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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/11/2025, n. 4478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4478 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10903/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. ENZO GASPARE LAMURAGLIA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 con maggiorazione sociale e/o maggiorazione ex art. 38 l. 448/2001;
- per l'effetto, condannare l in persona del legale rappresntante pro CP_1 tempore, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 41 ed in Roma al
Piazzale delle Nazioni (EUR), al pagamento in suo favore delle suddette prestazioni dal mese successivo alla domanda amministrativa di invalidità civile sino a tutt'oggi, con ratei a maturarsi sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere, a seguito del pagamento della prestazione con valuta 01.09.2025. All'odierna udienza, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha liquidato, nelle CP_1 more del giudizio, la prestazione richiesta in ricorso (come da cedolino di pensione depositato nel fascicolo dell ). CP_1
Del resto, la statuizione di cessata materia del contendere è stata richiesta dai procuratori delle parti costituite.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell CP_1 considerato che il riconoscimento del diritto della parte ricorrente è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso introduttivo;
tuttavia, il comportamento dell'istituto, il quale ha provveduto alla liquidazione della prestazione entro un breve lasso temporale dalla notifica del ricorso introduttivo, consente di compensarle nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso introduttivo del giudizio Parte_1 depositato il 31.07.2025;
2) liquida le spese di lite in favore del ricorrente in complessivi €
1.865,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%, che pone a carico dell nella misura di 2/3, con distrazione in favore del procuratore CP_1 dichiaratosi anticipante, e che compensa per il residuo.
Bari, 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10903/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. ENZO GASPARE LAMURAGLIA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71 con maggiorazione sociale e/o maggiorazione ex art. 38 l. 448/2001;
- per l'effetto, condannare l in persona del legale rappresntante pro CP_1 tempore, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 41 ed in Roma al
Piazzale delle Nazioni (EUR), al pagamento in suo favore delle suddette prestazioni dal mese successivo alla domanda amministrativa di invalidità civile sino a tutt'oggi, con ratei a maturarsi sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere, a seguito del pagamento della prestazione con valuta 01.09.2025. All'odierna udienza, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha liquidato, nelle CP_1 more del giudizio, la prestazione richiesta in ricorso (come da cedolino di pensione depositato nel fascicolo dell ). CP_1
Del resto, la statuizione di cessata materia del contendere è stata richiesta dai procuratori delle parti costituite.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell CP_1 considerato che il riconoscimento del diritto della parte ricorrente è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso introduttivo;
tuttavia, il comportamento dell'istituto, il quale ha provveduto alla liquidazione della prestazione entro un breve lasso temporale dalla notifica del ricorso introduttivo, consente di compensarle nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso introduttivo del giudizio Parte_1 depositato il 31.07.2025;
2) liquida le spese di lite in favore del ricorrente in complessivi €
1.865,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%, che pone a carico dell nella misura di 2/3, con distrazione in favore del procuratore CP_1 dichiaratosi anticipante, e che compensa per il residuo.
Bari, 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli