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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14934 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE N. R.G. 18972/2024 Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Antonella Di Tullio -Presidente dott. Silvia Albano - Giudice dott. Massimo Marasca - Giudice rel. ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 18972 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domiciliato in Fondi (LT), Via Argante n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Canale. Ricorrente E
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), entrambi in persona dei rispettivi Ministri/Questori pro tempore, P.IVA_2 domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. Resistenti
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO Il procedimento è stato avviato da con Ricorso ex art. 281 Parte_1 decies c.p.c. depositato in data 03 Maggio 2024, con il quale si impugnava il provvedimento di rifiuto n. Cat. A 11-2024 prot. nr. 185/2024 emesso dalla Questura di , notificato in data 08.04.2024, relativo al diniego del riconoscimento della CP_2 protezione speciale. Il ricorrente chiedeva, in via preliminare e cautelare, la sospensione degli effetti dell'atto impugnato e, nel merito, l'accoglimento del ricorso, l'annullamento del provvedimento e il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 T.U.I., rinnovabile e convertibile in permesso per lavoro subordinato. La difesa del ricorrente ribadiva tali conclusioni nelle Note d'Udienza a trattazione scritta del 20 Ottobre 2025, contestando le deduzioni di controparte.
I Resistenti e Questura di ) si sono costituiti in giudizio Controparte_1 CP_2 con Memoria Difensiva depositata in data 30 settembre 2025, insistendo per il rigetto dell'avverso ricorso, giudicato infondato secondo quanto evidenziato dall'Amministrazione nella nota allegata.
In Fatto Il ricorrente, , cittadino indiano, è giunto in Italia in data Parte_1
19.03.2019 con l'intento di trovare un lavoro. In data 12.08.2020, il datore di lavoro presentava per il ricorrente un'istanza di emersione da lavoro Persona_1 nero. In relazione a tale istanza, il ricorrente veniva convocato presso il SUI (Sportello Unico per l'Immigrazione) di in data 21.06.2021 per concludere la CP_2
1 procedura. Tuttavia, la domanda di emersione veniva archiviata a seguito del decesso del datore di lavoro, evento non imputabile al ricorrente. Successivamente, il 23.02.2023, presentava presso la Questura di una Parte_1 CP_2 richiesta di riconoscimento/rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. A supporto della sua istanza, allegava la documentazione all'epoca disponibile, attestante l'inizio di una posizione lavorativa regolare, con contratti di lavoro e buste paga, e una dichiarazione di ospitalità presso un familiare in Via Argante n. 3 a Fondi, rilasciata dal 30.01.2023. A seguito dell'istanza, la Commissione territoriale di Roma esprimeva in data 04.09.2023 un parere negativo, ritenendo insussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale, dichiarando di non ravvisare fondati motivi di persecuzione ai sensi dell'Art. 19, comma 1, D.Lgs 286/1998. In data 27.03.2024, il Questore di Latina emetteva il provvedimento di rifiuto (Prot. nr. 185/2024). Il Questore, visto il parere negativo della Commissione territoriale, riteneva che il caso non presentasse fondati motivi per ritenere che l'allontanamento comportasse una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU. La motivazione del diniego si fondava su due rilievi fattuali: in primo luogo, si affermava che l'istante "non risultava avere una posizione lavorativa regolare"; in secondo luogo, si riteneva che "la comunicazione di ospitalità fosse insufficiente a certificare il suo livello di integrazione sul territorio italiano". Il decreto imponeva l'ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica. Il ricorrente contestava tale provvedimento, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 19 T.U.I. e dell'art. 8 CEDU, nonché per travisamento dei fatti ed evidente difetto istruttorio. Evidenziava di essersi integrato sul territorio italiano, parlando discretamente l'italiano e dimostrando una permanenza in Italia di oltre cinque anni. Depositava, inoltre, documentazione aggiornata comprovante la stabilità e continuità del proprio rapporto di lavoro (contratti relativi al 2023, 2024 e 2025, Certificazione Unica 2024 e 2025 e buste paga). La difesa lamentava che la motivazione del provvedimento di rifiuto risultasse apodittica e frutto di un'istruttoria carente, evidenziando come la Commissione di Roma non avesse convocato il ricorrente e, di conseguenza, avesse espresso il proprio parere (04.09.2023) senza poter esaminare la documentazione attestante la successiva e attuale stabilizzazione lavorativa, maturata medio tempore. La principale questione controversa, dal punto di vista normativo, risiede nell'applicabilità della disciplina della protezione speciale vigente al momento della presentazione della domanda (23.02.2023), ovvero la versione dell'art. 19 T.U.I. come modificato dal D.L. 130/2020 (c.d. Decreto Lamorgese). I Resistenti, costituitisi in giudizio, chiedono il rigetto del ricorso, basando le proprie deduzioni sul Decreto di Rifiuto e reiterando la valutazione, in esso contenuta, secondo cui il ricorrente non avrebbe documentato una posizione lavorativa regolare o un'ospitalità sufficiente a certificare l'integrazione sul territorio. La controversia, in sintesi, riguarda la verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio della protezione speciale, in particolare accertando se la valutazione operata dalla Questura di – circa l'insussistenza di un CP_2
Pag. 2 di 4 radicamento socio-lavorativo e abitativo – resista alle censure di travisamento dei fatti e difetto di istruttoria sollevate dal ricorrente.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale. Occorre preliminarmente rilevare che è entrato in vigore il D.L. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98. Tuttavia, come correttamente dedotto dalla difesa, la disciplina introdotta dal D.L. 20/2023 è applicabile alle istanze di protezione presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza). Nel caso di specie, avendo il ricorrente presentato l'istanza in data 23.02.2023, trova piena applicazione, in ossequio al principio tempus regit actum, la normativa previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, commi 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, nel testo modificato dalla L. 173/2020. Tale disciplina impedisce l'allontanamento del cittadino straniero non solo quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti (comma 1), ma anche (comma 1.1) quando sussistano "fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare", salvo che l'allontanamento sia disposto per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. La valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), e specificamente dell'art. 8, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. La Corte EDU ha costantemente affermato che la nozione di "vita privata" è ampia e non suscettibile di definizione esaustiva (cfr. c. Germania, § 29; c. Regno Unito, § Per_2 Per_3
61), e non è limitata alla "cerchia intima". Il rispetto della vita privata include, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani e con il mondo esterno (cfr. Ü. c. Paesi Bassi, n. 46410/99, § 59). Elemento cardine di tale valutazione è il percorso di inserimento compiuto dal cittadino straniero, con particolare riguardo all'integrazione lavorativa e alla rete di relazioni sociali e personali, che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Ciò premesso in diritto, occorre valutare la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente avverso il provvedimento impugnato. Il ricorso è fondato. Il ricorrente, , ha dimostrato di essere giunto in Italia il Parte_1
19.03.2019 e di aver intrapreso, già dal 2020, un percorso di regolarizzazione (l'istanza di emersione), fallito unicamente per il decesso del datore di lavoro. Elemento decisivo è che, come comprovato dalla documentazione ritualmente depositata in giudizio (Certificazioni Uniche 2024 e 2025, contratti e buste paga), il ricorrente svolge stabilmente attività di lavoro dipendente, quale operaio agricolo, almeno dal 27 luglio 2023, con contratti a tempo determinato che si sono succeduti senza soluzione di continuità presso il medesimo datore di lavoro, Parte_2
con rapporti attestati anche per l'anno 2025.
[...]
Il ricorrente ha, inoltre, dimostrato di avere una stabile sistemazione alloggiativa presso un familiare in Fondi (LT) sin dal 30.01.2023. Tale documento comprova la disponibilità di un alloggio stabile e concorre, unitamente alla comprovata attività
Pag. 3 di 4 lavorativa, a definire l'effettivo radicamento territoriale e sociale dell'istante. Complessivamente, la permanenza in Italia da oltre cinque anni, i pregressi tentativi di regolarizzazione e, soprattutto, l'attuale e comprovata stabilità lavorativa e abitativa, delineano un percorso di integrazione effettivo. L'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, ove ha ormai stabilito il centro dei propri interessi lavorativi e sociali, costituirebbe un'ingerenza sproporzionata nel suo diritto alla vita privata, in violazione dell'art. 8 CEDU e, di conseguenza, dell'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/98 (nel testo all'epoca vigente). In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08. Il ricorso va, pertanto, accolto. Tenuto conto dell'evoluzione fattuale della posizione del ricorrente, la cui integrazione si è consolidata solo in pendenza di giudizio, si ravvisano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 18972/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto di , n.il 16/11/1990 a INDIA, CUI 062IL0 C.F. Parte_1
, alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti C.F._1 al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 ;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 22/10/2025 Il Giudice estensore La Presidente Massimo Marasca Antonella Di Tullio
Pag. 4 di 4
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domiciliato in Fondi (LT), Via Argante n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Canale. Ricorrente E
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), entrambi in persona dei rispettivi Ministri/Questori pro tempore, P.IVA_2 domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. Resistenti
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO Il procedimento è stato avviato da con Ricorso ex art. 281 Parte_1 decies c.p.c. depositato in data 03 Maggio 2024, con il quale si impugnava il provvedimento di rifiuto n. Cat. A 11-2024 prot. nr. 185/2024 emesso dalla Questura di , notificato in data 08.04.2024, relativo al diniego del riconoscimento della CP_2 protezione speciale. Il ricorrente chiedeva, in via preliminare e cautelare, la sospensione degli effetti dell'atto impugnato e, nel merito, l'accoglimento del ricorso, l'annullamento del provvedimento e il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 T.U.I., rinnovabile e convertibile in permesso per lavoro subordinato. La difesa del ricorrente ribadiva tali conclusioni nelle Note d'Udienza a trattazione scritta del 20 Ottobre 2025, contestando le deduzioni di controparte.
