Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 38
CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Nullità ma non inesistenza della notifica del ricorso introduttivo

    La Corte ha ritenuto che la notifica tramite PEC, sebbene con la citazione impropria della legge 53/1994, fosse valida in quanto effettuata da un soggetto legittimato e obbligato alla notifica telematica, e la ricezione fosse provata. La Corte ha accolto l'appello dichiarando l'ammissibilità del ricorso di primo grado.

  • Rigettato
    Decadenza del potere di accertamento

    La Corte ha rigettato il motivo, affermando il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, per cui rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica, non quella di conoscenza da parte del contribuente.

  • Rigettato
    Mancanza di doppia notifica al curatore e al fallito

    La Corte ha rigettato il motivo, precisando che l'obbligo di doppia notifica si applica solo ai crediti sorti prima del fallimento o nell'anno del fallimento. Nel caso di specie, il debito del 2013, notificato nel 2019, è stato correttamente notificato solo alla curatela, essendo la società fallita nel 2012 e tornata in bonis nel 2020.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione del tributo

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che non sia trascorso il quinquennio per la prescrizione dei tributi locali, tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza epidemiologica da VI.

  • Accolto
    Indebita applicazione di interessi e sanzioni sul pagamento dell'IMU maturata durante il fallimento

    La Corte ha accolto parzialmente il motivo, ritenendo che in pendenza della procedura fallimentare non maturano interessi. Ha escluso la debenza degli interessi sul debito tributario per l'anno 2013, poiché la società era fallita in quel periodo. Ha altresì precisato che non è stata applicata alcuna sanzione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 38
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
    Numero : 38
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo