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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 12/11/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 978/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 978/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elett.te dom.to in CORSO FRANCIA 34, TORINO, presso lo studio dell'avv.
ET GI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elett.te dom.to in STRADA LARZEY - ENTREVES, 19/B COURMAYEUR, presso lo studio dell'avv. LUMICISI STEFANIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
e nei confronti di
) Controparte_2 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in data 19/06/2025 a così precisato Parte_1
le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Aosta, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa e respinta,
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1 - Sulla scorta dell'esito dell'esperita C.T.U., accertato il minor valore delle opere eseguite dalla accogliere l'esperita opposizione e, per l'effetto, Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 238/2022 poichè infondato, ingiusto ed illegittimo, dichiarando tenuto il Condominio opponente a corrispondere alla Controparte_1
la minor somma di € 3.917,33 I.V.A compresa;
[...]
- Quanto alla terza chiamata, accertato il minor valore delle opere eseguite dalla
[...]
dichiarare che la quale ex Controparte_1 Controparte_2
Amministratrice del Condominio opponente, abbia illegittimamente impegnato il ei confronti della convenuta opposta e, per l'effetto, condannare Parte_1
la a manlevare il attore dal pagamento di tutte le Controparte_2 Parte_1
somme che sarà tenuta a pagare alla in eccesso rispetto al Controparte_1 computo metrico estimativo redatto dal Geom. e dall'Arch. ; CP_3 CP_4
- Condannare in via equitativa e secondo il libero apprezzamento del Tribunale la
[...]
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati al Controparte_2
in ragione delle proprie inadempienze e/o irregolarità. Controparte_5
-IN OGNI CASO
Con vittoria di spese del presente giudizio.”.
Con note scritte depositate in data 19/06/2025 ha così precisato Controparte_1
le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo G.U., ogni diversa e contraria istanza respinta,
In via istruttoria
• Ammettere le istanze istruttorie dedotte con le memorie ex art. 183, 6° c., n. 2 e 3 cpc, con esclusione di quelle già ammesse ed espletate;
• Disporre la chiamata a chiarimenti del CTU ovvero disporre integrazione di perizia, affinché il CTU effettui la quantificazione del costo complessivo dell'opera non già facendo riferimento al prezziario regionale (che, non era indicato in quesito, né è idoneo allo scopo), bensì facendo riferimento ai prezzi unitari indicati dall'impresa che sulla base degli Controparte_1 stessi ha ritenuto conveniente eseguire l'opera
Nel merito
In via principale
- Respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare pienamente il decreto ingiuntivo opposto;
In subordine
2 - Per il denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuto e condannare il , in persona dell'Amministatore p.t., a corrispondere alla soc. Parte_1 [...] in persona del l.r.p.t., la somma di € 15.053,81, ossia la somma risultante Controparte_1
ancora dovuta a seguito degli acconti già corrisposti (€ 48.730,00 pari al corrispettivo complessivo delle opere dedotti gli acconti già corrisposti pari a complessivi € 33.676,19 (€
11550 + 22126,19) o quella veriore ritenuta di giustizia, oltre interessi dall'emissione della fattura n. 38/2021 al saldo da calcolarsi al tasso legale sino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e successivamente al tasso ex art. 1284, 4 c. c.c.;
In estremo subordine
- Per il denegato e non creduto caso in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere inefficace in tutto o solo nella parte relativa all'approvazione del corrispettivo preventivato il contratto di appalto intercorso tra e il , in persona Controparte_1 Parte_1 dell'Amministratore p.t., dichiarare tenuta e condannare, ai sensi dell'art. 1398 c.c., la soc.
corrente in Pre St Didier, P.zza Vittorio Emanuele II n. 6, p.iva Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., a rifondere alla i danni derivanti P.IVA_3 Controparte_1
dal legittimo affidamento che questa ha fatto in buona fede sulla pienezza dei poteri in capo alla predetta nei confronti del Condominio, danni che si quantificano € 15.053,81 ossia la somma risultante ancora dovuta a seguito degli acconti già corrisposti (€ 48.730,00 pari al corrispettivo complessivo delle opere dedotti gli acconti già corrisposti pari a complessivi €
33.676,19 (€ 11550 + 22126,19) o quella veriore ritenuta di giustizia, oltre interessi e dall'emissione della fattura n. 38/2021 al saldo da calcolarsi al tasso legale sino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e successivamente al tasso ex art. 1284, 4 c. c.c. e oltre alle spese legali della fase monitoria.
In ogni caso
Con vittoria di spese di lite, ivi incluso il rimborso forfettario, oneri di eventuale CTU e CTP e oneri di legge inclusi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 238 emesso in data 07/07/2022 dal Tribunale di Aosta, che aveva ingiunto al il pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 37.180,00 oltre interessi e spese di lite, quale saldo del corrispettivo dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del muro di contenimento.
Con l'opposizione deduceva di non avere mai deliberato Parte_1
l'affidamento a dei lavori di messa in sicurezza e di rifacimento Controparte_1
3 del muro e di non avere mai approvato il preventivo di cui al computo del 10/05/2021 (doc. 1 del fascicolo monitorio di parte opposta) né l'ulteriore somma di € 9.163,00 oltre I.V.A. chiesta dalla controparte quale costo dei lavori in aggiunta “comunicati dall'Impresa al Condominio con email del 14/7/2021” (p. 2 del ricorso monitorio). Osservava poi che neppure potesse evincersi dalla documentazione in atti l'approvazione del prezzo da parte dell'amministratrice e ne contestava l'ammontare di totali € 44.300,00 oltre I.v.a. (di Controparte_2
questo importo € 10.500,00 oltre I.v.a. era stato pagato in acconto il 15/09/2021 dall'allora amministratrice sulla base della fattura n. 22 del 10/07/2021), ritenendolo eccessivo rispetto al minore valore delle opere, calcolato dal geom. e dell'arch. in € 30.614,72 oltre CP_3 CP_4
I.V.A. (v. doc. 7 di parte opponente).
L'opponente chiedeva quindi: i) l'estensione del contraddittorio a Controparte_2
soggetto che, quale amministratore di condominio, avrebbe, secondo la prospettazione di cui al ricorso monitorio, incaricato dell'esecuzione dei lavori;
ii) in Controparte_1
via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con riduzione del quantum ancora dovuto all'opposta in ragione del minore valore delle opere eseguite e la condanna di CP_2
al risarcimento del danno cagionato dalle sue inadempienze;
iii) in via subordinata, la
[...]
condanna di a manlevare il dal pagamento della Controparte_2 Parte_1 somma in eccesso rispetto a valore delle opere calcolato dal geom. e dell'arch. . CP_3 CP_4
si costituiva in data 04/03/2023 ribadendo quanto esposto nel Controparte_6
ricorso monitorio osservando che “ si è sempre mossa con la Controparte_7
piena approvazione della Sig.ra , con la quale si è legittimamente intefacciata, facendo CP_2
pieno affidamento sulla sua persona e sulla sua qualifica di rappresentanze e mandataria del
”. Evidenziava, in generale, che “appare poco credibile che l'Amministratrice del Parte_1 condominio abbia incaricato l'impresa dell'esecuzione di un'opera di tale portata senza essere stata previamente o almeno successivamente autorizzata”. Riteneva il coinvolgimento del
Condominio risultante dall'email del 14/07/2021, con cui , rispondendo alla Controparte_2
comunicazione dell'arch. circa la modifica alla tipologia costruttiva del muro e Per_1 conseguente maggiorazione del costo delle opere affermava “… io ho inviato e condiviso con i miei condomini il computo metrico e il preventivo da ormai quasi due mesi e a lavori iniziati
(e faticosamente) mi trovo a dover comunicare che la spesa aumenta di circa € 10.000,00...”
(doc. 2 di parte opposta), e dalla condotta del , che non eccepisce l'inefficacia del Parte_1
contratto stipulato in suo nome e ha pagato l'acconto di cui alla fattura n. 22/2021, anche tenuto conto che i condomini hanno visto l'esecuzione dei lavori, così ingenerando in parte opposta
“il convincimento che l'Amministratrice fosse pienamente titolata”.
4 produceva al doc. 9 il bonifico compiuto dal Controparte_6 Parte_1
in data 19/12/2022 avente ad oggetto l'importo di € 22.126,19 e, in subordine al
[...] rigetto dell'altrui opposizione, chiedeva la condanna del al pagamento “di € Parte_1
15.053,81, ossia la somma risultante ancora dovuta a seguito degli acconti già corrisposti (€
48.730,00 pari al corrispettivo complessivo delle opere dedotti gli acconti già corrisposti pari
a complessivi € 33.676,19 (€ 11550 + 22126,19) o quella veriore ritenuta di giustizia”; in via di ulteriore subordine, la condanna, ai sensi dell'art. 1398 c.c., “a Controparte_2 rifondere a “ danni derivanti dal legittimo affidamento che questa ha Controparte_1
fatto in buona fede sulla pienezza dei poteri in capo alla predetta nei confronti del Condominio, danni che si quantificano € 15.053,81 ossia la somma risultante ancora dovuta a seguito degli acconti già corrisposti (€ 48.730,00 pari al corrispettivo complessivo delle opere dedotti gli acconti già corrisposti pari a complessivi € 33.676,19 (€ 11550 + 22126,19) o quella veriore ritenuta di giustizia”.
All'esito dell'udienza del 16/05/2023 il giudice dichiarava la contumacia di
[...]
differiva la prima udienza al 21/11/2023 onde consentire la notifica Controparte_2
a della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_2 [...]
con riferimento alla domanda trasversale da quest'ultima formulata nei Controparte_1
confronti di con provvedimento del 22/11/2023 erano CP_2 Controparte_2
concessi alle parti i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
Il presente fascicolo veniva assegnato a questo Giudice a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo.
Con provvedimento del 14/06/2024 era ammessa la prova orale chiesta dalle parti limitatamente ai capitoli ivi indicati e disposta CTU sul seguente quesito: “quantifichi il CTU il costo complessivo delle opere descritte nel computo metrico (doc. 1 di parte opposta) e nell'e-mail del 14.07.2021 (doc. 3 di parte opposta), specificando anche il costo delle opere indicate nella fattura a saldo n. 38/2021 (doc. 4 di parte opposta)”.
In data 05/01/2025 il CTU ing. depositava la relazione peritale;
con provvedimento Persona_2 del 03/05/2025 veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'esito di tale udienza la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 22/06/2025, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 1. Va preliminarmente osservato che è pacifico che ha Controparte_1 eseguito la messa in sicurezza e il rifacimento del muro per cui è causa (v. in particolare, p. 5 della comparsa conclusionale di . Ciò che parte opponente Parte_1 contesta è il quantum del corrispettivo preteso dall'opposta, corrispettivo calcolato sommando gli importi risultanti dal computo metrico del 10/05/2021 (doc. 1 del fascicolo monitorio di parte opposta) e dall'email del 14/07/2021 proveniente dall'opposta (v. doc. 3 del fascicolo monitorio di parte opposta); quindi disposto a pagare i lavori Parte_1 eseguiti, sia pure non al prezzo preteso dalla controparte.
2. Ciò posto, si osserva che «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; Cass. 826 del 2015; Cass. n. 9351 del 2007), principio che governa anche il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dove il creditore assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione, anche di carattere generico, da parte dell'opponente in ordine all'effettività e consistenza delle prestazioni eseguite (Cass. n. 230 del 2016; conf. Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 3341 del
2009). E, pertanto, «nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con
l'opposizione ex art. 645 c.p.c., nel quale, attesane la natura di ordinario giudizio di cognizione, il creditore in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa assume la veste sostanziale di attore
e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite ovvero all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste, circostanze la cui valutazione è, poi, rimessa al libero apprezzamento del giudice»
(ex pluribus, Cass. 30 luglio 2004 n. 14556; Cass. 15 febbraio 2010 n. 3463; Cass. civ., sez. III,
27/11/2023, n. 32933, che richiama Cass. Sez. Un., 27/12/2010, n. 26128).
