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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione del 29.01.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 242/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione in materia di lavoro /previdenza” obbligatoria” e vertente TRA rapp.ta e difesa dall'avvocato Michele De Florio ed elettivamente domiciliata Parte_1
E
, – in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e Controparte_1 difeso dall'avvocato Gaetano Gallì ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Locri (RC) alla via Firenze 113 – resistente- NONCHE'
– in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Merola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via De Michele, 39, pal. Pinto, – resistente – FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 13/01/2023, la ricorrente, in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2022 90063022 ed avverso le cartelle di pagamento sottese, aventi ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo di euro 2.473,68, a titolo di contributi previdenziali Cassa Forese anno 2004 ed euro 515,15 contributi previdenziali anni 2014 CP_2
e 2015.
In particolare: in relazione alla cartella di pagamento n. 028 2013 0005907542000 (annualità 2004), deduceva l'omessa notifica della stessa e l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato;
in relazione alla cartella di pagamento 028 2017 002769979000 (annualità 2014 e 2015) deduceva l'insussistenza della pretesa contributiva essendo la ricorrente insegnante di ruolo e, pertanto, non tenuta al pagamento di detta contribuzione.
Concludeva pertanto chiedendo di dichiarare non dovuta la somma indicata.
Si costituiva, infine, la , che resisteva all'avverso Controparte_3 ricorso deducendo la sua infondatezza.. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso chiedendo, in via riconvenzionale, nel caso in cui la contribuzione iscritta nei ruoli impugnati venisse annullata per
1 decadenza ovvero per vizi inerenti la procedura, la condanna dell'opponente al versamento diretto delle somme di cui sarà accertata la debenza, in favore della CP_2
Si costituiva, altresì, l' che concludeva, come in atti, per il rigetto e/o Controparte_1 inammissibilità della domanda.
Istruita in via documentale all'esito dell'udienza di discussione la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestualmente letti
**********
Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6
D.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010 ).
2 Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt.
615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass.
n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c..
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c..
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto
3 conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007;
Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Proprio in applicazione del principio di diritto appena illustrato, grava sull'opponente l'onere di provare la tempestività dell'azione giudiziaria, in quanto è quest'ultimo che deve anche allegare la data in cui ha avuto effettiva conoscenza del debito contributivo di cui contesta la spettanza;
invero da tale data decorrerebbe il termine per proporre opposizione.
Tanto premesso, va verificato il tipo di doglianza proposta e qualificata la natura dell'opposizione.
Ebbene avverso la cartella di pagamento contrassegnata dal n. 028 2017 002769979000 (contributi anni
2014 e 2015) la parte opponente ha dedotto, nel ricorso introduttivo, l'insussistenza della pretesa contributiva essendo la ricorrente insegnante di ruolo e, pertanto, non tenuta al pagamento di detta contribuzione.
Tale opposizione appare tardiva in quanto risulta proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della detta cartella di pagamento: difatti l' ha documentato di aver notificato Controparte_1 tale titolo esattoriale alla parte opponente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. , con perfezionamento della notifica in data 20.04.2018 (cfr. avviso di ricevimento in atti della raccomandata informativa).
Pertanto tale cartella di pagamento è stata correttamente notificata alla parte istante e quest'ultima non ha proposto impugnazione entro il termine di 40 giorni di cui al D.lgs. 46/99.
L'opposizione proposta relativa a tale vizio di merito (insussistenza dell'obbligo di pagamento della detta contribuzione) , difatti, deve considerarsi tardiva rispetto a tale titolo correttamente notificato.
Ne consegue l'intangibilità nel merito della pretesa creditoria azionata.
Avverso la cartella di pagamento n. 028 2013 0005907542000 (contributi annualità 2004) la parte opponente ha dedotto l'omessa notifica ovvero la prescrizione quinquennale e la decadenza anch'essa quinquennale e dal potere di agire esecutivamente.
4 Anche in tal caso, come risulta dalla documentazione fornita dall , Controparte_4 depositata in via telematica agli atti di causa, l'ufficiale per la riscossione, non avendo potuto effettuare la notifica ai sensi dell'art. 138 c.p.c. e 139 c.p.c., provvedeva a notificare tali cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di notificazione dell'accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 cod. proc. civ., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica.” (Cass., sent. n. 25985/2014).
Nella specie è stato allegato l'avviso di ricevimento della cd. raccomandata informativa e la detta notifica risulta perfezionata per compiuta giacenza in data 12.08.2013. Pertanto tale cartella di pagamento è stata correttamente notificata alla parte istante e quest'ultima non ha proposto impugnazione entro il termine di 40 giorni di cui al D.lgs. 46/99.
L'opposizione proposta relativa ai vizi innanzi dedotti (decadenza e prescrizione) difatti, deve considerarsi tardiva rispetto a tale titolo esattoriale correttamente notificato.
Sul punto tuttavia la parte ricorrente ha eccepito anche la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato.
Nella specie , tenuto conto della data di notifica delle richiamate cartelle di pagamento, la prescrizione risulta, tempestivamente, interrotta attraverso la notifica dei seguenti atti: l'intimazione di pagamento n.
