TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/09/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
RGAC 3788/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 3788/2024 trattata all'udienza del 17/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3788/2024, posta in deliberazione tra:
, n.q. di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore , Persona_1 nata a [...] il [...] ( ), C.F._1 elettivamente domiciliato in Alatri, Via Calasanzio 5, presso lo studio dell'Avv. Pantano Maurizio, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Tuminelli Maria Antonietta, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del CP_1 legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari in capo alla minore utili ai fini della Persona_1 concessione dell'indennità di accompagnamento (legge n. 18 del 1980) con decorrenza dalla domanda amministrativa (gennaio 2023).
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza in capo alla minore Per_1 dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del
[...] beneficio richiesto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il diritto della minore al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 17.09.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta nei limiti di seguito indicati.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_1
Nella specie parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito si è specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio sarebbero errate in quanto il CTU non ha tenuto in debito conto l'intero quadro clinico della minore alla luce della particolare patologia da cui è affetta che le impedisce lo svolgimento degli atti quotidiani (pag. 9 e ss. ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_1 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale sulla parte ricorrente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto.
Il C.T.U. della presente fase di opposizione, ha accertato che “la minore di anni 14, risulta affetta dalle seguenti Persona_1 infermità: “Acondroplasia, sottoposta ad interventi plurimi di allungamento tibiale con lesione dello SPE dx, e successiva neurolisi con parziale recupero. Intervento per correzione di valgismo delle ginocchia. Nel gennaio 2023 intervento di allungamento femorale bilaterale mediante fissatore esterno.” Tali infermità determinano, dalla domanda (ovvero da gennaio 2023 a dicembre 2023) la necessità di accompagnamento per gli atti quotidiani della vita. Successivamente, visto il quadro clinico, si ritiene congruo il riconoscimento dell'indennità di frequenza”.
Sulla scorta di siffatte valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, l'opposizione proposta da , Parte_1
n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale, può essere accolta con riconoscimento in capo alla minore Per_1
dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge
[...]
18/80, ovvero per il periodo decorrente da gennaio 2023 a dicembre 2023, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extra sanitari.
La domanda, quindi, può essere accolta limitatamente a tale periodo temporale.
Atteso l'esito della controversia (riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento del beneficio richiesto dalla domanda amministrativa per limitato periodo temporale), le spese di lite della presente fase e di quella precedente di ATP vanno compensate per 1/3 e poste per la restante parte, non compensata, a carico dell' , secondo la norma della soccombenza. CP_1
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate tenendo CP_1 in considerazione la completezza e la complessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, n.q. di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore , nei Persona_1 confronti dell , in persona del legale rappresentante p.t. in CP_1 data 13/11/2024, nella causa iscritta al n. 3788/2024 R.G.A.C. disatteso ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la sussistenza in capo alla minore Per_1
dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del
[...] beneficio dell'indennità di accompagnamento ex L. n. 18/1980, con decorrenza da gennaio 2023 a dicembre 2023, fatta salva la previa verifica della sussistenza dei restanti requisiti legali;
b) Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente i ratei di CP_1 queste prestazioni maturati, con gli interessi legali;
c) Compensa per 1/3 le spese di lite della presente fase e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 restante parte non compensata, che si liquida in euro 1798,00, oltre euro 780,00, per la fase A.T.P., oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione;
d) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. CP_1 dott. , liquidate in euro 580,00, oltre Iva e Persona_2 accessori.
Frosinone, 18/09/2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 3788/2024 trattata all'udienza del 17/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3788/2024, posta in deliberazione tra:
, n.q. di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore , Persona_1 nata a [...] il [...] ( ), C.F._1 elettivamente domiciliato in Alatri, Via Calasanzio 5, presso lo studio dell'Avv. Pantano Maurizio, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Tuminelli Maria Antonietta, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del CP_1 legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari in capo alla minore utili ai fini della Persona_1 concessione dell'indennità di accompagnamento (legge n. 18 del 1980) con decorrenza dalla domanda amministrativa (gennaio 2023).
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza in capo alla minore Per_1 dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del
[...] beneficio richiesto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il diritto della minore al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 17.09.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta nei limiti di seguito indicati.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_1
Nella specie parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito si è specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio sarebbero errate in quanto il CTU non ha tenuto in debito conto l'intero quadro clinico della minore alla luce della particolare patologia da cui è affetta che le impedisce lo svolgimento degli atti quotidiani (pag. 9 e ss. ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_1 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale sulla parte ricorrente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto.
Il C.T.U. della presente fase di opposizione, ha accertato che “la minore di anni 14, risulta affetta dalle seguenti Persona_1 infermità: “Acondroplasia, sottoposta ad interventi plurimi di allungamento tibiale con lesione dello SPE dx, e successiva neurolisi con parziale recupero. Intervento per correzione di valgismo delle ginocchia. Nel gennaio 2023 intervento di allungamento femorale bilaterale mediante fissatore esterno.” Tali infermità determinano, dalla domanda (ovvero da gennaio 2023 a dicembre 2023) la necessità di accompagnamento per gli atti quotidiani della vita. Successivamente, visto il quadro clinico, si ritiene congruo il riconoscimento dell'indennità di frequenza”.
Sulla scorta di siffatte valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, l'opposizione proposta da , Parte_1
n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale, può essere accolta con riconoscimento in capo alla minore Per_1
dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge
[...]
18/80, ovvero per il periodo decorrente da gennaio 2023 a dicembre 2023, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extra sanitari.
La domanda, quindi, può essere accolta limitatamente a tale periodo temporale.
Atteso l'esito della controversia (riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento del beneficio richiesto dalla domanda amministrativa per limitato periodo temporale), le spese di lite della presente fase e di quella precedente di ATP vanno compensate per 1/3 e poste per la restante parte, non compensata, a carico dell' , secondo la norma della soccombenza. CP_1
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate tenendo CP_1 in considerazione la completezza e la complessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, n.q. di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore , nei Persona_1 confronti dell , in persona del legale rappresentante p.t. in CP_1 data 13/11/2024, nella causa iscritta al n. 3788/2024 R.G.A.C. disatteso ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la sussistenza in capo alla minore Per_1
dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del
[...] beneficio dell'indennità di accompagnamento ex L. n. 18/1980, con decorrenza da gennaio 2023 a dicembre 2023, fatta salva la previa verifica della sussistenza dei restanti requisiti legali;
b) Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente i ratei di CP_1 queste prestazioni maturati, con gli interessi legali;
c) Compensa per 1/3 le spese di lite della presente fase e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 restante parte non compensata, che si liquida in euro 1798,00, oltre euro 780,00, per la fase A.T.P., oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione;
d) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. CP_1 dott. , liquidate in euro 580,00, oltre Iva e Persona_2 accessori.
Frosinone, 18/09/2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore