Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di rapporto di lavoro del personale ferroviario, in consonanza con il precetto generale e inderogabile degli artt. 36 della Costituzione e 2109 cod. civ. (che impone di considerare festivo un solo giorno della settimana anche allorquando l'orario di lavoro sia distribuito su cinque giorni), le disposizioni speciali di cui agli articoli 2 della legge n. 591 del 1969, 2 e 4 del d.P.R. n. 1372 del 1971, (come modificato dalla legge n. 77 del 1974), 2 del d.P.R. n. 1188 del 1977 e del d.P.R. n. 374 del 1983, sostanzialmente recepite dalla contrattazione collettiva, esprimono univocamente l'intento di attribuire ai lavoratori turnisti un solo giorno di "riposo settimanale" e di distinguere da esso i giorni di riposo compensativo accordati a recupero delle maggiori prestazioni dagli stessi settimanalmente rese per effetto, da un lato, della concentrazione in cinque giornate lavorative dell'orario di lavoro settimanale (36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera a causa della organizzazione del servizio in turni di otto ore (per un totale di 40 ore la settimana). Ne consegue che deve escludersi che i giorni di "riposo compensativo" costituiscano giorni "festivi" o che possano essere intesi come un tempo di riposo assimilabile al "giorno di riposo settimanale", corrispondendo essi a giornate sottratte al lavoro e tuttavia ricomprese nella durata complessiva della prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale: le ore di cui esse si compongono, infatti, sarebbero di lavoro ordinario e diventano di riposo solo perché già lavorate nei giorni precedenti. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto del dipendente ai compensi richiesti per lavoro straordinario festivo prestato nei giorni destinati al riposo settimanale, fondandosi solo sul comma primo dell'art. 51 del ccnl del 1990 e trascurando completamente le disposizioni contrattuali dei comma quinto, sesto e settimo dello stesso articolo, in violazione del canone ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Aula 'A' Н IN NOME DE0 144 1 / 04 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 2878 4/01 Cron.2722 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud. 26/09 /03 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE DELLO STATO SPA SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NA EP;
intimato 2003 avverso la sentenza n. 17492/01 del Tribunale di ROMA, 4886 depositata il 11/05/01 - R.G.N. 30460/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell'11 maggio 2001 il Tribunale di Roma, riformando la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 15 luglio 1996, in accoglimento dell'appello proposto da IN SE, condannava la società Ferrovie dello Stato a pagare a quest'ultimo la somma di lire 1.022.470 a titolo di compenso per straordinario festivo relativo alle prestazioni rese nei giorni di riposo settimanale. Il Tribunale rilevava che l'art. 13 del CCNL 1987/1989 rimanda, per la regolamentazione dell'orario di lavoro, al DPR n. 1372 del 1971, il quale all'art. 4 prevede la concessione di "un riposo settimanale di durata non inferiore a 48 ore"; l'art. 44 del CCNL prevede poi che debbano considerarsi come festivi i giorni delle festività e quelli di riposo settimanale, pertanto, concludevano i Giudici di merito, le ore prestate dal ferroviere nel giorno destinato al riposo vanno compensate non solo come lavoro straordinario, ma anche come straordinario festivo, non consentendo il citato art. 44 una diversa interpretazione;
il Tribunale riteneva poi provato, attraverso l'indicazione nelle buste paga del codice 137, che p quelle fossero le ore prestate nei giorni di riposo settimanale di turno, e non già come riposo compensativo delle maggiori prestazioni rese settimanalmente, in assenza di specifica contestazione e prova sul punto da parte della società datrice di lavoro. Avverso detta sentenza la spa Rete Ferroviaria Italiana (già Ferrovie dello Stato spa) propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo illustrato da memoria. Il IN è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 Costituzione e 2109 cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. in relazione al DPR n. 1372 del 1971 ed alla contrattazione nazionale di categoria 1987/1989 e 1990/1992, nonché difetto di motivazione, perché il Tribunale avrebbe violato sia le norme di legge che impongono di considerare festivo solo un giorno a settimana;
sia il canone ermeneutica di interpretazione dei contratti che prescrive l'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, in relazione all'art. 51 del CCNL del 1990 (sostanzialmente confermativo dell'art. 44 del CCNL precedente) il quale dispone che “Sono considerati festivi : a) i giorni destinati al riposo settimanale di turno;
b) le seguenti festività: capodanno, epifania ecc.; sebbene la citata norma parrebbe equiparare le giornate festive propriamente dette alle giornate di riposo settimanale, la interpretazione complessiva della clausola dovrebbe condurre ad una diversa ricostruzione, giacché il quinto comma dell'art. 51 prevede espressamente la corresponsione per il lavoro straordinario festivo per il solo caso in cui i dipendenti "prestino la loro opera in una delle festività di cui al punto 1b)", mentre il comma sesto dispone il diritto al medesimo compenso quando il giorno di riposo settimanale coincida con la giornata di festività; inoltre il comma settimo del medesimo art. 51 dispone che la prestazione lavorativa in giorno di riposo non ricadente nelle festività di cui al punto 1b) dà diritto al mero differimento del riposo ad altro giorno della settimana, e non già alla corresponsione di indennità aggiuntive, non essendovi alcuna norma né di legge, né di contratto collettivo che valga a trasformare il giorno di riposo non goduto in giorno festivo. Si precisa che i giorni lavorati per cui viene chiesta la maggiorazione per lo straordinario festivo, non sono quelli ricadenti nel settimo giorno, ma nel sesto che è di riposo a seguito della introduzione dell'orario di lavoro su cinque giorni a settimana. Il ricorso merita accoglimento. Si richiamano in primo luogo le argomentazioni svolte da una giurisprudenza copiosa e consolidata (cfr. tra le molte pronunzie Cass. 14174/99, 20 gennaio 1999 n.505, 6 aprile 1999 n.3322) con cui si è proceduto alla distinzione tra il "giorno di riposo compensativo" scaturito dalla concentrazione del (normale) orario contrattuale di lavoro dei turnisti su cinque anziche' su sei giorni lavorativi la settimana (in sostanza un secondo giorno di riposo settimanale che si aggiunge a quello inderogabilmente previsto dagli artt. 2109 cod. civ. e 36 Cost.), dal "giorno di riposo compensativo", che periodicamente (nell'arco di un mese) viene attribuito a recupero delle ore di lavoro supplementari. Con le suddette pronunzie è stato escluso che i giorni di riposo compensativo, nei due tipi esaminati, siano da considerare festivi alla stregua della disciplina legale e contrattuale del rapporto di lavoro controverso. Quanto alla disciplina legale, il precetto inderogabile degli artt.2109 cod. civ. e 36 Cost. impone di considerare festivo un solo giorno nell'arco di una settimana, anche quando l'orario di lavoro sia distribuito su cinque giorni (cfr., fra tante, 3 maggio 1984 n.2711, 30 gennaio 1985 n.593, 9 ottobre 1985 n.4901, 21 aprile 1986 n.2798, 3 Cass. 15 febbraio 1990 n.1132). A loro volta le disposizioni della legge 13 agosto 1969 n.591, recante norme per la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (art.2), del d.p.r. 9 novembre 1971 n.1372 attuativo della stessa legge (artt.4 e 6 nel testo modificato dalla legge 2 marzo 1974 n.77), del d.p.r. 16 settembre 1977 n.1188, che contiene la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del detto personale (art.2) e del d.p.r. 23 giugno 1983 n.374, recante la sostituzione del capo II del d.p.r. n. 1372 del 1971, esprimono sufficientemente ed univocamente l'intento di attribuire ai lavoratori turnisti un (solo) giorno di "riposo settimanale" e di voler distinguere da esso i giorni di riposo "compensativo" accordati a recupero delle maggiori prestazioni da essi settimanalmente 2 rese per effetto, da un lato, della concentrazione in cinque giornate lavorative dell'orario di lavoro settimanale (pari a 36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera a causa della organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore (per un totale di 40 ore la settimana). Nel contesto normativo considerato, i giorni di "riposo compensativo" di cui si discute non costituiscono giorni "festivi" ne' comunque possono intendersi come un tempo di riposo assimilabile al "giorno di riposo settimanale", ma corrispondono a giornate sottratte al lavoro e tuttavia ricomprese nella durata complessiva della prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, in quanto le ore di cui esse si compongono sarebbero di lavoro (ordinario) ma diventano di riposo perche' gia' lavorate nei giorni precedenti (cfr. Cass. 2 dicembre 1998 N n. 12224 in motivazione). La sentenza impugnata invero fonda il riconoscimento del diritto alla maggiorazione dello straordinario festivo sull'art. 51 del CCNL del 1990 che riproduce sostanzialmente il disposto dell'art. 44 del CCNL precedente in cui si prevede che vengono considerati festivi: a) i giorni destinati al riposo settimanale di turno;
b) le seguenti festività: Capodanno, epifania ecc.; il Tribunale si è quindi basato solo sul comma primo della citata disposizione contrattuale, trascurando completamente le altre, e quindi violando il canone ermeneutica di cui all'art. 1363 cod. civ. che impone l'interpretazione complessiva delle clausole. E' stata infatti del tutto trascurata la previsione sia del quinto comma dell'art. 51 il quale prevede espressamente la corresponsione per il lavoro straordinario festivo per il solo caso in cui i dipendenti "prestino la loro opera in una delle festività di cui al punto 1b)", sia del comma sesto dispone il diritto al medesimo compenso quando il giorno di riposo settimanale coincida con la giornata di festività; inoltre il comma settimo del medesimo art. 51 dispone che la prestazione lavorativa in giorno di riposo non ricadente nelle festività di cui al punto 1b) dà diritto al mero differimento del riposo ad altro giorno della settimana, e non già alla corresponsione di indennità aggiuntive, Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d'appello di L'Aquila, il quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà ad una nuova interpretazione della contrattazione collettiva.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di L'Aquila. Così deciso in Roma il 26 settembre 2003. 3 0/c IL CONSIGLIERE ESTENSORE Moure la lus IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 27 GEN 2004 oggi, IL CANCELLIERE IL PRESIDENTE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533