Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 368/2022 R.G. promossa da:
, C.F. e Parte_1 C.F._1
, C.F. , elettivamente domiciliati in Noto, Via Parte_2 C.F._2
Cav. di Vitt. Veneto n. 23, presso lo studio degli avv.ti Salvatore La Rosa e Francesca La Rosa che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di FAX 0931573209 o agli indirizzi di PEC -
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ATTORI
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., C.F. e p.iva: , con sede in Avola, Contrada Fiumarella Bochini s.n.c., P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Tunisi n. 53, presso lo studio dell'avv. Avv. Damiano
Motta che la rappresenta e difende
CONVENUTA
Avente ad oggetto: actio negatoria
All'udienza del 26 settembre 2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnati i termini di cui all'art.190 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione e decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 25/7/2022 e depositato in data 26/7/2022,
[...]
e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 [...]
avanti al Tribunale di Siracusa ed premesso di essere Controparte_2
comproprietari di un fondo rustico, sito in Avola e composto, tra le altre, dalle p.lle 139-140-266 di cui al foglio 38 e dalle p.lle 151-1-6-9-68-148 di cui al foglio 39, deducevano che in virtù della
partecipazione al “Consorzio per miglioramento fondiario Fiumarella”, beneficiava di un'utenza idrica il cui prelievo avveniva tramite una condotta principale che, provenendo da fondi altrui, sfociava in una vasca di raccolta che assumevano essere di loro proprietà esclusiva, in quanto ubicata nella p.lla 139; esponevano che le acque così convogliate nella suddetta vasca, venivano successivamente destinate all'irrigazione tramite altra condotta, che gli attori assumevano essere di loro proprietà esclusiva , che, partendo dalla vasca, attraversava tutti gli altri terreni costituenti il fondo.
Esponevano gli attori di aver consentito alla convenuta, per spirito di liberalità e di buon vicinato, di raccordarsi temporaneamente alla condotta di loro esclusiva proprietà, onde consentire alla società agricola di fare transitare le acque da una vasca di raccolta sita nella p.lla 121 del foglio 38 fino alla p.lla 39 del foglio 39, delle quali la convenuta aveva la disponibilità in virtù di contratti di affitto e comodato.
Esponevano in particolare che la convenuta aveva avuto il consenso degli attori, per collocare una condotta precaria che fungesse da raccordo tra la vasca sita nella p.lla 121 e la condotta in uscita dalla vasca di raccolta sita nella p.lla 139; usufruire della condotta per far fluire le acque attraverso le p.lle
139, 266, 151, 1, 6, 68, fino alla p.lla 9, in corrispondenza della quale avveniva l'aggancio di altra tubazione di congiunzione verso la p.lla 39, della convenuta.
Esponevano infine di aver consegnato alla convenuta le chiavi necessarie ad accedere al fondo di loro proprietà , e transitarvi per effettuare le manovre sulle saracinesche di apertura e chiusura dell'acqua.
Deducevano inoltre che nell'agosto 2021, non intendendo tollerare ulteriormente il protrarsi della situazione di cui sopra, avevano richiesto alla convenuta la restituzione delle chiavi, e che la stessa veniva reintegrata nel possesso con ordinanza del 30/3/2022, emessa dal Tribunale di Siracusa.
Tanto premesso gli attori chiedevano accertarsi nei confronti della convenuta ravvisandosi la ipotesi comodato gratuito precario senza determinazione di durata, ai sensi dell'art. 1810 c.c., la avvenuta cessazione dell'uso concesso della condotta idrica di parte attrice nelle modalità sopra specificate e, conseguentemente, dichiarare la insussistenza, di alcun diritto di permanere nell'utilizzo della condotta idrica esistente nel fondo di parte attrice;
- nella collocazione delle tubazioni di collegamento in ingresso ed in uscita alla tubazione esclusiva degli attori;
- nell'esercizio di qualsiasi accesso al fondo di parte attrice per l'espletamento di attività connesse all'uso della detta tubazione ed anche per qualsiasi altra ragione. Chiedeva inibirsi alla stessa convenuta ogni attività come sopra indicata,
e ciò anche in via di condanna restitutoria in favore di parte attrice di ogni uso esclusivo del fondo e sue accessioni, strutture e pertinenze. Con vittoria di spese e compensi. 3
Si costituiva in giudizio la " con Controparte_3
sede in Avola, contestando la fondatezza in fatto e in diritto della domanda.
Deduceva preliminarmente il sopravvenuto difetto di interesse di parte attrice per avvenuta vendita da parte attrice dei terreni posti a fondamento della domanda.
Rilevava inoltre la propria carenza di legittimazione passiva evidenziando l'inesistenza sia di un rapporto di comodato sia di una situazione di detenzione in capo alla convenuta rispetto a beni di parte attrice.
All'esito della compiuta istruttoria, nel corso della quale veniva escussa la prova per testi richiesta dalle parti, con decreto emesso in data 2.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti la causa veniva rimessa in decisione concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., in esito ai quali veniva decisa come segue.
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Rileva parte convenuta la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di parte attrice per avere la stessa con atto di vendita del giorno 19 dicembre 2023 alienato la piena proprietà dei terreni censiti al C.T. del comune di Avola Foglio 39 particelle 68; 1; 6; 151 posti a fondamento della domanda .
La eccezione è fondata nei limiti di cui appresso .
Non vi è dubbio che trattasi di fatto sopravvenuto (Cass. Civ. Sez. III, 25/11/2002, n.16571) che acquista rilievo seppur verificatosi in corso di causa oltre il limite temporale per l'acquisizione di mezzi di prova, sicchè ammissibili in giudizio debbono considerarsi, disattendendo sul punto l'assunto difensivo di parte attrice, i documenti versati in atti a tal fine, in quanto di formazione successiva allo spirare dei termini perentori di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotti entro l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
L'effetto traslativo correlato all'atto di vendita invocato da parte convenuta in dettaglio non determina totalmente il venir meno dell'interesse dell'attore alla pronuncia sul merito in primo luogo in considerazione del fatto che la porzione di fondo interessata alla vendita intervenuta è quella identificata con le particelle nn. 68, 1, 6, 151 di cui al foglio 39, residuando quindi interesse ad una pronuncia relativa alle p.lle nn. 139, 140 e 266 di cui al foglio 38 ed alla p.lla 9 di cui al foglio 39 per le quali permane comunque pienamente l'interesse alla pronuncia di merito.
In proposito va rilevato in punto di qualificazione della domanda che gli odierni attori con l'atto introduttivo hanno chiesto dichiararsi l'inesistenza dei diritti affermati da altri sulla cosa e di ottenere la cessazione di ogni ulteriore turbativa del proprio diritto, ponendo come fatto costitutivo di tale pretesa un asserito contratto di comodato precario che sarebbe intercorso fra le odierne parti ai sensi degli artt. 1810 c.c. ( vedi ricorso pag. 4 e ssg) in riferimento al quale vi sarebbe il diritto all'utilizzo della condotta idrica che attraversa le terre di proprietà esclusiva degli attori, che sarebbe cessato a 4
seguito della richiesta di restituzione delle chiavi di parte attrice.
Va tuttavia rilevato che dall'esito della prova per testi assunta nel corso del giudizio non è emerso alcun elemento volto a dimostrare la esistenza del titolo contrattuale rivendicato da parte attrice a fondamento del diritto alla cessazione dell'utilizzo di controparte della condotta idrica, essendo cessato il comodato gratuito .
Nessun utile elemento dimostrativo poi proviene dall'esito della deposizione del teste Tes_1
da cui si evince che le tubazioni oggetto di controversia sono state poste sul terreno di
[...] parte attrice al fine di consentire il collegamento dalla vasca di proprietà ad altra vasca CP_3 del medesimo proprietario nell'anno 2012, laddove risulta per tabulas che parte attrice coltiva i fondi di proprietà dello solo dall'anno 2017 (per come si evince dai titoli di godimento), come CP_3 singolo non come società, quella convenuta appunto nel presente giudizio.
Non può poi farsi ancora a meno di considerare che le tubazioni riguardo alle quali si chiede dichiararsi cessata la esistenza ( e quindi accertarsi la insussistenza) insistono nei terreni di Pt_3
e la vasca di raccolta da cui dipartono i tubi, nel terreno dei coniugi , non essendo
[...] Pt_1 configurabile in ogni caso la detenzione.
Quanto poi all'actio negatoria servitutis che parte attrice solo in comparsa conclusionale di replica sostiene propone non vi è dubbio che, fermo il potere di qualificazione della domanda in capo al giudicante, la prospettazione di tale fatto (titolarietà diritto reale e non di un contratto) come costitutivo della pretesa azionata con il piaccia dell'atto introduttivo integra una domanda nuova in quanto fondata su un fatto costitutivo avente una ben diversa causa petendi ( titolo contrattuale prima, tutela diritto reale poi).
Si aggiunga poi che, come correttamente rilevato , la parte che agisce per l'azione negatoria servitutis avrebbe dovuto specificatamente individuare non solo il fondo servente ma anche il c.d. fondo dominante che nel caso di specie, per come si evince dagli atti, risulta essere di proprietà non della società , quale parte evocata in giudizio bensì di come persona fisica. Controparte_4
In tal senso deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù (così Cass. Civ. Sez. II 18.12.2014, n. 26769; Cass. Civ.
Sez. II 18.7.2002, n. 10443; Cass. Civ. Sez. II 7.3.2001, n. 3314), per cui, ove tale legittimazione, con riferimento al momento della decisione, manchi, non sorge la necessità della chiamata in causa del soggetto che risulti effettivo proprietario del fondo, ed il giudice dovrà respingere, nel merito, la domanda così come proposta.
Nel caso di specie non vi è dubbio che è carente la legittimazione passiva della società agricola evocata in giudizio che non è proprietaria dei fondi di cui si contesta la posizione dominante, 5
essendo piuttosto, e pacificamente, nella semplice disponibilità degli stessi in base a contratti di comodato e di affitto.
La domanda deve quindi essere rigettata.
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza di parte attrice e possono liquidarsi come da dispositivo che segue ai sensi del D n. 55/2014 e successive modifiche ( avuto riguardo al valore dichiarato dalla stessa parte attrice all'atto di inscrizione a ruolo).
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 3608/2022 R.G. rigetta la domanda proposta da , e nei confronti Parte_1 Parte_2 della;
Controparte_1 condanna in solido gli attori al rimborso delle spese processuali che si liquidano in favore della parte convenuta, nella somma di euro 1,278,00 oltre al rimborso spese generali del 15% oltre ad I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
Siracusa 2 febbraio 2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Concetta Maiore