Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2005, n. 38936
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Sentenza 28 settembre 2005

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La contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un'attività produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici, atteso che il reato de quo mira a tutelare la salute e l'incolumità delle persone indipendentemente dall'osservanza o meno di standards fissati per la prevenzione dall'inquinamento atmosferico.

L'inquinamento atmosferico disciplinato dal d.P.R. 24 maggio 1998 n. 203 ricomprende quello ingenerato da tutti gli impianti destinati alla produzione, al commercio, all'artigianato ed ai servizi dai quali derivi anche uno solo degli effetti contemplati dal citato d.P.R. n. 203, ovvero una alterazione delle normali condizioni ambientali o delle risorse biologiche e della salubrità dell'aria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2005, n. 38936
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38936
    Data del deposito : 28 settembre 2005

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