02820179017192812000, notificata in data 20.02.2018 ( in relazione alla cartella di pagamento n. 028
2013 0005907542000 ) nonché l'intimazione di pagamento n. 028 2022 90063022 17/000 notificata in data 28.12.2022 ( in relazione ad entrambe le cartelle di pagamento) (cfr. produzione parte ricorrente ed
). . Controparte_1
Alla luce delle valutazioni sopra riportate il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 684,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge in favore di ciascuna parte resistente
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione del 29.01.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 242/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione in materia di lavoro /previdenza” obbligatoria” e vertente TRA rapp.ta e difesa dall'avvocato Michele De Florio ed elettivamente domiciliata Parte_1
E
, – in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e Controparte_1 difeso dall'avvocato Gaetano Gallì ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Locri (RC) alla via Firenze 113 – resistente- NONCHE'
– in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Merola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via De Michele, 39, pal. Pinto, – resistente – FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 13/01/2023, la ricorrente, in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2022 90063022 ed avverso le cartelle di pagamento sottese, aventi ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo di euro 2.473,68, a titolo di contributi previdenziali Cassa Forese anno 2004 ed euro 515,15 contributi previdenziali anni 2014 CP_2
e 2015.
In particolare: in relazione alla cartella di pagamento n. 028 2013 0005907542000 (annualità 2004), deduceva l'omessa notifica della stessa e l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato;
in relazione alla cartella di pagamento 028 2017 002769979000 (annualità 2014 e 2015) deduceva l'insussistenza della pretesa contributiva essendo la ricorrente insegnante di ruolo e, pertanto, non tenuta al pagamento di detta contribuzione.
Concludeva pertanto chiedendo di dichiarare non dovuta la somma indicata.
Si costituiva, infine, la , che resisteva all'avverso Controparte_3 ricorso deducendo la sua infondatezza.. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso chiedendo, in via riconvenzionale, nel caso in cui la contribuzione iscritta nei ruoli impugnati venisse annullata per
1 decadenza ovvero per vizi inerenti la procedura, la condanna dell'opponente al versamento diretto delle somme di cui sarà accertata la debenza, in favore della CP_2
Si costituiva, altresì, l' che concludeva, come in atti, per il rigetto e/o Controparte_1 inammissibilità della domanda.
Istruita in via documentale all'esito dell'udienza di discussione la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestualmente letti
**********
Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del-la L. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6
D.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010 ).
2 Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt.
615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass.
n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c..
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c..
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto
3 conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007;
Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Proprio in applicazione del principio di diritto appena illustrato, grava sull'opponente l'onere di provare la tempestività dell'azione giudiziaria, in quanto è quest'ultimo che deve anche allegare la data in cui ha avuto effettiva conoscenza del debito contributivo di cui contesta la spettanza;
invero da tale data decorrerebbe il termine per proporre opposizione.
Tanto premesso, va verificato il tipo di doglianza proposta e qualificata la natura dell'opposizione.
Ebbene avverso la cartella di pagamento contrassegnata dal n. 028 2017 002769979000 (contributi anni
2014 e 2015) la parte opponente ha dedotto, nel ricorso introduttivo, l'insussistenza della pretesa contributiva essendo la ricorrente insegnante di ruolo e, pertanto, non tenuta al pagamento di detta contribuzione.
Tale opposizione appare tardiva in quanto risulta proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della detta cartella di pagamento: difatti l' ha documentato di aver notificato Controparte_1 tale titolo esattoriale alla parte opponente, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. , con perfezionamento della notifica in data 20.04.2018 (cfr. avviso di ricevimento in atti della raccomandata informativa).
Pertanto tale cartella di pagamento è stata correttamente notificata alla parte istante e quest'ultima non ha proposto impugnazione entro il termine di 40 giorni di cui al D.lgs. 46/99.
L'opposizione proposta relativa a tale vizio di merito (insussistenza dell'obbligo di pagamento della detta contribuzione) , difatti, deve considerarsi tardiva rispetto a tale titolo correttamente notificato.
Ne consegue l'intangibilità nel merito della pretesa creditoria azionata.
Avverso la cartella di pagamento n. 028 2013 0005907542000 (contributi annualità 2004) la parte opponente ha dedotto l'omessa notifica ovvero la prescrizione quinquennale e la decadenza anch'essa quinquennale e dal potere di agire esecutivamente.
4 Anche in tal caso, come risulta dalla documentazione fornita dall , Controparte_4 depositata in via telematica agli atti di causa, l'ufficiale per la riscossione, non avendo potuto effettuare la notifica ai sensi dell'art. 138 c.p.c. e 139 c.p.c., provvedeva a notificare tali cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di notificazione dell'accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 cod. proc. civ., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica.” (Cass., sent. n. 25985/2014).
Nella specie è stato allegato l'avviso di ricevimento della cd. raccomandata informativa e la detta notifica risulta perfezionata per compiuta giacenza in data 12.08.2013. Pertanto tale cartella di pagamento è stata correttamente notificata alla parte istante e quest'ultima non ha proposto impugnazione entro il termine di 40 giorni di cui al D.lgs. 46/99.
L'opposizione proposta relativa ai vizi innanzi dedotti (decadenza e prescrizione) difatti, deve considerarsi tardiva rispetto a tale titolo esattoriale correttamente notificato.
Sul punto tuttavia la parte ricorrente ha eccepito anche la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato.
Nella specie , tenuto conto della data di notifica delle richiamate cartelle di pagamento, la prescrizione risulta, tempestivamente, interrotta attraverso la notifica dei seguenti atti: l'intimazione di pagamento n.
02820179017192812000, notificata in data 20.02.2018 ( in relazione alla cartella di pagamento n. 028
2013 0005907542000 ) nonché l'intimazione di pagamento n. 028 2022 90063022 17/000 notificata in data 28.12.2022 ( in relazione ad entrambe le cartelle di pagamento) (cfr. produzione parte ricorrente ed
). . Controparte_1
Alla luce delle valutazioni sopra riportate il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 684,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge in favore di ciascuna parte resistente
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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