Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 02/02/2026, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01933/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15687/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15687 del 2025, proposto da
“ Iris ” s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Corvasce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Alesii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Previa sospensione dell'efficacia,
- della D.D. rep. 2420, prot. CD/2025/138212, pubblicata sulla piattaforma telematica S.U.E.T. in data 07/10/2025, del Municipio III di Roma, avente ad oggetto: " Diniego della domanda di Permesso di Costruire prot. CD/2025/56017, del 24/04/2025, (…), per intervento di nuova costruzione (articolo 3, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 380/2001 da eseguirsi nell'immobile sito in Roma in via dei Prati Fiscali Vecchia, Municipio III- (ex IV), censito in catasto al Foglio 268 Particella 679 ", mai notificata;
della presupposta comunicazione del Municipio III di Roma, protocollo n. 107584/2025, inviata a mezzo PEC del 07/08/2025, avente ad oggetto: " Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990 ss.mm.ii. dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di P.d.C. protocollo n. CD/2025/56017 del 24/04/2025 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. GI HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di gravame notificato e depositato nei termini di rito, la società ricorrente impugnava il diniego opposto da Roma Capitale alla propria istanza di rilascio del permesso di costruire presentata il 24 aprile 2025 per la realizzazione di un’autorimessa interrata con sovrastante locale commerciale e giardino pubblico con area giochi sull’area sita in via Prati Fiscali vecchia, al foglio numero 268, particella 679, chiedendone altresì la sospensione cautelare degli effetti ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
In via di fatto, essa esponeva di essere proprietaria del terreno in questione, avente disciplina urbanistica ai sensi degli artt. 44, 45 e 46 delle N.T.A. al vigente P.R.G. capitolino e classificata in “ Città consolidata-Tessuto di espansione novecentesca a tipologia edilizia definita e a media densità abitativa T1 ”, e di aver chiesto il permesso alla costruzione di un parcheggio interrato di superficie inferiore a 1000 mq., con 20 posti auto ed un box, avente ingresso con una rampa a senso unico ed uscita da una seconda rampa, sempre a senso unico, con la realizzazione, nell’area di copertura, di un giardino aperto al pubblico con manufatto di superficie pari a circa 42 mq. destinato ad uso commerciale.
Le rampe di accesso e di uscita dall’autorimessa, secondo il progetto presentato, insisterebbero, oltre che sul terreno di proprietà della ricorrente, anche su due residue aree di proprietà di Roma Capitale, poste in continuità con le altre aree ad essa appartenenti, incustodite e consistenti in piccoli residui d’area, derivati da vari frazionamenti, rispettivamente di mq. 320 e mq. 30, che si svilupperebbero lungo la viabilità ivi presente, ma esternamente a questa.
Tali aree di proprietà comunale, secondo la ricorrente, sarebbero indispensabili alla realizzazione del giardino pubblico e del parcheggio previsto nel progetto sottoposto all’approvazione delle autorità municipali, in quanto intercluderebbero il lotto di proprietà della ricorrente, dei quali essa, con l’istanza in questione, avrebbe richiesto l’utilizzo previa stipulazione di apposita convenzione con l’amministrazione capitolina.
Una volta depositata, in data 24 aprile 2025, la richiesta di rilascio del permesso di costruire, esponeva la ricorrente essersi tenuti diversi incontri con i funzionari responsabili dell’istruttoria della stessa ma che, tuttavia, il 7 agosto 2025, il Municipio III comunicava la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza consistenti, innanzitutto, nell’indisponibilità, da parte della ricorrente, del titolo di proprietà sulle aree censite alle particelle 781 e 782, di proprietà comunale, oltre all’assenza di documenti ritenuti altresì necessari per la soddisfazione della pretesa vantata dalla ricorrente, con l’invito a presentare, entro dieci giorni, memorie scritte ed eventuale documentazione ritenuta utile.
Al preavviso di rigetto faceva seguito in data 14 agosto 2025, proseguiva la “ Iris ”, la presentazione di osservazioni e di parte della documentazione integrativa richiesta, con riserva di ulteriore produzione documentale in considerazione dell’impossibilità di reperire, nel ristretto termine concesso coincidente con la settimana centrale di agosto, l’intero compendio documentale ritenuto necessario da Roma Capitale, con richiesta di incontro con i responsabili degli uffici per ulteriori chiarimenti sulle eccezioni mosse nei confronti del progetto.
In particolare, poi, veniva reiterata la richiesta di convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, con la partecipazione di rappresentanti del Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, per consentire l’acquisizione delle aree di proprietà pubblica funzionali alla realizzazione del progetto in questione.
Tuttavia, nonostante la richiesta di incontro avanzata e, poi nuovamente ribadita dalla società ricorrente, nessun riscontro proveniva dall’amministrazione municipale sino a quando, il 12 ottobre 2025, il tecnico di fiducia della “Iris” prendeva contezza, accedendo alla piattaforma telematica comunale SUET, dell’avvenuta pubblicazione della D.D. rep. n. 2420 del 7 ottobre 2025 con la quale la richiesta di permesso di costruire veniva respinta, provvedimento mai formalmente notificato né alla ricorrente né al proprio tecnico.
Contro il provvedimento in questione, la parte privata si affidava ai seguenti mezzi di gravame.
“ 1. - violazione dell'obbligo di notificazione del provvedimento - inefficacia della mera pubblicazione sulla piattaforma SUET. - violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 21-bis della legge n. 241 del 1990; dell'art. 20, comma 6, del d.p.r. 380/2001; dell'art. 5 del d.p.r. 380/2001 e dell'art. 4 del d.p.r. 160/2010; del d.lgs. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale). - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 113 della costituzione e del generale principio di effettività della tutela giurisdizionale ”
In sintesi, a parere della ricorrente, la mancata notifica al destinatario del provvedimento sfavorevole ne impedirebbe la produzione di effetti e ne determinerebbe l’invalidità, non potendo l’adempimento notificatorio individuale essere sostituito da forme di notifica alternative o dalla pubblicazione in modalità telematica in assenza di una norma di legge che ciò espressamente consenta.
“ 2. - violazione degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 bis e 21 octies della l. 241/90. nonché degli art. 24, 97 e 111 della costituzione. - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 comma 1 lett. i) d.l. 76/2020, convertito con l. 120/2020. - violazione e/o falsa applicazione del d.P.R 380/01 ss.mm.ii.; delle NTA al PRG previgente; delle NTA al programma urbanistico Parco Talenti; della d.A.C. 44/2011; del d.m. 37/2008; della l.r. 06/2008; del d.lgs 192/2005; del d.lgs 28/2011; della legge 447/1995; della D.C.G. 100/2016 (attuazione della D.G.R. Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012); del regolamento d’igiene di Roma capitale; della l.r. 26/2020; del d.lgs. 152/2006; del d.lgs 81/2008; del d.lgs. 334/1999; del d.P.R. 151/2011; della d.C.C. n. 2966 del 30/05/78; della d.C.C. n. 19 del 31/01/05, della d.C.C. n. 2961 del 30/05/78; della d.A.C. n. 28 del 3/05/2022, QI/2013/67246; della d.C.C. n. 73 del 2010; della d.G.C. n. 115 del 2011. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, comma 3, del d.P.R. 380/2001. - violazione e/o falsa applicazione del generale principio del soccorso istruttorio. - violazione dell’art. 97 della costituzione. - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione, erronea ed inadeguata valutazione degli elementi di fatto. travisamento dei fatti, illogicità, incongruenza manifesta, difetto di proporzionalità. violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa ”.
A dire della ricorrente, le carenze documentali lamentate da Roma Capitale non sussisterebbero, avendo essa curato di depositare tutta la documentazione asseritamente mancante, sicché il provvedimento impugnato sarebbe affetto da una falsa rappresentazione dei fatti che avrebbe condotto l’amministrazione resistente a fondare il proprio convincimento sul presupposto fattuale di un’incompletezza documentale del tutto erroneo e non corrispondente alla realtà, altresì con conseguente difetto di motivazione del provvedimento impugnato il quale peraltro, sempre a giudizio della ricorrente, sconterebbe il vizio da ultimo menzionato (oltre alla violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990) non avendo l’amministrazione nulla dedotto nello specifico circa l’insufficienza delle integrazioni prodotte, limitandosi a ripetere le medesime contestazioni formulate nel preavviso, senza adeguatamente spiegare per quale motivo la documentazione originariamente depositata dalla ricorrente non fosse adeguata e sufficiente a sanare le irregolarità riscontrate.
Ancora, la condotta serbata dall’amministrazione ricorrente sarebbe stata lesiva del canone di buona fede e leale collaborazione procedimentale il cui rispetto si impone alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2- bis della legge n. 241/1990, avendo Roma Capitale ripetutamente ignorato le richieste di incontro avanzate dal tecnico della ricorrente.
“ 3. - mancata convocazione della conferenza di servizi interna. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, e dell’art. 20, comma 3, del d.P.R. 380/2001. Violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 in materia di motivazione del provvedimento. - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione, erronea ed inadeguata valutazione degli elementi di fatto. Travisamento dei fatti, illogicità, incongruenza manifesta, difetto di proporzionalità. - violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa e dell’art. 97 della Costituzione ”.
Con il presente motivo, parte ricorrente si doleva della mancata convocazione, da parte del Municipio III di Roma, della conferenza di servizi interna per l'acquisizione degli atti di assenso necessari al fine di poter acquisire, nell’ambito di un unico procedimento, la disponibilità del Dipartimento Patrimonio a mettere a disposizione le aree ancora di proprietà pubblica funzionali alla realizzazione del progetto.
In particolare, l’affermazione contenuta nel provvedimento finale, con il quale l’amministrazione si è limitata a ritenere non possibile la convocazione della conferenza, in quanto riguardante uffici della stessa amministrazione, sarebbe di fatto privo di motivazione e non conterrebbe neppure alcun concreto riferimento alle osservazioni presentate dalla parte relativamente all’esigenza di completare l’ iter istruttorio attraverso lo svolgimento di un procedimento unico anche per l’acquisizione del consenso alla cessione della disponibilità delle aree in questione da parte dell’ufficio, interno alla medesima amministrazione procedente, cui è rimessa la cura del patrimonio comunale.
Tale rifiuto, proseguiva la ricorrente, sarebbe contrario alla ratio dell’istituto della conferenza di servizi ed alla giurisprudenza consolidata sulla materia, la quale piuttosto sarebbe orientata nel senso di ritenere doverosa la convocazione di conferenze anche ‘interne’ alla stessa amministrazione competente all’adozione del provvedimento conclusivo, valorizzando una interpretazione funzionale e non meramente formale della nozione di “ amministrazioni diverse ” che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 imporrebbe lo svolgimento di un procedimento unico.
Oltretutto, sempre secondo la ricorrente, il provvedimento avversato sarebbe illogico e contraddittorio, in quanto avrebbe opposto a fondamento del diniego l’indisponibilità delle aree di proprietà pubblica da parte della “ Iris ” pur a fronte della intenzione del Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, manifestata anche posteriormente all’adozione dell’atto impugnato, di proseguire nell’esame della richiesta di disponibilità delle aree avanzata dalla ricorrente.
Inoltre il diniego opposto, basato sull'interpretazione restrittiva di norme che mirano a semplificare e coordinare l'azione amministrativa, apparirebbe sproporzionato rispetto all'interesse pubblico sotteso al progetto e violerebbe il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale eccependo, nel merito, l’infondatezza del gravame proposto.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, fissata per la discussione dell’incidente cautelare, il Collegio dava avviso della possibile definizione del gravame con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Infine, la causa passava in decisione.
Innanzitutto, il Collegio ravvisa l’infondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale veniva censurata l’illegittimità del provvedimento impugnato per la mancata notifica personale del medesimo al legale rappresentante della ricorrente o, quantomeno, al tecnico incaricato dalla medesima.
Infatti, non può non considerarsi come il permesso di costruire, a differenza dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari cui espressamente si riferisce l’art. 21- bis della legge n. 241/1990, è un atto ampliativo delle facoltà connesse allo jus aedificandi spettante al privato proprietario e, benché non privo comunque di effetti restrittivi della posizione del richiedente in ordine ai quali esso si configura come atto avente natura recettizia (uno per tutti, la decadenza dal titolo per mancato inizio dei lavori nel termine prescritto, cfr. T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. II, n. 3022/2024), nel caso di specie, le conseguenze della mancata notifica non involgono la validità dell’atto costituendo la notificazione una mera condizione legale di efficacia del diniego (trattandosi di atto recettizio impositivo di obblighi ai sensi dell'art. 21-bis della L. n. 241 del 1990), vale a dire un presupposto di operatività dell'atto nei confronti dei suoi diretti destinatari (cfr.T.A.R. Campania – Napoli, sez. VII, n. 2562/2023).
Pertanto, l’omessa notifica non costituisce certo vizio di legittimità del provvedimento di diniego potendo, al limite, inficiarne l’efficacia nei confronti del destinatario, dovendo comunque escludersi, nella fattispecie, che dall’inefficacia del diniego discenda la formazione tacita del titolo abilitativo, dal momento che l’emanazione del provvedimento di rigetto è stata preceduta dal preavviso di rigetto del 7 agosto 2025, sicuramente conosciuto dal ricorrente e da esso riscontrato il successivo 14 agosto (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 7768/2024: “ L'art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2021 afferma che "decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo" "sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso" solo "ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego" ma non richiede necessariamente che il "motivato diniego" debba rivestire la forma provvedimentale, ben potendosi desumere la volontà procedimentale espressa anche dal preavviso di diniego, quale proposta di decisione da sottoporre al preventivo contraddittorio procedimentale prima di assumere l'eventuale veste provvedimentale ”).
L’infondatezza del primo mezzo di censura non incide, comunque, sull’esito complessivo del ricorso che deve trovare accoglimento.
Infatti, il diniego opposto da Roma Capitale poggia soprattutto sull’indisponibilità da parte della ricorrente delle particelle 781 e 782, di proprietà pubblica ed indispensabili per la realizzazione del programma edificatorio, non superabile attraverso l’indizione di una conferenza di servizi per l’acquisizione del diritto reale (pure ripetutamente richiesta dalla ricorrente) in quanto la medesima non sarebbe applicabile “ nella stessa amministrazione ma si utilizza per l’espressione di pareri, nulla osta quando nel procedimento sono coinvolte più amministrazioni pubbliche ”.
Tale affermazione non può essere condivisa scontrandosi, innanzitutto, con il tenore letterale sia dell’art. 14 della legge n. 241/1990 (il quale afferma la conferenza di servizi decisoria doversi indire semplicemente “ quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici ”) sia dell’art. 20, comma 3, del d. P. R. n. 380/2001 (secondo cui “Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”).
In entrambi i casi, il riferimento a “ diverse amministrazioni ”, non autorizza a giungere alla conclusione, sostenuta da Roma Capitale, in forza della quale l’istituto della conferenza di servizi non potrebbe applicarsi allorché i diversi atti di assenso cui la legge subordina il perfezionamento della fattispecie satisfattiva dell’interesse del privato siano espressione di differenti articolazioni interne della medesima amministrazione competente all’emanazione del provvedimento finale, dovendo l’espressione in questione interpretarsi nel senso che il ricorso alla conferenza di servizi sia doveroso anche in tale ipotesi.
Oltretutto, l’esito interpretativo cui è giunta, nella fattispecie, l’amministrazione capitolina è sinanco contraddittorio con quanto, in altre occasioni, posto in essere dalla stessa Roma Capitale.
Si allude ai casi oggetto di scrutinio da parte della sezione II di questo Tribunale con le sentenze nn. 6197/2023 e 10246/2024, nelle quali la stessa amministrazione resistente, al fine di determinarsi in ordine ad istanze avanzate da privati e coinvolgenti interessi pubblici affidati alla cura di una pluralità di articolazioni interne al medesimo ente (nell’un caso risultavano coinvolte il Municipio IX, la Sovrintendenza Capitolina e l’Ufficio Commercio, mentre nell’altro erano chiamati ad esprimersi diversi Dipartimenti tra cui, tra l’altro, anche il Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione), aveva avviato altrettante “conferenze di servizi interne”, come tali riconosciute legittime da questo Tribunale.
E’ evidente, allora, la contraddittorietà e l’illogicità della conclusione cui è pervenuta Roma Capitale ritenendosi sollevata dall’onere di avviare una conferenza di servizi interna (con la partecipazione del Dipartimento del Patrimonio) per esaminare compiutamente l’istanza avanzata dalla ricorrente, esito che evidenzia, pertanto, la violazione, lamentata dalla ricorrente, degli artt. 14, l. n. 241/1990 che 20, d.P.R. n. 380/2001, a tacere, inoltre, della trasgressione dell’art. 5 del medesimo d.P.R. che, al comma 1- ter , prescrive che sia lo Sportello Unico per l’Edilizia a curare tutte le comunicazioni al richiedente inerenti il procedimento, incluse quelle degli altri uffici comunali e delle amministrazioni pubbliche diverse dal comune, attestando così che il legislatore ha esplicitamente preso in considerazione e disciplinato l’ipotesi in cui il procedimento edilizio intersechi il ruolo di diversi attori istituzionali anche appartenenti al medesimo plesso organizzativo.
Infine, colgono nel segno le censure mosse dalla ricorrente in ordine all’omessa valutazione della documentazione integrativa versata in atti il 14 agosto 2025 in riscontro al preavviso di diniego inviato il 7 agosto precedente.
Infatti, la confutazione della completezza e della correttezza del compendio documentale prodotto dalla ricorrente (ed il rilievo delle eventuali ulteriori carenze) non appare essere avvenuto in sede provvedimentale, bensì con la memoria defensionale prodotta nel corso del giudizio dalla difesa capitolina, tale prassi integrando gli estremi di un’inammissibile integrazione postuma del provvedimento avversato.
In definitiva, quindi, il ricorso proposto merita accoglimento e, per l’effetto, il diniego opposto da Roma Capitale va annullato, con conseguente obbligo per l’amministrazione resistente di riavviare il procedimento indicendo la conferenza di servizi interna richiesta dalla ricorrente e con salvezza, naturalmente, degli esiti del nuovo iter istruttorio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, ordinando a Roma Capitale di rideterminarsi in merito all’istanza proposta nei sensi di cui in motivazione.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN VI, Presidente
GI HE, Primo Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI HE | AN VI |
IL SEGRETARIO