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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RGEN N 377/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto “Responsabilità civile”
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della minore Persona_1
nata a [...] il [...] (C.F. ) C.F._3
Avv. Luigi CUBA
ATTORI
CONTRO
, nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore (C.F. P.IVA_1
Avv. Massimo
DELL'UTRI
CONVENUTO
concludono come in atti che si intendono qui integralmente richiamati
MOTIVI DELLA DECISIONE
Invitate le parti a precisare le conclusioni in ordine alla pregiudiziale eccezione di prescrizione avanzata dal convenuto , in data 03.12.2024 la causa veniva Controparte_1 posta in decisione assegnando termini ex art. 190 c.p.c., termini che venivano a scadere in data
21/2/2025.
OSSERVA
Oggetto della presente sentenza è il decorso il termine di prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale a favore degli attori invocato nei confronti del convenuto.
Parte attrice riferisce che in data 20.09.2017, alle ore 18:00, la minore Persona_1 tenuta per mano della madre, percorreva a piedi la Via Alaimo di , ma che, CP_1 all'altezza del civico n. 90, cadeva per terra a causa della presenza sull'asfalto acciottolato di una buca non segnalata.
In seguito, con note pec indirizzate all'odierno convenuto del 13.10.2017 e del 15.01.2018, i genitori della minore chiedevano il risarcimento del danno da responsabilità civile. L'istanza, tuttavia, dopo un primo riscontro finalizzato ad istruire la pratica (nota pec del 03.11.2017), veniva respinta dalla parte qui convenuta con nota pec Prot. n. 15606 del 16.02.2018.
Tale ultima nota é a contenuto definitivamente reiettivo e, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non ha alcun carattere di interlocutorietà cui ricondurre il sorgere di un periodo di incertezza nel corso del quale, in attesa delle determinazioni della
PA, la parte danneggiata avrebbe potuto ancora attendere al fine di capire se poteva o meno agire;
infatti, il contenuto della nota appare tranciante nel senso della definitiva reiezione della domanda risarcitoria da parte della PA convenuta e dell'immediato decorso di un nuovo termine interruttivo quinquennale dal medesimo 16/2/2018, come tale scadente il 16/2/2023, per la proposizione dell'azione in assenza di ulteriori atti interruttivi successivamente intermedi tra le due date. Questo é, infatti, il tenore della risposta data, infine, dal alla parte istante in CP_1 risarcimento nella nota con Prot. n. 15606 del 16.02.2018 :
“ Si comunica, in merito alla responsabilità del sinistro, che é pervenuta nota da parte del broker Sig. , dove, esaminati gli atti, i luoghi, le circostanze del sinistro Persona_2
( il broker : ndr ) ha evidenziato che nessuna responsabilità può essere addebitata a questo
Ente. Per quanto sopra non é possibile procedere ad alcun risarcimento del danno. Tanto a conclusione della pratica ”.
Ciò premesso, parte attrice, tardivamente, in data 24.02.2023, notificava al convenuto atto di citazione in giudizio presso codesto Tribunale chiedendo: di ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si era verificato per fatto e colpa esclusivi del convenuto, che, in presenza di una situazione di insidioso pericolo non aveva adottato le indispensabili cautele a tutela della incolumità degli utenti della strada e, in particolare, della minore Persona_1
Conseguentemente, con la proposta domanda, chiedeva di condannare il
[...]
in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, a risarcire agli CP_1 attori nella spiegata qualità tutti i danni subiti nell'occorso dalla minore pari a € 8.350,07 o a quell'altra somma maggiore o minore che sarebbe stata ritenuta equa;
di concedere sulle somme tutte liquidate in sentenza la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì del sinistro al soddisfo, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Costituitosi in termini, il convenuto eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Orbene, in merito alla sopracitata eccezione, bisogna rilevare che, ai sensi dell'art. 2947, co. primo, c.c., il termine di prescrizione per il risarcimento del danno da responsabilità civile è fissato in anni cinque dal giorno in cui si è verificato il fatto.
Nel caso di specie, tuttavia, il suddetto riferimento temporale risulta essere stato interrotto con le citate note pec del 13.10.2017, 15.01.2018 e 16.02.2018.
Alla luce di quanto detto, come anche pacificamente ammesso da entrambe le parti in atti (cfr., ad esempio, le loro comparse conclusionali), il termine di prescrizione deve essere calcolato a partire dal 16.02.2018.
Parte attrice, tuttavia, ha rilevato che il termine di anni cinque di cui all'art. 2947, co. primo,
c.c. risulta essere stato sospeso per giorni 64 in virtù del d.l. 17 marzo 2020 e ss. mod., conv. con mod. con l. 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
Con tale decreto legge, infatti, il decorso dei termini per il compimento degli atti nei procedimenti civili e penali è stato sospeso dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020.
A giudizio degli attori, pertanto, applicando il citato disposto normativo, la data di scadenza del termine di prescrizione per l'azione di risarcimento sarebbe quella del 21.04.2023.
In verità, come tra l'altro rilevato anche nelle difese dell'odierno convenuto, la citata normativa emergenziale deve ritenersi riferibile ai termini di natura processuale e non è estensibile, salvo in espressi casi eccezionali, alla prescrizione dei diritti, così come risulta ammesso nella giurisprudenza (cfr. Trib. di Napoli Nord, Sez. III, 28.02.2022) e come è possibile dedurre dalla lettura dei commi 2, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 87 del menzionato decreto legge in cui si afferma: «2.
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali […].»; «5. Nel periodo di sospensione dei termini
e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)»; «6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il [il 16 aprile (nella prima vigenza del provvedimento) poi divenuto a seguito di modifiche] 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari,
[…] adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie […] e delle prescrizioni adottate in materia […] al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone […]»; «7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari […]; b) la limitazione […] dell'orario di apertura al pubblico degli uffici […]; c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, […]; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse […] delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto […]; […] h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni[…]»; «8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale
è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi».
Ponendo, infatti, particolare attenzione al suesposto comma 8, la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti si poteva verificare solo nel caso in cui il compimento dell'attività fosse stato precluso dai provvedimenti di cui ai precedenti commi 5 ( a sua volta richiamante il comma 7 ) e 6. Di certo, però, tra tali attività precluse non vi rientrava la notifica e il successivo deposito di una domanda giudiziale in sede civile, che, in base alle prescrizioni del Processo civile telematico, poteva essere presentata per le vie informatiche.
Il suddetto deposito telematico, infatti, non risultava precluso neanche indirettamente dalla adozione di uno dei provvedimenti limitativi tipizzati dal comma 7. Non dalla limitazione di cui alla lettera a) ovvero dalla “ la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari ” ( atteso il possibile deposito telematico degli atti introduttivi dei giudizi quale quello per cui si controverte ) […]; non dalla limitazione di cui alla lettera b) relativa all'orario di apertura al pubblico degli uffici ( l'accessibilità telematica, infatti, non poteva risentire di una tale limitazione ); non dalla limitazione di cui alla lettera c) ( la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, ancora, non poteva precludere il deposito telematico degli atti, tra cui il deposito della citazione notificata) ; non dalla limitazione di cui alla lettera d) ( in quanto afferente all'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, trattandosi di attività a valle del deposito dell'atto introduttivo del giudizio che ove tempestivamente depositato, entro il 16/2/2023 – circostanza non verificatasi - avrebbe fatto scattare un ulteriore periodo di decorrenza quinquennale della prescrizione ); non dalla limitazione di cui alla lettera e), contemplante la celebrazione a porte chiuse […] delle udienze civili pubbliche ( di certo tale limitazione non avrebbe potuto ostacolare il corso del giudizio civile come anche la seguente ); non dalla previsione di cui alla lettera f) contemplante la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedevano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto […]; […] non dalla limitazione di cui alla lettera h) contemplante lo svolgimento delle udienze civili che non richiedevano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni[…]»;
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, il termine quinquennale di prescrizione del diritto de quo deve essere calcolato applicando soltanto l'art. 2947, comma primo, c.c. a partire dal 16.02.2018.
Nel caso di specie, di conseguenza, il diritto al risarcimento del danno poteva esercitarsi, al massimo, entro il 16/2/2023 mentre l'atto di citazione risulta essere stato notificato solo il
24/2/2023.
La pretesa é, pertanto, prescritta.
Spese del procedimento
Considerata la peculiarità della materia trattata si ritengono sussistenti le ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- dichiara prescritte le domande avanzate dagli attori;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott. Vincenzo Telaro
Caltanissetta, così deciso in data 29.05.2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella