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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Procedimento n.1517 / 2022 R.G.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Verbale della causa n. 1517 / 2022 r.g
Udienza del 25 novembre 2025.
Dinanzi alla Giudice, Dott.ssa MO ZI viene chiamata la causa di cui all'intestazione.
Compare per gli attori l'Avv. FALVO CLAUDIO.
Compare per l'avv. CARMINE CHIMENTI per Controparte_1 delega dell'Avv. l'Avv. GULLO LUIGI
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi, impugnano e contestano quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
La Giudice invita le parti a discutere la causa.
LA GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
L'avv. Falvo fa rilevare in particolare che la documentazione in atti prova la convivialità tra gli attori e il danneggiato deceduto, vivendo gli stessi nello stesso stabile e chiede pertanto l'accoglimento della domanda;
l'avv. Chimenti si riporta agli atti e chiede il rigetto della domanda;
si riserva di produrre in via telematica sentenza di rigetto di causa proposta da altri congiunti dello stesso danneggiato. L'Avv. Falbo fa presente che avverso la predetta sentenza è stato proposto appello.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del Giudice, Dott.ssa MO ZI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1517/2022 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f.: Parte_2 C.F._2
(c.f.: ) Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Claudio Falvo
ATTORI
E
C.f. e p.iva: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Gullo
CONVENUTA
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._4 CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori hanno proposto domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla morte di
, nonno di e e suocero di Persona_1 Parte_2 Parte_3
deceduto in data 01.10.2012 a seguito di un sinistro stradale Parte_1 verificatosi in data 27/9/2012, all'incirca verso le ore 06:23 del mattino, in Mirto Crosia in C/da Sorrento, che aveva coinvolto l'autovettura Rover 45 targata BS962LG, di proprietà e condotta da , assicurata per la r.c.a. con Controparte_2 [...]
e la trattrice agricola con telaio 3731, di proprietà e Controparte_1 CP_3
condotto da . Persona_1
Gli attori hanno chiesto, in particolare, di “
1- Dichiarare che il sinistro avvenuto il
27.09.2012 e meglio descritto in narrativa è avvenuto per fatto e colpa di
[...]
; conseguentemente, CP_2
2- Dichiarare, che e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno subito, a causa del medesimo sinistro e delle sue conseguenze, un danno parentale estrinsecatosi nella perdita del familiare a loro caro;
3- Condannare e la in persona del Controparte_2 Controparte_1
suo legale rappresentante in carica, ciascuno per il suo titolo e tra loro in solido, al pagamento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da Parte_1
e acausa del decesso di Parte_2 Parte_3 Persona_1
(nonno e suocero degli istanti) in occasione del sinistro per cui è causa;
4- Liquidare detti danni nella misura che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, in via equitativa, tenendo alternativamente conto delle tabelle romane (ovvero, solo in estremo subordine, di quelle milanesi), applicando la personalizzazione massima, anche ex art. 138 C.d.A., nonché tenendo conto della incidenza della convivenza, della convivialità e di ogni altro elemento utile allegato e/o allegando in corso di giudizio.
Con il favore degli interessi di mora (ovvero, in alternativa, degli interessi al tasso legale) e della rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, sulle somme via via maturate e di volta in volta rivalutate;
5- Condannare e la in persona del Controparte_2 Controparte_1
suo legale rappresentante in carica, ciascuno per il suo titolo e tra loro in solido, al pagamento di spese e competenze del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
6- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148 comma 10 C.d.A., trasmettere copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del
Titolo X, capo IV, del C.d.A..” costituendosi in giudizio ha contestato le pretese degli attori di cui ha Controparte_1 sostenuto l'infondatezza, non essendo state dedotte circostanze idonee a comprovare l'intensità della relazione esistente tra gli attori e la vittima del sinistro occorso e non essendo stati allegati in modo circostanziato cambiamenti dello stile di vita derivanti dall'evento verificatosi e ha concluso chiedendo: “in via principale, nel merito: rigettare la domanda attorea, nei termini in cui è stata formulata in atti perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, con conseguente condanna alle spese di lite.
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda degli attori, determinare e liquidare il risarcimento eventualmente dovuto ove risulti rigorosamente provato in ogni suo elemento costitutivo sia in punto di an che quantum debeatur”
La convenuta non si è costituita in giudizio, seppur ritualmente Controparte_2
citata.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., nessuna delle parti ha depositato memorie istruttorie ed entrambe le parti all' udienza del 5.11.2024 hanno chiesto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_2
ritualmente citata e non costituita in giudizio.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia infondata;
in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità,
e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, 26/06/2025, n. 17208, Rv. 675123 - 01)
Nel caso di specie la circostanza che al momento del fatto, gli attori vivessero in strettissimo contatto con e avessero frequentazioni costanti, dedotte Persona_1
dagli attori ed espressamente contestate dalla controparte, non sono state oggetto di prova, avendo il difensore di parte attrice rinunciato alle prove articolate in citazione di cui non ha, peraltro, mai più richiesto l'ammissione; invero, all'udienza del 5/11/2024 il difensore di parte attrice si è associato alla richiesta di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, facendo rilevare “che la prova ha carattere documentale e i relativi documenti sono stati già depositati”.
