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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 4847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4847 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 22174 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Feliciano Fani Parte_1 E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario M. DE MARTINO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 17.02.2024 la ricorrente esponeva: che con decreto di omologa n 12354/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data 12.06.24 era stato riconosciuto il suo diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza a partire dal mese di ottobre 2023; che in data 17.06.2024 notificava all la suddetta omologa;
che non le veniva CP_1 liquidata la relativa prestazione economica, né riceveva ulteriori comunicazioni da parte dell . CP_1
Tanto premesso, la ricorrente concludeva: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che l'istante ha diritto all'indennità di accompagnamento dal 1° ottobre 2023 (data di decorrenza del requisito sanitario, indicata nel decreto di omologa) e/o da quella diversa data fissata dal Giudicante, con tutte le conseguenze di legge;
2) per l'effetto, condannare l alla corresponsione in favore dell'istante CP_1 delle relative provvidenze economiche, dovute così come per legge, dalla data del 1° ottobre 2023 e fino all'effettivo soddisfo ovvero per quell'altra somma che il Giudicante vorrà liquidare, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dall'obbligazione al saldo effettivo;
3) in ogni caso, condannare l'ente resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario;
4) manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui alla deduzione in premessa, da questa espressamente sottoscritta”.
Si costituiva l affermando che in data 20.1.25 aveva provveduto al CP_1 pagamento della prestazione in favore della ricorrente. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente confermava quanto dichiarato dall e chiedeva CP_1 dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna dell'Ente alle spese di lite essendo il pagamento richiesto avvenuto solo nelle more di giudizio.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
Sulla scorta degli elementi acquisiti e delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, è necessario che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Tribunale Benevento sez. II, 09/02/2022, n.307). La cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo di elaborazione giurisprudenziale. La relativa decisione può essere resa in ogni fase e grado di giudizio, con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In particolare, si tratta di una definizione 'atipica' della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga in corso di causa una situazione che elimini la ragione del contrasto tra le parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire (Tribunale Imperia sez. I, 07/02/2022, n.77). Le spese, considerato che il soddisfacendo della pretesa è avvenuto a giudizio già in corso, vanno poste a carico dell e liquidate avendo CP_1 riguardo alla limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere. Condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 CP_1 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 18.06.2025
IL GIUDICE Stefania Borrelli