, della presentazione di un'istanza di tal fatta, cfr. Cass. Civ., Sez.
III, 19.7.2024, n. 19932).
L'opposizione proposta da come rilevato già da parte del giudice Parte_1 dell'esecuzione ed eccepito da parte di entrambe le convenute costitute, è stata dunque proposta tardivamente e va conseguentemente dichiarata inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore delle parti opposte costituite ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle
4 questioni trattate e, questo, anche con riguardo alla fase sommaria celebratasi innanzi al giudice dell'esecuzione, il quale ha rimesso le “spese al definitivo” (cfr. Cass. Civ., Sez.
VI, 9.2.2021, n. 3019).
Tanto premesso, considerate la natura documentale della causa e la semplicità delle questioni affrontate, appare equo aversi riguardo ai parametri previsti per i giudizi cautelari e di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile e complessità bassa, potendosi fare applicazione:
per la fase sommaria, dei valori minimi per tutte le fasi del procedimento ma senza riconoscimento della fase istruttoria e di trattazione, assorbita nell'unica udienza di discussione e decisione del ricorso;
per la fase contenziosa, dei valori minimi per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
condanna a rifondere a e le Parte_1 Controparte_1 CP_2 spese di lite che liquida, per ciascuna, in € 1.615,00= per la fase interinale e in €
3.809,00= per la fase di cognizione per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
La presente sentenza è stata emessa ex art. 281 sexies c.p.c. ad esito dell'udienza cartolare odierna.
Brescia, 17 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. IN FORMA CARTOLARE
Il Giudice, provvedendo secondo il modello della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle conclusioni precisate dalle parti come da rispettivi fogli di precisazione depositati in via telematica, preso altresì atto delle note difensive finali depositate dalle parti, letti gli atti e i documenti di causa, pronuncia la seguente sentenza.
Brescia, 17/04/2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
1 n. 16036/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. II, c.p.c. iscritta al n. 16036/2023 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con l'Avv. Fabio Frategiani
Attore opponente
contro
con l'Avv. Cesare Alberti,Controparte_1 con l'Avv. Fabio FerrariCP_2
Convenute opposte nonché contro
CP_3
Convenuta opposta contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza cartolare del 17.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
, e così introducendo la c.d. fase di Controparte_1 CP_2 CP_3 merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. II, c.p.c. promosso avverso l'ordinanza datata 9.3.2023 per mezzo della quale il giudice dell'esecuzione della procedura di espropriazione presso terzi n. 855/2022 r.g.e., recante riunita la
2 procedura n. 1096/2022 r.g.e., ha disposto l'assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. in favore rispettivamente dei due creditori procedenti e Controparte_1 CP_2 de “la somma pari ad un quindi (1/5) della pensione pignorabile mensile ex art. 545 c.p.c. e
[...] un quindi (1/5) del TFS (…) corrisposto al debitore dal terzo . Parte_1 CP_3
Tanto, ad esito della fase c.d. interinale svoltasi dinanzi al giudice dell'esecuzione
(corrispondente al procedimento iscritto al n. 7400/2023 r.g.), avviata su ricorso depositato da parte di in data 7.6.2023 e conclusasi con la pronuncia Parte_1 dell'ordinanza riservata datata 31.10.2023 per mezzo della quale il giudice dell'esecuzione medesimo, ritenuta la tardività dell'opposizione, ha rigettato l'istanza di sospensione formulata da parte opponente e assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, riservando le “spese al definitivo”.
Con comparse depositate rispettivamente in data 22.3.2024 e 28.3.2024 si sono costituite in giudizio e eccependo Controparte_1 CP_2 preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione attorea e contestando in ogni caso la sua infondatezza nel merito.
Diversamente, l' pur raggiunto da regolare notificazione non ha dispiegato CP_3 attività difensiva ed è stato dichiarato contumace.
