Art. 3.
Le lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , modificato dall' articolo 2 della legge 16 ottobre 1973, n. 676 , sono sostituite dalle seguenti:
"a) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi aventi una stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate;
b) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate destinati all'esercizio della pesca oltre gli stretti".
Le lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , modificato dall' articolo 2 della legge 16 ottobre 1973, n. 676 , sono sostituite dalle seguenti:
"a) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi aventi una stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate;
b) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate destinati all'esercizio della pesca oltre gli stretti".