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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4547 - 2024 r.g. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. DI MAURO IRENE Parte_1
come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI CP_1
ANTONIETTA come da mandato in atti;
RESISTENTE
1 NONCHE'
il PUBBLICO presso il Tribunale di Taranto CP_2
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio proposta da nato a [...] il Parte_1
01/03/1974 nei confronti di nata a [...] il [...] con CP_1
ricorso depositato il 18/10/2024 è fondata e va accolta. Dalla
documentazione prodotta risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in
TI AN (TA) il 02/08/2001, sono separati consensualmente in forza di decreto di omologa n. 84/2014 emesso dal Tribunale di Taranto in data
08.01.2013.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente.
Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni. La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
2 La statuizione sulle spese del giudizio va riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
TI AN (TA) il 02/08/2001 da , nato a Parte_1
AR (TA) il 01/03/1974 , e , nata a Controparte_1
AR (TA) il 20/01/1973, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TI AN (atto n.129 parte 2 serie B - anno
2001);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 28/02/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
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