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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AL GA, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore GIULIANI ALDO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 178/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 s.p.a. - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 CF_Difensore_3Rappresentata da -
Rappresentante difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di IN
elettivamente domiciliato presso Comune Di IN Comune 38086 IN TN
NT ON s.p.a. - P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso NT ON S.p.a.
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 286/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 29/09/2025
Atti impositivi:
- ING. FISC. PAG. n. 0074637420210000205 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle Parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato un'ingiunzione fiscale, ricevuta il 13.11.2024, a causa del mancato pagamento di IMU per l'anno 2013 da parte della società incorporata Società_1
s.p.a. (dichiarata fallita in data 20.3.2012, ritornata in bonis in data 23.12.2020, successivamente estinta a seguito di fusione per incorporazione nella Ricorrente_1 in data
17.12.2021).
Col ricorso aveva eccepito che l'accertamento era stato notificato solo al curatore del fallimento dell'incorporata Società_1; la decadenza e la prescrizione del credito;
il fatto che il Comune di
IN abbia richiesto il pagamento dell'IMU maturata durante il fallimento calcolando anche interessi e sanzioni.
Si era costituita in giudizio NT ON per eccepire la nullità della notifica del ricorso (effettuata via pec citando la l. n. 53 del 1994 ma non da un avvocato bensì da un commercialista, quindi da un soggetto non autorizzato ad avvalersi della procedura dettata per gli avvocati). Ha poi controreplicato nel merito (sulla scissione degli effetti del procedimento notificatorio, sull'applicazione della speciale normativa emergenziale per i termini di notifica dell'ingiunzione, sulla sua carenza di legittimazione passiva in relazione alla doglianza riguardante l'asserita non debenza di interessi e sanzioni poiché circostanze attinenti alla formazione dell'atto impositivo). Con memoria la Società ricorrente ha evidenziato che la notificazione del ricorso effettuata da un commercialista (quindi da un soggetto non rientrante tra quelli abilitati alla procedura di cui alla l. n.
53 del 1994) poteva dirsi comunque avvenuta ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,
e che, quindi, era da considerare affetta da nullità (come lo stesso Agente della riscossione aveva 2 riconosciuto) ma non da inesistenza, e come tale sanabile ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. per raggiungimento dello scopo, dimostrato dalla ricezione delle pec.
Con ordinanza n. 105/2025, del 23.5.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado ha disposto il rinnovo della notifica all'Ente impositore Comune di IN. La Società ha replicato con altra memoria chiedendo la revoca dell'ordine di rinnovo della notifica perché il Comune di IN aveva ricevuto la notifica del ricorso introduttivo (come dimostra la ricevuta della pec).
2. Con sentenza n. 286/2025, depositata il 29.9.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado ha dichiarato il ricorso «inammissibile, non avendo parte ricorrente provveduto al rinnovo della notifica ordinato da questa Corte nell'udienza del 23/5/2025, ma essendosi limitata a formulare un'inaccoglibile richiesta di revoca dell'ordinanza che tale ordine aveva disposto. La tesi attorea secondo cui il Comune avrebbe comunque ricevuto la notifica dell'atto non vale a sanare - in assenza di costituzione da parte del Comune - la nullità della notifica stessa, essendo essa stata effettuata con la procedura che la l. 53/1994 riserva esclusivamente agli avvocati e non anche ai commercialisti».
La sentenza conclude con la condanna della Ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da NT ON, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
3. Questa è la sentenza qui appellata da Ricorrente_1 sulla base dei seguenti motivi:
I – “violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 159 e 291 c.p.c.; erronea declaratoria di inammissibilità per mancata rinnovazione della notifica”, perché “la notifica era nulla ma non inesistente”, perché la trasmissione della notifica è stata compiuta tramite un mezzo legale (pec) idoneo a portare l'atto a conoscenza del destinatario;
perché la “nullità era sanata per raggiungimento dello scopo”, vista la conoscenza dell'atto da parte del Comune di IN, come risulta dalla relata di notifica e dalla documentazione attestante il perfezionamento del procedimento notificatorio); perché
“l'ordine di rinnovazione era superfluo e nullo”.
La Società conclude chiedendo di riformare la sentenza impugnata, di dichiarare che la notifica del ricorso introduttivo, ancorché nulla, aveva raggiunto lo scopo legale e che l'ordine di rinnovazione emesso in Primo Grado era nullo, con conseguente erroneità della declaratoria di inammissibilità; pertanto, di “dichiarare l'ammissibilità del ricorso introduttivo di Primo Grado rimettendo la causa al Giudice competente per la prosecuzione nel merito”.
4. Le Parti intimate, pur ritualmente notificate, non si sono costituite in giudizio.
5. La causa è stata presa in esame e decisa nell'udienza in camera di consiglio del 16 febbraio 2026.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato nei termini che seguono.
2. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato alle controparti tramite pec dalla dott.ssa Difensore_2, difensore tecnico, iscritta all'albo dei dottori commercialisti, sezione A, con regolare mandato della Società contribuente, applicando la procedura prescritta dagli artt. 12 e 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992. La ricezione della notifica da parte di entrambe le Parti intimate (Comune di IN e NT ON s.p.a.) è documentalmente provata dalle ricevute di avvenuta accettazione (momento che perfeziona la procedura per il mittente) e di avvenuta consegna
(RdAC - momento che perfeziona la procedura per il destinatario) delle pec, prodotte in giudizio (vedi, da ultimo, Cass.civ., sez. V, 26.1.2026, n. 1779).
È vero che nel testo della mail pec la dott.ssa Difensore_2 ha impropriamente citato la l. n. 53 del 1994, ma tale citazione è un evidente refuso, un manifesti errore materiale che non ha inciso sulla correttezza della procedura a fronte di un soggetto legittimato e obbligato alla notifica tramite pec e al deposito telematico del ricorso e a fronte della ritualità della ricezione delle notifiche effettuate con pec.
Peraltro, il Comune aveva confermato alla Procuratrice della Società che “la documentazione da lei inviataci con oggetto: posta certificata: notificazione ai sensi della legge 53 del 1994 è stata protocollata con n° 20315 del 12-12-2024” (doc. depositato in data 27.5.2025 in atti di Parte di Primo
Grado).
3. Per cui occorre accogliere l'appello laddove ha chiesto di dichiarare l'ammissibilità del ricorso introduttivo di Primo Grado.
Tuttavia, la conseguenza non è quella chiesta dall'Appellante, ossia la rimessione della causa alla
Corte di Primo Grado che ha emesso la sentenza impugnata. Infatti, il rilevato vizio processuale non determina la retrocessione del giudizio ex art. 59 del d.lgs. n.
546 del 1992, atteso che esso esula dalle ipotesi tassative previste da tale disposizione e, in particolare, da quella dell'irregolare costituzione o integrazione del contraddittorio. Sul citato art. 59 la giurisprudenza di legittimità si è espressa stabilendo il principio di diritto per il quale, al di là delle ipotesi tassative ed eccezionali ivi codificate e solo per le quali è prevista la possibilità di una sentenza meramente rescissoria, “il giudizio dinanzi alle CTR assume le caratteristiche generali del mezzo di gravame, del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, sicché la sentenza di secondo grado
4 prende il posto, nel rispetto della devoluzione occasionata dall'appello presentato, sentenza di primo grado, sicché la CTR non può limitarsi, tranne che nelle suddette eccezioni, alla fase rescissoria, ma deve decidere nel merito le questioni ad essa sottoposte” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. V, 3.7.2025, n.
18132). Il Collegio passa quindi all'esame del merito della causa, atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello nel processo tributario.
4. Impugnando l'ingiunzione fiscale di pagamento emessa da NT ON su affidamento del Comune di IN, a causa del mancato spontaneo pagamento dell'IMU relativa all'anno 2013, oltre agli interessi, da parte di Società_1, società incorporata nel 2021 dalla qui Appellante Ricorrente_1
, questa ha inizialmente dedotto che il presupposto avviso di accertamento “sarebbe stato notificato in data 10.1.2019, quando l'Ente locale era già decaduto dal potere di accertamento, che per l'anno d'imposta 2013 scadeva il 31 dicembre 2018”.
Il motivo non ha pregio, perché in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, come previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, vige il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, principio di generalissima applicazione. E dall'applicazione di detto principio consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'Ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, successiva - come nel caso de quo - di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
5. Con un secondo motivo Ricorrente_1 lamenta che l'avviso di pagamento è stato notificato solo al curatore ma non alla società Società_1, e che pertanto “non risulta la doppia notifica”.
Il motivo è privo di pregio perché è assodata la giurisprudenza nell'affermare che l'obbligo di “doppia notifica” (al curatore e pure al fallito) dell'avviso di accertamento (o di una cartella esattoriale) si impone solo per i crediti i cui presupposti si sono determinati prima della dichiarazione di fallimento o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta (sulla “teoria della c.d. 'doppia notifica' dell'accertamento tributario per le obbligazioni precedenti al fallimento effettuata sia al fallito sia al curatore”, si veda, da ultimo, Cass. civ. sez. V, 15.1.2024, n. 1419). Mentre, in pendenza della procedura concorsuale la notifica degli atti di accertamento di crediti tributari sorti nel periodo interessato dalla procedura ed eseguita nei confronti del curatore fallimentare si considera come 5 effettuata nei confronti del fallito, data la piena legittimazione del curatore per tutte le controversie relative a rapporti patrimoniali astrattamente suscettibili di essere compresi nel fallimento (Cass. civ.,
Sezioni Unite, 28.4.2023, n. 11287; id., sez. V, 30.7.2024, n. 21333).
Società_1Ebbene dagli atti di causa emerge che la società è stata dichiarata fallita in data 20.3.2012 con sentenza emessa dal Tribunale di Verona Numero_1, depositata il 22.3.2012, e che
è ritornata in bonis in data 23.12.2020, per cui il debito relativo all'anno 2013, notificato nel 2019, è stato correttamente notificato solo alla curatela.
6. Col terzo motivo la Società ha dedotto l'estinzione del diritto dell'Ente locale a riscuotere il tributo per intervenuta prescrizione.
Anche questo motivo è infondato, perché dalla notifica dell'avviso di accertamento alla notifica, il
13.11.2024, dell'ingiunzione qui impugnata non è trascorso il quinquennio stabilito per la prescrizione dei tributi locali, tenuto conto della sospensione introdotta dal legislatore dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da VI (ai sensi del combinato disposto dell'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 e dell'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, che ha sospeso per 541 giorni tutte le attività di riscossione mediante ruolo nonché i termini di decadenza e prescrizione).
7. Con gli ultimi due motivi la Società si duole che il Comune abbia richiesto “interessi e sanzioni sul pagamento dell'IMU maturata durante il fallimento, calcolando indebitamente gli interessi sulle somme relative al periodo concorsuale”, così lamentando la “violazione dei principi di equità tributaria”.
L'argomentazione è fondata ma nei termini che seguono.
In primo luogo, l'Amministrazione non ha applicato alcuna “sanzione”. Quanto agli “interessi”, si deve convenire che in pendenza della procedura fallimentare non maturano interessi, in quanto “la legge fa esclusivo riferimento, per la determinazione del dovuto da prelevarsi dal prezzo, al 'complessivo ammontare' dell'imposta, senza menzione di interessi (che d'altro canto non possono decorrere in assenza di esigibilità del credito). Ne consegue che per il periodo considerato negli avvisi di accertamento, in cui era pendente la procedura, non sono dovuti … interessi, per carenza dei relativi presupposti” (Cass. civ., sez. V, 30.6.2010, n. 15478). Come già visto, dagli atti di causa emerge che la società Società_1, allora in liquidazione, fu dichiarata fallita in data 20.3.2012. Ne deriva che per l'anno qui di interesse, il 2013, non sono dovuti interessi sul debito tributario oggetto di causa.
6 8. In definitiva, sulla base delle argomentazioni esposte l'appello deve essere accolto nei termini predetti e che, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata il ricorso di Primo Grado deve essere accolto in parte, limitatamente agli interessi, nei sensi di cui in motivazione.
9. Le spese di causa sono interamente compensate per entrambi i gradi di giudizio in applicazione della regola della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Trento, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe indicato, in accoglimento parziale dell'appello, dichiara ammissibile il ricorso di primo grado e lo accoglie in parte, limitatamente agli interessi, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026. La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Gabriele Casalena
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Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AL GA, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore GIULIANI ALDO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 178/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 s.p.a. - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 CF_Difensore_3Rappresentata da -
Rappresentante difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di IN
elettivamente domiciliato presso Comune Di IN Comune 38086 IN TN
NT ON s.p.a. - P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso NT ON S.p.a.
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 286/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 29/09/2025
Atti impositivi:
- ING. FISC. PAG. n. 0074637420210000205 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle Parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato un'ingiunzione fiscale, ricevuta il 13.11.2024, a causa del mancato pagamento di IMU per l'anno 2013 da parte della società incorporata Società_1
s.p.a. (dichiarata fallita in data 20.3.2012, ritornata in bonis in data 23.12.2020, successivamente estinta a seguito di fusione per incorporazione nella Ricorrente_1 in data
17.12.2021).
Col ricorso aveva eccepito che l'accertamento era stato notificato solo al curatore del fallimento dell'incorporata Società_1; la decadenza e la prescrizione del credito;
il fatto che il Comune di
IN abbia richiesto il pagamento dell'IMU maturata durante il fallimento calcolando anche interessi e sanzioni.
Si era costituita in giudizio NT ON per eccepire la nullità della notifica del ricorso (effettuata via pec citando la l. n. 53 del 1994 ma non da un avvocato bensì da un commercialista, quindi da un soggetto non autorizzato ad avvalersi della procedura dettata per gli avvocati). Ha poi controreplicato nel merito (sulla scissione degli effetti del procedimento notificatorio, sull'applicazione della speciale normativa emergenziale per i termini di notifica dell'ingiunzione, sulla sua carenza di legittimazione passiva in relazione alla doglianza riguardante l'asserita non debenza di interessi e sanzioni poiché circostanze attinenti alla formazione dell'atto impositivo). Con memoria la Società ricorrente ha evidenziato che la notificazione del ricorso effettuata da un commercialista (quindi da un soggetto non rientrante tra quelli abilitati alla procedura di cui alla l. n.
53 del 1994) poteva dirsi comunque avvenuta ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,
e che, quindi, era da considerare affetta da nullità (come lo stesso Agente della riscossione aveva 2 riconosciuto) ma non da inesistenza, e come tale sanabile ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. per raggiungimento dello scopo, dimostrato dalla ricezione delle pec.
Con ordinanza n. 105/2025, del 23.5.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado ha disposto il rinnovo della notifica all'Ente impositore Comune di IN. La Società ha replicato con altra memoria chiedendo la revoca dell'ordine di rinnovo della notifica perché il Comune di IN aveva ricevuto la notifica del ricorso introduttivo (come dimostra la ricevuta della pec).
2. Con sentenza n. 286/2025, depositata il 29.9.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado ha dichiarato il ricorso «inammissibile, non avendo parte ricorrente provveduto al rinnovo della notifica ordinato da questa Corte nell'udienza del 23/5/2025, ma essendosi limitata a formulare un'inaccoglibile richiesta di revoca dell'ordinanza che tale ordine aveva disposto. La tesi attorea secondo cui il Comune avrebbe comunque ricevuto la notifica dell'atto non vale a sanare - in assenza di costituzione da parte del Comune - la nullità della notifica stessa, essendo essa stata effettuata con la procedura che la l. 53/1994 riserva esclusivamente agli avvocati e non anche ai commercialisti».
La sentenza conclude con la condanna della Ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da NT ON, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
3. Questa è la sentenza qui appellata da Ricorrente_1 sulla base dei seguenti motivi:
I – “violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 159 e 291 c.p.c.; erronea declaratoria di inammissibilità per mancata rinnovazione della notifica”, perché “la notifica era nulla ma non inesistente”, perché la trasmissione della notifica è stata compiuta tramite un mezzo legale (pec) idoneo a portare l'atto a conoscenza del destinatario;
perché la “nullità era sanata per raggiungimento dello scopo”, vista la conoscenza dell'atto da parte del Comune di IN, come risulta dalla relata di notifica e dalla documentazione attestante il perfezionamento del procedimento notificatorio); perché
“l'ordine di rinnovazione era superfluo e nullo”.
La Società conclude chiedendo di riformare la sentenza impugnata, di dichiarare che la notifica del ricorso introduttivo, ancorché nulla, aveva raggiunto lo scopo legale e che l'ordine di rinnovazione emesso in Primo Grado era nullo, con conseguente erroneità della declaratoria di inammissibilità; pertanto, di “dichiarare l'ammissibilità del ricorso introduttivo di Primo Grado rimettendo la causa al Giudice competente per la prosecuzione nel merito”.
4. Le Parti intimate, pur ritualmente notificate, non si sono costituite in giudizio.
5. La causa è stata presa in esame e decisa nell'udienza in camera di consiglio del 16 febbraio 2026.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato nei termini che seguono.
2. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato alle controparti tramite pec dalla dott.ssa Difensore_2, difensore tecnico, iscritta all'albo dei dottori commercialisti, sezione A, con regolare mandato della Società contribuente, applicando la procedura prescritta dagli artt. 12 e 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992. La ricezione della notifica da parte di entrambe le Parti intimate (Comune di IN e NT ON s.p.a.) è documentalmente provata dalle ricevute di avvenuta accettazione (momento che perfeziona la procedura per il mittente) e di avvenuta consegna
(RdAC - momento che perfeziona la procedura per il destinatario) delle pec, prodotte in giudizio (vedi, da ultimo, Cass.civ., sez. V, 26.1.2026, n. 1779).
È vero che nel testo della mail pec la dott.ssa Difensore_2 ha impropriamente citato la l. n. 53 del 1994, ma tale citazione è un evidente refuso, un manifesti errore materiale che non ha inciso sulla correttezza della procedura a fronte di un soggetto legittimato e obbligato alla notifica tramite pec e al deposito telematico del ricorso e a fronte della ritualità della ricezione delle notifiche effettuate con pec.
Peraltro, il Comune aveva confermato alla Procuratrice della Società che “la documentazione da lei inviataci con oggetto: posta certificata: notificazione ai sensi della legge 53 del 1994 è stata protocollata con n° 20315 del 12-12-2024” (doc. depositato in data 27.5.2025 in atti di Parte di Primo
Grado).
3. Per cui occorre accogliere l'appello laddove ha chiesto di dichiarare l'ammissibilità del ricorso introduttivo di Primo Grado.
Tuttavia, la conseguenza non è quella chiesta dall'Appellante, ossia la rimessione della causa alla
Corte di Primo Grado che ha emesso la sentenza impugnata. Infatti, il rilevato vizio processuale non determina la retrocessione del giudizio ex art. 59 del d.lgs. n.
546 del 1992, atteso che esso esula dalle ipotesi tassative previste da tale disposizione e, in particolare, da quella dell'irregolare costituzione o integrazione del contraddittorio. Sul citato art. 59 la giurisprudenza di legittimità si è espressa stabilendo il principio di diritto per il quale, al di là delle ipotesi tassative ed eccezionali ivi codificate e solo per le quali è prevista la possibilità di una sentenza meramente rescissoria, “il giudizio dinanzi alle CTR assume le caratteristiche generali del mezzo di gravame, del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, sicché la sentenza di secondo grado
4 prende il posto, nel rispetto della devoluzione occasionata dall'appello presentato, sentenza di primo grado, sicché la CTR non può limitarsi, tranne che nelle suddette eccezioni, alla fase rescissoria, ma deve decidere nel merito le questioni ad essa sottoposte” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. V, 3.7.2025, n.
18132). Il Collegio passa quindi all'esame del merito della causa, atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello nel processo tributario.
4. Impugnando l'ingiunzione fiscale di pagamento emessa da NT ON su affidamento del Comune di IN, a causa del mancato spontaneo pagamento dell'IMU relativa all'anno 2013, oltre agli interessi, da parte di Società_1, società incorporata nel 2021 dalla qui Appellante Ricorrente_1
, questa ha inizialmente dedotto che il presupposto avviso di accertamento “sarebbe stato notificato in data 10.1.2019, quando l'Ente locale era già decaduto dal potere di accertamento, che per l'anno d'imposta 2013 scadeva il 31 dicembre 2018”.
Il motivo non ha pregio, perché in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, come previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, vige il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, principio di generalissima applicazione. E dall'applicazione di detto principio consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'Ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, successiva - come nel caso de quo - di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
5. Con un secondo motivo Ricorrente_1 lamenta che l'avviso di pagamento è stato notificato solo al curatore ma non alla società Società_1, e che pertanto “non risulta la doppia notifica”.
Il motivo è privo di pregio perché è assodata la giurisprudenza nell'affermare che l'obbligo di “doppia notifica” (al curatore e pure al fallito) dell'avviso di accertamento (o di una cartella esattoriale) si impone solo per i crediti i cui presupposti si sono determinati prima della dichiarazione di fallimento o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta (sulla “teoria della c.d. 'doppia notifica' dell'accertamento tributario per le obbligazioni precedenti al fallimento effettuata sia al fallito sia al curatore”, si veda, da ultimo, Cass. civ. sez. V, 15.1.2024, n. 1419). Mentre, in pendenza della procedura concorsuale la notifica degli atti di accertamento di crediti tributari sorti nel periodo interessato dalla procedura ed eseguita nei confronti del curatore fallimentare si considera come 5 effettuata nei confronti del fallito, data la piena legittimazione del curatore per tutte le controversie relative a rapporti patrimoniali astrattamente suscettibili di essere compresi nel fallimento (Cass. civ.,
Sezioni Unite, 28.4.2023, n. 11287; id., sez. V, 30.7.2024, n. 21333).
Società_1Ebbene dagli atti di causa emerge che la società è stata dichiarata fallita in data 20.3.2012 con sentenza emessa dal Tribunale di Verona Numero_1, depositata il 22.3.2012, e che
è ritornata in bonis in data 23.12.2020, per cui il debito relativo all'anno 2013, notificato nel 2019, è stato correttamente notificato solo alla curatela.
6. Col terzo motivo la Società ha dedotto l'estinzione del diritto dell'Ente locale a riscuotere il tributo per intervenuta prescrizione.
Anche questo motivo è infondato, perché dalla notifica dell'avviso di accertamento alla notifica, il
13.11.2024, dell'ingiunzione qui impugnata non è trascorso il quinquennio stabilito per la prescrizione dei tributi locali, tenuto conto della sospensione introdotta dal legislatore dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da VI (ai sensi del combinato disposto dell'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 e dell'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, che ha sospeso per 541 giorni tutte le attività di riscossione mediante ruolo nonché i termini di decadenza e prescrizione).
7. Con gli ultimi due motivi la Società si duole che il Comune abbia richiesto “interessi e sanzioni sul pagamento dell'IMU maturata durante il fallimento, calcolando indebitamente gli interessi sulle somme relative al periodo concorsuale”, così lamentando la “violazione dei principi di equità tributaria”.
L'argomentazione è fondata ma nei termini che seguono.
In primo luogo, l'Amministrazione non ha applicato alcuna “sanzione”. Quanto agli “interessi”, si deve convenire che in pendenza della procedura fallimentare non maturano interessi, in quanto “la legge fa esclusivo riferimento, per la determinazione del dovuto da prelevarsi dal prezzo, al 'complessivo ammontare' dell'imposta, senza menzione di interessi (che d'altro canto non possono decorrere in assenza di esigibilità del credito). Ne consegue che per il periodo considerato negli avvisi di accertamento, in cui era pendente la procedura, non sono dovuti … interessi, per carenza dei relativi presupposti” (Cass. civ., sez. V, 30.6.2010, n. 15478). Come già visto, dagli atti di causa emerge che la società Società_1, allora in liquidazione, fu dichiarata fallita in data 20.3.2012. Ne deriva che per l'anno qui di interesse, il 2013, non sono dovuti interessi sul debito tributario oggetto di causa.
6 8. In definitiva, sulla base delle argomentazioni esposte l'appello deve essere accolto nei termini predetti e che, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata il ricorso di Primo Grado deve essere accolto in parte, limitatamente agli interessi, nei sensi di cui in motivazione.
9. Le spese di causa sono interamente compensate per entrambi i gradi di giudizio in applicazione della regola della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Trento, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe indicato, in accoglimento parziale dell'appello, dichiara ammissibile il ricorso di primo grado e lo accoglie in parte, limitatamente agli interessi, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026. La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Gabriele Casalena
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