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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott.ssa Federica Abiuso - presidente -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice rel. -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 4265/2024 R.G., promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MISCHIATI MONICA (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._2
del proprio difensore, sito in Rovigo, Via Mure San Giuseppe, n. 23;
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._3
BELLENGHI MASSIMILIANO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._4
Studio del proprio difensore, sito in Monselice, Via A. De Gasperi, N. 3;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1) la figlia minorenne viene affidata in via esclusiva alla madre, Persona_1 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, attualmente residente a [...]; 2) in relazione al diritto di visita, il sig. potrà vedere a Parte_2 Per_1
settimane alterne la domenica e il lunedì pomeriggio dalle 17,00 alle 20,00, recandosi presso la casa in cui la figlia vive con la madre;
il giorno di Natale e Santo Stefano dalle 17,00 alle 20,00, avendo cura di rispettare il criterio dell'alternanza; a Pasqua e Pasquetta, dalle 17,00 alle 20,00, sempre ad anni alterni;
in caso di impossibilità di recarsi a far visita alla figlia, il sig. dovrà darne Parte_2
comunicazione alla sig.ra e, se vorrà, rispettando gli eventuali impegni della bimba e della Pt_1
1 madre, potrà concordare una visita alternativa;
3) in merito al contributo nel mantenimento, il sig. si obbliga a versare alla sig.ra un assegno di mantenimento pari ad Parte_2 Parte_1
€ 200,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche, come di seguito specificato:
a) spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
b) spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
c) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
e) spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e pertinenti attrezzature;
c) spese di custodia (baby sitter); d) viaggi e vacanze;
4) il sig. si impegna a versare il mantenimento e il 50% delle spese straordinarie entro e Parte_2
non oltre il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato a , IBAN: Parte_1
[...], mentre le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, qualora impreviste, dovranno essere corrisposte entro 15 giorni da quando la sig.ra Pt_1 avrà comunicato l'importo al sig. Parte_2
5) le spese straordinarie dovranno essere documentate e inviate per tempo al padre, anche a mezzo messaggio whats'app o a mezzo posta elettronica;
6)il sig. acconsente che la sig.ra continui a percepire l'assegno universale unico, Parte_2 Pt_1 relativo ad e corrisposto dall'INPS, al 100%, il cui importo attualmente ammonta ad € 333,00 Per_1
circa;
7) le parti acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico per la figlia minore, autorizzando altresì viaggi all'estero con la madre, previamente informando il padre.
Spese legali compensate”.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 6.11.2024, e Parte_1
hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di ricreare Parte_2
l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e la figlia minore, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione more uxorio, dalla quale
è nata in data [...]. Per_1
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, ha Parte_1
dichiarato di essere attualmente in congedo di maternità e di percepire: ordinariamente una retribuzione media di circa 1100,00 euro al mese, oltre alla tredicesima;
per intero l'assegno universale unico, pari a circa 333 euro al mese. Invece, a dichiarato di essere Parte_2
titolare di un'impresa individuale e di gestire un salone da barbiere e di ricavare circa 1000,00 euro al mese da tale attività.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto dell'8.11.2024 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 29.11.2024 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al . Parte_3
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 29.11.2024, ha fissato successiva udienza di comparizione delle parti affinché le stesse rendessero chiarimenti circa le condizioni concordate, con particolare riferimento all'indicato regime di affidamento esclusivo della minore alla madre;
inoltre, all'udienza dell'11.12.2024 è stato anche disposto il deposito dei documenti ex art. 473-bis.12 c.p.c..
All'udienza del 7.1.2025 la causa è stata assegnata in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
Con riferimento alla richiesta di affidamento esclusivo della minore alla ricorrente, è noto che è possibile derogare all'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso, solo se esso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
3 Sul punto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che, in tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto
(cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
E ancora, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604; Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6535).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, per quanto si va ad esporre, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, l'applicazione dell'affidamento condiviso risulti pregiudizievole per la minore.
In particolare, si reputa che, in considerazione di quanto allegato dalle parti e dichiarato dalle stesse, la figlia vada affidata solo alla madre in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater c.c., interpretati in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte.
In tal senso, non può trascurarsi che il nonostante la tenera età della bambina, ometta di fare Parte_2
visita alla figlia ormai dallo scorso agosto, essendosi limitato a sporadiche visite solo nel periodo da aprile ad agosto 2024, per una brevissima durata.
4 Nondimeno, vanno poste in rilievo le concordi dichiarazioni delle parti in ordine alla circostanza per cui sia la sola ad occuparsi di tutte le questioni attinenti alla salute ed alla cura della minore, Pt_1
di cui sostanzialmente si disinteressa il Parte_2
Peraltro, significativa è la formulazione della condizione di affidamento esclusivo alla Pt_1
nell'ambito di un ricorso congiunto.
In conclusione, sussistono importanti criticità della figura paterna, che hanno avuto e potrebbero avere ricadute sull'espletamento delle funzioni genitoriali.
Al contrario, la madre, anche con il sostegno della rete familiare, ha provveduto e sta provvedendo da sola alla cura ed alla gestione della figlia minore.
In definitiva, tutti i motivi sopra evidenziati, ed in particolare lo scarso interesse dimostrato dal padre nei confronti della figlia, dal punto di vista della partecipazione del predetto alla crescita ed all'educazione della minore, giustificano la scelta del regime dell'affido mono-genitoriale.
Pertanto, la minore va affidata in via esclusiva alla madre.
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire al alla figlia minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 4265/2024 R.G.V.G. promossa da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
- affida la minore in via esclusiva alla madre con collocazione prevalente Per_1 Parte_1
presso la stessa;
- recepisce le ulteriori conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 7.1.2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Abiuso
IL GIUDICE EST.
Dott. Nicola Del Vecchio
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