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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1105/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 825/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035199253000 RS/TI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035199253000 RS/TI 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035199253000 RS/TI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035199253000 RS/TI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 681/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate – CO e alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 08.02.2025 RICORRENTE___1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 26.11.2024 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.1.226,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta
Rifiuti TI RS anni 2008/2010/2011/2012”.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti (fatture e intimazione di pagamento n. 305020 del 29.07.2019 che era richiamata nella cartella oggetto di impugnazione) nonché la maturata prescrizione del diritto fatto valere. Aggiungeva che l'ente impositore non era legittimato a richiedere il tributo e che era stata applicata illegittimamente l'IVA.
Agenzia delle Entrate – CO si costituiva in giudizio depositando memoria del 30.04.2025 con la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine a eccezioni che riguardavano la fase di formazione del ruolo che era di esclusiva pertinenza dell'ente titolare della pretesa fatta valere e rilevava la regolarità del proprio operato di riscossione del tributo.
La società Società_1 1 s.p.a. in Liquidazione si costituiva depositando memoria datata 28.10.2025 con la quale rilevava che la notifica della cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dall'invio di fatture relative al saldo degli anni in contestazione;
allegava poi documentazione attestante che la intimazione presupposta alla cartella in oggetto era stata notificata in data 28.09.2019 così come indicato a pagina 5 della cartella impugnata.
La difesa del ricorrente, a seguito della costituzione in giudizio dell'ente impositore, eccepiva che, comunque, la notifica della cartella oggetto di impugnazione era successiva al quinquennio decorrente dal 28.09.2019 e che la notifica (eseguita a seguito di rifiuto del piego da parte del destinatario) doveva considerarsi invalida.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Occorre, infatti, rilevare che, anche aderendo all'indirizzo, seguito da questo giudicante secondo cui la prova della notifica della intimazione di pagamento emessa il 29.07.2019 costituisce elemento idoneo a scongiurare il maturare del termine prescrizionale quinquennale del tributo per cui è causa, nel caso di specie, la notifica che Società_1 1 s.p.a. in liquidazione prova essere avvenuta in data 14.09.2019 (il rifiuto equivale ad accettazione stante la volontà del destinatario di accollarsi le conseguenze della mancata conoscenza del contenuto del piego) ha avuto luogo in data che precede di oltre un quinquennio quella della cartella di pagamento per cui è causa (che è stata notificata al contribuente in data 30.04.2025). La eccepita prescrizione è, pertanto, maturata. Infatti, nel caso di computo del termine di prescrizione di un diritto, allorché sia noto il dies a quo dal quale conteggiare il decorso del termine, è necessario che il termine di prescrizione sia rispettato tra detta data e quella del dies ad quem che coincide con la data di notifica dell'atto impugnato) e tra le due date risulta che il termine di prescrizione sia maturato prima della notifica dell'atto impugnato.
Ciò esonera il giudicante dall'esame degli altri motivi di impugnazione, per il carattere assorbente della eccezione di prescrizione sollevata dall'istante. E' noto, infatti, che l'assorbimento di un motivo di impugnazione è corretto solo se la decisione su una questione rende superfluo l'esame di un'altra.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese vanno poste a carico di Società_1 1 s.p.a. e liquidate in favore del ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva. Deve disporsene la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
Le spese vanno, invece, compensate nei confronti di ER che è intervenuto nel procedimento di notifica dell'atto impugnato solo nella fase finale del procedimento (la cartella conteneva il ruolo 1700/2024 che è stato reso esecutivo il 14.03.2024 e consegnato all'agente della riscossione il 25.04.2024). Ed è pacifico che l'agente della riscossione non ha potere di controllo e verifica sugli atti formati e notificati prime del suo intervento dall'ente impositore.
Sul punto, va precisato che la richiesta di condanna solidale di entrambe le parti convenute al pagamento delle spese che la difesa di parte ricorrente ha riproposto anche in corso dell'udienza di trattazione non può trovare accoglimento. Infatti, la Corte di Cassazione (in tal senso: Cass., 7716/2022 e 3817/2024) ha precisato che la condanna solidale presuppone la soccombenza di entrambe le parti convenute per la causalità che lega l'azione dell'agente della riscossione all'insorgenza della lite. Viceversa, se l'illegittimità della cartella è imputabile esclusivamente all'ente impositore (se la pretesa è prescritta per ragioni che riguardano solo l'ente impositore o per la omessa notifica degli atti presupposti), la condanna non può che essere pronunciata solo a carico dell'ente titolare della pretesa fatta valere.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna Società_1 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di causa che liquida in €.500,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto.
Ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente. Spese di causa compensate nei confronti di ER. Così deciso in Messina il 10.02.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 825/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035199253000 RS/TI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035199253000 RS/TI 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035199253000 RS/TI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035199253000 RS/TI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 681/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate – CO e alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 08.02.2025 RICORRENTE___1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 26.11.2024 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.1.226,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta
Rifiuti TI RS anni 2008/2010/2011/2012”.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti (fatture e intimazione di pagamento n. 305020 del 29.07.2019 che era richiamata nella cartella oggetto di impugnazione) nonché la maturata prescrizione del diritto fatto valere. Aggiungeva che l'ente impositore non era legittimato a richiedere il tributo e che era stata applicata illegittimamente l'IVA.
Agenzia delle Entrate – CO si costituiva in giudizio depositando memoria del 30.04.2025 con la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine a eccezioni che riguardavano la fase di formazione del ruolo che era di esclusiva pertinenza dell'ente titolare della pretesa fatta valere e rilevava la regolarità del proprio operato di riscossione del tributo.
La società Società_1 1 s.p.a. in Liquidazione si costituiva depositando memoria datata 28.10.2025 con la quale rilevava che la notifica della cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dall'invio di fatture relative al saldo degli anni in contestazione;
allegava poi documentazione attestante che la intimazione presupposta alla cartella in oggetto era stata notificata in data 28.09.2019 così come indicato a pagina 5 della cartella impugnata.
La difesa del ricorrente, a seguito della costituzione in giudizio dell'ente impositore, eccepiva che, comunque, la notifica della cartella oggetto di impugnazione era successiva al quinquennio decorrente dal 28.09.2019 e che la notifica (eseguita a seguito di rifiuto del piego da parte del destinatario) doveva considerarsi invalida.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Occorre, infatti, rilevare che, anche aderendo all'indirizzo, seguito da questo giudicante secondo cui la prova della notifica della intimazione di pagamento emessa il 29.07.2019 costituisce elemento idoneo a scongiurare il maturare del termine prescrizionale quinquennale del tributo per cui è causa, nel caso di specie, la notifica che Società_1 1 s.p.a. in liquidazione prova essere avvenuta in data 14.09.2019 (il rifiuto equivale ad accettazione stante la volontà del destinatario di accollarsi le conseguenze della mancata conoscenza del contenuto del piego) ha avuto luogo in data che precede di oltre un quinquennio quella della cartella di pagamento per cui è causa (che è stata notificata al contribuente in data 30.04.2025). La eccepita prescrizione è, pertanto, maturata. Infatti, nel caso di computo del termine di prescrizione di un diritto, allorché sia noto il dies a quo dal quale conteggiare il decorso del termine, è necessario che il termine di prescrizione sia rispettato tra detta data e quella del dies ad quem che coincide con la data di notifica dell'atto impugnato) e tra le due date risulta che il termine di prescrizione sia maturato prima della notifica dell'atto impugnato.
Ciò esonera il giudicante dall'esame degli altri motivi di impugnazione, per il carattere assorbente della eccezione di prescrizione sollevata dall'istante. E' noto, infatti, che l'assorbimento di un motivo di impugnazione è corretto solo se la decisione su una questione rende superfluo l'esame di un'altra.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese vanno poste a carico di Società_1 1 s.p.a. e liquidate in favore del ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva. Deve disporsene la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
Le spese vanno, invece, compensate nei confronti di ER che è intervenuto nel procedimento di notifica dell'atto impugnato solo nella fase finale del procedimento (la cartella conteneva il ruolo 1700/2024 che è stato reso esecutivo il 14.03.2024 e consegnato all'agente della riscossione il 25.04.2024). Ed è pacifico che l'agente della riscossione non ha potere di controllo e verifica sugli atti formati e notificati prime del suo intervento dall'ente impositore.
Sul punto, va precisato che la richiesta di condanna solidale di entrambe le parti convenute al pagamento delle spese che la difesa di parte ricorrente ha riproposto anche in corso dell'udienza di trattazione non può trovare accoglimento. Infatti, la Corte di Cassazione (in tal senso: Cass., 7716/2022 e 3817/2024) ha precisato che la condanna solidale presuppone la soccombenza di entrambe le parti convenute per la causalità che lega l'azione dell'agente della riscossione all'insorgenza della lite. Viceversa, se l'illegittimità della cartella è imputabile esclusivamente all'ente impositore (se la pretesa è prescritta per ragioni che riguardano solo l'ente impositore o per la omessa notifica degli atti presupposti), la condanna non può che essere pronunciata solo a carico dell'ente titolare della pretesa fatta valere.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna Società_1 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di causa che liquida in €.500,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto.
Ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente. Spese di causa compensate nei confronti di ER. Così deciso in Messina il 10.02.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania