Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2002, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
F N ee 67544 0 O I 8 9 Z 0 2 061 / 02 1 A / 4 R / T 0 S 2 A I REPUBBLICA ITALIAN G R . E P R . D A L E D D A CORT BU EMA DI CASSAZIONE E I S T Oggetto A N I N E E S R S SEZIONE TRIBUTARIA I Tributaria E E A T A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 2701/00 Consigliere Cron. 5024 Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Consigliere Ud. 11/10/01 Dott. Giuseppe FALCONE Rel. ConsigliereDott. Aldo CECCHERINI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 67544 sul ricorso proposto da: LIVORSI SRL, in persona del legale ELEKTROMARKET pro tempore, elettivamente domiciliata rappresentante in ROMA VIA PIAVE 52, presso lo studio dell'avvocato RENATO CARCIONE, che la difende unitamente all'avvocato ROSARIO CALI', giusta delega in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente · 1978 -1- avverso la sentenza n. 88/99 della Commissione tributaria regionale di PALERMO, depositata il 23/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CALI , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GIACOBBE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Pa- lermo, con decisione 11 aprile - 2 maggio 1994, ac- colse il ricorso proposto da Elektromarket Livori s.r.l. avverso l'avviso di rettifica Iva notifica- tole il 12 giugno 1993 dall'Ufficio Iva di Palermo. Nel giudizio di appello, promosso dall'Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza depositata il 23 giugno 1999, premesso che l'istanza di trattazione in pubblica udienza, depositata dalla società appellata in cancelleria doveva ritenersi nulla perché effettuata anterior- mente alla costituzione ed era stata in effetti di- chiarata inammissibile con ordinanza 2 giugno 1999, e che in ogni caso essa non era stata notificata alla controparte, giustificando sotto il duplice profilo indicato la mancata discussione della causa in pubblica udienza, ha accolto nel merito l'appello dell'Ufficio, conseguentemente riformando la decisione impugnata. Contro la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque moti- vi, notificandolo il 24 gennaio 2000. 8 7 4 1 Il Ministero delle finanze, in persona del suo Ministro pro tempore, si è costituito e resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 33 1. n. 546 del 1992, allegando che l'istanza di discussio- ne in pubblica udienza, diversamente da quanto so- stenuto nell'impugnata sentenza, era stata notifi- cata all'Ufficio Iva di Palermo, e che l'anteriori- depositata il 26 aprile 1999tà della istanza - alla costituzione in giudizio avvenuta il 19 maggio 1999 non era causa di inammissibilità. Il motivo è inammissibile. La violazione di legge è dedotta, dalla ricorrente, sulla premessa ricostruzione della vicenda processuale indi una contrasto, su un punto decisivo, con quella esposta nella sentenza impugnata. La parte non poteva, in questo grado, limitarsi ad affermare, in contrasto con l'impugnata sentenza, che l'istanza di discus- sione in pubblica udienza era stata notificata alla controparte. Su questo punto la sentenza non risul- ta impugnata con il motivo in esame, e non vi è sindacato di questa Corte suprema. Ciò premesso, e poiché il punto di fatto era stato assunto dalla cops 1Il cons rel. est. dr. Aldo Ceccherini Commissione regionale a fondamento di una delle due rationes decidendi, la questione di diritto dedot - concernente l'ammissibilità о meno dita, e un'istanza di discussione in pubblica udienza pre- sentata anteriormente alla costituzione in giudi- zio, è inammissibile, perché inidonea a giustifica- re la cassazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente ed erronea motivazione del- la sentenza impugnata: il giudice di appello aveva esaminato gli atti in modo superficiale e sommario, senza distinguere tra le due annate d'imposta ed attribuendo all'una il reddito accertato per l'altra, senza esaminare la sua eccezione di inam- missibilità dell'appello per difetto dei motivi sollevata con la memoria 19 maggio 1999, e ritenen- do legittimo l'avviso di rettifica motivato per re- lationem. Il motivo è per un verso inammissibile, perché l'apprezzamento della specificità delle due annate non è allegato quale punto decisivo della
contro
- versia. Sotto diverso profilo, l'eccezione di inam- missibilità dell'appello dell'Ufficio non risulta dalla sentenza impugnata, e non potrebbe essere dalla Corte suprema riscontrato attraverso l'esame diretto degli atti processuali, vertendo il motivo di ricorso sul preteso difetto di motivazione, e non invece sulla violazione del principio di corri- spondenza del chiesto con il giudicato (art. 112 c.p.c.), e quindi sull'omessa pronuncia sull'ecce- zione (in ordine alla quale, peraltro, il motivo sarebbe stato privo del requisito dell'autosuffi- cienza, non riportando l'eccezione per esteso, con indicazione della pagina dell'atto nel quale sareb- be stato enunciato). Per il resto, il giudizio di merito, nell'impu- gnata sentenza, è adeguatamente motivato con l'in- dicazione dei corrispettivi di rilevante ammontare non annotati, e dei costi, per acquisto di omaggi alla clientela, della cui inerenza all'esercizio dell'impresa non era stata data alcuna prova. La motivazione è pertanto immune da vizi di legittimi- tà. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto sull'ac- certamento tributario. Ammettendo la validità della motivazione dell'avviso di rettifica per relatio- nem, con il richiamo agli accertamenti della Guar- dia di finanza, la Commissione regionale avrebbe dato ingresso nel procedimento tributario alle di- chiarazioni rese da terzi, in violazione del divie- to dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992: i fatti ac- Il constel. est. dr. Aldo Ceccherini certati ○ caduti sotto la percezione del pubblico ufficiale verbalizzante о da altri riferiti non hanno invece il valore di prova sino a querela di falso, ma quello di meri indizi, suscettibili di analisi critica. La denunciata violazione di legge non sussiste. La Commissione regionale ha bensì osservato che "i rapporti e i verbali redatti dalla Guardia di fi- nanza in ordine ai fatti accertati ○ caduti sotto la sua percezione o da altri riferiti siccome pro- venienti da pubblico ufficiale, fanno fede fino a querela di falso, fermo tuttavia il diritto del contribuente di dimostrare con i mezzi di prova consentiti dalla legge il contrario del processo verbale che costituisce, quindi, l'atto prodromico Paratho dell'avviso di accertamento di rettifica". passo appena riportato dimostra con chiarezza che, malgrado il generico riferimento alla fede privile- giata dei rapporti della Guardia di finanza, la Commissione ha riconosciuto il diritto del contri- buente di offrire la prova contraria nel processo Tophe tributario. La Commissione prosegue peraltro osser- vando che "il contribuente ha esposto in prime cure diffusi motivi d'impugnazione", con ciò dimostrando di essere stato posto in grado di difendersi, e di conoscere pertanto il contenuto dell'atto richiama- to per relationem. Infine, la Commissione regionale ha motivato la sua decisione con il convincimento che la rettifica fosse basata su errori, omissioni e indicazioni inesatte riscontrati, vale a dire con un giudizio di fatto non sindacabile in Cassazione, e non censurato col mezzo in esame. Inammissibili sono, da ultimo, i motivi quarto con il quale si riportano le risultanze del pro- cedimento penale derivante dallo stesso verbale della guardia di finanza da cui è scaturita la ret- tifica, e che non integra alcuna censura, ma mira indirettamente a riproporre in q questa sede il giudizio di merito e quinto, che si riduce al ri- chiamo dei motivi indicati nei precedenti gradi di giudizio, i quali per ciò stesso non possono inte- grare censure alla sentenza impugnata.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ri- corrente al pagamento delle spese del grado in fa- vore dell'Amministrazione delle finanze, liquidate in £ 20.000.000, oltre a £ 250.000 per sporsi e oltre a quelle prenotate a debito. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 11 ottobre 2001. II rel. est. dr. Aldo Ceccherini Il Cons est. Al (Aldo Ceccherini) ✓IL CANCELLIERE CT Osvaldo Ascanio PRE A M E B Il Presidente. (Giovanni Olla) Yor A DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 FEB. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E N 0 8 O 9 I E 1 Z / . A 4 N / R A 8 T 2 I S B I . R R . G L A P E L . T A R D U . L B A B E I A D D T R I A E I S 1 T T N 3 R E 1 N E S E . I T S N A E A M