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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15382 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa TA ZI Presidente
- Dott.ssa NA AL Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49982 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- ( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Catalfamo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- ( , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Scopelliti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 21.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che aveva Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario con il sig. in Roma, in Controparte_1 data 03.07.1999 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1999, atto n. 00668, parte 2, serie A03), e che dalla loro unione erano nati i figli (05/10/2002), maggiorenne, e (13/03/2008); che, con decreto di Per_1 Per_2 omologazione n. cronol. 9235/2022 del 12/05/2022 il Tribunale di Roma aveva recepito l'accordo rassegnato dalle parti nel quale veniva previsto che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento, il figlio minore Per_2 sarebbe stato affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la madre alla quale veniva assegnata la casa coniugale, sita in Roma alla Via Galvani 27, veniva previsto un contributo paterno per il mantenimento di entrambi i figli, e di Per_1 Per_2 complessivi € 500 mensili (€ 250 ciascuno), oltre la metà delle spese straordinarie. 2
Decorsi i termini di legge, parte ricorrente, in parziale modifica degli accordi assunti in sede di separazione, rilevato che pendeva un procedimento penale (n. 2024/005220 RG notizie di reato - n. 2024/013558 RG GIP) a carico del marito (con richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'art. 572 commi 1 e 2 e art. 94 comma 1 cp), per condotte poste in essere dal nei confronti di moglie e dei figli, e che il marito era CP_1 risultato dipendente da sostanze stupefacenti e alcool, chiedeva fosse disposto l'affido esclusivo del figlio minore e il suo collocamento presso di sé, ferme le Per_2 restanti statuizioni.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alla domanda di divorzio, CP_1 contestava le avverse prospettazioni rappresentando altresì che, nelle more del procedimento, il figlio maggiorenne aveva trovato una occupazione lavorativa Per_1
(seppur a tempo determinato) presso Poste Italiane SpA, percependo uno stipendio mensile di circa € 1500. Chiedeva pertanto la conferma dell'affido condiviso del figlio e un contributo per il suo mantenimento di € 250 mensili, nulla per il figlio Per_2 maggiorenne attesa la sua raggiunta autosufficienza economica. Per_1
All'udienza di prima comparizione del 21.10.2025 le parti, dopo ampia discussione, rappresentavano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma in data 03/07/1999 (trascritto nel Registro dell'Ufficio dello Stato Civile di Roma dell'anno 1999, Atto 00668, Parte 2, Serie A03);
- affido esclusivo del figlio minore quasi maggiorenne, alla madre;
- il padre Per_2 sta seguendo il percorso di disintossicazione presso l'ASL;
- la frequentazione padre figlio rimessa agli accordi diretti tra le parti;
- revoca assegno di mantenimento per il figlio di € 250 mensili;
il padre Per_1 tuttavia si impegna, se il figlio dovesse perdere l'attuale posto di lavoro o non dovesse essere riconfermato, a corrispondere nuovamente la somma di € 250 direttamente al figlio, oltre rivalutazione ISTAT;
- pagamento di € 250 per il figlio oltre rivalutazione ISTAT;
Per_2
- 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli”.
A questo punto il Giudice Delegato, letti gli atti e l'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Osserva il Collegio
Vista la documentazione prodotta dalle parti e l'accordo raggiunto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla data della pronuncia del decreto di omologazione n. cronol. 9235/2022 del
12/05/2022 del Tribunale di Roma. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorrendo una delle ipotesi previste 3
dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Il Collegio ritiene l'equità e la congruità delle condizioni concordate, su cui si provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado iscritto al n. RGAC 49982/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni diversa domanda, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Roma, in data 03.07.1999 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1999, atto n. 00668, parte 2, serie A03) tra
( ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
( , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (1999, atto n. 00668, parte 2, serie A03);
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 21.10.2025, riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
22.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
NA AL TA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa TA ZI Presidente
- Dott.ssa NA AL Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49982 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- ( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Catalfamo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- ( , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Scopelliti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 21.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che aveva Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario con il sig. in Roma, in Controparte_1 data 03.07.1999 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1999, atto n. 00668, parte 2, serie A03), e che dalla loro unione erano nati i figli (05/10/2002), maggiorenne, e (13/03/2008); che, con decreto di Per_1 Per_2 omologazione n. cronol. 9235/2022 del 12/05/2022 il Tribunale di Roma aveva recepito l'accordo rassegnato dalle parti nel quale veniva previsto che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento, il figlio minore Per_2 sarebbe stato affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la madre alla quale veniva assegnata la casa coniugale, sita in Roma alla Via Galvani 27, veniva previsto un contributo paterno per il mantenimento di entrambi i figli, e di Per_1 Per_2 complessivi € 500 mensili (€ 250 ciascuno), oltre la metà delle spese straordinarie. 2
Decorsi i termini di legge, parte ricorrente, in parziale modifica degli accordi assunti in sede di separazione, rilevato che pendeva un procedimento penale (n. 2024/005220 RG notizie di reato - n. 2024/013558 RG GIP) a carico del marito (con richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'art. 572 commi 1 e 2 e art. 94 comma 1 cp), per condotte poste in essere dal nei confronti di moglie e dei figli, e che il marito era CP_1 risultato dipendente da sostanze stupefacenti e alcool, chiedeva fosse disposto l'affido esclusivo del figlio minore e il suo collocamento presso di sé, ferme le Per_2 restanti statuizioni.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alla domanda di divorzio, CP_1 contestava le avverse prospettazioni rappresentando altresì che, nelle more del procedimento, il figlio maggiorenne aveva trovato una occupazione lavorativa Per_1
(seppur a tempo determinato) presso Poste Italiane SpA, percependo uno stipendio mensile di circa € 1500. Chiedeva pertanto la conferma dell'affido condiviso del figlio e un contributo per il suo mantenimento di € 250 mensili, nulla per il figlio Per_2 maggiorenne attesa la sua raggiunta autosufficienza economica. Per_1
All'udienza di prima comparizione del 21.10.2025 le parti, dopo ampia discussione, rappresentavano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma in data 03/07/1999 (trascritto nel Registro dell'Ufficio dello Stato Civile di Roma dell'anno 1999, Atto 00668, Parte 2, Serie A03);
- affido esclusivo del figlio minore quasi maggiorenne, alla madre;
- il padre Per_2 sta seguendo il percorso di disintossicazione presso l'ASL;
- la frequentazione padre figlio rimessa agli accordi diretti tra le parti;
- revoca assegno di mantenimento per il figlio di € 250 mensili;
il padre Per_1 tuttavia si impegna, se il figlio dovesse perdere l'attuale posto di lavoro o non dovesse essere riconfermato, a corrispondere nuovamente la somma di € 250 direttamente al figlio, oltre rivalutazione ISTAT;
- pagamento di € 250 per il figlio oltre rivalutazione ISTAT;
Per_2
- 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli”.
A questo punto il Giudice Delegato, letti gli atti e l'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Osserva il Collegio
Vista la documentazione prodotta dalle parti e l'accordo raggiunto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla data della pronuncia del decreto di omologazione n. cronol. 9235/2022 del
12/05/2022 del Tribunale di Roma. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorrendo una delle ipotesi previste 3
dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Il Collegio ritiene l'equità e la congruità delle condizioni concordate, su cui si provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado iscritto al n. RGAC 49982/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni diversa domanda, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Roma, in data 03.07.1999 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1999, atto n. 00668, parte 2, serie A03) tra
( ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
( , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (1999, atto n. 00668, parte 2, serie A03);
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 21.10.2025, riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
22.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
NA AL TA ZI