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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/09/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1992/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1992/2025 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato in calce al Parte_1 C.F._1 ricorso, dall'Avv. Linda Martinucci, presso il cui studio in Empoli (FI), Via XI Febbraio n. 48, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in calce CP_1 C.F._2 ricorso, dall'Avv. Gennaro D'antonio, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via del Commercio
n. 25/A è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.9.2025, per l'Avv. Linda Martinucci e per l'Avv. Gennaro Parte_1 CP_1
D'Antonio, così concludevano: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito religioso del 7 giugno 2003 in Monteriggioni (SI), trascritto nei registri del medesimo 2 / 4
Comune Atto n. 11 Parte 2 Serie A Anno 2003; 2) Prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti condizioni:
1. La responsabilità genitoriale sulla figlia è esercitata da entrambi i genitori. Persona_1
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Limitatamente alle decisioni di ordinaria Per_1 amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2. Il figlio, (ormai maggiorenne), manterrà la propria residenza presso la Persona_2 residenza materna in Poggibonsi, Via della Libertà n.41 e la minore continuerà a Persona_1 risiedere presso l'abitazione del padre sita in Poggibonsi (SI) via Belgio n.1,
3. La madre potrà incontrare la minore secondo il seguente calendario di incontri: Per_1
-un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica sera prima del pasto serale quando la madre accompagnerà la figlia alla casa paterna,
-il giorno del giovedì dall'uscita di scuola con rientro alla casa paterna prima del pasto serale,
-15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il
30 Aprile di ogni anno;
-riguardo le festività natalizie, la minore trascorrerà i giorni di Natale e Santo Stefano ad anni alterni con i genitori. Riguardo le festività la minore trascorrerà il giorno di Pasqua e Pasquetta con i genitori secondo il medesimo criterio di alternanza,
-il giorno del compleanno di la minore trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena Per_1 con l'altro genitore, in modalità alternata di anno in anno con i genitori.
4. i ponti festivi e le festività civili e religiose di un giorno (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1
Novembre e 8 Dicembre) verranno alternate tra i genitori negli anni, previa intesa tra gli stessi.
Il tutto, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici e extrascolastici della figlia nonché con gli impegni lavorativi dei genitori. Ogni impedimento dovrà essere comunicato con due giorni di anticipo e ogni modifica concordata tra i genitori.
Si specifica che il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite genitori/figli con conseguente possibilità delle parti-compatibilmente con le esigenze professionali dei genitori e gli impegni dei figli-di provvedere ad apportare modifiche (in melius) al fine di garantire una maggiore frequentazione madre/figlia, tenuto conto dell'età della stessa.
5. I genitori provvederanno al mantenimento ordinario diretto dei figli, provvederanno a 3 / 4
soddisfare le esigenze di ed nel periodo di rispettiva permanenza di essi. Per_2 Per_1
6. I genitori parteciperanno per la quota del 75% a carico del padre e per la quota del 25% a carico della madre alle spese straordinarie da erogarsi in favore dei figli, spese così come regolamentate e individuate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Siena-all.B, che le parti dichiarano di conoscere, accettare e si impegnano a rispettare.
7. L'assegno Unico Universale è attribuito nella misura del 100% alla Sig.ra CP_1
8. I ricorrenti rinunciano entrambi all'assegno divorzile , essendo entrambi provvisti di reddito adeguato.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
• Sull'affidamento e mantenimento dell'animale domestico: la famiglia nel 2022 adottava un cane Harleen, barboncino nano, intestato alla Sig. e come da accordo in separazione il CP_1 cane rimarrà affidato presso la Sig.ra seguirà i ragazzi nei weekend di spettanza del CP_1 padre.
Le parti si impegnano a sostenere le spese veterinarie (visite, esami e vaccini….) e straordinarie di ogni genere nella misura del 50% cadauno. Le spese pertinenti l'animale, saranno rimborsate dietro presentazione di un giustificativo di spesa. Il mantenimento ordinario, invece, rimarrà totalmente in capo alla Sig.ra CP_1
• Le spese legali della presente procedura vengono compensate tra le parti ed a tal fine i rispettivi procuratori sottoscrivono il presente anche al fine di rinunciare al vincolo della solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della legge professionale forense.
