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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, a seguito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 23395/2023 R.G.L.
TRA
AG CH, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. Silvestro Diana ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Villa di Briano (CE), alla Via Platone n.11
- ricorrente
C O N T R O
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO - Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania, sito in Napoli, alla Via Ponte della
Maddalena, n. 55,
- convenuto
Oggetto: carta docente a precario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2023, parte ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per i periodi e presso gli Istituti specificamente indicati in ricorso, ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per accertare e dichiarare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del
17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23, conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione e Merito al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del suo diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, per l'anno scolastico 2022/23
1 condannarsi il Ministero dell'Istruzione e Merito al pagamento della somma di €
500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. Spese vinte da distrarsi.
La ricorrente ha riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato;
ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022; ha evidenziato che il sistema adottato dal Ministero viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché, col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70, e al relativo accordo quadro europeo;
ha invocato pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito rese anche in sede europea. Facendo, anche, riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, sezione Lavoro con sentenza n. 29961 del 27/10/2023.
La resistente PA, nel costituirsi tempestivamente ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione, nel merito, l'infondatezza della domanda e ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione, in quanto la normativa specifica in materia non lascia alcun margine di dubbio in ordine alla circostanza che il beneficio in parola non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi e saltuarie.
Ha insistito sulla compatibilità delle norme interne con il diritto eurounitario, desumibile dalle citate “ragioni oggettive”, che giustificano, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, la diversità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
Infine, ha eccepito la prescrizione del beneficio relativamente agli anni scolastici
2015/2016 2016/2017 e 2017/2018.
Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando
a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre
2018 n. 32625).
2 Oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
Ministero dell'Istruzione e del merito derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro.
Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei
Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr.
Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Del pari va disattesa l'eccezione di prescrizione poiché il beneficio non è domandato per gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
Quanto al merito, il giudicante, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
3 In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 -che sostituisce il precedente
D.P.C.M. del 23.09.2015 -ha ribadito, all'art. 3, che isoli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del
2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121
4 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del Ministero di escludere dal beneficio i docenti a termine.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che la parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per l'anno scolastico
2022/2023 (cfr. contratto in atti).
Va ancora chiarito che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Da ultimo, va precisato, anche sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del
27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, che i docenti, al momento della pronuncia giudiziale, non sono fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
Ed invero , la Suprema Corte ha enunciato: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente
5 riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Ed infatti nel caso in esame, la ricorrente, in riferimento alla prova dell'inserimento nel sistema scolastico, ha allegato la domanda di iscrizione nelle GPS 2024/26 circostanza non contestata dal costituito Ministero.
Sussistono pertanto le condizioni per l'accoglimento.
Le spese di lite si liquidano ai minimi tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C. ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), con esclusione della fase istruttoria e decisionale che sono mancate, con distrazione in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico
2022/23;
2) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per l'anno scolastico 2022/2023.
3) condanna il Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che, liquida in complessivi € 168,00 ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Silvestro Diana
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 1^.4.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, a seguito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 23395/2023 R.G.L.
TRA
AG CH, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. Silvestro Diana ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Villa di Briano (CE), alla Via Platone n.11
- ricorrente
C O N T R O
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO - Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania, sito in Napoli, alla Via Ponte della
Maddalena, n. 55,
- convenuto
Oggetto: carta docente a precario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2023, parte ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per i periodi e presso gli Istituti specificamente indicati in ricorso, ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per accertare e dichiarare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del
17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23, conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione e Merito al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del suo diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, per l'anno scolastico 2022/23
1 condannarsi il Ministero dell'Istruzione e Merito al pagamento della somma di €
500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. Spese vinte da distrarsi.
La ricorrente ha riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato;
ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022; ha evidenziato che il sistema adottato dal Ministero viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché, col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70, e al relativo accordo quadro europeo;
ha invocato pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito rese anche in sede europea. Facendo, anche, riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, sezione Lavoro con sentenza n. 29961 del 27/10/2023.
La resistente PA, nel costituirsi tempestivamente ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione, nel merito, l'infondatezza della domanda e ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione, in quanto la normativa specifica in materia non lascia alcun margine di dubbio in ordine alla circostanza che il beneficio in parola non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi e saltuarie.
Ha insistito sulla compatibilità delle norme interne con il diritto eurounitario, desumibile dalle citate “ragioni oggettive”, che giustificano, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, la diversità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
Infine, ha eccepito la prescrizione del beneficio relativamente agli anni scolastici
2015/2016 2016/2017 e 2017/2018.
Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando
a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre
2018 n. 32625).
2 Oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
Ministero dell'Istruzione e del merito derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro.
Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei
Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr.
Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Del pari va disattesa l'eccezione di prescrizione poiché il beneficio non è domandato per gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
Quanto al merito, il giudicante, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
3 In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 -che sostituisce il precedente
D.P.C.M. del 23.09.2015 -ha ribadito, all'art. 3, che isoli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del
2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121
4 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del Ministero di escludere dal beneficio i docenti a termine.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che la parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per l'anno scolastico
2022/2023 (cfr. contratto in atti).
Va ancora chiarito che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Da ultimo, va precisato, anche sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del
27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, che i docenti, al momento della pronuncia giudiziale, non sono fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
Ed invero , la Suprema Corte ha enunciato: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente
5 riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Ed infatti nel caso in esame, la ricorrente, in riferimento alla prova dell'inserimento nel sistema scolastico, ha allegato la domanda di iscrizione nelle GPS 2024/26 circostanza non contestata dal costituito Ministero.
Sussistono pertanto le condizioni per l'accoglimento.
Le spese di lite si liquidano ai minimi tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C. ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), con esclusione della fase istruttoria e decisionale che sono mancate, con distrazione in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico
2022/23;
2) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per l'anno scolastico 2022/2023.
3) condanna il Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che, liquida in complessivi € 168,00 ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Silvestro Diana
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 1^.4.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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