I Resistenti e Questura di ) si sono costituiti in giudizio Controparte_1 CP_2 con Memoria Difensiva depositata in data 30 settembre 2025, insistendo per il rigetto dell'avverso ricorso, giudicato infondato secondo quanto evidenziato dall'Amministrazione nella nota allegata.
In Fatto Il ricorrente, , cittadino indiano, è giunto in Italia in data Parte_1
19.03.2019 con l'intento di trovare un lavoro. In data 12.08.2020, il datore di lavoro presentava per il ricorrente un'istanza di emersione da lavoro Persona_1 nero. In relazione a tale istanza, il ricorrente veniva convocato presso il SUI (Sportello Unico per l'Immigrazione) di in data 21.06.2021 per concludere la CP_2
1 procedura. Tuttavia, la domanda di emersione veniva archiviata a seguito del decesso del datore di lavoro, evento non imputabile al ricorrente. Successivamente, il 23.02.2023, presentava presso la Questura di una Parte_1 CP_2 richiesta di riconoscimento/rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. A supporto della sua istanza, allegava la documentazione all'epoca disponibile, attestante l'inizio di una posizione lavorativa regolare, con contratti di lavoro e buste paga, e una dichiarazione di ospitalità presso un familiare in Via Argante n. 3 a Fondi, rilasciata dal 30.01.2023. A seguito dell'istanza, la Commissione territoriale di Roma esprimeva in data 04.09.2023 un parere negativo, ritenendo insussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale, dichiarando di non ravvisare fondati motivi di persecuzione ai sensi dell'Art. 19, comma 1, D.Lgs 286/1998. In data 27.03.2024, il Questore di Latina emetteva il provvedimento di rifiuto (Prot. nr. 185/2024). Il Questore, visto il parere negativo della Commissione territoriale, riteneva che il caso non presentasse fondati motivi per ritenere che l'allontanamento comportasse una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU. La motivazione del diniego si fondava su due rilievi fattuali: in primo luogo, si affermava che l'istante "non risultava avere una posizione lavorativa regolare"; in secondo luogo, si riteneva che "la comunicazione di ospitalità fosse insufficiente a certificare il suo livello di integrazione sul territorio italiano". Il decreto imponeva l'ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica. Il ricorrente contestava tale provvedimento, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 19 T.U.I. e dell'art. 8 CEDU, nonché per travisamento dei fatti ed evidente difetto istruttorio. Evidenziava di essersi integrato sul territorio italiano, parlando discretamente l'italiano e dimostrando una permanenza in Italia di oltre cinque anni. Depositava, inoltre, documentazione aggiornata comprovante la stabilità e continuità del proprio rapporto di lavoro (contratti relativi al 2023, 2024 e 2025, Certificazione Unica 2024 e 2025 e buste paga). La difesa lamentava che la motivazione del provvedimento di rifiuto risultasse apodittica e frutto di un'istruttoria carente, evidenziando come la Commissione di Roma non avesse convocato il ricorrente e, di conseguenza, avesse espresso il proprio parere (04.09.2023) senza poter esaminare la documentazione attestante la successiva e attuale stabilizzazione lavorativa, maturata medio tempore. La principale questione controversa, dal punto di vista normativo, risiede nell'applicabilità della disciplina della protezione speciale vigente al momento della presentazione della domanda (23.02.2023), ovvero la versione dell'art. 19 T.U.I. come modificato dal D.L. 130/2020 (c.d. Decreto Lamorgese). I Resistenti, costituitisi in giudizio, chiedono il rigetto del ricorso, basando le proprie deduzioni sul Decreto di Rifiuto e reiterando la valutazione, in esso contenuta, secondo cui il ricorrente non avrebbe documentato una posizione lavorativa regolare o un'ospitalità sufficiente a certificare l'integrazione sul territorio. La controversia, in sintesi, riguarda la verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio della protezione speciale, in particolare accertando se la valutazione operata dalla Questura di – circa l'insussistenza di un CP_2
Pag. 2 di 4 radicamento socio-lavorativo e abitativo – resista alle censure di travisamento dei fatti e difetto di istruttoria sollevate dal ricorrente.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale. Occorre preliminarmente rilevare che è entrato in vigore il D.L. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98. Tuttavia, come correttamente dedotto dalla difesa, la disciplina introdotta dal D.L. 20/2023 è applicabile alle istanze di protezione presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza). Nel caso di specie, avendo il ricorrente presentato l'istanza in data 23.02.2023, trova piena applicazione, in ossequio al principio tempus regit actum, la normativa previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, commi 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, nel testo modificato dalla L. 173/2020. Tale disciplina impedisce l'allontanamento del cittadino straniero non solo quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti (comma 1), ma anche (comma 1.1) quando sussistano "fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare", salvo che l'allontanamento sia disposto per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. La valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), e specificamente dell'art. 8, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. La Corte EDU ha costantemente affermato che la nozione di "vita privata" è ampia e non suscettibile di definizione esaustiva (cfr. c. Germania, § 29; c. Regno Unito, § Per_2 Per_3
61), e non è limitata alla "cerchia intima". Il rispetto della vita privata include, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani e con il mondo esterno (cfr. Ü. c. Paesi Bassi, n. 46410/99, § 59). Elemento cardine di tale valutazione è il percorso di inserimento compiuto dal cittadino straniero, con particolare riguardo all'integrazione lavorativa e alla rete di relazioni sociali e personali, che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Ciò premesso in diritto, occorre valutare la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente avverso il provvedimento impugnato. Il ricorso è fondato. Il ricorrente, , ha dimostrato di essere giunto in Italia il Parte_1
19.03.2019 e di aver intrapreso, già dal 2020, un percorso di regolarizzazione (l'istanza di emersione), fallito unicamente per il decesso del datore di lavoro. Elemento decisivo è che, come comprovato dalla documentazione ritualmente depositata in giudizio (Certificazioni Uniche 2024 e 2025, contratti e buste paga), il ricorrente svolge stabilmente attività di lavoro dipendente, quale operaio agricolo, almeno dal 27 luglio 2023, con contratti a tempo determinato che si sono succeduti senza soluzione di continuità presso il medesimo datore di lavoro, Parte_2
con rapporti attestati anche per l'anno 2025.
[...]
Il ricorrente ha, inoltre, dimostrato di avere una stabile sistemazione alloggiativa presso un familiare in Fondi (LT) sin dal 30.01.2023. Tale documento comprova la disponibilità di un alloggio stabile e concorre, unitamente alla comprovata attività
Pag. 3 di 4 lavorativa, a definire l'effettivo radicamento territoriale e sociale dell'istante. Complessivamente, la permanenza in Italia da oltre cinque anni, i pregressi tentativi di regolarizzazione e, soprattutto, l'attuale e comprovata stabilità lavorativa e abitativa, delineano un percorso di integrazione effettivo. L'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, ove ha ormai stabilito il centro dei propri interessi lavorativi e sociali, costituirebbe un'ingerenza sproporzionata nel suo diritto alla vita privata, in violazione dell'art. 8 CEDU e, di conseguenza, dell'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/98 (nel testo all'epoca vigente). In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08. Il ricorso va, pertanto, accolto. Tenuto conto dell'evoluzione fattuale della posizione del ricorrente, la cui integrazione si è consolidata solo in pendenza di giudizio, si ravvisano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 18972/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto di , n.il 16/11/1990 a INDIA, CUI 062IL0 C.F. Parte_1
, alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti C.F._1 al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 ;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 22/10/2025 Il Giudice estensore La Presidente Massimo Marasca Antonella Di Tullio
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