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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 518/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3241/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15546/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
36 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972021019974682001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3965/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, con sentenza n. 15546/23, depositata il 29 dicembre 2023, ha accolto, con condanna alle spese liquidate in Euro 300,000, il ricorso del Sig. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720210199774682001, notifica a mezzo PEC del 03/11/2022, relativa ad imposta di registro per atti giudiziari del 2016 per Euro 600,00.
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: Nel merito, invece, ritenuto assorbito ogni altro motivo di impugnativa, si osserva che nel caso di specie manca agli atti la prova della notifica dell'atto presupposto, inoltre risulta tardiva la chiamata in causa dell'ente impositore, per cui alla data della notifica della cartella,
03/11/2022, il credito relativo imposta di registro per l'anno 2016, risulta prescritto. Si accoglie il motivo”.
3. L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ha proposto appello, avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con vittoria delle spese. A tal fine, previo deposito documentale, ha eccepito che l'Avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2016/033/SC/0000019318/0/002, è stato regolarmente notificato al contribuente a mezzo del servizio postale in data 16/09/2019 a mani del portiere dello stabile e mai precedentemente impugnato.
4. Il Sig. Resistente_1, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese. A tal fine previo stralcio dei documenti depositati, ha eccepito l'irritualità dell'iter notificatorio che gli avrebbe precluso di avere cognizione dell'atto.
4. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto
1. Il Collegio osserva, in ordine al deposito documentale dell'Ufficio, che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 36 del 27/3/2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. n.
220/2023, laddove dispone che le nuove regole sulle prove in appello di cui al comma 3 dell'art. 58 D.Lgs.
n. 546/92 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 220/2023, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs.
n. 220/2023”. Ciò in quanto, come chiarito dal giudice delle leggi, la successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti. In forza di detto principio, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima e non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, e pure se, in quest'ultimo giudizio, la parte era rimasta contumace (cfr. ex multis Cass. nn. 17921/2021, 14567/2021, 8927/2018, 27774/2017).
2. Tanto posto il Collegio evidenzia che l'Ufficio ha omesso di documentare l'effettivo invio della cd. raccomandata informativa, in riferimento alla quale, peraltro, è a specificarsi che "la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa
'semplice', e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine" (Sez. 5, n. 2377 del 27/01/2022).
Se infatti è irrilevante che non sia stata effettuata la ricerca di altri possibili soggetti ai quali consegnare l'atto nell'ordine di cui all'art. 139 c.p.c., deve essere provata la ricezione della raccomandata informativa contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 04/02/2025, n. 2782).
3. Stante, pertanto, l'omesso deposito di documentazione idonea a provare la ricezione della raccomandata informativa l'appello non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00.
Cosi deciso in Roma il 17/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
NZ UI LO NC
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3241/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15546/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
36 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972021019974682001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3965/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, con sentenza n. 15546/23, depositata il 29 dicembre 2023, ha accolto, con condanna alle spese liquidate in Euro 300,000, il ricorso del Sig. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720210199774682001, notifica a mezzo PEC del 03/11/2022, relativa ad imposta di registro per atti giudiziari del 2016 per Euro 600,00.
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: Nel merito, invece, ritenuto assorbito ogni altro motivo di impugnativa, si osserva che nel caso di specie manca agli atti la prova della notifica dell'atto presupposto, inoltre risulta tardiva la chiamata in causa dell'ente impositore, per cui alla data della notifica della cartella,
03/11/2022, il credito relativo imposta di registro per l'anno 2016, risulta prescritto. Si accoglie il motivo”.
3. L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ha proposto appello, avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con vittoria delle spese. A tal fine, previo deposito documentale, ha eccepito che l'Avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2016/033/SC/0000019318/0/002, è stato regolarmente notificato al contribuente a mezzo del servizio postale in data 16/09/2019 a mani del portiere dello stabile e mai precedentemente impugnato.
4. Il Sig. Resistente_1, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese. A tal fine previo stralcio dei documenti depositati, ha eccepito l'irritualità dell'iter notificatorio che gli avrebbe precluso di avere cognizione dell'atto.
4. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto
1. Il Collegio osserva, in ordine al deposito documentale dell'Ufficio, che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 36 del 27/3/2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. n.
220/2023, laddove dispone che le nuove regole sulle prove in appello di cui al comma 3 dell'art. 58 D.Lgs.
n. 546/92 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 220/2023, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs.
n. 220/2023”. Ciò in quanto, come chiarito dal giudice delle leggi, la successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti. In forza di detto principio, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima e non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, e pure se, in quest'ultimo giudizio, la parte era rimasta contumace (cfr. ex multis Cass. nn. 17921/2021, 14567/2021, 8927/2018, 27774/2017).
2. Tanto posto il Collegio evidenzia che l'Ufficio ha omesso di documentare l'effettivo invio della cd. raccomandata informativa, in riferimento alla quale, peraltro, è a specificarsi che "la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa
'semplice', e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine" (Sez. 5, n. 2377 del 27/01/2022).
Se infatti è irrilevante che non sia stata effettuata la ricerca di altri possibili soggetti ai quali consegnare l'atto nell'ordine di cui all'art. 139 c.p.c., deve essere provata la ricezione della raccomandata informativa contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 04/02/2025, n. 2782).
3. Stante, pertanto, l'omesso deposito di documentazione idonea a provare la ricezione della raccomandata informativa l'appello non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00.
Cosi deciso in Roma il 17/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
NZ UI LO NC