Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 8 1 B IN02 8 4 3/0 1 4 I 2 D L E D A T 2 EPUBBLICA ITALIA 4 S 6 O . R P R . P M . I D U A B D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . E Oggetto b T a t N Espreprinzione p-u. E 2 S 2 SEZIONE PRIMA CIVILE . E Indesite - Natur t r a del sudo - Jestination continjan- froidearen Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 6042/99 Dott. Giovanni VERUCCI Presidente 8002/99 Dott. Mario ADAMO Consigliere 5901 Cron. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI १०९ Rep. Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere Ud. 14/12/2000 Dott. Stefano BENINI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E N TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 3000 US FF, US IR, elettivamente 127 FEB. 2001- domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 45, presso l'avvocato IL CANCELLIERE MARZANO M. S., rappresentati e difesi dall'avvocato PICCIOTTI GUIDO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti
contro
COMUNE DI CAPOSELE;
- intimato e sul 2° ricorso n° 08002/99 proposto da: 3000 COMUNE DI CAPOSELE, in persona del Sindaco pro tempore, ANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENRICO TAZZOLI 2,2000 2405 ANNALISA, rappresentato e presso l'avvocato PUCILLO CG073647 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE difeso dall'avvocato TECCE GIACINTO, giusta procura a Richiest copia esecutiva dal Sig. un lepore margine del controricorso e ricorso incidentale;
Team th per giritti. 8 GIU. 2001 controricorrente e ricorrente incidentale - il IL CANCELLIERE
contro
LIRE 2000 US FF, US IR;
CANCELLER - intimati avverso la sentenza n. 514/98 della Corte d'Appello di BE143964 NAPOLI, depositata il 09/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica BE143965 udienza del 14/12/2000 dal Consigliere Dott. Stefano BE143969 BENINI: udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore BE143970 Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del AT981887 LIRE 10000 ricorso incidentale. CANCELLERIA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 4.11.1994, Rus- AT981888 somanno FA ed RA convenivano in giudizio da- LIRE 10000 vanti al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi il Comune CANCELLERIA di Caposele, chiedendo l'indennità, ed il risarcimento del danno per i periodi di occupazione legittima e il- AT981883 legittima e per la perdita di proprietà di un fondo in LIRE 10000 contrada Duomo di Caposele, fraz. Materdomini, trasfor- CANCELLERIA mato per insediamenti provvisori di natura abitativa e servizi comuni. AT981890 2 Avverso la sentenza di primo grado, che nella con- tumacia dell'amministrazione convenuta, condannava il Comune al pagamento di L. 13.000.000 a titolo di inden- nità di occupazione legittima, e di L. 273.000.000 per l'occupazione illegittima e la perdita della proprietà, si appellavano in via principale il Comune di Caposele, e in via incidentale i SS. Con sentenza depositata il 14.11.1995, la Corte d'Appello di Napoli, valutato il fondo, di natura edi- ficabile, in L. 30.000 al mq., e applicando l'art. 5 bis, comma 7 bis, 1. 8.8.1992 n. 359, condannava il Co- mune di Caposele al pagamento della somma complessiva di L. 189.204.000 oltre accessori. Ricorrono per Cassazione SS FA ed El- vira affidandosi a due motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso il Comune di Caposele, che a sua volta propone ricorso incidentale fondato su un mo- tivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente disporsi la riunione dei pro- cedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza. Con il primo motivo di ricorso, SS FA ed RA, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 65, 1. 23.12.1966 n. 662, dei prin- 3 cipi generali in materia di ius superveniens, violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 5 bis, comma 7 bis, 1. 8.8.1992 n. 359, mancata, insufficiente ○ contrad- dittoria motivazione su punto decisivo, censura la sen- tenza impugnata, in primo luogo, per non aver informato la liquidazione del danno alle norme di diritto comune, essendosi in presenza di occupazione illegittima, non supportata da dichiarazione di pubblica utilità, in se- condo luogo, per non aver tenuto conto della circostan- za, pacifica in causa, della destinazione agricola del- il che esclude possano applicarsi le norme SO-le aree, pra citate, riguardanti le sole aree edificate. Con il secondo motivo di ricorso, i SS, in subordinata, denunciando difetto di motivazione, via mancato esame di punto decisivo, omessa o insufficiente valutazione derivante da erroneo accertamento, censura la sentenza impugnata per aver liquidato il valore del fondo senza tener conto di una stima corrente dei ter- reni agricoli della zona tra un minimo di L. 40.000 e un massimo di L. 80.000 al mq., anche tenendo conto dell'esistenza di un famoso santuario nella zona: e l'accertamento del valore del suolo non sposta la com- petenza del "giudice in composizione ordinaria, laddove nel concorso dell'indennizzo per l'occupazione legitti- ma e del risarcimento per l'occupazione illegittima 4 per l'evento ablativo non si apre comunque uno spazio alla competenza del giudice specializzato sulla prima pronuncia". Con il ricorso incidentale, il Comune di Caposele, condizionatamente all'accoglimento del ricorso princi- pale, lamenta difetto di violazione su punto decisivo, l'eccessività della valutazione compiutasignificando dalla Corte d'appello, quando il valore medio dei ter- reni si aggirava intorno a L. 20.000 al mq., anche per la scorrettezza della rivalutazione operata dal giudi- ce, attraverso l'impiego degli indici Istat. Il primo motivo del ricorso principale si palesa inammissibile nella parte in cui pretende che il danno per l'occupazione appropriativa dovesse essere liquida- to a valore pieno, per la mancanza di dichiarazione di pubblica utilità. I motivi del ricorso per cassazione debbono inve- stire, a pena di inammissibilità, statuizioni e que- stioni che abbiano formato oggetto del giudizio di me- rito, restando escluso che in sede di legittimità pos- sano essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non com- piuti, perché non richiesti, in sede di merito (Cass. 19.11.1996, n. 10111; 19.5.1998, n. 4985) in partico- lare nella fattispecie in cui si assuma, per la prima 5 volta nel giudizio di cassazione, la natura permanente dell'illecito costituito dall'occupazione, per l'assen- za di una dichiarazione di pubblica utilità, ○ per la sua sopravvenuta inefficacia (Cass. 7.9.1999, n. 9473). Nella specie si assume, per la prima volta, l'assenza di una dichiarazione di pubblica utilità, al fine di sostenere l'erroneità del risarcimento regola- mentato ai sensi dell'art. 5 bis, comma 7 bis, 1. 359/92: il motivo induce un nuovo tema di discussione e di indagine. Il motivo è infondato nella parte in cui pretende, ora, di dedurre l'inapplicabilità della norma citata per la destinazione agricola del fondo. Sul punto deve ritenersi intervenuto un accertamento di fatto del giu- dice di merito, il quale afferma che l'edificabilità di fatto del suolo "non è assolutamente contestata", e su tale base accerta il valore dell'immobile; peraltro, la destinazione agricola del fondo non idonea ad in- fluenzare l'adozione dei parametri cui l'art. 5 bis commisura l'indennità di esproprio e la liquidazione del danno da occupazione appropriativa, dovendo farsi riferimento unicamente, nella logica della summa divi- sio dei suoli tra edificatori e agricoli, alla loro na- tura, risultante dall'esistenza, o meno, delle possibi- lità legali ed effettive di edificazione (Cass. 6 1.3.1999, n. 1699; 1.4.1992, n. 3930; 22.11.1990, n. 11279; 15.11.1990, n. 11040; 14.4.1989, n. 1797). Anche il secondo motivo è infondato. Riguardo alla pretesa sottovalutazione del suolo espropriato, va osservato come non possa darsi rilievo a quella obiezione, attesa la sua genericità. La valu- tazione del giudice di merito appare logica e coerente, sottoponendo a verifica il procedimento valutativo ope- rato in primo grado, e rettificandolo anche in relazio- ne ad ulteriore parametro comparativo risultante agli atti. La contestazione dei ricorrenti non indica neppu- re le possibili fonti di una diversa stima del fondo, sicché sembra che la doglianza esprima semplicemente una valutazione soggettiva, che la parte pretende di sostituire a quella del giudice. Non è dato di compren- dere poi le ragioni della preoccupazione dei ricorrenti circa la competenza riguardo alla auspicata ridetermi- nazione delle indennità: l'infondatezza della doglian- za, comunque, rende ininfluente la questione, sulla quale peraltro non risulta siano state mosse contesta- zioni nei precedenti gradi di giudizio. Il rigetto del ricorso comporta l'assorbimento del ricorso incidentale espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale, precisandosi, peraltro, che la condanna al pagamento della somma de- 7 terminata dal giudice di merito, va considerata al net- to delle somme già versate allo stesso titolo dal sog- getto obbligato (Cass. 19.9.2000, n. 12408). Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale. di£.
3.625.300 Condanna parte ricorrente alle spese, Vivi comprese L.
3.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 14.12.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Verucci Stefano Benini ели ست Stefnt 27 FEB. 2001 DEPOSITATA IN CANCELLE IL CANCELLIERE AR NuAR блого Oggi, IL CANCELLIERE Marja Di Ap o 4. 2 brie 2 7 A - 0 200 M 1 I - 6 O D 2 R G L O A E A E NA L T T D T L S 2 versato S. A 0 O O 4 R 0 TA 6 B T P .0 . N N ta DEL P M 0 . A I E P a 5 U . d 2 D Q A UFFICIO in 3 N D B ) . I l i to i O C r l 5 z e E P ia i a t istra O v P T iz a . 19 T I d b N L N iu a g E E C t n. 2 e S C 2 R E E 2 l i U n . b l a a D s Q s a . n .s p . RA o lire p D (Dr. K ( s e R TRA 8 E L L E D