Avvenuto il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa è stata istruita in via meramente documentale (anche mediante l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio relativi al procedimento n. 855/2022 r.g.e. e al procedimento n. 7400/2023 r.g.) e spedita senz'altro alla fase decisoria secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da va dichiarata inammissibile poiché Parte_1 tardivamente proposta.
Dal punto di vista fattuale, dalla disamina del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento n. 855/2022 r.g.e., recante riunito il n. 1096/2022 r.g.e., emerge la seguente sequenza di eventi rilevanti, dal punto di vista cronologico, al fine del decidere:
in data 9.3.2023 è stata depositata l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. (id est il provvedimento oggetto dell'odierna opposizione) per mezzo della quale è stato definito il procedimento n. 855/2022 r.g.e. recante riunito il n. 1096/2022 r.g.e.;
3 in data 4.4.2023, in seno al fascicolo del procedimento di espropriazione presso terzi appena citato, è stata depositata una “Istanza di accesso al fascicolo” da parte del procuratore di debitamente munito di procura alle liti (allegata Parte_1 all'istanza medesima), positivamente riscontrata dal Cancelliere;
in data 7.6.2023, sempre in seno al medesimo fascicolo, è stato depositato il ricorso in opposizione agli atti esecutivi da parte di il quale ha poi Parte_1 provveduto a depositarlo nuovamente, in data 9.6.2023, al ruolo contenzioso, con attribuzione del n. 7400/2023 r.g.
Appare dunque comprovato che quantomeno a far data dal 4.4.2023 ha Parte_1 avuto piena conoscenza dell'intero contenuto del fascicolo relativo alla procedura esecutiva n. 855/2022 r.g.e. recante riunita la n. 1096/2022 r.g.e. e, conseguentemente, anche dell'intero contenuto dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c. depositata in data 9.3.2023
(quindi, lo si sottolinea, prima del deposito dell'istanza di accesso del 4.4.2023) avverso la quale ha proposto opposizione agli atti esecutivi con ricorso tuttavia depositato soltanto in data 7.6.2023 e così oltre il termine decadenziale di gg. 20 stabilito all'art. 617, c. II, c.p.c.
Tanto evidenziato, appare dunque risolutivo il rilievo per cui dalla data del 4.4.2023 ha avuto un'effettiva conoscenza, di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Parte_1
17.3.2010, n. 6487), dell'ordinanza opposta e, tanto, per l'appunto, per effetto della proposizione dell'istanza di visibilità del fascicolo (in merito proprio alla rilevanza, ai fini di cui si discute, della presentazione di un'istanza di tal fatta, cfr. Cass. Civ., Sez.
III, 19.7.2024, n. 19932).
L'opposizione proposta da come rilevato già da parte del giudice Parte_1 dell'esecuzione ed eccepito da parte di entrambe le convenute costitute, è stata dunque proposta tardivamente e va conseguentemente dichiarata inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore delle parti opposte costituite ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle
4 questioni trattate e, questo, anche con riguardo alla fase sommaria celebratasi innanzi al giudice dell'esecuzione, il quale ha rimesso le “spese al definitivo” (cfr. Cass. Civ., Sez.
VI, 9.2.2021, n. 3019).
Tanto premesso, considerate la natura documentale della causa e la semplicità delle questioni affrontate, appare equo aversi riguardo ai parametri previsti per i giudizi cautelari e di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile e complessità bassa, potendosi fare applicazione:
per la fase sommaria, dei valori minimi per tutte le fasi del procedimento ma senza riconoscimento della fase istruttoria e di trattazione, assorbita nell'unica udienza di discussione e decisione del ricorso;
per la fase contenziosa, dei valori minimi per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
condanna a rifondere a e le Parte_1 Controparte_1 CP_2 spese di lite che liquida, per ciascuna, in € 1.615,00= per la fase interinale e in €
3.809,00= per la fase di cognizione per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
La presente sentenza è stata emessa ex art. 281 sexies c.p.c. ad esito dell'udienza cartolare odierna.
Brescia, 17 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
5