Sentenza 21 dicembre 2005
Massime • 1
La competenza territoriale per i reati di diffamazione con il mezzo della stampa appartiene al giudice del luogo in cui si trova la tipografia dalla quale gli stampati sono usciti per essere distribuiti e messi in circolazione.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2005, n. 7259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7259 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI GI - Presidente - del 21/12/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 4449
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 036894/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) G.I.P. SANTA MARIA C. V. CONFLITTO;
nei confronti di:
2) G.I.P. TRIBUNALE NAPOLI;
ORDINANZA del 12/01/2005 G.I.P. TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Esposito V., che ha chiesto che sia dichiarata la competenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli. RITENUTO IN FATTO
Il 9 novembre 2000 il G.I.P. del Tribunale di Napoli, in accoglimento della richiesta formulata dal P.M. che il 15.12.1999 aveva esercitato azione penale nei confronti di OS GI + 2, imputati in ordine al delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa, dichiarava la propria incompetenza territoriale, in quanto la direzione e la pubblicazione del giornale "Gazzetta di Caserta" avvengono in Caserta e la vendita, unitamente al giornale "Roma", avviene ugualmente nella medesima località, e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Il G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, investito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, sollevava il 12.1.2005 conflitto di competenza e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte sul rilievo che, al fine di determinare il momento consumativo del reato, è sufficiente accertare il luogo dove sia stata eseguita la stampa, non rilevando i luoghi in cui poi sia avvenuta la messa in vendita dello stampato. Il luogo in cui viene eseguita la stampa del giornale è Napoli, che conseguentemente deve essere individuato quale locus commissi delicti.
OSSERVA IN DIRITTO
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso prospettato dal Giudice remittente.
Nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo in cui si trova la tipografia dalla quale gli stampati sono usciti per essere distribuiti e messi in circolazione.
Il luogo di c.d. "prima diffusione" di solito coincide con quello della stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifica l'immediata possibilità che esso venga letto da altre persone e, quindi, la diffusione dello stesso in senso potenziale (Sez. 1^, 21.1.1975, n. 145, ric. Soliani, riv. 088860; Sez. 1^, 26.11.2002, n. 41038, confl. comp. in proc. Calabrese, riv. 222722).
Per queste ragioni deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, cui gli atti vanno trasmessi.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2006