Era dunque onere di dimostrare il credito fatto valere nei Controparte_1
confronti del tale prova riguarda anche la sussistenza del potere Parte_1
rappresentativo in capo a (cfr. Cass. civ., Sez. U, 03/06/2015, n. 11377), in Controparte_2
mancanza del quale il contratto stipulato dall'amministratore non è opponibile al Parte_1
Il potere dell'amministratore di affidare i lavori di manutenzione straordinaria oggetto di causa
è infatti condizionato all'esistenza di una deliberazione assembleare, in mancanza della quale
6 l'iniziativa contrattuale dell'amministratore non determina l'insorgenza di obbligazioni in capo ai condomini, giacché i poteri dell'amministratore del condominio e dell'assemblea sono delineati dagli artt. 1130 e 1335 c.c., che limitano le attribuzioni del primo all'ordinaria amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria;
né il terzo può invocare l'eventuale carattere urgente della prestazione commissionatagli dall'amministratore, valendo tale presupposto a fondare, ex art. 1135, u.c.,
c.c., il diritto dell'amministratore al rimborso delle spese nell'ambito interno al rapporto di mandato (cfr., Cass. civ., Sez. 6 - 2, 17/08/2017, n. 20136).
Nel caso di specie, non può dirsi provato l'ammontare del credito azionato nei confronti di
Si osserva in particolare che la consegna nelle mani di del doc. Parte_1 Controparte_2
1 del fascicolo monitorio di parte opposta non prova di per sé l'esistenza di una deliberazione assembleare, così come non è a tal fine rilevante l'inizio dei lavori su richiesta dell'amministratrice (v. dichiarazioni di e ); del Testimone_1 Tes_2 pari, non prova la volontà dell'assemblea condominiale l'email del 14/07/2021 proveniente da
(doc. 2 di parte opposta) né con riferimento ai lavori di cui al doc. 1 sopra Controparte_2
citato né comunque con riguardo ai lavori “in aggiunta”, rispetto ai quali, anzi, detta conversazione dimostra che, almeno fino al 14/07/2021, non vi era stata alcuna approvazione
(circostanza che peraltro trova conferma nell'email riguardante la richiesta “di rivedere il preventivo al fine dell'approvazione da parte del condominio della variazione di importo”, v. doc. 5 di parte opposta). Se infatti nel computo del 10/05/2021 il muro era previsto in pietrame e malta, l'email del 14/07/2021 riguarda il prezzo offerto dall'impresa per la diversa realizzazione del muro in cemento armato con fondazione maggiormente dimensionata e altre opere, non identificabili con quelle oggetto dell'originario computo (v. anche doc. 4 di parte opposta). Né infine può ravvisarsi nella mera esecuzione dei lavori – e conseguente conoscenza da parte dei condomini che eventualmente vi abbiano assistito – una manifestazione univoca di volontà dell'assemblea di fare proprie le condizioni di cui ai docc. 1 e 3 di parte opposta, ivi comprese, pertanto, le opere dell'email del 14/07/2021. A siffatta carenza probatoria neppure potrebbe supplirsi con l'ammissione delle prove orali non ammesse con il provvedimento del
14/06/2025, stante l'irrilevanza di detti capitoli al fine di provare la volontà condominiale di approvare i prezzi applicati dall'opposta per tutte le opere eseguite.
Ne consegue che il prezzo applicato da non è opponibile al Controparte_7
e quest'ultimo, in accoglimento dell'opposizione dallo stesso Parte_1 promossa, dovrà pagare il solo importo di € 3.917,33 I.v.a. compresa.
7 Il costo delle opere realizzate da va infatti individuato Controparte_1 nell'importo calcolato dal CTU;
tale costo è quantificato in € 34.175,93 oltre I.v.a. (€ 37.593,52
I.v.a. compresa) e quindi, considerati gli acconti già corrisposti (€ 11.550,00 + € 22.126,19 I.v.a. compresa), il dovuto ammonta a € 3.917,33 I.v.a. compresa. Quanto alla valutazione compiuta dal CTU, il costo delle opere è stato accertato sulla base del prezziario regionale approvato con
DGR 758 del 28/06/2021 e si condivide l'operato del CTU – chiamato a valutare il costo delle opere eseguite, a prescindere dalla quantificazione operata da parte opposta e nella specie contestata dall'opponente –, tenuta in particolare conto la riferibilità del prezziario regionale al territorio della Valle d'Aosta e l'applicazione dei parametri correttivi ivi previsti. Il CTU ha al riguardo preso posizione in ordine alle osservazioni del CTP di parte opposta, come di seguito riportato: “Lo scrivente CTU ritiene che per la stima del valore economico anche delle opere private un progettista può tranquillamente usare i prezzari regionali vigenti relativi alle opere pubbliche, che ogni regione rende disponibili online con cadenza annuale, od anche utilizzare dei prezzari per lavori privati specifici per le ristrutturazioni edili che in alcune regioni vengono pubblicati con cadenza annuale ma che non sono pubblicati dalla regione Valle
d'Aosta. Le descrizioni delle lavorazioni presenti nel computo metrico (doc. 1 di parte opposta) inoltre, ad eccezione delle sole tre voci che non trovano riscontro sul prezziario regionale vigente nel 2021 (le due voci a corpo di “ALLESTIMENTO CANTIERE” e “ONERI PER LA
SICUREZZA” e la voce a misura 002 “rimozione di pavimentazione in asfalto o pietra”), coincidono perfettamente con le descrizioni delle corrispondenti voci dell'elenco prezzi regionale approvato con DGR 758 del 28/06/2021, a riprova del fatto che chi ha redatto tale computo metrico (doc. 1 di parte opposta) ha chiaramente fatto riferimento, per la descrizione delle lavorazioni elementari da porre in atto nel cantiere in esame, a tale elenco prezzi. Pertanto lo scrivente CTU ritiene che il solo modo possibile per formulare la risposta al quesito postogli dal Giudice, sia per la quantificazione del costo complessivo delle opere descritte nel computo metrico (doc. 1 di parte opposta), sia per la quantificazione del costo complessivo delle opere descritte nell'email del 14/07/2021 (doc. 3 di parte opposta), consista nel procedere come di fatto si è proceduto nella presente relazione, ovvero nell'associare, per le varie lavorazioni costituenti le opere descritte nei due documenti, alle quantità di tali lavorazioni (non contestate del CTP ma anzi dallo stesso pienamente condivise), i prezzi elementari ricavabili dal sopracitato elenco prezzi regionale approvato con DGR 758 del
28/06/2021 con i relativi parametri correttivi (le variazioni percentuali dei prezzi dovute a condizioni di esecuzione differenti dalla situazione di “normalità” del prezziario regionale) in tutte le corrispondenti lavorazioni, lasciando invece inalterati i prezzi formulati dall'Impresa
8 non aventi un riscontro nel prezziario regionale vigente”. Il CTU ha pertanto adeguatamente replicato ai rilievi critici del consulente di parte e quanto dedotto dall'opposta circa il fatto che
“l'Impresa indicasse i prezzi a cui era disponibile ad eseguire l'opera secondo la sua personale convenienza” non è rilevante ai fini della decisione.
3. In merito alla domanda proposta dal nei confronti di Parte_1
si osserva che soltanto in sede di precisazione delle conclusioni Controparte_2
l'opponente ha chiesto in via principale la manleva dell'amministratrice; trattasi dunque di domanda tardivamente proposta, che non può pertanto trovare accoglimento. Nell'atto di citazione l'opponente aveva infatti svolto nei confronti della terza chiamata la sola domanda di risarcimento danni, domanda che non è fondata, considerato che il viene Parte_1 condannato al pagamento del costo delle opere eseguite, sicché, anche a prescindere da altre considerazioni, non è ravvisabile la sussistenza di un danno risarcibile derivante dalla condotta dell'amministratrice.
4. Va poi respinta anche la domanda subordinata proposta da Controparte_7
in quanto la responsabilità del falsus procurator postula la conclusione di un contratto e
[...] nella fattispecie non vi è prova dell'accettazione da parte dell'amministratrice (a nulla rilevando, tra l'altro, un eventuale accordo dell'impresa con l'arch. del corrispettivo Per_1 proposto dall'opposta con riguardo a tutte le opere concretamente realizzate (e, quindi, anche con riguardo a quelle di cui all'email del 14/07/2021). Si osserva infatti che la consegna del computo di cui al doc. 1 di parte opposta, oggetto del cap. 5 di cui alla memoria ex art. 183, c.
6, n. 2, c.p.c. di parte opposta, né l'inizio dei lavori dimostrano infatti l'accettazione delle condizioni economiche di cui ai docc. 1 e 3 di parte opposta, circostanza che neppure è provata dalle dichiarazioni di e sul cap. 6 di cui alla Testimone_1 Tes_2 suddetta memoria, anch'esso comunque riferito a fatti precedenti il 14/07/2021, così come è precedente al 14/07/2021 la fattura di cui l'amministratrice ha pagato un acconto e che, pertanto, non poteva riferirsi ai lavori di cui all'email del 14/07/2021 (v. doc. 5 di parte opposta e quanto dichiarato da sul cap. 14 di cui alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.: “io Tes_2 sono indicato nella e-mail come mittente. L'ho scritta io l'e-mail perché rispetto al Tes_1 computo metrico il tecnico aveva cambiato la soluzione (il muro in pietra non poteva essere una soluzione adatta). Il tecnico una mattina mi ha mandato la comunicazione che avrebbe proceduto con cemento armato”). E' poi irrilevante la mancata comparizione all'interpello di in quanto i capitoli sui è stata chiamata a riferire non attengono, come Controparte_2 sopra evidenziato, al profilo in esame.
9 5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e parte opponente deve essere condannata in favore della controparte al pagamento di € 3.917,33 I.v.a. compresa. Su tale somma, trattandosi di un debito di valuta spettano gli interessi legali dal giorno della messa in mora (e quindi dal 06/04/2022, v. doc. 8 di parte opposta) al 07/06/2022
e gli interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dal 08/06/2022 al saldo, come chiesto da
[...]
. Controparte_7
6. L'esito della causa, che vede riconosciuto, sebbene in parte, il credito fatto valere con il monitorio da , giustifica la compensazione parziale delle spese Controparte_1 di lite nel rapporto tra (Cass. Parte_1 Controparte_1 civ., sez. VI - 27/08/2020, n. 17854); dette spese sono compensate nella misura di 4/5 e il a condannato nella misura del residuo 1/5, tenuto conto che la Parte_1 maggior parte delle somme dovute dal sono state da quest'ultimo pagate in parte Parte_1 prima del decreto ingiuntivo e in parte poco dopo l'instaurazione del presente giudizio, nonché dell'ammontare del credito residuo in oggi accertato. Il quinto di dette spese è liquidato come in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore da €
26.001 a € 52.000, applicando i valori medi di cui al decreto sopra citato.
Le spese di CTU, liquidate con provvedimento del 03/05/2025, sono poste a carico di ella misura di 1/5 e a carico di Parte_1 Controparte_1
per il restante 4/5.
7. Nulla sulle spese nel rapporto tra le parti costituite e Controparte_2
stante la soccombenza nei suoi confronti di
[...] Controparte_8
e la contumacia della terza chiamata.
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 238/2022 emesso in data 07/07/2022 dal Tribunale di
Aosta nei confronti di e in favore di Controparte_7 Parte_1
[...]
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
di € 1.523,2 I.v.a. compresa, oltre interessi legali dal 06/04/2022 Controparte_7 al 07/06/2022 e interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dal 08/06/2022 al saldo;
3. Respinge le domande proposte da nei confronti di Parte_1
Controparte_2 CP_2
4. Respinge la domanda di parte opposta proposta in via subordinata nei confronti di
Controparte_2
10 5. Dichiara compensate le spese di lite nel rapporto tra e Parte_1 nella misura di 4/5 e condanna Controparte_7 Parte_1
l pagamento in favore di del residuo 1/5
[...] Controparte_7 che liquida in € 1.523,2 per compenso, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
6. Pone le spese di CTU a carico di nella misura di 4/5 e Controparte_7
a carico di er il restante 1/5. Parte_1
Così deciso in Aosta, 12/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 978/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elett.te dom.to in CORSO FRANCIA 34, TORINO, presso lo studio dell'avv.
ET GI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elett.te dom.to in STRADA LARZEY - ENTREVES, 19/B COURMAYEUR, presso lo studio dell'avv. LUMICISI STEFANIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
e nei confronti di
) Controparte_2 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in data 19/06/2025 a così precisato Parte_1
le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Aosta, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa e respinta,
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1 - Sulla scorta dell'esito dell'esperita C.T.U., accertato il minor valore delle opere eseguite dalla accogliere l'esperita opposizione e, per l'effetto, Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 238/2022 poichè infondato, ingiusto ed illegittimo, dichiarando tenuto il Condominio opponente a corrispondere alla Controparte_1
la minor somma di € 3.917,33 I.V.A compresa;
[...]
- Quanto alla terza chiamata, accertato il minor valore delle opere eseguite dalla
[...]
dichiarare che la quale ex Controparte_1 Controparte_2
Amministratrice del Condominio opponente, abbia illegittimamente impegnato il ei confronti della convenuta opposta e, per l'effetto, condannare Parte_1
la a manlevare il attore dal pagamento di tutte le Controparte_2 Parte_1
somme che sarà tenuta a pagare alla in eccesso rispetto al Controparte_1 computo metrico estimativo redatto dal Geom. e dall'Arch. ; CP_3 CP_4
- Condannare in via equitativa e secondo il libero apprezzamento del Tribunale la
[...]
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati al Controparte_2
in ragione delle proprie inadempienze e/o irregolarità. Controparte_5
-IN OGNI CASO
Con vittoria di spese del presente giudizio.”.
Con note scritte depositate in data 19/06/2025 ha così precisato Controparte_1
le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo G.U., ogni diversa e contraria istanza respinta,
In via istruttoria
• Ammettere le istanze istruttorie dedotte con le memorie ex art. 183, 6° c., n. 2 e 3 cpc, con esclusione di quelle già ammesse ed espletate;
• Disporre la chiamata a chiarimenti del CTU ovvero disporre integrazione di perizia, affinché il CTU effettui la quantificazione del costo complessivo dell'opera non già facendo riferimento al prezziario regionale (che, non era indicato in quesito, né è idoneo allo scopo), bensì facendo riferimento ai prezzi unitari indicati dall'impresa che sulla base degli Controparte_1 stessi ha ritenuto conveniente eseguire l'opera
Nel merito
In via principale
- Respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare pienamente il decreto ingiuntivo opposto;
In subordine
2 - Per il denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuto e condannare il , in persona dell'Amministatore p.t., a corrispondere alla soc. Parte_1 [...] in persona del l.r.p.t., la somma di € 15.053,81, ossia la somma risultante Controparte_1
ancora dovuta a seguito degli acconti già corrisposti (€ 48.730,00 pari al corrispettivo complessivo delle opere dedotti gli acconti già corrisposti pari a complessivi € 33.676,19 (€
11550 + 22126,19) o quella veriore ritenuta di giustizia, oltre interessi dall'emissione della fattura n. 38/2021 al saldo da calcolarsi al tasso legale sino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e successivamente al tasso ex art. 1284, 4 c. c.c.;
In estremo subordine
- Per il denegato e non creduto caso in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere inefficace in tutto o solo nella parte relativa all'approvazione del corrispettivo preventivato il contratto di appalto intercorso tra e il , in persona Controparte_1 Parte_1 dell'Amministratore p.t., dichiarare tenuta e condannare, ai sensi dell'art. 1398 c.c., la soc.
corrente in Pre St Didier, P.zza Vittorio Emanuele II n. 6, p.iva Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., a rifondere alla i danni derivanti P.IVA_3 Controparte_1
dal legittimo affidamento che questa ha fatto in buona fede sulla pienezza dei poteri in capo alla predetta nei confronti del Condominio, danni che si quantificano € 15.053,81 ossia la somma risultante ancora dovuta a seguito degli acconti già corrisposti (€ 48.730,00 pari al corrispettivo complessivo delle opere dedotti gli acconti già corrisposti pari a complessivi €
33.676,19 (€ 11550 + 22126,19) o quella veriore ritenuta di giustizia, oltre interessi e dall'emissione della fattura n. 38/2021 al saldo da calcolarsi al tasso legale sino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e successivamente al tasso ex art. 1284, 4 c. c.c. e oltre alle spese legali della fase monitoria.
In ogni caso
Con vittoria di spese di lite, ivi incluso il rimborso forfettario, oneri di eventuale CTU e CTP e oneri di legge inclusi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 238 emesso in data 07/07/2022 dal Tribunale di Aosta, che aveva ingiunto al il pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 37.180,00 oltre interessi e spese di lite, quale saldo del corrispettivo dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del muro di contenimento.
Con l'opposizione deduceva di non avere mai deliberato Parte_1
l'affidamento a dei lavori di messa in sicurezza e di rifacimento Controparte_1
3 del muro e di non avere mai approvato il preventivo di cui al computo del 10/05/2021 (doc. 1 del fascicolo monitorio di parte opposta) né l'ulteriore somma di € 9.163,00 oltre I.V.A. chiesta dalla controparte quale costo dei lavori in aggiunta “comunicati dall'Impresa al Condominio con email del 14/7/2021” (p. 2 del ricorso monitorio). Osservava poi che neppure potesse evincersi dalla documentazione in atti l'approvazione del prezzo da parte dell'amministratrice e ne contestava l'ammontare di totali € 44.300,00 oltre I.v.a. (di Controparte_2
questo importo € 10.500,00 oltre I.v.a. era stato pagato in acconto il 15/09/2021 dall'allora amministratrice sulla base della fattura n. 22 del 10/07/2021), ritenendolo eccessivo rispetto al minore valore delle opere, calcolato dal geom. e dell'arch. in € 30.614,72 oltre CP_3 CP_4
I.V.A. (v. doc. 7 di parte opponente).
L'opponente chiedeva quindi: i) l'estensione del contraddittorio a Controparte_2
soggetto che, quale amministratore di condominio, avrebbe, secondo la prospettazione di cui al ricorso monitorio, incaricato dell'esecuzione dei lavori;
ii) in Controparte_1
via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con riduzione del quantum ancora dovuto all'opposta in ragione del minore valore delle opere eseguite e la condanna di CP_2
al risarcimento del danno cagionato dalle sue inadempienze;
iii) in via subordinata, la
[...]
condanna di a manlevare il dal pagamento della Controparte_2 Parte_1 somma in eccesso rispetto a valore delle opere calcolato dal geom. e dell'arch. . CP_3 CP_4
si costituiva in data 04/03/2023 ribadendo quanto esposto nel Controparte_6
ricorso monitorio osservando che “ si è sempre mossa con la Controparte_7
piena approvazione della Sig.ra , con la quale si è legittimamente intefacciata, facendo CP_2
pieno affidamento sulla sua persona e sulla sua qualifica di rappresentanze e mandataria del
”. Evidenziava, in generale, che “appare poco credibile che l'Amministratrice del Parte_1 condominio abbia incaricato l'impresa dell'esecuzione di un'opera di tale portata senza essere stata previamente o almeno successivamente autorizzata”. Riteneva il coinvolgimento del
Condominio risultante dall'email del 14/07/2021, con cui , rispondendo alla Controparte_2
comunicazione dell'arch. circa la modifica alla tipologia costruttiva del muro e Per_1 conseguente maggiorazione del costo delle opere affermava “… io ho inviato e condiviso con i miei condomini il computo metrico e il preventivo da ormai quasi due mesi e a lavori iniziati
(e faticosamente) mi trovo a dover comunicare che la spesa aumenta di circa € 10.000,00...”
(doc. 2 di parte opposta), e dalla condotta del , che non eccepisce l'inefficacia del Parte_1
contratto stipulato in suo nome e ha pagato l'acconto di cui alla fattura n. 22/2021, anche tenuto conto che i condomini hanno visto l'esecuzione dei lavori, così ingenerando in parte opposta
“il convincimento che l'Amministratrice fosse pienamente titolata”.
4 produceva al doc. 9 il bonifico compiuto dal Controparte_6 Parte_1
in data 19/12/2022 avente ad oggetto l'importo di € 22.126,19 e, in subordine al
[...] rigetto dell'altrui opposizione, chiedeva la condanna del al pagamento “di € Parte_1
15.053,81, ossia la somma risultante ancora dovuta a seguito degli acconti già corrisposti (€
48.730,00 pari al corrispettivo complessivo delle opere dedotti gli acconti già corrisposti pari
a complessivi € 33.676,19 (€ 11550 + 22126,19) o quella veriore ritenuta di giustizia”; in via di ulteriore subordine, la condanna, ai sensi dell'art. 1398 c.c., “a Controparte_2 rifondere a “ danni derivanti dal legittimo affidamento che questa ha Controparte_1
fatto in buona fede sulla pienezza dei poteri in capo alla predetta nei confronti del Condominio, danni che si quantificano € 15.053,81 ossia la somma risultante ancora dovuta a seguito degli acconti già corrisposti (€ 48.730,00 pari al corrispettivo complessivo delle opere dedotti gli acconti già corrisposti pari a complessivi € 33.676,19 (€ 11550 + 22126,19) o quella veriore ritenuta di giustizia”.
All'esito dell'udienza del 16/05/2023 il giudice dichiarava la contumacia di
[...]
differiva la prima udienza al 21/11/2023 onde consentire la notifica Controparte_2
a della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_2 [...]
con riferimento alla domanda trasversale da quest'ultima formulata nei Controparte_1
confronti di con provvedimento del 22/11/2023 erano CP_2 Controparte_2
concessi alle parti i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
Il presente fascicolo veniva assegnato a questo Giudice a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo.
Con provvedimento del 14/06/2024 era ammessa la prova orale chiesta dalle parti limitatamente ai capitoli ivi indicati e disposta CTU sul seguente quesito: “quantifichi il CTU il costo complessivo delle opere descritte nel computo metrico (doc. 1 di parte opposta) e nell'e-mail del 14.07.2021 (doc. 3 di parte opposta), specificando anche il costo delle opere indicate nella fattura a saldo n. 38/2021 (doc. 4 di parte opposta)”.
In data 05/01/2025 il CTU ing. depositava la relazione peritale;
con provvedimento Persona_2 del 03/05/2025 veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'esito di tale udienza la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 22/06/2025, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 1. Va preliminarmente osservato che è pacifico che ha Controparte_1 eseguito la messa in sicurezza e il rifacimento del muro per cui è causa (v. in particolare, p. 5 della comparsa conclusionale di . Ciò che parte opponente Parte_1 contesta è il quantum del corrispettivo preteso dall'opposta, corrispettivo calcolato sommando gli importi risultanti dal computo metrico del 10/05/2021 (doc. 1 del fascicolo monitorio di parte opposta) e dall'email del 14/07/2021 proveniente dall'opposta (v. doc. 3 del fascicolo monitorio di parte opposta); quindi disposto a pagare i lavori Parte_1 eseguiti, sia pure non al prezzo preteso dalla controparte.
2. Ciò posto, si osserva che «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; Cass. 826 del 2015; Cass. n. 9351 del 2007), principio che governa anche il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dove il creditore assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione, anche di carattere generico, da parte dell'opponente in ordine all'effettività e consistenza delle prestazioni eseguite (Cass. n. 230 del 2016; conf. Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 3341 del
2009). E, pertanto, «nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con
l'opposizione ex art. 645 c.p.c., nel quale, attesane la natura di ordinario giudizio di cognizione, il creditore in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa assume la veste sostanziale di attore
e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite ovvero all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste, circostanze la cui valutazione è, poi, rimessa al libero apprezzamento del giudice»
(ex pluribus, Cass. 30 luglio 2004 n. 14556; Cass. 15 febbraio 2010 n. 3463; Cass. civ., sez. III,
27/11/2023, n. 32933, che richiama Cass. Sez. Un., 27/12/2010, n. 26128).
Era dunque onere di dimostrare il credito fatto valere nei Controparte_1
confronti del tale prova riguarda anche la sussistenza del potere Parte_1
rappresentativo in capo a (cfr. Cass. civ., Sez. U, 03/06/2015, n. 11377), in Controparte_2
mancanza del quale il contratto stipulato dall'amministratore non è opponibile al Parte_1
Il potere dell'amministratore di affidare i lavori di manutenzione straordinaria oggetto di causa
è infatti condizionato all'esistenza di una deliberazione assembleare, in mancanza della quale
6 l'iniziativa contrattuale dell'amministratore non determina l'insorgenza di obbligazioni in capo ai condomini, giacché i poteri dell'amministratore del condominio e dell'assemblea sono delineati dagli artt. 1130 e 1335 c.c., che limitano le attribuzioni del primo all'ordinaria amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria;
né il terzo può invocare l'eventuale carattere urgente della prestazione commissionatagli dall'amministratore, valendo tale presupposto a fondare, ex art. 1135, u.c.,
c.c., il diritto dell'amministratore al rimborso delle spese nell'ambito interno al rapporto di mandato (cfr., Cass. civ., Sez. 6 - 2, 17/08/2017, n. 20136).
Nel caso di specie, non può dirsi provato l'ammontare del credito azionato nei confronti di
Si osserva in particolare che la consegna nelle mani di del doc. Parte_1 Controparte_2
1 del fascicolo monitorio di parte opposta non prova di per sé l'esistenza di una deliberazione assembleare, così come non è a tal fine rilevante l'inizio dei lavori su richiesta dell'amministratrice (v. dichiarazioni di e ); del Testimone_1 Tes_2 pari, non prova la volontà dell'assemblea condominiale l'email del 14/07/2021 proveniente da
(doc. 2 di parte opposta) né con riferimento ai lavori di cui al doc. 1 sopra Controparte_2
citato né comunque con riguardo ai lavori “in aggiunta”, rispetto ai quali, anzi, detta conversazione dimostra che, almeno fino al 14/07/2021, non vi era stata alcuna approvazione
(circostanza che peraltro trova conferma nell'email riguardante la richiesta “di rivedere il preventivo al fine dell'approvazione da parte del condominio della variazione di importo”, v. doc. 5 di parte opposta). Se infatti nel computo del 10/05/2021 il muro era previsto in pietrame e malta, l'email del 14/07/2021 riguarda il prezzo offerto dall'impresa per la diversa realizzazione del muro in cemento armato con fondazione maggiormente dimensionata e altre opere, non identificabili con quelle oggetto dell'originario computo (v. anche doc. 4 di parte opposta). Né infine può ravvisarsi nella mera esecuzione dei lavori – e conseguente conoscenza da parte dei condomini che eventualmente vi abbiano assistito – una manifestazione univoca di volontà dell'assemblea di fare proprie le condizioni di cui ai docc. 1 e 3 di parte opposta, ivi comprese, pertanto, le opere dell'email del 14/07/2021. A siffatta carenza probatoria neppure potrebbe supplirsi con l'ammissione delle prove orali non ammesse con il provvedimento del
14/06/2025, stante l'irrilevanza di detti capitoli al fine di provare la volontà condominiale di approvare i prezzi applicati dall'opposta per tutte le opere eseguite.
Ne consegue che il prezzo applicato da non è opponibile al Controparte_7
e quest'ultimo, in accoglimento dell'opposizione dallo stesso Parte_1 promossa, dovrà pagare il solo importo di € 3.917,33 I.v.a. compresa.
7 Il costo delle opere realizzate da va infatti individuato Controparte_1 nell'importo calcolato dal CTU;
tale costo è quantificato in € 34.175,93 oltre I.v.a. (€ 37.593,52
I.v.a. compresa) e quindi, considerati gli acconti già corrisposti (€ 11.550,00 + € 22.126,19 I.v.a. compresa), il dovuto ammonta a € 3.917,33 I.v.a. compresa. Quanto alla valutazione compiuta dal CTU, il costo delle opere è stato accertato sulla base del prezziario regionale approvato con
DGR 758 del 28/06/2021 e si condivide l'operato del CTU – chiamato a valutare il costo delle opere eseguite, a prescindere dalla quantificazione operata da parte opposta e nella specie contestata dall'opponente –, tenuta in particolare conto la riferibilità del prezziario regionale al territorio della Valle d'Aosta e l'applicazione dei parametri correttivi ivi previsti. Il CTU ha al riguardo preso posizione in ordine alle osservazioni del CTP di parte opposta, come di seguito riportato: “Lo scrivente CTU ritiene che per la stima del valore economico anche delle opere private un progettista può tranquillamente usare i prezzari regionali vigenti relativi alle opere pubbliche, che ogni regione rende disponibili online con cadenza annuale, od anche utilizzare dei prezzari per lavori privati specifici per le ristrutturazioni edili che in alcune regioni vengono pubblicati con cadenza annuale ma che non sono pubblicati dalla regione Valle
d'Aosta. Le descrizioni delle lavorazioni presenti nel computo metrico (doc. 1 di parte opposta) inoltre, ad eccezione delle sole tre voci che non trovano riscontro sul prezziario regionale vigente nel 2021 (le due voci a corpo di “ALLESTIMENTO CANTIERE” e “ONERI PER LA
SICUREZZA” e la voce a misura 002 “rimozione di pavimentazione in asfalto o pietra”), coincidono perfettamente con le descrizioni delle corrispondenti voci dell'elenco prezzi regionale approvato con DGR 758 del 28/06/2021, a riprova del fatto che chi ha redatto tale computo metrico (doc. 1 di parte opposta) ha chiaramente fatto riferimento, per la descrizione delle lavorazioni elementari da porre in atto nel cantiere in esame, a tale elenco prezzi. Pertanto lo scrivente CTU ritiene che il solo modo possibile per formulare la risposta al quesito postogli dal Giudice, sia per la quantificazione del costo complessivo delle opere descritte nel computo metrico (doc. 1 di parte opposta), sia per la quantificazione del costo complessivo delle opere descritte nell'email del 14/07/2021 (doc. 3 di parte opposta), consista nel procedere come di fatto si è proceduto nella presente relazione, ovvero nell'associare, per le varie lavorazioni costituenti le opere descritte nei due documenti, alle quantità di tali lavorazioni (non contestate del CTP ma anzi dallo stesso pienamente condivise), i prezzi elementari ricavabili dal sopracitato elenco prezzi regionale approvato con DGR 758 del
28/06/2021 con i relativi parametri correttivi (le variazioni percentuali dei prezzi dovute a condizioni di esecuzione differenti dalla situazione di “normalità” del prezziario regionale) in tutte le corrispondenti lavorazioni, lasciando invece inalterati i prezzi formulati dall'Impresa
8 non aventi un riscontro nel prezziario regionale vigente”. Il CTU ha pertanto adeguatamente replicato ai rilievi critici del consulente di parte e quanto dedotto dall'opposta circa il fatto che
“l'Impresa indicasse i prezzi a cui era disponibile ad eseguire l'opera secondo la sua personale convenienza” non è rilevante ai fini della decisione.
3. In merito alla domanda proposta dal nei confronti di Parte_1
si osserva che soltanto in sede di precisazione delle conclusioni Controparte_2
l'opponente ha chiesto in via principale la manleva dell'amministratrice; trattasi dunque di domanda tardivamente proposta, che non può pertanto trovare accoglimento. Nell'atto di citazione l'opponente aveva infatti svolto nei confronti della terza chiamata la sola domanda di risarcimento danni, domanda che non è fondata, considerato che il viene Parte_1 condannato al pagamento del costo delle opere eseguite, sicché, anche a prescindere da altre considerazioni, non è ravvisabile la sussistenza di un danno risarcibile derivante dalla condotta dell'amministratrice.
4. Va poi respinta anche la domanda subordinata proposta da Controparte_7
in quanto la responsabilità del falsus procurator postula la conclusione di un contratto e
[...] nella fattispecie non vi è prova dell'accettazione da parte dell'amministratrice (a nulla rilevando, tra l'altro, un eventuale accordo dell'impresa con l'arch. del corrispettivo Per_1 proposto dall'opposta con riguardo a tutte le opere concretamente realizzate (e, quindi, anche con riguardo a quelle di cui all'email del 14/07/2021). Si osserva infatti che la consegna del computo di cui al doc. 1 di parte opposta, oggetto del cap. 5 di cui alla memoria ex art. 183, c.
6, n. 2, c.p.c. di parte opposta, né l'inizio dei lavori dimostrano infatti l'accettazione delle condizioni economiche di cui ai docc. 1 e 3 di parte opposta, circostanza che neppure è provata dalle dichiarazioni di e sul cap. 6 di cui alla Testimone_1 Tes_2 suddetta memoria, anch'esso comunque riferito a fatti precedenti il 14/07/2021, così come è precedente al 14/07/2021 la fattura di cui l'amministratrice ha pagato un acconto e che, pertanto, non poteva riferirsi ai lavori di cui all'email del 14/07/2021 (v. doc. 5 di parte opposta e quanto dichiarato da sul cap. 14 di cui alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.: “io Tes_2 sono indicato nella e-mail come mittente. L'ho scritta io l'e-mail perché rispetto al Tes_1 computo metrico il tecnico aveva cambiato la soluzione (il muro in pietra non poteva essere una soluzione adatta). Il tecnico una mattina mi ha mandato la comunicazione che avrebbe proceduto con cemento armato”). E' poi irrilevante la mancata comparizione all'interpello di in quanto i capitoli sui è stata chiamata a riferire non attengono, come Controparte_2 sopra evidenziato, al profilo in esame.
9 5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e parte opponente deve essere condannata in favore della controparte al pagamento di € 3.917,33 I.v.a. compresa. Su tale somma, trattandosi di un debito di valuta spettano gli interessi legali dal giorno della messa in mora (e quindi dal 06/04/2022, v. doc. 8 di parte opposta) al 07/06/2022
e gli interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dal 08/06/2022 al saldo, come chiesto da
[...]
. Controparte_7
6. L'esito della causa, che vede riconosciuto, sebbene in parte, il credito fatto valere con il monitorio da , giustifica la compensazione parziale delle spese Controparte_1 di lite nel rapporto tra (Cass. Parte_1 Controparte_1 civ., sez. VI - 27/08/2020, n. 17854); dette spese sono compensate nella misura di 4/5 e il a condannato nella misura del residuo 1/5, tenuto conto che la Parte_1 maggior parte delle somme dovute dal sono state da quest'ultimo pagate in parte Parte_1 prima del decreto ingiuntivo e in parte poco dopo l'instaurazione del presente giudizio, nonché dell'ammontare del credito residuo in oggi accertato. Il quinto di dette spese è liquidato come in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore da €
26.001 a € 52.000, applicando i valori medi di cui al decreto sopra citato.
Le spese di CTU, liquidate con provvedimento del 03/05/2025, sono poste a carico di ella misura di 1/5 e a carico di Parte_1 Controparte_1
per il restante 4/5.
7. Nulla sulle spese nel rapporto tra le parti costituite e Controparte_2
stante la soccombenza nei suoi confronti di
[...] Controparte_8
e la contumacia della terza chiamata.
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 238/2022 emesso in data 07/07/2022 dal Tribunale di
Aosta nei confronti di e in favore di Controparte_7 Parte_1
[...]
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
di € 1.523,2 I.v.a. compresa, oltre interessi legali dal 06/04/2022 Controparte_7 al 07/06/2022 e interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dal 08/06/2022 al saldo;
3. Respinge le domande proposte da nei confronti di Parte_1
Controparte_2 CP_2
4. Respinge la domanda di parte opposta proposta in via subordinata nei confronti di
Controparte_2
10 5. Dichiara compensate le spese di lite nel rapporto tra e Parte_1 nella misura di 4/5 e condanna Controparte_7 Parte_1
l pagamento in favore di del residuo 1/5
[...] Controparte_7 che liquida in € 1.523,2 per compenso, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
6. Pone le spese di CTU a carico di nella misura di 4/5 e Controparte_7
a carico di er il restante 1/5. Parte_1
Così deciso in Aosta, 12/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
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