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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2024, n. 45544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45544 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OP IZ, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/02/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TA RN, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45544 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 08/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ribadiva la penale responsabilità di IZ OP in ordine al reato di associazione per delinquere, contestato al capo a) della rubrica, nonché a quelli di duplice rapina tentata e di omicidio tentato, contestati rispettivamente ai capi c), d) e f), uniti in continuazione, e riduceva la pena principale complessiva alla misura di sei anni e otto mesi di reclusione. OP era stato riconosciuto partecipe di un sodalizio criminale dedito alla perpetrazione di rapine ai danni di istituti di credito, nonché esecutore materiale, in concorso, di plurime condotte dirette alla realizzazione dei reati-fine, due delle quali (quelle ai danni di Unicredit Banca e del Banco di Napoli), seppur non giunte a finale consumazione, integravano tentativo punibile. OP era stato, altresì, riconosciuto autore di una successiva condotta di programmato investimento di militari dell'Arma dei Carabinieri, che, durante un controllo, avevano intimato l'alt all'autovettura da lui guidata;
condotta che i giudici di merito avevano ritenuto idonea e inequivocamente diretta a cagionare, almeno in via alternativa, la morte degli operanti, scampata solo per la prontezza di riflessi con la quale, gettandosi in terra, costoro erano riusciti ad evitare l'impatto. 2. Avverso la decisione di secondo grado l'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di cui al capo a). Il minimo arco temporale delle investigazioni non avrebbe permesso di accertare l'esistenza di una vera e propria organizzazione criminale, con il sotteso grado di stabilità del vincolo associativo, né di accertare l'intraneita dell'imputato alla presunta compagine, come pure la volontà di farne parte. OP, viceversa, sarebbe stato coinvolto solo in via occasionale nella fase preparatoria di talune rapine, intrattenendo rapporti esclusivamente con il coimputato VI SP. Le intercettazioni eseguite non permetterebbero di intestargli un ruolo maggiormente pregnante. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dì motivazione in ordine alla ritenuta integrazione dei reati ulteriori. Quanto al reato di cui al capo c), la condotta dei correi sarebbe priva di rilievo penale, non avendo valicato la soglia del tentativo punibile. Il basista, EP CI, non sarebbe riuscito a nascondere la pistola all'interno dell'istituto bancario e le attività precedenti rivestirebbero natura meramente 2 preparatoria. Ad esse OP, la cui posizione sarebbe stata confusa con quella di altro imputato, sarebbe comunque rimasto estraneo. Identiche considerazioni varrebbero anche in ordine al reato di cui al capo d). Quanto al reato di cui al capo f), la condotta dell'imputato andava riqualificata nei termini della mera resistenza a pubblico ufficiale. Non vi sarebbe stata la volontà di investire i Carabinieri e di fare loro del male. L'imputato avrebbe agito in preda alla paura, come rivelato dalle intercettazioni. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo della recidiva, specifica e reiterata. Essa sarebbe stata ritenuta operante in stretta derivazione dai precedenti penali e dunque sulla base di un illegittimo automatismo. Si tratterebbe di punto decisivo della pronuncia impugnata, giacché l'esclusione della recidiva importerebbe la prescrizione del reato di cui al capo a). 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Al riguardo la sentenza impugnata sarebbe frutto di un esercizio non equilibrato della discrezionalità giudiziale, perché i fatti ascritti presenterebbero una ridotta offensività concreta e la personalità dell'imputato non susciterebbe allarme sociale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020„ n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato, come è noto, nel carattere dell'accordo criminoso. Nell'ipotesi di mero concorso l'accordo assume rilievo solamente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati, ancorché nell'ambito del medesimo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali si esaurisce l'intesa e cessa ogni motivo di allarme sociale;
nel reato associativo, viceversa, l'accordo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminale, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo stabile tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (giurisprudenza di legittimità costante in tal sensk 3 /411 v. Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724-01; Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442-01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche Helmi, Rv. 258009-01). La motivazione della Corte territoriale riflette esattamente tali principi di diritto e dà logicamente conto, sottraendosi a rilievi in punto di legittimità, della sussistenza degli indici rivelatori della societas sceleris e dell'intraneità ad essa del ricorrente. In tal senso la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, valorizzando: - da un lato, l'esistenza di consolidate e precise modalità operative, capaci dr dare stabilità e continuità al gruppo criminale, nonché la predisposizione del mezzi (utenze cellulari, automobili, armi) e la precisa ripartizione di ruoli al suo interno;
- e, dall'altro, gli elementi espressivi del pieno inserimento dell'imputato nel gruppo stesso, emergendo dalle intercettazioni, di cui è offerta una piana e convincente lettura, il coinvolgimento di OP nella totalità delle rapine programmate nel pur breve intervallo temporale attenzionato (incluse le condotte arrestatesi anteriormente alla soglia della punibilità), il rapporto diretto che egli intratteneva con il capo dell'organizzazione, VI SP, nonché la disponibilità che al capo egli di fatto assicurava anche indipendentemente, e al di fuori, della realizzazione dei singoli progetti delittuosi. 2. Il secondo motivo è infondato, quanto alle censure inerenti la tentata rapina di cui al capo b). Nel nostro ordinamento penale anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché, oltre che idonei, univoci, ossia rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, del fine perseguitc dall'agente (anche sul punto giurisprudenza costante: Sez. 6, n. 46796 del 18/10/2023, Marzano, Rv. 285566-01; Sez. 1, n. 37091 del 19/07/2023, Caminiti, Rv. 285282-01; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269932- 01). Rilevano dunque, ai fini di cui all'art. 56, primo comma, cod. pen., atti che, pur non ancora rivolti immediatamente all'esecuzione, facciano fondatamente ritenere che l'agente o i correi, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, ne abbiano iniziato l'attuazione; che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato;
che il delitto sarà dunque commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963-01). 4 La sentenza impugnata ha inappuntabilmente riscontrato la compresenza di siffatti elementi. I membri della banda, come dalla sentenza precisato, avevano selezionato l'obiettivo da colpire (Unicredit Banca, filiale di Santa Maria Capua Vetere), avevano messo a punto il piano di azione dopo averne accuratamente studiato i luoghi (previa acquisizione e visione dei relativi filmati) e avere stabilito il ruolo assegnato a ciascun componente, si erano procurati l'automobile e la pistola e quest'ultima era stata già consegnata al basista (la guardia giurata CI, che prestava servizio nell'istituto). Sol perché il correo CI non era riuscito a collocare l'arma nel bagno della Banca il piano delittuoso era infine abortito, dopo avere tuttavia raggiunto uno stadio di sviluppo avanzato al punto da rendere probabile e imminente la consumazione, preclusa da un inconveniente indipendente dalla volontà deli agenti. Al piano di azione OP non era affatto estraneo, perché la sentenza impugnata - solo genericamente tacciata di avere confuso le posizioni dei concorrenti - viceversa richiama puntualmente l'intercettazione della conversazione nella quale l'imputato veniva contattato dal capoclan, che gli diceva di tenersi pronto per il giorno della programmata rapina e lo coinvolgeva nell'approntamento strumentale dell'autovettura. 3. Il secondo motivo è inammissibile nel resto. Sull'affermazione di penale responsabilità di cui al capo d) della sentenza impugnata, concernente la rapina tentata ai danni del Banco di Napoli, OP non aveva articolato motivi di appello. La doglianza, proposta in questa sede, risulta in ogni caso totalmente generica. Quanto all'omicidio tentato di cui al capo f), il motivo di ricorso è privo di adeguato confronto con le ragioni della sentenza impugnata, che ricostruisce analiticamente l'occorso e ineccepibilmente ravvisa, nella deliberata accelerazione della marcia dell'automobile in direzione dei Carabinieri, l'intenzione dell'imputato di travolgere i militari per impedire il controllo, nella consapevolezza di poterli, alternativamente, ferire od uccidere. La Corte di appello ricava conferma di tale intenzione e di tale consapevolezza dal contenuto dell'intercettazione di una conversazione immediatamente successiva, svoltasi tra OP ed SP;
intercettazione, la cui interpretazione costituisce, del resto, questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, v. 268389-01), qui non emergente, e neppure propriamente denunciata. 5 4. Il terzo motivo è infondato. Nel riconoscere l'aggravante della recidiva, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza impugnata non si è infatti attestata sui soli precedenti penali dell'imputato, ma li ha posti in relazione con le rinnovate condotte delittuose - omogenee per tipo d'illecito, ravvicinate nel tempo, inappuntabilmente giudicate di particolare gravità ed allarme sociale - e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da esse espressa, da intendere come persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto, che parallelamente giustifica l'accresciuto rigore sanzionatorio. La sentenza impugnata non si è dunque discostata dal consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. 5. Il quarto motivo è infondato. In materia di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (gravità delle condotte, stante anche il contesto associativo che fa loro da sfondo) ma anche soggettivi (valendo implicitamente, anche a questo fine, il riferimento alla negativa personalità dell'imputato), e all'assenza o recessività di elementi di potenziale rilievo contrario. 6. Segue la reiezione del ricorso. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'08/10/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TA RN, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45544 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 08/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ribadiva la penale responsabilità di IZ OP in ordine al reato di associazione per delinquere, contestato al capo a) della rubrica, nonché a quelli di duplice rapina tentata e di omicidio tentato, contestati rispettivamente ai capi c), d) e f), uniti in continuazione, e riduceva la pena principale complessiva alla misura di sei anni e otto mesi di reclusione. OP era stato riconosciuto partecipe di un sodalizio criminale dedito alla perpetrazione di rapine ai danni di istituti di credito, nonché esecutore materiale, in concorso, di plurime condotte dirette alla realizzazione dei reati-fine, due delle quali (quelle ai danni di Unicredit Banca e del Banco di Napoli), seppur non giunte a finale consumazione, integravano tentativo punibile. OP era stato, altresì, riconosciuto autore di una successiva condotta di programmato investimento di militari dell'Arma dei Carabinieri, che, durante un controllo, avevano intimato l'alt all'autovettura da lui guidata;
condotta che i giudici di merito avevano ritenuto idonea e inequivocamente diretta a cagionare, almeno in via alternativa, la morte degli operanti, scampata solo per la prontezza di riflessi con la quale, gettandosi in terra, costoro erano riusciti ad evitare l'impatto. 2. Avverso la decisione di secondo grado l'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di cui al capo a). Il minimo arco temporale delle investigazioni non avrebbe permesso di accertare l'esistenza di una vera e propria organizzazione criminale, con il sotteso grado di stabilità del vincolo associativo, né di accertare l'intraneita dell'imputato alla presunta compagine, come pure la volontà di farne parte. OP, viceversa, sarebbe stato coinvolto solo in via occasionale nella fase preparatoria di talune rapine, intrattenendo rapporti esclusivamente con il coimputato VI SP. Le intercettazioni eseguite non permetterebbero di intestargli un ruolo maggiormente pregnante. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dì motivazione in ordine alla ritenuta integrazione dei reati ulteriori. Quanto al reato di cui al capo c), la condotta dei correi sarebbe priva di rilievo penale, non avendo valicato la soglia del tentativo punibile. Il basista, EP CI, non sarebbe riuscito a nascondere la pistola all'interno dell'istituto bancario e le attività precedenti rivestirebbero natura meramente 2 preparatoria. Ad esse OP, la cui posizione sarebbe stata confusa con quella di altro imputato, sarebbe comunque rimasto estraneo. Identiche considerazioni varrebbero anche in ordine al reato di cui al capo d). Quanto al reato di cui al capo f), la condotta dell'imputato andava riqualificata nei termini della mera resistenza a pubblico ufficiale. Non vi sarebbe stata la volontà di investire i Carabinieri e di fare loro del male. L'imputato avrebbe agito in preda alla paura, come rivelato dalle intercettazioni. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo della recidiva, specifica e reiterata. Essa sarebbe stata ritenuta operante in stretta derivazione dai precedenti penali e dunque sulla base di un illegittimo automatismo. Si tratterebbe di punto decisivo della pronuncia impugnata, giacché l'esclusione della recidiva importerebbe la prescrizione del reato di cui al capo a). 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Al riguardo la sentenza impugnata sarebbe frutto di un esercizio non equilibrato della discrezionalità giudiziale, perché i fatti ascritti presenterebbero una ridotta offensività concreta e la personalità dell'imputato non susciterebbe allarme sociale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020„ n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato, come è noto, nel carattere dell'accordo criminoso. Nell'ipotesi di mero concorso l'accordo assume rilievo solamente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati, ancorché nell'ambito del medesimo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali si esaurisce l'intesa e cessa ogni motivo di allarme sociale;
nel reato associativo, viceversa, l'accordo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminale, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo stabile tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (giurisprudenza di legittimità costante in tal sensk 3 /411 v. Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724-01; Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442-01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche Helmi, Rv. 258009-01). La motivazione della Corte territoriale riflette esattamente tali principi di diritto e dà logicamente conto, sottraendosi a rilievi in punto di legittimità, della sussistenza degli indici rivelatori della societas sceleris e dell'intraneità ad essa del ricorrente. In tal senso la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, valorizzando: - da un lato, l'esistenza di consolidate e precise modalità operative, capaci dr dare stabilità e continuità al gruppo criminale, nonché la predisposizione del mezzi (utenze cellulari, automobili, armi) e la precisa ripartizione di ruoli al suo interno;
- e, dall'altro, gli elementi espressivi del pieno inserimento dell'imputato nel gruppo stesso, emergendo dalle intercettazioni, di cui è offerta una piana e convincente lettura, il coinvolgimento di OP nella totalità delle rapine programmate nel pur breve intervallo temporale attenzionato (incluse le condotte arrestatesi anteriormente alla soglia della punibilità), il rapporto diretto che egli intratteneva con il capo dell'organizzazione, VI SP, nonché la disponibilità che al capo egli di fatto assicurava anche indipendentemente, e al di fuori, della realizzazione dei singoli progetti delittuosi. 2. Il secondo motivo è infondato, quanto alle censure inerenti la tentata rapina di cui al capo b). Nel nostro ordinamento penale anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché, oltre che idonei, univoci, ossia rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, del fine perseguitc dall'agente (anche sul punto giurisprudenza costante: Sez. 6, n. 46796 del 18/10/2023, Marzano, Rv. 285566-01; Sez. 1, n. 37091 del 19/07/2023, Caminiti, Rv. 285282-01; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269932- 01). Rilevano dunque, ai fini di cui all'art. 56, primo comma, cod. pen., atti che, pur non ancora rivolti immediatamente all'esecuzione, facciano fondatamente ritenere che l'agente o i correi, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, ne abbiano iniziato l'attuazione; che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato;
che il delitto sarà dunque commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963-01). 4 La sentenza impugnata ha inappuntabilmente riscontrato la compresenza di siffatti elementi. I membri della banda, come dalla sentenza precisato, avevano selezionato l'obiettivo da colpire (Unicredit Banca, filiale di Santa Maria Capua Vetere), avevano messo a punto il piano di azione dopo averne accuratamente studiato i luoghi (previa acquisizione e visione dei relativi filmati) e avere stabilito il ruolo assegnato a ciascun componente, si erano procurati l'automobile e la pistola e quest'ultima era stata già consegnata al basista (la guardia giurata CI, che prestava servizio nell'istituto). Sol perché il correo CI non era riuscito a collocare l'arma nel bagno della Banca il piano delittuoso era infine abortito, dopo avere tuttavia raggiunto uno stadio di sviluppo avanzato al punto da rendere probabile e imminente la consumazione, preclusa da un inconveniente indipendente dalla volontà deli agenti. Al piano di azione OP non era affatto estraneo, perché la sentenza impugnata - solo genericamente tacciata di avere confuso le posizioni dei concorrenti - viceversa richiama puntualmente l'intercettazione della conversazione nella quale l'imputato veniva contattato dal capoclan, che gli diceva di tenersi pronto per il giorno della programmata rapina e lo coinvolgeva nell'approntamento strumentale dell'autovettura. 3. Il secondo motivo è inammissibile nel resto. Sull'affermazione di penale responsabilità di cui al capo d) della sentenza impugnata, concernente la rapina tentata ai danni del Banco di Napoli, OP non aveva articolato motivi di appello. La doglianza, proposta in questa sede, risulta in ogni caso totalmente generica. Quanto all'omicidio tentato di cui al capo f), il motivo di ricorso è privo di adeguato confronto con le ragioni della sentenza impugnata, che ricostruisce analiticamente l'occorso e ineccepibilmente ravvisa, nella deliberata accelerazione della marcia dell'automobile in direzione dei Carabinieri, l'intenzione dell'imputato di travolgere i militari per impedire il controllo, nella consapevolezza di poterli, alternativamente, ferire od uccidere. La Corte di appello ricava conferma di tale intenzione e di tale consapevolezza dal contenuto dell'intercettazione di una conversazione immediatamente successiva, svoltasi tra OP ed SP;
intercettazione, la cui interpretazione costituisce, del resto, questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, v. 268389-01), qui non emergente, e neppure propriamente denunciata. 5 4. Il terzo motivo è infondato. Nel riconoscere l'aggravante della recidiva, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza impugnata non si è infatti attestata sui soli precedenti penali dell'imputato, ma li ha posti in relazione con le rinnovate condotte delittuose - omogenee per tipo d'illecito, ravvicinate nel tempo, inappuntabilmente giudicate di particolare gravità ed allarme sociale - e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da esse espressa, da intendere come persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto, che parallelamente giustifica l'accresciuto rigore sanzionatorio. La sentenza impugnata non si è dunque discostata dal consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. 5. Il quarto motivo è infondato. In materia di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (gravità delle condotte, stante anche il contesto associativo che fa loro da sfondo) ma anche soggettivi (valendo implicitamente, anche a questo fine, il riferimento alla negativa personalità dell'imputato), e all'assenza o recessività di elementi di potenziale rilievo contrario. 6. Segue la reiezione del ricorso. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'08/10/2024