Il predetto difensore all'odierna udienza ha sostenuto che i documenti in atti provino la convivialità esistente tra gli attori e il soggetto deceduto, che vivevano nello stesso stabile.
Il Tribunale reputa che la circostanza che gli attori, come dedotto in citazione,
“abitavano nel medesimo stabile in appartamento semi-indipendente, sito ad altro piano più in alto” rispetto a quello in cui risiedeva , sia insufficiente Persona_1
di per sé, trattandosi di relazioni coltivate al di fuori della ristretta cerchia della c.d.
'famiglia nucleare', potendo detta convivenza giustificare il riconoscimento di rapporti di costante e reciproco affetto e solidarietà familiare unicamente in rapporto con altri elementi rappresentativi idonei a qualificarne affettivamente il significato;
elementi rappresentativi che nella specie sono rimasti privi di allegazione e prova.
Il richiamato e ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità conferma, infatti, che nei casi in cui si tratti di relazioni coltivate al di fuori della ristretta cerchia della c.d. 'famiglia nucleare', ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la prova elementi rappresentativi di rapporti di costante e reciproco affetto e solidarietà, tali da giustificare il riconoscimento dei presupposti per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con riguardo a persone non appartenenti al medesimo nucleo familiare in senso stretto;
ne consegue che in assenza di specifica allegazione e prova dei predetti elementi, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico degli attori;
nella liquidazione delle spese del giudizio deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, che in base all' art. 6 del predetto d.m. si applicano “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022), dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con il deposito della sentenza (Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989); nella specie:
- tenuto conto del valore indeterminabile della causa;
- considerato che “In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente,
l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. Civ. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 968 del 13/01/2022);
- ritenuto che in considerazione dell' oggetto e della scarsa complessità della controversia, debba farsi applicazione dei valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n.
147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
In applicazione dei predetti criteri, le spese di lite sono liquidate in € 2.540,00 ( fase di studio: € 460,00; fase introduttiva: € 389,00; fase istruttoria: € 840,00; fase decisionale:
€ 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1517/2022 r.g.a.c. , ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
2. RIGETTA le domande proposte dagli attori;
3. CONDANNA gli attori a rimborsare a le spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in data 25/11/2025.
La Giudice
Dott.ssa MO ZI
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Verbale della causa n. 1517 / 2022 r.g
Udienza del 25 novembre 2025.
Dinanzi alla Giudice, Dott.ssa MO ZI viene chiamata la causa di cui all'intestazione.
Compare per gli attori l'Avv. FALVO CLAUDIO.
Compare per l'avv. CARMINE CHIMENTI per Controparte_1 delega dell'Avv. l'Avv. GULLO LUIGI
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi, impugnano e contestano quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
La Giudice invita le parti a discutere la causa.
LA GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
L'avv. Falvo fa rilevare in particolare che la documentazione in atti prova la convivialità tra gli attori e il danneggiato deceduto, vivendo gli stessi nello stesso stabile e chiede pertanto l'accoglimento della domanda;
l'avv. Chimenti si riporta agli atti e chiede il rigetto della domanda;
si riserva di produrre in via telematica sentenza di rigetto di causa proposta da altri congiunti dello stesso danneggiato. L'Avv. Falbo fa presente che avverso la predetta sentenza è stato proposto appello.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del Giudice, Dott.ssa MO ZI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1517/2022 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f.: Parte_2 C.F._2
(c.f.: ) Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Claudio Falvo
ATTORI
E
C.f. e p.iva: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Gullo
CONVENUTA
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._4 CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori hanno proposto domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla morte di
, nonno di e e suocero di Persona_1 Parte_2 Parte_3
deceduto in data 01.10.2012 a seguito di un sinistro stradale Parte_1 verificatosi in data 27/9/2012, all'incirca verso le ore 06:23 del mattino, in Mirto Crosia in C/da Sorrento, che aveva coinvolto l'autovettura Rover 45 targata BS962LG, di proprietà e condotta da , assicurata per la r.c.a. con Controparte_2 [...]
e la trattrice agricola con telaio 3731, di proprietà e Controparte_1 CP_3
condotto da . Persona_1
Gli attori hanno chiesto, in particolare, di “
1- Dichiarare che il sinistro avvenuto il
27.09.2012 e meglio descritto in narrativa è avvenuto per fatto e colpa di
[...]
; conseguentemente, CP_2
2- Dichiarare, che e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno subito, a causa del medesimo sinistro e delle sue conseguenze, un danno parentale estrinsecatosi nella perdita del familiare a loro caro;
3- Condannare e la in persona del Controparte_2 Controparte_1
suo legale rappresentante in carica, ciascuno per il suo titolo e tra loro in solido, al pagamento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da Parte_1
e acausa del decesso di Parte_2 Parte_3 Persona_1
(nonno e suocero degli istanti) in occasione del sinistro per cui è causa;
4- Liquidare detti danni nella misura che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, in via equitativa, tenendo alternativamente conto delle tabelle romane (ovvero, solo in estremo subordine, di quelle milanesi), applicando la personalizzazione massima, anche ex art. 138 C.d.A., nonché tenendo conto della incidenza della convivenza, della convivialità e di ogni altro elemento utile allegato e/o allegando in corso di giudizio.
Con il favore degli interessi di mora (ovvero, in alternativa, degli interessi al tasso legale) e della rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, sulle somme via via maturate e di volta in volta rivalutate;
5- Condannare e la in persona del Controparte_2 Controparte_1
suo legale rappresentante in carica, ciascuno per il suo titolo e tra loro in solido, al pagamento di spese e competenze del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
6- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148 comma 10 C.d.A., trasmettere copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del
Titolo X, capo IV, del C.d.A..” costituendosi in giudizio ha contestato le pretese degli attori di cui ha Controparte_1 sostenuto l'infondatezza, non essendo state dedotte circostanze idonee a comprovare l'intensità della relazione esistente tra gli attori e la vittima del sinistro occorso e non essendo stati allegati in modo circostanziato cambiamenti dello stile di vita derivanti dall'evento verificatosi e ha concluso chiedendo: “in via principale, nel merito: rigettare la domanda attorea, nei termini in cui è stata formulata in atti perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, con conseguente condanna alle spese di lite.
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda degli attori, determinare e liquidare il risarcimento eventualmente dovuto ove risulti rigorosamente provato in ogni suo elemento costitutivo sia in punto di an che quantum debeatur”
La convenuta non si è costituita in giudizio, seppur ritualmente Controparte_2
citata.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., nessuna delle parti ha depositato memorie istruttorie ed entrambe le parti all' udienza del 5.11.2024 hanno chiesto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_2
ritualmente citata e non costituita in giudizio.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia infondata;
in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità,
e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, 26/06/2025, n. 17208, Rv. 675123 - 01)
Nel caso di specie la circostanza che al momento del fatto, gli attori vivessero in strettissimo contatto con e avessero frequentazioni costanti, dedotte Persona_1
dagli attori ed espressamente contestate dalla controparte, non sono state oggetto di prova, avendo il difensore di parte attrice rinunciato alle prove articolate in citazione di cui non ha, peraltro, mai più richiesto l'ammissione; invero, all'udienza del 5/11/2024 il difensore di parte attrice si è associato alla richiesta di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, facendo rilevare “che la prova ha carattere documentale e i relativi documenti sono stati già depositati”.
Il predetto difensore all'odierna udienza ha sostenuto che i documenti in atti provino la convivialità esistente tra gli attori e il soggetto deceduto, che vivevano nello stesso stabile.
Il Tribunale reputa che la circostanza che gli attori, come dedotto in citazione,
“abitavano nel medesimo stabile in appartamento semi-indipendente, sito ad altro piano più in alto” rispetto a quello in cui risiedeva , sia insufficiente Persona_1
di per sé, trattandosi di relazioni coltivate al di fuori della ristretta cerchia della c.d.
'famiglia nucleare', potendo detta convivenza giustificare il riconoscimento di rapporti di costante e reciproco affetto e solidarietà familiare unicamente in rapporto con altri elementi rappresentativi idonei a qualificarne affettivamente il significato;
elementi rappresentativi che nella specie sono rimasti privi di allegazione e prova.
Il richiamato e ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità conferma, infatti, che nei casi in cui si tratti di relazioni coltivate al di fuori della ristretta cerchia della c.d. 'famiglia nucleare', ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la prova elementi rappresentativi di rapporti di costante e reciproco affetto e solidarietà, tali da giustificare il riconoscimento dei presupposti per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con riguardo a persone non appartenenti al medesimo nucleo familiare in senso stretto;
ne consegue che in assenza di specifica allegazione e prova dei predetti elementi, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico degli attori;
nella liquidazione delle spese del giudizio deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, che in base all' art. 6 del predetto d.m. si applicano “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022), dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con il deposito della sentenza (Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989); nella specie:
- tenuto conto del valore indeterminabile della causa;
- considerato che “In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente,
l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. Civ. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 968 del 13/01/2022);
- ritenuto che in considerazione dell' oggetto e della scarsa complessità della controversia, debba farsi applicazione dei valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n.
147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
In applicazione dei predetti criteri, le spese di lite sono liquidate in € 2.540,00 ( fase di studio: € 460,00; fase introduttiva: € 389,00; fase istruttoria: € 840,00; fase decisionale:
€ 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1517/2022 r.g.a.c. , ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
2. RIGETTA le domande proposte dagli attori;
3. CONDANNA gli attori a rimborsare a le spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in data 25/11/2025.
La Giudice
Dott.ssa MO ZI