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 5.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.6.2025, e esponevano che Parte_1 CP_1 avevano contratto matrimonio in data 7.6.2003 in Monteriggioni (SI), trascritto al registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, all'anno 2003, parte 2, atto n. 11, serie A, e che dal matrimonio erano nati i figli in data 25.10.2006 e in data 31.10.2010, che il Per_2 Per_1 rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di
Siena, con sentenza n. 527/2024 del 5.7.2024, aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate, supra indicate.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.9.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di 4 / 4
rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti anno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Cessazione Pt_1 CP_1 effetti civili .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza 527/2024 del 5.7.2024 con cui il Tribunale Ordinario di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
e (C.F.: ), celebrato in data C.F._1 CP_1 C.F._2
07/06/2003 in Monteriggioni (SI), trascritto al registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune, all'anno 2003, parte 2, atto n. 11, serie A, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1992/2025 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato in calce al Parte_1 C.F._1 ricorso, dall'Avv. Linda Martinucci, presso il cui studio in Empoli (FI), Via XI Febbraio n. 48, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in calce CP_1 C.F._2 ricorso, dall'Avv. Gennaro D'antonio, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via del Commercio
n. 25/A è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.9.2025, per l'Avv. Linda Martinucci e per l'Avv. Gennaro Parte_1 CP_1
D'Antonio, così concludevano: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito religioso del 7 giugno 2003 in Monteriggioni (SI), trascritto nei registri del medesimo 2 / 4
Comune Atto n. 11 Parte 2 Serie A Anno 2003; 2) Prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti condizioni:
1. La responsabilità genitoriale sulla figlia è esercitata da entrambi i genitori. Persona_1
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Limitatamente alle decisioni di ordinaria Per_1 amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2. Il figlio, (ormai maggiorenne), manterrà la propria residenza presso la Persona_2 residenza materna in Poggibonsi, Via della Libertà n.41 e la minore continuerà a Persona_1 risiedere presso l'abitazione del padre sita in Poggibonsi (SI) via Belgio n.1,
3. La madre potrà incontrare la minore secondo il seguente calendario di incontri: Per_1
-un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica sera prima del pasto serale quando la madre accompagnerà la figlia alla casa paterna,
-il giorno del giovedì dall'uscita di scuola con rientro alla casa paterna prima del pasto serale,
-15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il
30 Aprile di ogni anno;
-riguardo le festività natalizie, la minore trascorrerà i giorni di Natale e Santo Stefano ad anni alterni con i genitori. Riguardo le festività la minore trascorrerà il giorno di Pasqua e Pasquetta con i genitori secondo il medesimo criterio di alternanza,
-il giorno del compleanno di la minore trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena Per_1 con l'altro genitore, in modalità alternata di anno in anno con i genitori.
4. i ponti festivi e le festività civili e religiose di un giorno (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1
Novembre e 8 Dicembre) verranno alternate tra i genitori negli anni, previa intesa tra gli stessi.
Il tutto, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici e extrascolastici della figlia nonché con gli impegni lavorativi dei genitori. Ogni impedimento dovrà essere comunicato con due giorni di anticipo e ogni modifica concordata tra i genitori.
Si specifica che il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite genitori/figli con conseguente possibilità delle parti-compatibilmente con le esigenze professionali dei genitori e gli impegni dei figli-di provvedere ad apportare modifiche (in melius) al fine di garantire una maggiore frequentazione madre/figlia, tenuto conto dell'età della stessa.
5. I genitori provvederanno al mantenimento ordinario diretto dei figli, provvederanno a 3 / 4
soddisfare le esigenze di ed nel periodo di rispettiva permanenza di essi. Per_2 Per_1
6. I genitori parteciperanno per la quota del 75% a carico del padre e per la quota del 25% a carico della madre alle spese straordinarie da erogarsi in favore dei figli, spese così come regolamentate e individuate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Siena-all.B, che le parti dichiarano di conoscere, accettare e si impegnano a rispettare.
7. L'assegno Unico Universale è attribuito nella misura del 100% alla Sig.ra CP_1
8. I ricorrenti rinunciano entrambi all'assegno divorzile , essendo entrambi provvisti di reddito adeguato.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
• Sull'affidamento e mantenimento dell'animale domestico: la famiglia nel 2022 adottava un cane Harleen, barboncino nano, intestato alla Sig. e come da accordo in separazione il CP_1 cane rimarrà affidato presso la Sig.ra seguirà i ragazzi nei weekend di spettanza del CP_1 padre.
Le parti si impegnano a sostenere le spese veterinarie (visite, esami e vaccini….) e straordinarie di ogni genere nella misura del 50% cadauno. Le spese pertinenti l'animale, saranno rimborsate dietro presentazione di un giustificativo di spesa. Il mantenimento ordinario, invece, rimarrà totalmente in capo alla Sig.ra CP_1
• Le spese legali della presente procedura vengono compensate tra le parti ed a tal fine i rispettivi procuratori sottoscrivono il presente anche al fine di rinunciare al vincolo della solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della legge professionale forense.
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 5.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.6.2025, e esponevano che Parte_1 CP_1 avevano contratto matrimonio in data 7.6.2003 in Monteriggioni (SI), trascritto al registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, all'anno 2003, parte 2, atto n. 11, serie A, e che dal matrimonio erano nati i figli in data 25.10.2006 e in data 31.10.2010, che il Per_2 Per_1 rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di
Siena, con sentenza n. 527/2024 del 5.7.2024, aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate, supra indicate.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.9.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di 4 / 4
rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti anno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Cessazione Pt_1 CP_1 effetti civili .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza 527/2024 del 5.7.2024 con cui il Tribunale Ordinario di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
e (C.F.: ), celebrato in data C.F._1 CP_1 C.F._2
07/06/2003 in Monteriggioni (SI), trascritto al registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune, all'anno 2003, parte 2, atto n. 11, serie A, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi