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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.504/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.877/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 15.2.22
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. C. Di Maro
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
rappresentata e difesa dall'avv. R. Ferrara Controparte_1
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Y. Z. Alfano e C. Del Sorbo
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado la aveva agito: CP_1
-per vedersi riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato con la dal mese di novembre Controparte_3 del 2018 (formalizzato invece come tirocinio della durata di 1 anno dall'11.12.18 al 10.12.19 per espletamento delle mansioni di insegnante di scienze),
-per la nullità/inefficacia del "Progetto Formativo Individuale" del 6.12.2018,
-per la natura di licenziamento nullo della e-mail della scuola del 03.09.2019 (comunicazione interruzione tirocinio) e pec del
25.10.2019 (del legale della scuola che confermava l'interruzione del tirocinio causa inadempienze della , CP_1
-per le differenze retributive maturate nel corso del rapporto in base al CCNL per i docenti scuole private.
Con la sentenza n.877/2022 emessa il 15/02/2022 il Tribunale di
Napoli Nord accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e condannando la società a riassumere la Parte_1 ricorrente entro 3 giorni ovvero a risarcirle il danno nella misura di 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
(quest'ultima pari a € 800,00), oltre interessi e rivalutazione come per legge, con compensazione per metà delle spese di lite e onere della restante metà a carico della in Parte_1 favore della (compensate le spese tra la e la CP_1 CP_1
l'agenzia interinale che aveva assunto la ), CP_2 CP_1 rigettando la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive.
La impugna la sentenza Parte_1 eccependo:
-l'error in procedendo e la violazione dell'art. 111 comma 6 Cost. in quanto i 26 allegati indicati nel ricorso di primo grado erano stati depositati solo il 12.10.20 (ndr. invero il 10.10 come risulta dal fascicolo di primo grado, che era sabato) a fronte della iscrizione a ruolo in data 11.5.20 e della costituzione di essa appellata, allora resistente, il 5.10.20.
pag. 2/16 L'appellante ritiene che il Giudice di primo grado sia andato oltre i suoi poteri considerando valida e probante l'intera documentazione di controparte depositata tardivamente, contestando quindi l'intera ricostruzione operata in sentenza poiché basata appunto su documentazione inammissibile nonché su prova testimoniale inesistente trattandosi di fatti da accertare documentalmente.
La predetta appellante eccepisce altresì l'inattendibilità dei testimoni di parte ricorrente escussi in primo grado (il padre della per il legame parentale ed il teste CP_1 [...]
che avrebbe riportato fatti in via deduttiva e non per Tes_1 averli visti) che avrebbero riferito fatti in contrasto con le dichiarazioni della propria teste e con i Testimone_2 documenti datoriali che provavano la sussistenza di un tirocinio, che durante le lezioni la era affiancata dal vicepreside CP_1 della scuola (oltre che affiancata in ogni attività da un tutor, al quale venivano consegnati anche gli orari della tirocinante).
La impugna la sentenza anche Parte_1
-laddove ha accertato la carenza di legittimazione passiva della rilevando che la aveva firmato Controparte_2 Controparte_1 il contratto con la agenzia assolutamente estranea CP_2 all'organico societario scolastico, con conseguente (in caso di conferma della sentenza) condanna di questa ultima,
-non ha posto le spese di lite ad esclusivo carico della CP_1
o della . CP_2
rileva: Controparte_1
-che il ricorso in appello della Parte_1
presenta palesi profili di inammissibilità in quanto non
[...] riporta la (le) parte (i) della sentenza che si impugna (no) e i motivi in diritto e fatto per cui gli stessi siano ritenuti errati, infondati e per i quali si chiede la riforma della pag. 3/16 sentenza, bensì si impugnano singoli capoversi, periodi, singole proposizioni, nel modo in cui vengono riportate in sentenza e se ne trascrive automaticamente il senso opposto, contrario, in cui dovevano essere espresse secondo l'appellante,
-la inammissibilità/tardività dell'eccezione di nullità della ordinanza emessa dal Giudice di I° grado in data 21.10.2021 con la quale si ammetteva la documentazione allegata al fascicolo di ufficio da essa parte (allora ricorrente) non avendo la né nelle note autorizzate depositate in data Parte_1
04.02.2022, né nelle note di trattazione scritta (di discussione della causa), mai impugnato detta ordinanza e chiesta la revoca,
-che, comunque il Giudice di primo grado aveva fatto corretto uso dei poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c. che consente di provvedere d'ufficio alla acquisizione di atti idonei a superare l'eventuale incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ma sempre ritualmente proposti dalle domande o dalle relative eccezioni che definiscono lo stesso thema decidendum, trattandosi di documentazione proveniente e in possesso della stessa controparte,
-che la sentenza era corretta laddove aveva accertato l'inadempimento agli obblighi formativi, spiegando appello incidentale su due punti della decisione:
-in ordine alle conseguenze applicabili per legge alla nullità del
“licenziamento”, privo di causa (al tirocinio convertito in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla sua origine) che non sono quelle previste dall'art.18 L.300/70 (nel caso di specie tutela obbligatoria ex L. 108/90 per mancanza del requisito dimensionale) ma quelle ex art. 1419 c.c. per cui il recesso è tamquam non esset e va ripristinato con effetto quo ante il rapporto di lavoro con conseguenziale ordine di ripristino pag. 4/16 immediato dello stesso e di risarcimento dei danni pari a tutte le mensilità maturate e maturande dalla data del recesso,
-in ordine al rigetto della domanda per il pagamento delle differenze retributive in quanto il GL avendo motivato con tali affermazioni “non essendo precisato né il livello di inquadramento rivendicato in ricorso né il preciso orario di lavoro e i giorni lavorati e nemmeno la somma richiesta a titolo di differenze retributive” avrebbe dovuto dichiarare la nullità/inammissibilità della domanda e non pronunciare il rigetto nel merito della domanda, per presunta “mancanza di allegazione”.
La in questa sede eccepisce l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello principale per la violazione dell'art. 434 c.p.c. e spiega appello incidentale in ordine
-alla nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla domandata estromissione dal giudizio di primo grado per carenza di legittimazione passiva,
-alla erronea compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio atteso il rigetto della domanda formulata dalla CP_1 nei suoi confronti, chiedendo la riforma nel senso della condanna di quest'ultima in suo favore.
********** L'appello principale proposto dalla Parte_1
(ammissibile atteso che la parte censura chiaramente la
[...] sentenza per aver deciso sulla scorta di una produzione documentale tardivamente depositata dalla allora ricorrente) è infondato.
E' chiaramente evincibile dal fascicolo di primo grado come la produzione documentale indicata dalla ricorrente in primo grado non sia stata depositata unitamente al ricorso (depositato l'11.5.20) ma in data 10.10.20 (qualche giorno prima della prima udienza fissata il 27.10.20 e successivamente alla costituzione pag. 5/16 della resistente avvenuta il 5.10.20) ma è Parte_1 altrettanto incontestabile e documentato come con ordinanza del
21.10.21 il GL abbia acquisito ex art.421 cpc “la C.U. 2021,
l'estratto conto bancario e gli altri documenti depositati dalla ricorrente in data 10.10.2020, stante la sussistenza di un principio di prova”; avverso tale ordinanza la Parte_1
non ha reagito (né dopo il deposito della ordinanza stessa,
[...] né nelle successive note conclusionali autorizzate e depositate per la successiva udienza del 15.2.2022) e non può più farlo in questa sede.
Infatti la mancata richiesta di revoca della predetta ordinanza in primo grado esclude la possibilità di dolersene in sede di impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 20 novembre 2018,
n. 29912 “la mancata proposizione del reclamo, ai sensi dell'art.
178 cod. proc. civ., avverso un'ordinanza istruttoria concernente
l'ammissione o l'espletamento delle prove non impedisce alla parte interessata di dolersene davanti al collegio quando questo sia investito di tutta la causa ai sensi del successivo art. 189, sempre che, in sede di conclusioni definitive, abbia richiesto la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario preclusa al collegio la decisione in ordine all'ammissibilità della prova, con
l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede di impugnazione”, principio elaborato con riferimento al giudizio di primo grado, ma valevole anche per quello di secondo grado in forza del rinvio di cui all'art.359 cpc
(vedi anche Cass. n.16993 del 01/08/2007, Cass. n.7055 del
14/04/2004, n.1874 del 05/03/1999).
Peraltro il Collegio osserva come la decisione di primo grado non risulta fondata sulla produzione documentale della ricorrente quanto piuttosto sugli esiti della prova orale ammessa ed espletata (nella motivazione si fa cenno solo al progetto di pag. 6/16 tirocinio ed alla C.U. 2020 e non ad altri documenti) e rileva come i documenti di cui alla eccezione esaminata erano, per la quasi totalità, nella disponibilità della Parte_1 già prima del contenzioso (es. il progetto formativo
[...] del 6.12.18 firmato anche dalla gli orari Parte_1 delle attività didattiche, i programmi didattici per i vari gradi delle scuole della , le mail inviate dalla Parte_1 CP_1 alla scuola ed i relativi riscontri).
Quanto al merito della decisione il Collegio condivide appieno la ricostruzione motivazionale operata nella sentenza di primo grado avendo il GL accertato la totale assenza di formazione in favore della (requisito indispensabile per la valutazione di CP_1 genuinità del tirocinio formativo) che svolgeva in concreto le ordinarie attività di insegnante di scienze, al pari degli altri insegnanti della scuola in assenza anche di indicazioni/formazione da parte del tutor indicato nel progetto.
Si legge nella sentenza: “Ciò posto, alla luce delle risultanze istruttorie deve ritenersi che, nel caso di specie, la prestazione lavorativa della ricorrente non si sia svolta, in concreto, nel rispetto della finalità di formazione e di addestramento sottesa al contratto di tirocinio formalmente stipulato tra le parti, essendo stata provata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e il soggetto ospitante, essendo venuta a mancare la prova da parte dell'utilizzatore delle ragioni giustificatrici del contratto di tirocinio. Ed invero, la ricorrente ha provato che il rapporto di lavoro si sia, in realtà, svolto nelle forme tipiche della subordinazione, in ragione della sussistenza dell'obbligo di osservare gli orari e i calendari predisposti dalla direzione didattica come ogni altro dipendente, della necessità di giustificare le assenze e stante l'assenza di formazione”.
pag. 7/16 Né coglie nel senso la censura della appellante principale laddove sostiene l'inattendibilità dei testi e la necessità di prova documentale delle pretese.
Sotto il primo profilo il Collegio rileva che le conclusioni cui è pervenuto il GL si fondano sulle complessive dichiarazioni di tutti i testimoni escussi (ivi compresi quelli addotti dalla e che il rapporto di parentela di uno dei Parte_1 testimoni addotti dalla (il padre) oltre a non integrare CP_1 sic et simpliciter un giudizio di inattendibilità non è tale da incrinare il complesso probatorio riportato in sentenza.
Il Giudice di I° grado ha affermato che “dall'espletata prova testimoniale – da valutare unitamente alle risultanze documentali
(v. C.U. 2020, in atti) - è risultato provato ai sensi dell'art.
2697 c.c. che la ricorrente non ha ricevuto nel periodo di riferimento alcuna formazione, stante il suo inserimento stabile nell'organizzazione e nell'attività della Parte_1
Infatti, è risultato che la ricorrente sia stata inserito in maniera continuativa nell'organizzazione datoriale con un preciso vincolo di orario e continuità della prestazione, percependo mensilmente un importo fisso di € 800,00 versati dalla scuola paritaria mediante bonifici bancari, non ricevendo alcuna formazione dal tutor di riferimento”… “Né tale attività di formazione è stata confermata dai testi di parte resistente. Solo la prima teste escussa - della cui attendibilità vi è comunque motivo di dubitare, stante lo stretto rapporto di parentela con il legale rappresentante della Controparte_3
nonché la contraddittorietà di alcune dichiarazioni - ha
[...] dichiarato: “…La ricorrente durante lo svolgimento delle lezioni era affiancata dal vicepreside della nostra scuola . Parte_2
Ebbene tale circostanza risulta smentita dalla stessa produzione documentale. Ed, invero, nel contratto di tirocinio formativo
pag. 8/16 risulta che il tutor aziendale era la sig.ra Controparte_4 mentre il tutor didattico-organizzativo il sig. Controparte_5
Nulla di tutto ciò è emerso dall'istruttoria svolta.”.
Significativa e pregnante è stata la testimonianza di
[...]
che ha lavorato per la Tes_1 Parte_1
da ottobre 2017 fino a giugno 2019 con mansioni di
[...] insegnante (quindi per quasi tutto il periodo in cui la CP_1 ha svolto il presunto tirocinio) ed ha riferito che la CP_1 aveva svolto le sue stesse mansioni di insegnante, insegnando scienze agli studenti della scuola media e della scuola superiore
(in tre classi per le medie ed in tre classi per le superiori, le stesse in cui il teste insegnava storia, geografia, storia dell'arte e filosofia), di aver visto la in classe CP_1
(sempre da sola), ai consigli di classe (sempre da sola) ed agli incontri con i genitori (anche in questo caso da sola), che gli orari e il calendario delle lezioni venivano forniti a tutti docenti (ivi compresa la dalla direzione didattica CP_1 della scuola, che 1 volta al mese tutti i docenti (ivi compresa la
) svolgevano un incontro con il vicedirettore della CP_1 scuola, durante i quali si discuteva dell'andamento delle classi.
Non risulta, quindi, affatto che il teste abbia riportato fatti in via deduttiva e non per averli visti come sostenuto dalla appellante.
Poco comprensibile appare il secondo profilo di doglianza della appellante atteso che la prova delle reali connotazioni del rapporto di lavoro doveva essere fornita proprio attraverso una prova orale che smentisse il contenuto formale dei documenti fondanti la stipulazione di un tirocinio formativo.
Il rigetto del motivo principale di appello comporta anche l'infondatezza degli ulteriori due motivi di doglianza della atteso che la richiesta di Parte_1
pag. 9/16 nullità del contratto di tirocinio con conseguente riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato era stata chiaramente spiegata dalla nei confronti della scuola e non della CP_1 società utilizzatrice, donde l'accoglimento della domanda non poneva alcuna questione in merito alla legittimazione passiva della ovvero della condanna di quest'ultima al CP_2 pagamento delle spese di lite (ovviamente non addossabili neppure alla , risultata vittoriosa). CP_1
L'appello incidentale spiegato da è parzialmente Controparte_1 fondato in ordine alle conseguenze applicate dal Giudice di primo grado una volta accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Controparte_3
[...]
Sul punto il Giudice ha ritenuto il recesso della parte datoriale un licenziamento del tutto nullo, in quanto privo di giusta causa, nullità non sancita per legge ma configurante un recesso ingiustificato, perché fondato su esiti negativi del periodo di formazione che nella realtà si è rivelato insussistente, condannando la resistente alla riassunzione Parte_1 della ricorrente entro tre giorni ovvero a risarcirle il danno versando un'indennità di importo pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale.
E tuttavia in caso di nullità della formazione e, quindi, di assenza del requisito caratterizzante la natura del rapporto instaurato tra le parti la conseguenza è quella invocata dalla appellante incidentale e cioè la costituzione di un rapporto di lavoro di lavoro subordinato con la datrice di lavoro sin dall'inizio.
Sul punto si leggano le plurime pronunce della S.C. in materia di inadempimento agli obblighi formativi (in materia di apprendistato e di tirocinio): Cassazione Sez. Lav. ord. n.16595/2020 “In tema
pag. 10/16 di contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove
l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. E' comunque consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa; tale discrezionalità non può però mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali”; Cassazione Sez. Lav. ord. n.22687/2018 “il contratto di inserimento, regolato dagli artt. 54 e ss. del d.lgs.
n. 276 del 2003 (applicabile "ratione temporis"), è connotato dalla finalità formativa ed è qualificabile come contratto a causa mista, risultante dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità, per l'inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro. Ne consegue che la carenza del progetto individuale, preordinato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore, come pure l'articolazione del rapporto secondo moduli esecutivi incompatibili con le finalità di formazione, integrano un vizio genetico della causa contrattuale, tale da determinare la conversione in contratto di lavoro a tempo
pag. 11/16 indeterminato”; Cassazione Sez. Lav. sentenza n.6787/2002 “Nel contratto di tirocinio il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale. Il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa - che non solo spiega una serie di interventi del legislatore nazionale diretti a renderne effettiva la realizzazione (v. art. 2, comma secondo, legge n. 25 del 1955, introdotto dalla legge n. 424 del 1968, art. 16, comma primo, legge n. 196 del 1997, art. 2, lett. a e b, del D.L. n. 214 del
1999, convertito nella legge n. 263 del 1999, di modifica di alcune disposizioni della legge n. 25 del 1955) ma che è particolarmente sentito anche nel diritto comunitario (come si desume dall'art. 127 del trattato istitutivo della Comunità
Europea dal Regolamento del Consiglio n. 2081/93 del 20 luglio
1993)- esclude che possa ritenersi conforme alla speciale figura contrattuale voluta dal legislatore (nazionale e comunitario) un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica”; Cassazione Sez. Lav. ord. n.21294/2023 “In tema di contratto di apprendistato, in caso di recesso del datore di lavoro anticipato rispetto alla scadenza del periodo di formazione, la domanda giudiziale di nullità o invalidità del contratto, con conseguente trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, non è assoggettata ai termini di cui all'art. 32, commi 3 e 4, della l. n. 183 del 2010, non rientrando nei tassativi casi indicati dalla norma”.
Ne consegue che la sentenza va riformata laddove, una volta acclarata l'assenza di formazione e la natura subordinata del pag. 12/16 rapporto di lavoro della , non ha pronunciato il diritto CP_1 della allora ricorrente al ripristino del rapporto attesa la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'inizio (come richiesto nel ricorso di primo grado laddove si instava per la reintegra nel posto di lavoro).
L'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato - correttamente accertata dal Tribunale - dà luogo alla tutela di diritto comune, in ragione della quale la è tenuta alla Parte_1 riammissione della in servizio e al risarcimento del CP_1 danno in misura pari alle retribuzioni maturate a far tempo dalla messa in mora (coincidente con la notificazione del ricorso di primo grado in data 1.6.2020) e fino all'effettivo ripristino dello stesso (cfr. Cassaz. n.15827/2003 che richiama SSUU n.2334/1991 nonché
Cass. nn.5932/1998, 5821/2000, 14882/2000, 10782/2000, 12697/2001,
9962/2002; 17524/2002).
Infondato è, invece, il secondo motivo di appello incidentale spiegato dalla in ordine al rigetto della domanda per il CP_1 pagamento delle differenze retributive.
Correttamente il Giudice di primo grado ha rigettato nel merito poiché, a differenza di quanto sostenuto dalla appellante incidentale, nel ricorso erano indicati sia la “causa petendi”
(orario, mansioni, inquadramento, giorni lavorativi) sia il
“petitum” (la somma richiesta a titolo di differenze retributive).
Infatti nella parte motiva del ricorso (punto 2) la difesa allegava che la aveva svolto mansioni di insegnante con CP_1 diritto a percepire il relativo trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di categoria (quindi somma determinabile per relationem) oltre all'indennità di mancato preavviso e al t.f.r.; inoltre dalla documentazione allegata al ricorso risultava sia il monte orario settimanale (18 ore) sia pag. 13/16 l'importo mensile del compenso per tirocinio (800,00 euro mensili). Anche al punto 3 delle conclusioni del ricorso la precisava di richiedere la condanna al pagamento in suo CP_1 favore di tutte le differenze retributive maturate dal mese di novembre 2018 quale lavoratrice subordinata con l'inquadramento quale insegnante, nonché ad applicare il relativo trattamento normativo ed economico, con la corresponsione delle ferie, festività infrasettimanali, indennità di mancato preavviso,
t.f.r., anche in questo caso con l'aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi, in applicazione del CCNL per i docenti di scuole private (prodotto sub. 26).
Quanto all'appello incidentale della Controparte_2
La prima doglianza è infondata.
La società censura la sentenza laddove non è stata disposta la sua estromissione dal giudizio (senza motivare neppure sul rigetto di tale richiesta) ma la richiesta è infondata (e lo era anche in primo grado) atteso che – come ammesso anche nel presente atto di appello - la aveva espressamente avanzato domanda nei CP_1 confronti della somministratrice (punto 4 delle conclusioni), anche se in via subordinata con conseguente piena legittimazione passiva della . CP_2
Si rileva inoltre come in primo grado la aveva altresì CP_1 chiesto l'annullamento del progetto formativo che risultava firmato anche dalla come soggetto promotore. CP_2
Fondato è, al contrario, il motivo di appello in ordine alla regolamentazione delle spese di lite in primo grado quanto al rapporto processuale con la CP_1
Il Giudice ha compensato le stesse “stante la mancanza di domande formulate in via principale nei confronti della predetta società”
e tuttavia le avrebbe dovute addossare alla secondo il CP_1 principio della soccombenza in quanto la domanda subordinata di pag. 14/16 condanna (anche) della al pagamento delle differenze CP_2 retributive era stata espressamente rigettata nel merito.
Ne consegue che la sentenza va riformata sul punto con condanna della al pagamento delle spese di lite di primo grado in CP_1 favore della nella misura di euro 3.809,00 Controparte_2
(secondo i parametri forensi vigenti all'epoca, calcolati ai minimi, valore indeterminabile complessità bassa in considerazione della misura ridotta -quanto alla necessità di replicare alle minori richieste di cui al ricorso- delle difese spiegate dalla
, con solo presenza alle attività di istruttoria orale, sena CP_2 richieste istruttorie proprie).
In ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto del rigetto dell'appello principale (coinvolgente sia la posizione della sia quella della e CP_1 CP_2 dell'accoglimento parziale dei due appelli incidentali, la va condanna alla refusione Parte_1 delle spese in favore di ambedue la appellate principali, mentre tra la e la le spese vanno compensate in CP_1 CP_2 considerazione della sostanziale soccombenza reciproca (tale essendo il rigetto del secondo motivo dell'appello incidentale della relativo al punto delle conclusioni rivolto anche CP_1 alla ed il rigetto del motivo di appello della CP_2 CP_2
in ordine alla mancata estromissione dal giudizio di primo
[...] grado).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale, in parziale accoglimento degli appelli incidentali spiegati da e dalla in parziale riforma Controparte_1 Controparte_2 della sentenza di primo grado, che per il resto conferma,
pag. 15/16 1)dichiara che tra la e Controparte_3 si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato Controparte_1 sin dal mese di novembre 2018 e, per l'effetto, ordina alla la riammissione in servizio di Parte_1 con condanna al risarcimento del danno in favore Controparte_1 della stessa commisurato alle retribuzioni maturate dall'1.6.2020
e fino all'effettiva riammissione, oltre interessi e rivalutazione dalle singole maturazioni al saldo;
2)condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore della quantificate in euro 3.809,00 oltre Controparte_2 iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione;
condanna la al Controparte_3 pagamento delle spese del presente grado in favore delle appellate, liquidate -per ciascuna- in euro 4.496,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% ed euro 388,50 per spese, con distrazione quanto al procuratore della;
CP_1 compensa le spese di lite del presente grado tra e Controparte_1 la Controparte_2
Dà atto, con riguardo alle contrapposte impugnazioni, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 13.2.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.504/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.877/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 15.2.22
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. C. Di Maro
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
rappresentata e difesa dall'avv. R. Ferrara Controparte_1
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Y. Z. Alfano e C. Del Sorbo
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado la aveva agito: CP_1
-per vedersi riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato con la dal mese di novembre Controparte_3 del 2018 (formalizzato invece come tirocinio della durata di 1 anno dall'11.12.18 al 10.12.19 per espletamento delle mansioni di insegnante di scienze),
-per la nullità/inefficacia del "Progetto Formativo Individuale" del 6.12.2018,
-per la natura di licenziamento nullo della e-mail della scuola del 03.09.2019 (comunicazione interruzione tirocinio) e pec del
25.10.2019 (del legale della scuola che confermava l'interruzione del tirocinio causa inadempienze della , CP_1
-per le differenze retributive maturate nel corso del rapporto in base al CCNL per i docenti scuole private.
Con la sentenza n.877/2022 emessa il 15/02/2022 il Tribunale di
Napoli Nord accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e condannando la società a riassumere la Parte_1 ricorrente entro 3 giorni ovvero a risarcirle il danno nella misura di 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
(quest'ultima pari a € 800,00), oltre interessi e rivalutazione come per legge, con compensazione per metà delle spese di lite e onere della restante metà a carico della in Parte_1 favore della (compensate le spese tra la e la CP_1 CP_1
l'agenzia interinale che aveva assunto la ), CP_2 CP_1 rigettando la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive.
La impugna la sentenza Parte_1 eccependo:
-l'error in procedendo e la violazione dell'art. 111 comma 6 Cost. in quanto i 26 allegati indicati nel ricorso di primo grado erano stati depositati solo il 12.10.20 (ndr. invero il 10.10 come risulta dal fascicolo di primo grado, che era sabato) a fronte della iscrizione a ruolo in data 11.5.20 e della costituzione di essa appellata, allora resistente, il 5.10.20.
pag. 2/16 L'appellante ritiene che il Giudice di primo grado sia andato oltre i suoi poteri considerando valida e probante l'intera documentazione di controparte depositata tardivamente, contestando quindi l'intera ricostruzione operata in sentenza poiché basata appunto su documentazione inammissibile nonché su prova testimoniale inesistente trattandosi di fatti da accertare documentalmente.
La predetta appellante eccepisce altresì l'inattendibilità dei testimoni di parte ricorrente escussi in primo grado (il padre della per il legame parentale ed il teste CP_1 [...]
che avrebbe riportato fatti in via deduttiva e non per Tes_1 averli visti) che avrebbero riferito fatti in contrasto con le dichiarazioni della propria teste e con i Testimone_2 documenti datoriali che provavano la sussistenza di un tirocinio, che durante le lezioni la era affiancata dal vicepreside CP_1 della scuola (oltre che affiancata in ogni attività da un tutor, al quale venivano consegnati anche gli orari della tirocinante).
La impugna la sentenza anche Parte_1
-laddove ha accertato la carenza di legittimazione passiva della rilevando che la aveva firmato Controparte_2 Controparte_1 il contratto con la agenzia assolutamente estranea CP_2 all'organico societario scolastico, con conseguente (in caso di conferma della sentenza) condanna di questa ultima,
-non ha posto le spese di lite ad esclusivo carico della CP_1
o della . CP_2
rileva: Controparte_1
-che il ricorso in appello della Parte_1
presenta palesi profili di inammissibilità in quanto non
[...] riporta la (le) parte (i) della sentenza che si impugna (no) e i motivi in diritto e fatto per cui gli stessi siano ritenuti errati, infondati e per i quali si chiede la riforma della pag. 3/16 sentenza, bensì si impugnano singoli capoversi, periodi, singole proposizioni, nel modo in cui vengono riportate in sentenza e se ne trascrive automaticamente il senso opposto, contrario, in cui dovevano essere espresse secondo l'appellante,
-la inammissibilità/tardività dell'eccezione di nullità della ordinanza emessa dal Giudice di I° grado in data 21.10.2021 con la quale si ammetteva la documentazione allegata al fascicolo di ufficio da essa parte (allora ricorrente) non avendo la né nelle note autorizzate depositate in data Parte_1
04.02.2022, né nelle note di trattazione scritta (di discussione della causa), mai impugnato detta ordinanza e chiesta la revoca,
-che, comunque il Giudice di primo grado aveva fatto corretto uso dei poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c. che consente di provvedere d'ufficio alla acquisizione di atti idonei a superare l'eventuale incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ma sempre ritualmente proposti dalle domande o dalle relative eccezioni che definiscono lo stesso thema decidendum, trattandosi di documentazione proveniente e in possesso della stessa controparte,
-che la sentenza era corretta laddove aveva accertato l'inadempimento agli obblighi formativi, spiegando appello incidentale su due punti della decisione:
-in ordine alle conseguenze applicabili per legge alla nullità del
“licenziamento”, privo di causa (al tirocinio convertito in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla sua origine) che non sono quelle previste dall'art.18 L.300/70 (nel caso di specie tutela obbligatoria ex L. 108/90 per mancanza del requisito dimensionale) ma quelle ex art. 1419 c.c. per cui il recesso è tamquam non esset e va ripristinato con effetto quo ante il rapporto di lavoro con conseguenziale ordine di ripristino pag. 4/16 immediato dello stesso e di risarcimento dei danni pari a tutte le mensilità maturate e maturande dalla data del recesso,
-in ordine al rigetto della domanda per il pagamento delle differenze retributive in quanto il GL avendo motivato con tali affermazioni “non essendo precisato né il livello di inquadramento rivendicato in ricorso né il preciso orario di lavoro e i giorni lavorati e nemmeno la somma richiesta a titolo di differenze retributive” avrebbe dovuto dichiarare la nullità/inammissibilità della domanda e non pronunciare il rigetto nel merito della domanda, per presunta “mancanza di allegazione”.
La in questa sede eccepisce l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello principale per la violazione dell'art. 434 c.p.c. e spiega appello incidentale in ordine
-alla nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla domandata estromissione dal giudizio di primo grado per carenza di legittimazione passiva,
-alla erronea compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio atteso il rigetto della domanda formulata dalla CP_1 nei suoi confronti, chiedendo la riforma nel senso della condanna di quest'ultima in suo favore.
********** L'appello principale proposto dalla Parte_1
(ammissibile atteso che la parte censura chiaramente la
[...] sentenza per aver deciso sulla scorta di una produzione documentale tardivamente depositata dalla allora ricorrente) è infondato.
E' chiaramente evincibile dal fascicolo di primo grado come la produzione documentale indicata dalla ricorrente in primo grado non sia stata depositata unitamente al ricorso (depositato l'11.5.20) ma in data 10.10.20 (qualche giorno prima della prima udienza fissata il 27.10.20 e successivamente alla costituzione pag. 5/16 della resistente avvenuta il 5.10.20) ma è Parte_1 altrettanto incontestabile e documentato come con ordinanza del
21.10.21 il GL abbia acquisito ex art.421 cpc “la C.U. 2021,
l'estratto conto bancario e gli altri documenti depositati dalla ricorrente in data 10.10.2020, stante la sussistenza di un principio di prova”; avverso tale ordinanza la Parte_1
non ha reagito (né dopo il deposito della ordinanza stessa,
[...] né nelle successive note conclusionali autorizzate e depositate per la successiva udienza del 15.2.2022) e non può più farlo in questa sede.
Infatti la mancata richiesta di revoca della predetta ordinanza in primo grado esclude la possibilità di dolersene in sede di impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 20 novembre 2018,
n. 29912 “la mancata proposizione del reclamo, ai sensi dell'art.
178 cod. proc. civ., avverso un'ordinanza istruttoria concernente
l'ammissione o l'espletamento delle prove non impedisce alla parte interessata di dolersene davanti al collegio quando questo sia investito di tutta la causa ai sensi del successivo art. 189, sempre che, in sede di conclusioni definitive, abbia richiesto la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario preclusa al collegio la decisione in ordine all'ammissibilità della prova, con
l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede di impugnazione”, principio elaborato con riferimento al giudizio di primo grado, ma valevole anche per quello di secondo grado in forza del rinvio di cui all'art.359 cpc
(vedi anche Cass. n.16993 del 01/08/2007, Cass. n.7055 del
14/04/2004, n.1874 del 05/03/1999).
Peraltro il Collegio osserva come la decisione di primo grado non risulta fondata sulla produzione documentale della ricorrente quanto piuttosto sugli esiti della prova orale ammessa ed espletata (nella motivazione si fa cenno solo al progetto di pag. 6/16 tirocinio ed alla C.U. 2020 e non ad altri documenti) e rileva come i documenti di cui alla eccezione esaminata erano, per la quasi totalità, nella disponibilità della Parte_1 già prima del contenzioso (es. il progetto formativo
[...] del 6.12.18 firmato anche dalla gli orari Parte_1 delle attività didattiche, i programmi didattici per i vari gradi delle scuole della , le mail inviate dalla Parte_1 CP_1 alla scuola ed i relativi riscontri).
Quanto al merito della decisione il Collegio condivide appieno la ricostruzione motivazionale operata nella sentenza di primo grado avendo il GL accertato la totale assenza di formazione in favore della (requisito indispensabile per la valutazione di CP_1 genuinità del tirocinio formativo) che svolgeva in concreto le ordinarie attività di insegnante di scienze, al pari degli altri insegnanti della scuola in assenza anche di indicazioni/formazione da parte del tutor indicato nel progetto.
Si legge nella sentenza: “Ciò posto, alla luce delle risultanze istruttorie deve ritenersi che, nel caso di specie, la prestazione lavorativa della ricorrente non si sia svolta, in concreto, nel rispetto della finalità di formazione e di addestramento sottesa al contratto di tirocinio formalmente stipulato tra le parti, essendo stata provata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e il soggetto ospitante, essendo venuta a mancare la prova da parte dell'utilizzatore delle ragioni giustificatrici del contratto di tirocinio. Ed invero, la ricorrente ha provato che il rapporto di lavoro si sia, in realtà, svolto nelle forme tipiche della subordinazione, in ragione della sussistenza dell'obbligo di osservare gli orari e i calendari predisposti dalla direzione didattica come ogni altro dipendente, della necessità di giustificare le assenze e stante l'assenza di formazione”.
pag. 7/16 Né coglie nel senso la censura della appellante principale laddove sostiene l'inattendibilità dei testi e la necessità di prova documentale delle pretese.
Sotto il primo profilo il Collegio rileva che le conclusioni cui è pervenuto il GL si fondano sulle complessive dichiarazioni di tutti i testimoni escussi (ivi compresi quelli addotti dalla e che il rapporto di parentela di uno dei Parte_1 testimoni addotti dalla (il padre) oltre a non integrare CP_1 sic et simpliciter un giudizio di inattendibilità non è tale da incrinare il complesso probatorio riportato in sentenza.
Il Giudice di I° grado ha affermato che “dall'espletata prova testimoniale – da valutare unitamente alle risultanze documentali
(v. C.U. 2020, in atti) - è risultato provato ai sensi dell'art.
2697 c.c. che la ricorrente non ha ricevuto nel periodo di riferimento alcuna formazione, stante il suo inserimento stabile nell'organizzazione e nell'attività della Parte_1
Infatti, è risultato che la ricorrente sia stata inserito in maniera continuativa nell'organizzazione datoriale con un preciso vincolo di orario e continuità della prestazione, percependo mensilmente un importo fisso di € 800,00 versati dalla scuola paritaria mediante bonifici bancari, non ricevendo alcuna formazione dal tutor di riferimento”… “Né tale attività di formazione è stata confermata dai testi di parte resistente. Solo la prima teste escussa - della cui attendibilità vi è comunque motivo di dubitare, stante lo stretto rapporto di parentela con il legale rappresentante della Controparte_3
nonché la contraddittorietà di alcune dichiarazioni - ha
[...] dichiarato: “…La ricorrente durante lo svolgimento delle lezioni era affiancata dal vicepreside della nostra scuola . Parte_2
Ebbene tale circostanza risulta smentita dalla stessa produzione documentale. Ed, invero, nel contratto di tirocinio formativo
pag. 8/16 risulta che il tutor aziendale era la sig.ra Controparte_4 mentre il tutor didattico-organizzativo il sig. Controparte_5
Nulla di tutto ciò è emerso dall'istruttoria svolta.”.
Significativa e pregnante è stata la testimonianza di
[...]
che ha lavorato per la Tes_1 Parte_1
da ottobre 2017 fino a giugno 2019 con mansioni di
[...] insegnante (quindi per quasi tutto il periodo in cui la CP_1 ha svolto il presunto tirocinio) ed ha riferito che la CP_1 aveva svolto le sue stesse mansioni di insegnante, insegnando scienze agli studenti della scuola media e della scuola superiore
(in tre classi per le medie ed in tre classi per le superiori, le stesse in cui il teste insegnava storia, geografia, storia dell'arte e filosofia), di aver visto la in classe CP_1
(sempre da sola), ai consigli di classe (sempre da sola) ed agli incontri con i genitori (anche in questo caso da sola), che gli orari e il calendario delle lezioni venivano forniti a tutti docenti (ivi compresa la dalla direzione didattica CP_1 della scuola, che 1 volta al mese tutti i docenti (ivi compresa la
) svolgevano un incontro con il vicedirettore della CP_1 scuola, durante i quali si discuteva dell'andamento delle classi.
Non risulta, quindi, affatto che il teste abbia riportato fatti in via deduttiva e non per averli visti come sostenuto dalla appellante.
Poco comprensibile appare il secondo profilo di doglianza della appellante atteso che la prova delle reali connotazioni del rapporto di lavoro doveva essere fornita proprio attraverso una prova orale che smentisse il contenuto formale dei documenti fondanti la stipulazione di un tirocinio formativo.
Il rigetto del motivo principale di appello comporta anche l'infondatezza degli ulteriori due motivi di doglianza della atteso che la richiesta di Parte_1
pag. 9/16 nullità del contratto di tirocinio con conseguente riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato era stata chiaramente spiegata dalla nei confronti della scuola e non della CP_1 società utilizzatrice, donde l'accoglimento della domanda non poneva alcuna questione in merito alla legittimazione passiva della ovvero della condanna di quest'ultima al CP_2 pagamento delle spese di lite (ovviamente non addossabili neppure alla , risultata vittoriosa). CP_1
L'appello incidentale spiegato da è parzialmente Controparte_1 fondato in ordine alle conseguenze applicate dal Giudice di primo grado una volta accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Controparte_3
[...]
Sul punto il Giudice ha ritenuto il recesso della parte datoriale un licenziamento del tutto nullo, in quanto privo di giusta causa, nullità non sancita per legge ma configurante un recesso ingiustificato, perché fondato su esiti negativi del periodo di formazione che nella realtà si è rivelato insussistente, condannando la resistente alla riassunzione Parte_1 della ricorrente entro tre giorni ovvero a risarcirle il danno versando un'indennità di importo pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale.
E tuttavia in caso di nullità della formazione e, quindi, di assenza del requisito caratterizzante la natura del rapporto instaurato tra le parti la conseguenza è quella invocata dalla appellante incidentale e cioè la costituzione di un rapporto di lavoro di lavoro subordinato con la datrice di lavoro sin dall'inizio.
Sul punto si leggano le plurime pronunce della S.C. in materia di inadempimento agli obblighi formativi (in materia di apprendistato e di tirocinio): Cassazione Sez. Lav. ord. n.16595/2020 “In tema
pag. 10/16 di contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove
l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. E' comunque consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa; tale discrezionalità non può però mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali”; Cassazione Sez. Lav. ord. n.22687/2018 “il contratto di inserimento, regolato dagli artt. 54 e ss. del d.lgs.
n. 276 del 2003 (applicabile "ratione temporis"), è connotato dalla finalità formativa ed è qualificabile come contratto a causa mista, risultante dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità, per l'inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro. Ne consegue che la carenza del progetto individuale, preordinato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore, come pure l'articolazione del rapporto secondo moduli esecutivi incompatibili con le finalità di formazione, integrano un vizio genetico della causa contrattuale, tale da determinare la conversione in contratto di lavoro a tempo
pag. 11/16 indeterminato”; Cassazione Sez. Lav. sentenza n.6787/2002 “Nel contratto di tirocinio il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale. Il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa - che non solo spiega una serie di interventi del legislatore nazionale diretti a renderne effettiva la realizzazione (v. art. 2, comma secondo, legge n. 25 del 1955, introdotto dalla legge n. 424 del 1968, art. 16, comma primo, legge n. 196 del 1997, art. 2, lett. a e b, del D.L. n. 214 del
1999, convertito nella legge n. 263 del 1999, di modifica di alcune disposizioni della legge n. 25 del 1955) ma che è particolarmente sentito anche nel diritto comunitario (come si desume dall'art. 127 del trattato istitutivo della Comunità
Europea dal Regolamento del Consiglio n. 2081/93 del 20 luglio
1993)- esclude che possa ritenersi conforme alla speciale figura contrattuale voluta dal legislatore (nazionale e comunitario) un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica”; Cassazione Sez. Lav. ord. n.21294/2023 “In tema di contratto di apprendistato, in caso di recesso del datore di lavoro anticipato rispetto alla scadenza del periodo di formazione, la domanda giudiziale di nullità o invalidità del contratto, con conseguente trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, non è assoggettata ai termini di cui all'art. 32, commi 3 e 4, della l. n. 183 del 2010, non rientrando nei tassativi casi indicati dalla norma”.
Ne consegue che la sentenza va riformata laddove, una volta acclarata l'assenza di formazione e la natura subordinata del pag. 12/16 rapporto di lavoro della , non ha pronunciato il diritto CP_1 della allora ricorrente al ripristino del rapporto attesa la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'inizio (come richiesto nel ricorso di primo grado laddove si instava per la reintegra nel posto di lavoro).
L'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato - correttamente accertata dal Tribunale - dà luogo alla tutela di diritto comune, in ragione della quale la è tenuta alla Parte_1 riammissione della in servizio e al risarcimento del CP_1 danno in misura pari alle retribuzioni maturate a far tempo dalla messa in mora (coincidente con la notificazione del ricorso di primo grado in data 1.6.2020) e fino all'effettivo ripristino dello stesso (cfr. Cassaz. n.15827/2003 che richiama SSUU n.2334/1991 nonché
Cass. nn.5932/1998, 5821/2000, 14882/2000, 10782/2000, 12697/2001,
9962/2002; 17524/2002).
Infondato è, invece, il secondo motivo di appello incidentale spiegato dalla in ordine al rigetto della domanda per il CP_1 pagamento delle differenze retributive.
Correttamente il Giudice di primo grado ha rigettato nel merito poiché, a differenza di quanto sostenuto dalla appellante incidentale, nel ricorso erano indicati sia la “causa petendi”
(orario, mansioni, inquadramento, giorni lavorativi) sia il
“petitum” (la somma richiesta a titolo di differenze retributive).
Infatti nella parte motiva del ricorso (punto 2) la difesa allegava che la aveva svolto mansioni di insegnante con CP_1 diritto a percepire il relativo trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di categoria (quindi somma determinabile per relationem) oltre all'indennità di mancato preavviso e al t.f.r.; inoltre dalla documentazione allegata al ricorso risultava sia il monte orario settimanale (18 ore) sia pag. 13/16 l'importo mensile del compenso per tirocinio (800,00 euro mensili). Anche al punto 3 delle conclusioni del ricorso la precisava di richiedere la condanna al pagamento in suo CP_1 favore di tutte le differenze retributive maturate dal mese di novembre 2018 quale lavoratrice subordinata con l'inquadramento quale insegnante, nonché ad applicare il relativo trattamento normativo ed economico, con la corresponsione delle ferie, festività infrasettimanali, indennità di mancato preavviso,
t.f.r., anche in questo caso con l'aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi, in applicazione del CCNL per i docenti di scuole private (prodotto sub. 26).
Quanto all'appello incidentale della Controparte_2
La prima doglianza è infondata.
La società censura la sentenza laddove non è stata disposta la sua estromissione dal giudizio (senza motivare neppure sul rigetto di tale richiesta) ma la richiesta è infondata (e lo era anche in primo grado) atteso che – come ammesso anche nel presente atto di appello - la aveva espressamente avanzato domanda nei CP_1 confronti della somministratrice (punto 4 delle conclusioni), anche se in via subordinata con conseguente piena legittimazione passiva della . CP_2
Si rileva inoltre come in primo grado la aveva altresì CP_1 chiesto l'annullamento del progetto formativo che risultava firmato anche dalla come soggetto promotore. CP_2
Fondato è, al contrario, il motivo di appello in ordine alla regolamentazione delle spese di lite in primo grado quanto al rapporto processuale con la CP_1
Il Giudice ha compensato le stesse “stante la mancanza di domande formulate in via principale nei confronti della predetta società”
e tuttavia le avrebbe dovute addossare alla secondo il CP_1 principio della soccombenza in quanto la domanda subordinata di pag. 14/16 condanna (anche) della al pagamento delle differenze CP_2 retributive era stata espressamente rigettata nel merito.
Ne consegue che la sentenza va riformata sul punto con condanna della al pagamento delle spese di lite di primo grado in CP_1 favore della nella misura di euro 3.809,00 Controparte_2
(secondo i parametri forensi vigenti all'epoca, calcolati ai minimi, valore indeterminabile complessità bassa in considerazione della misura ridotta -quanto alla necessità di replicare alle minori richieste di cui al ricorso- delle difese spiegate dalla
, con solo presenza alle attività di istruttoria orale, sena CP_2 richieste istruttorie proprie).
In ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto del rigetto dell'appello principale (coinvolgente sia la posizione della sia quella della e CP_1 CP_2 dell'accoglimento parziale dei due appelli incidentali, la va condanna alla refusione Parte_1 delle spese in favore di ambedue la appellate principali, mentre tra la e la le spese vanno compensate in CP_1 CP_2 considerazione della sostanziale soccombenza reciproca (tale essendo il rigetto del secondo motivo dell'appello incidentale della relativo al punto delle conclusioni rivolto anche CP_1 alla ed il rigetto del motivo di appello della CP_2 CP_2
in ordine alla mancata estromissione dal giudizio di primo
[...] grado).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale, in parziale accoglimento degli appelli incidentali spiegati da e dalla in parziale riforma Controparte_1 Controparte_2 della sentenza di primo grado, che per il resto conferma,
pag. 15/16 1)dichiara che tra la e Controparte_3 si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato Controparte_1 sin dal mese di novembre 2018 e, per l'effetto, ordina alla la riammissione in servizio di Parte_1 con condanna al risarcimento del danno in favore Controparte_1 della stessa commisurato alle retribuzioni maturate dall'1.6.2020
e fino all'effettiva riammissione, oltre interessi e rivalutazione dalle singole maturazioni al saldo;
2)condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore della quantificate in euro 3.809,00 oltre Controparte_2 iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione;
condanna la al Controparte_3 pagamento delle spese del presente grado in favore delle appellate, liquidate -per ciascuna- in euro 4.496,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% ed euro 388,50 per spese, con distrazione quanto al procuratore della;
CP_1 compensa le spese di lite del presente grado tra e Controparte_1 la Controparte_2
Dà atto, con riguardo alle contrapposte impugnazioni, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 13.2.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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