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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI
- ART. 127 BIS C.P.C. -
R.G. 187/2025
Oggi 19/06/2025 innanzi al Giudice Alessandra Coccoli , presente in aula aperta al pubblico, sono comparsi:
Per , l'avv.to LISO CELESTE;
Parte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore del ricorrente collegato da remoto.
L'avv. LISO rappresenta che nel termine assegnato è stato depositato regolare mandato alle liti.
Il Giudice invita parte ricorrente a fornire chiarimenti circa le ragioni che hanno portato a depositare nell'interesse del medesimo ricorrente due ricorsi nei confronti del CP_1
convenuto e non inserire la presente domanda nel precedente ricorso n. 102/25 RG Lav. iscritto in data 29.1.2025.
1 L'avv. LISO rappresenta che non vi era ragione di depositare un unico ricorso trattandosi di domande aventi contenuto differente.
Il Giudice invita altresì la difesa attorea a rendere chiarimenti circa la compatibilità della mancata fruizione delle ferie con l'asserita collocazione d'ufficio in ferie del ricorrente.
L'avv. LISO precisa che il ricorrente è stato illegittimamente considerato in ferie dal dirigente scolastico senza alcun avvertimento;
richiama quanto dedotto in ricorso e conclude per l'accoglimento della domanda.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 17.00 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 19/06/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 187/2025 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. SERNIA SABINO, che Parte_1 lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. LISO CELESTE, in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , contumace Controparte_2
- , Controparte_3
convenuti sulle conclusioni del ricorrente come precisate in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.2.2025 premesso di aver Parte_1
ricevuto incarichi di supplenza come docente in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno negli anni scolastici 2021/22 e 2023/24, di non aver fruito di giorni di ferie volontari nelle citate annualità, di non essere stato invitato dal dirigente a fruire delle ferie, né informato delle conseguenze della mancata fruizione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2021/2022; 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione
(n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). 2) Per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità Controparte_2
per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente 22 giorni per l'anno 2021/2022; 22 giorni per l'anno 2023/2024. 3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari..”.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_4
costituito ed è stato dichiarato contumace.
Nel corso della prima udienza il Giudice, poiché al ricorso introduttivo del giudizio era stata allegata procura alle liti già unita al precedente ricorso rubricato al n. 102/25 RG. Lav., ha rilevato un difetto di rappresentanza assegnando termine ex art. 182 c.p.c..
Nel termine assegnato è stato depositato regolare mandato alle liti, con produzione dell'effetto sanante di cui al secondo comma del citato art. 182.
All'odierna udienza il Giudice ha invitato la difesa attorea a chiarire le ragioni per le quali la domanda oggetto del presente giudizio non fosse già stata formulata con il precedente ricorso n. 102/25 RG Lav. iscritto in data 29.1.2025.
Il difensore del ricorrente ha affermato che non vi erano ragioni per depositare un unico ricorso, trattandosi di domande aventi contenuto differente, quindi ha chiesto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni precisando che il suo assistito era stato illegittimamente considerato in ferie dal dirigente scolastico senza alcun avvertimento.
4 Alla luce delle precisazioni fornite dalla difesa attorea in sede di discussione la domanda può trovare accoglimento.
In via preliminare deve osservarsi come l'unica amministrazione legittimata a resistere nel presente giudizio sia il quale datore di lavoro “a cui Controparte_4
l'art. 15 del D.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale” (Cass. n. 20521/08; Cass. n. 6372/11). ha lamentato il mancato pagamento dell'indennità per le ferie non Parte_1
fruite negli anni scolatici 2021/22 (22 giorni) e 2023/24 (22 giorni).
Il servizio prestato dal ricorrente in tali annualità è provato dai contratti prodotti in atti.
Il , scegliendo di rimanere contumace, ha rinunciato Controparte_4
a provare l'effettiva fruizione di giorni di ferie a domanda da parte del ricorrente nel periodo dedotto in giudizio, oppure la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite dallo stesso.
A norma dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/12 convertito dalla legge 135/2012: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (...) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (...)”.
La successiva legge di bilancio n. 228/12 all'art. 1 commi da 54 a 56 ha previsto: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, infine, il seguente
5 periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e
55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013”.
Il personale docente fruisce, quindi, delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, mentre durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Il personale a termine della scuola, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, invece, ha diritto alla liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di goderne.
La riportata normativa interna deve, tuttavia, essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, a norma del quale “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Secondo la Corte di Giustizia il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale “se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro”; dunque, “il giudice nazionale, investito di una controversia tra un
6 lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell'indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente
a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato” (sentenza 6.11.2018 C-648/16).
Infatti “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione – i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute” (sentenza 6.11.2018 C-
619/16).
Investita della specifica questione, la Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva: infatti anche la normativa interna, ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l.
n. 228 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia (Cass. n. 14268/22).
7 La Suprema Corte ha recentemente ribadito tale principio: quindi “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. n. 16715/24).
La medesima Corte ha osservato come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del di rigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass. n. 28587/24).
Il ricorrente ha dedotto di essere stato considerato automaticamente in ferie dal dirigente nei periodi di sospensione delle lezioni senza alcuna specifica comunicazione.
La giurisprudenza di legittimità ha, però, rilevato che “il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. n. 23934/20).
Le ferie non possono essere computate d'ufficio: l'obbligo previsto dalla contrattazione collettiva di fruire dei riposi durante il periodo di sospensione dalle lezioni non determina, infatti,
l'automatica collocazione in ferie del docente che non abbia presentato istanza in tal senso, ma regola la tempistica entro la quale il lavoratore è tenuto a richiederle.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha rilevato che “i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie,
8 impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (Cass. n.
28587/24).
La Suprema Corte ha, poi, chiarito che i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, sono tutti quelli compresi dal 1° settembre al 30 giugno di ciascun anno, come individuati dal calendario scolastico regionale (Cass. n. 16715/24).
Nel caso in esame, non avendo l'amministrazione datrice di lavoro (rimasta contumace) provato di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, avvisandolo nel contempo del fatto che, in caso di loro mancata fruizione le ferie residue sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, la domanda di monetizzazione delle ferie non fruite formulata da deve essere accolta, non solo relativamente Parte_1
alla differenza fra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative, come previsto all'art. 5, comma 8, D.L.
95/2012, modificato dall'art. 1, comma 55, L. 228/2012, ma anche relativamente ai predetti giorni di sospensione (in tal senso, da ultimo Cass. n. 16715/24), per un totale di 44 giorni.
Quanto alle spese di lite, si rileva in primo luogo come il valore di causa non sia stato determinato con l'atto introduttivo, ma non sia indeterminabile, essendo agevolmente ricavabile dai cedolini paga il valore dell'indennità sostituiva delle ferie non godute erogabile per 44 giorni.
Lo scaglione di riferimento applicabile ai sensi del DM 147/22 è, quindi, quello da € 1.101,00 a
5.200,00.
Si ritengono, tuttavia, sussistenti i presupposti per l'esercizio del potere affidato al giudice dall'art. 92 comma 1 c.p.c. di escludere la ripetizione di parte delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene superflue, in considerazione del fatto che nel caso di specie, come sottoposto alla parte nel corso della discussione, valutato anche l'iniziale utilizzo del medesimo mandato alle liti e tenuto conto delle date di deposito dei ricorsi (29.1.2025 e 20.2.2025), la domanda oggetto del presente procedimento avrebbe potuto formare oggetto di quello precedente n. 102/25 RG. Lav. (già definito con sentenza il 15.4.2025) e ciò ha prodotto un'inutile moltiplicazione di attività processuali a discapito del principio costituzionale del giusto processo
(ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione nella sentenza S.U. n. 7299/2025).
9 Il deve, quindi, essere condannato alla rifusione in Controparte_4
favore del ricorrente delle spese di lite liquidate (tenuto anche conto della serialità del contenzioso e dell'attività processuale in concreto svolta) nel minor importo di cui al dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Condanna il a corrispondere in favore di Controparte_4
l'indennità per le ferie non godute relativamente a 22 giorni per l'anno Parte_1
2021/2022 ed a 22 giorni per l'anno 2023/2024.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_4
favore del ricorrente, spese che liquida in € 772,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Savona, 19.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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