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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1047/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1403/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037061475 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio. Resistente/Appellato: il rappr. di Società_1 si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 1403/2025 Ricorrente_1 si è opposta ad una Cartella di pagamento n.29520240037061475/000, notificata in data 30/01/2025 dall' Agenzia delle entrate-NE per TASSA
RACCOLTA RIFIUTI anno 2010 (Cfr. cartella allegata al ricorso) - DESCRIZIONE – 1.Ruolo n.2024/001748 reso esecutivo in data 02/03/2024, ruolo ordinario, per Tassa Rifiuti Solidi Urbani 2010, Intimazione di
Pagamento Nr 265218 del 29/07/2019, notificata il 26/09/2019, pretesa comprensiva di interessi, sanzioni e spese, indicata in € 425,88.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione, e per difetto di motivazione.
L'Società_1 s.p.a. si è costituita contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
L'ADER si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, va osservato come l'Società_1 s.p.a., costituendosi, ha versato in atti la prodromica intimazione di pagamento, in particolare dimostrando che in data 26.09.2019 è stata notificata l'intimazione n. 265218, giusta sottoscrizione della ricevuta di ritorno (cfr.).
La stessa è stata pertanto correttamente notificata alla parte ricorrente, circostanza risultante documentalmente, e non opposta.
Quanto agli effetti della suddetta notificazione, va richiamato quanto al riguardo affermato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. n. 602/1973, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n.
546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.”( Cassazione civile sez. trib., 11/03/2025, n.6436).
Ne viene che, con riferimento all'anno 2010 la prospettata prescrizione quinquennale, atteso che la cartella è stata notificata in data 30/1/2025, non si è verificata, sicchè risulta tempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta entro il successivo termine di prescrizione quinquennale, tenendo pure conto della proroga dei termini per la notifica introdotta dalla normativa emergenziale.
Né la parte ricorrente ha fornito prova di avere provveduto alla impugnazione della prodromica suddetta intimazione che l'impositore ha versato in atti(cfr.).
Inoltre, la motivazione dell'atto impugnato risulta sussistente anche attraverso il richiamo all'atto prodromico richiamato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese tra le parti seguono la soccombenza della parte ricorrente come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 6, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio alle parti resistenti, che si liquidano in € 300,00 oltre accessori se dovuti, per ciascuna di esse, e per l'“
Società_1 S.p.A.”, distratte in favore del suo procuratore che ha reso la dichiarazione di legge.
Messina lì 9.2.2026
Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1403/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037061475 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio. Resistente/Appellato: il rappr. di Società_1 si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 1403/2025 Ricorrente_1 si è opposta ad una Cartella di pagamento n.29520240037061475/000, notificata in data 30/01/2025 dall' Agenzia delle entrate-NE per TASSA
RACCOLTA RIFIUTI anno 2010 (Cfr. cartella allegata al ricorso) - DESCRIZIONE – 1.Ruolo n.2024/001748 reso esecutivo in data 02/03/2024, ruolo ordinario, per Tassa Rifiuti Solidi Urbani 2010, Intimazione di
Pagamento Nr 265218 del 29/07/2019, notificata il 26/09/2019, pretesa comprensiva di interessi, sanzioni e spese, indicata in € 425,88.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione, e per difetto di motivazione.
L'Società_1 s.p.a. si è costituita contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
L'ADER si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, va osservato come l'Società_1 s.p.a., costituendosi, ha versato in atti la prodromica intimazione di pagamento, in particolare dimostrando che in data 26.09.2019 è stata notificata l'intimazione n. 265218, giusta sottoscrizione della ricevuta di ritorno (cfr.).
La stessa è stata pertanto correttamente notificata alla parte ricorrente, circostanza risultante documentalmente, e non opposta.
Quanto agli effetti della suddetta notificazione, va richiamato quanto al riguardo affermato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. n. 602/1973, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n.
546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.”( Cassazione civile sez. trib., 11/03/2025, n.6436).
Ne viene che, con riferimento all'anno 2010 la prospettata prescrizione quinquennale, atteso che la cartella è stata notificata in data 30/1/2025, non si è verificata, sicchè risulta tempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta entro il successivo termine di prescrizione quinquennale, tenendo pure conto della proroga dei termini per la notifica introdotta dalla normativa emergenziale.
Né la parte ricorrente ha fornito prova di avere provveduto alla impugnazione della prodromica suddetta intimazione che l'impositore ha versato in atti(cfr.).
Inoltre, la motivazione dell'atto impugnato risulta sussistente anche attraverso il richiamo all'atto prodromico richiamato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese tra le parti seguono la soccombenza della parte ricorrente come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 6, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio alle parti resistenti, che si liquidano in € 300,00 oltre accessori se dovuti, per ciascuna di esse, e per l'“
Società_1 S.p.A.”, distratte in favore del suo procuratore che ha reso la dichiarazione di legge.
Messina lì 9.2.2026
Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna