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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/10/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3676/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. RI EN CATALANO Presidente
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel.
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. SANZO SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LONGONI PALMIGIANO MA GRAZIA
( VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO;
C.F._2
) VIA DELLA MOSCOVA, Parte_2 C.F._3
N. 18 20121 MILANO;
(C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA, 18 C.F._1
20121 MILANO presso lo studio dell'avv. SANZO SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LONGONI PALMIGIANO MA pagina 1 di 12 GRAZIA VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO;
C.F._2
) VIA DELLA MOSCOVA, Parte_2 C.F._3
N. 18 20121 MILANO;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._4
elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 28 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CUSTODE MARILENA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
ID MA TO (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA C.F._5
28 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CUSTODE MARILENA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Per e Parte_3 Parte_1
voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza n. 10308/2024 pubblicata in data 28 novembre 2024, nel giudizio vertito inter partes dinanzi al Tribunale di Milano recante il n. 5806/2022 di R.G., sentenza notificata in data 30 novembre 2024, respinta ogni contraria eccezione, domanda ed istanza, sia di merito che istruttoria, in accoglimento dei motivi delineati nell'atto di citazione in appello notificato in data 30 dicembre 2024 e negli scritti che verranno depositati così statuire: nel merito
- dichiarare la nullità della sentenza di primo grado sopra richiamata per violazione del contraddittorio ex art. 101, 2° comma. cod. proc. civ., per le ragioni esposte in atti;
pagina 2 di 12
- dichiarare la nullità della sentenza di primo grado sopra richiamata per vizio di ultrapetizione, per le ragioni esposte in atti;
- rigettare le domande riconvenzionali formulate dai sig.ri e in primo grado (e CP_1 CP_2 riproposte nel presente giudizio) per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la qualità dei sig.ri e di eredi legittimi per la Parte_3 Parte_1 quota di ¼ ciascuno, dei conti correnti e conti titoli dinanzi indicati nonché dell'immobile sito a Milano, via Bruno Cesana n. 6;
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la cointestazione fittizia di quanto depositato sui conti correnti e sui conti titoli tra la de cuius e la sig.ra poiché Controparte_1 alimentati esclusivamente da somme la cui titolarità è riferibile alla de cuius stessa e/o la l'invalidità della cointestazione sopra richiamata in quanto trattasi di donazione di valori priva della forma dell'atto pubblico e/o disposta in assenza di anumus donandi;
in ogni caso, dichiarare l'illegittimità delle operazioni effettuate dalla sig.ra tramite i conti correnti in questione per le ragioni CP_1 esposte in atti;
- per l'effetto, condannare la sig.ra alla restituzione in favore della Controparte_1 massa ereditaria sia della metà del saldo dei conti correnti e dei conti titoli alla stessa illegittimamente attribuiti, sia dell'intero ammontare delle somme dalla stessa prelevate dai conti correnti cointestati con la de cuiuis, a far data dall'apertura dei conti correnti cointestati in questione sino alla chiusura degli stessi come meglio specificato in atti, pari complessivamente quantomeno ad € 2.039.842,92 (s.e.o.), o condannare la sig.ra alla restituzione della somma che verrà accertata in corso di CP_1 causa;
- in via gradata, ove controparte riuscisse a dimostrare la validità della cointestazione dei conti correnti e conti titoli indicati in atti, accertare e dichiarare per le ragioni esposte che la stessa, in ogni caso, debba restituire alla massa ereditaria quantomeno la metà delle somme illegittimamente prelevate dai conti correnti, pari ad € 889.943,98 (s.e.o.), o quanto verrà accertato in corso di causa;
- per l'effetto, disporre la divisione delle somme in questione secondo i principi della successione legittima attribuendo, pertanto, agli odierni appellanti la quota pari ad ½ dell'importo che verrà accertato in corso di causa;
- condannare la sig.ra a versare, essendo la stessa possessore in Controparte_1 mala fede, in favore degli altri coeredi, la somma corrispondente all'ammontare degli interessi, sia naturali sia civili, maturati dall'apertura della successione fino alla divisione delle somme secondo i principi della successione legittima. In via istruttoria
- accogliere le istanze istruttorie formulate dagli esponenti nell'ambito del giudizio di primo grado e rigettare quelle avversarie, per le ragioni esposte negli atti del suddetto giudizio. Con il favore delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. 140/2012, della Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche, oltre al rimborso delle CP_3 spese nella misura del 15% e dell'IVA nella misura di legge.
pagina 3 di 12
Per e Controparte_1 Controparte_4
Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, in rito e merito, così giudicare: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, stante la mancanza dei presupposti ex art.283 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa. Nel merito: rigettare l'appello in quanto del tutto destituito di fondamento in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa e confermare integralmente la sentenza di primo grado n.10308/26.11- 28.112024 emessa dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice Dr. Alessandro Petrucci. In ogni caso : a) dichiarare i Signori e privi Parte_1 Parte_3 di titolarità di ogni diritto fatto valere nel presente giudizio per successione legittima;
b) respingere l'avversa domanda di accertamento e dichiarazione di cointestazione fittizia dei conti correnti e dei conti titoli tra la de cuius e la signora respingendo Controparte_1 altresì l'avversa domanda di dichiarazione di invalidità e/o illegittimità delle operazioni effettuate da
tramite i conti correnti cointestati, in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1
- respingere la domanda di condanna di alla restituzione sia della metà del saldo Controparte_1 dei conti correnti e dei conti titoli alla stessa attribuiti in forza della cointestazione, sia dell'ammontare delle somme asseritamente prelevate dalla stessa illegittimamente a far data dall'apertura dei conti correnti cointestati sino alla chiusura degli stessi, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- respingere conseguentemente la domanda di divisione delle somme pretese in base alla successione legittima ed ogni ulteriore inerente e conseguente domanda;
- respingere tutte le istanze istruttorie svolte in primo grado e nel presente grado di giudizio;
respingere tutte le avverse eccezioni e domande in quanto infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale:
-accertare che le disposizioni testamentarie espresse da nelle schede olografe Persona_1 confezionate il 9.3.2017 (pubblicate per atto del notaio il 7.2.2020) sono disposizioni a Persona_2 titolo universale ex art.588 c.c. e, per l'effetto, dichiarare e Controparte_1 [...] eredi universali;
Controparte_4
-dichiarare invalida, inefficace e tamquam non esset l'apertura della successione legittima effettuata dal notaio con suoi atti del 9.7.2020 e 6.10.2020; Persona_2
-annullare la divisione dei beni pretesamene caduti in successione legittima, per errore essenziale, salvo diversa qualificazione giuridica dell'errore, nella prestazione del consenso, da parte dei Signori e alla divisione, errore Controparte_1 Controparte_4 caduto sulla esistenza dei presupposti per una successione legittima degli attori (mancante), sulla natura della successione (esclusivamente testamentaria), e sulla qualità di eredi dei Signori
[...]
e (inesistente), e ritenuta l'inefficacia Parte_1 Parte_3 degli atti ad essa inerenti e conseguenti, per l'effetto condannare ciascuno degli appellanti, a restituire a e la somma incassata Controparte_1 Controparte_4 dalle relative operazioni divisionali e di liquidazione, per € 144.904,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
-condannare ciascuno degli appellanti, e Parte_1 Parte_3
a restituire agli appellati la somma di € 3.249,50=, quale valore stimato degli oggetti dagli
[...] stessi ricevuti con l'apertura della cassetta di sicurezza della de cuius, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Condannare gli appellanti al pagamento dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre alle spese generali al 15%, anticipazioni, I.V.A e C.P.A. pagina 4 di 12
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse conforme a legge l'apertura della successione legittima, accertata l'entità della quota dei convenuti istituiti ex re, in base al rapporto fra le cose attribuite e il valore globale dei beni che il testatore sapeva di possedere al momento della stesura dei testamenti, tenuto conto anche dei beni eventualmente non contemplati nel testamento, disporre che nella quota differenziale, formata dalle altre cose dell'asse, succedano gli eredi legittimi, e che, nella stessa proporzione, in forza della virtù espansiva della vocazione a titolo universale, si ripartiscano fra eredi testamentari e legittimi i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti dopo la confezione delle schede, e sino alla data di apertura della successione. Condannare, per l'effetto, gli appellanti a corrispondere a Controparte_1 e la somma che risulterà ancora dovuta rispetto alla
[...] Controparte_4 minor somma attribuita a nell'ambito della successione legittima. Controparte_1 Condannare gli appellanti al pagamento dei compensi professionali del doppio grado di giudizio oltre alle spese generali al 15%, anticipazioni, I.V.A e C.P.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Occorre premettere per una migliore comprensione che la causa concerne la successione di Per_1
, limitatamente ai conti correnti e ai conti depositi.
[...] In particolare, gli appellanti -attori in primo grado- e Parte_3 [...] assumevano che le disposizioni testamentarie della de cuius -che aveva Parte_1 nominato eredi la nipote ex sore e il di lei figlio e pronipote della de cuius Controparte_1 [...] non erano applicabili ai conti correnti e ai conti titoli esistenti al Controparte_4 momento dell'apertura della successione, in quanto le stesse facevano riferimento a conti non più esistenti al momento dell'apertura della successione. Pertanto, i conti correnti e i conti depositi si erano devoluti a titolo di successione legittima - come indicato nel verbale di inventario redatto dal notaio Per_2 Chiedevano, quindi, citando in giudizio -e, a titolo di litis Controparte_5 denuntiatio, il di lei figlio in quanto solo erede testamentario- che venisse Controparte_4 accertata, la loro qualità di eredi legittimi, per rappresentazione in quanto nipoti ex fratre della de cuius, per la quota di ¼ degli importi giacenti sui conti titoli e sui conti titoli, al momento dell'apertura della successione, nonchè la cointestazione fittizia dei conti alla de cuius e alla CP_1 Conseguentemente chiedevano che la venisse condannata a restituire alla massa ereditaria CP_1 metà del saldo degli stessi al momento dell'apertura della successione e le somme indebitamente prelevate dai conti dopo l'apertura della successione con successiva divisione della somma così complessivamente ottenuta con attribuzione della quota di ½ a entrambi. e proponevano domanda riconvenzionale con la quale Controparte_1 Controparte_4 contestavano la devoluzione legittima delle giacenze sui conti correnti e sui conti titoli della de cuius, affermando che l'intera eredità della medesima sia era devoluta con successione testamentaria con la quale erano stati istituiti eredi unici i medesimi, chiedendo, pertanto, che venisse riconosciuto tale loro status. Inoltre, chiedevano che venisse accertata l'invalidità e l'inefficacia degli atti del notaio di apertura della successione legittima per difetto dei presupposti della stessa e l'annullabilità degli atti di divisione e l'inefficacia degli atti conseguenti, in quanto viziati da errore sulla sussistenza dei loro presupposto – erronea apertura della successione legittima e qualità di eredi ex lege degli attori- con condanna degli attori a restituire quanto ricevuto in conseguenza degli stessi.
pagina 5 di 12 2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10308/24 pubblicata in data 28.11.2024, ha: 1) dichiarato aperta la sola successione testamentaria e unici eredi i soli e in quanto: i) CP_1 Controparte_4 sulla base di un'analitica interpretazione dei testamenti, ha ravvisato “la volontà della de cuius di disporre di tutte le proprie sostanze per dopo la morte senza voler escludere uno o più beni specifici in modo consapevole” pag. 9 sentenza- e quindi l'istituzione di eredi unici per l'intero suo patrimonio di e di ii) la premorienza del marito , ha comportato CP_1 Controparte_4 Controparte_6 comunque, nel caso in cui il medesimo fosse ritenuto erede, l'accrescimento della quota dei coeredi, ex art. 674 c.c. ovvero, nel caso in cui fosse ritenuto legatario, il profitto degli onerati, con esclusione, anche sotto tale profilo dell'apertura di una successione legittima;
2) accolto la domanda riconvenzionale di annullamento della divisione, sotto il profilo dell'inefficacia degli atti di divisione nei confronti degli attori TE , in quanto soggetti non legittimati a porli in essere, poiché Parte_3 privi della qualità di eredi;
3) qualificato la domanda restitutoria dei suddetti beni proposta da CP_1 e come azione di petizione dell'eredità, fondata sull'affermazione della proprietà Controparte_4 dei beni ereditari in quanto unici eredi testamentari della de cuius e, ritenuti i TE , meri Parte_3 possessori senza titolo dei beni ricevuti in conseguenza degli atti di divisione, li condannava a restituire loro la somma di € 148.153,50, pari al controvalore di quanto conseguito dai possessori privi di titolo.
3. e hanno proposto appello articolato in due motivi: Parte_3 Parte_4
3.1 con il primo motivo deducono: i) la violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., in quanto il tribunale ha posto a fondamento della sua decisione la reinterpretazione della volontà della de cuius contenuta nei testamenti che nessuna delle parti aveva chiesto, posto che gli appellanti avevano domandato la conferma della loro qualità di eredi legittimi e i avevano Controparte_7 chiesto di dichiarare l'inefficacia dell'apertura della successione legittima e di annullare la divisione per errore essenziale del consenso, così operando la trasformazione di una domanda obbligatoria di annullamento contrattuale in un'azione reale di petizione di eredità; ii) la violazione, in ragione di quanto sopra esposto, del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, avendo pronunciato su una domanda non proposta dalle parti;
iii) l'insussistenza del vizio del consenso della divisione, stante l'inesistenza dell'errore essenziale;
iv) l'erronea dichiarazione di inefficacia della divisione, stante l'impossibilità di dichiarare l'inefficacia della divisione convenzionale anche se successivamente una delle parti risulta non essere erede, come affermato da Cass. n. 8919 del 4.5.2016; 3.2 con il secondo motivo deducono: 1) l'erronea interpretazione del testamento, in quanto: i) l'espressione “eredi universali” -di per sé insufficiente, ove non risulti che il bene o il complesso di beni sia attribuito come quota del patrimonio-, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, non era collegata ai nomi dei - bensì “ai beni immobili”, desumendosi da ciò CP_1 CP_2 che la de cuius non intendeva nominarli eredi di tutto il patrimonio, ma unicamente successori di quegli specifici beni;
ii) la de cuius aveva differenziato l'attribuzione dei beni -al marito l'immobile in via Bruno Cesana n. 10; ai nipoti le giacenze sui conti correnti-, a differenza di quanto aveva fatto nel testamento del 2002, in cui aveva espressamente nominato e CP_1 eredi universali;
iii) l'espressione “nipoti” non era riferibile come ritenuto dal tribunale CP_2 ai soli ma comprendeva anche i TE;
iv) che la revoca del Controparte_7 Parte_3 testamento del 2002, in cui la de cuius aveva espressamente nominato suoi eredi Controparte_8
pagina 6 di 12 universali, implica la volontà di non nominarli più come tali, in quanto, diversamente, non avrebbe provveduto a revocarlo;
v) la de cuius in epoca successiva alla redazione dei testamenti si era recata dal notaio per rilasciare la procura generale alla in caso avesse voluta CP_1 nominarla erede universale, avrebbe revocato i precedenti testamenti;
vi) il bonifico di 100.000 € effettuato alla non è significativo della abitudine della de cuius a donarle denaro, in CP_1 quanto è stato disposto sul conto cointestato alla medesima e al marito;
vii) il valore dei beni attribuiti ai costituisce una parte minoritaria del patrimonio della de cuius;
2) Controparte_8 l'erronea interpretazione del tribunale che ha ritenuto comunque valida la disposizione testamentaria relativa ai conti correnti, nonostante gli stessi fossero estinti al momento dell'apertura della successione, in quanto oggetto della stessa non sarebbero stati i conti, ma il denaro e i titoli ivi giacenti riconducibili alla de cuius e quindi devoluti con la disposizione testamentaria che rimaneva efficace. Ciò in quanto i rapporti bancari esistenti al momento dell'apertura della successione, a differenza di quelli indicati nel testamento, contemplavano una maggiore quantità di denaro -infatti, erano stati aperti dopo la morte del marito della de cuius con versamento del denaro ereditato dallo stesso- ed erano cointestati con la Quindi, in CP_1 sintesi, secondo gli appellanti, anche il bene -contenuto dei conti- era diverso da quello indicato nei testamenti e non solo il contenitore -conti-, con conseguente inefficacia della disposizione testamentaria e apertura della successione legittima sulle somme giacenti sui conti esistenti al momento dell'apertura della successione. Depone in tal senso anche il principio della fungibilità del denaro che “non contempla la possibilità di esserne proprietari” -pag.31 appello-; 3) l'apertura della successione legittima anche in merito all'immobile di Milano via Cesana n.6, in quanto la de cuius con il testamento aveva voluto attribuire quel bene al marito e, conseguentemente, consapevolmente, aveva escluso l'attribuzione dello stesso ai nel momento in Controparte_8 cui li ha istituiti eredi. Questa scelta consapevole del testatore esclude la vis espansiva su quel bene dell'istituzione degli eredi ex re certa e, conseguentemente, comporta, sul Controparte_8 medesimo, l'apertura della successione legittima.
4. e hanno chiesto il rigetto dell'appello. CP_1 CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
1.1 Il primo motivo è infondato.
Innanzitutto, il tribunale non ha violato l'art. 101, secondo comma, c.p.c., né l'art. 112 c.p.c. Infatti: i) la domanda degli attori era diretta ad accertare il loro status di eredi legittimi per quanto concerne le somme giacenti sui conti correnti e sui depositi titoli che al momento dell'apertura della successione erano cointestati alla de cuius e alla e, sulla base del loro CP_1 status di coeredi -previo accertamento della titolarità esclusiva della de cuius delle somme e dei titoli ivi giacenti-, chiedevano la restituzione da parte della delle somme a loro spettanti CP_1
pagina 7 di 12 non percepite al momento della divisione in quanto ritenute di proprietà della medesima e di quelle indebitamente prelevate dalla stessa;
ii) e proponevano domanda CP_1 CP_2 riconvenzionale con la quale chiedevano che venisse accertato il loro status di unici eredi testamentari della de cuius, assumendo che l'intera eredità della medesima si era devoluta con successione testamentaria con conseguente insussistenza dello status di eredi legittimi degli attori e, su questo presupposto, previo annullamento ovvero declaratoria di inefficacia degli atti di divisione compiuti davanti al notaio, sull'erroneo presupposto che una parte dell'eredità si fosse devoluta in base alla successione legittima, chiedevano che i TE fossero Parte_3 condannati a restituire le somme di denaro costituenti l'equivalente della massa ereditaria percepite in seguito agli atti di divisione. Ciò posto, il tribunale non ha violato l'art. 101, secondo comma, c.p.c., perchè la questione dell'interpretazione dei testamenti non è stata rilevata d'ufficio dal giudice, ma è stata introdotta dalle parti a sostegno delle rispettive domande. In particolar modo, dalla domanda riconvenzionale dei convenuti che chiedevano che il tribunale accertasse che l'intera eredità si fosse devoluta esclusivamente con la successione testamentaria con l'effetto di escludere la qualità di eredi legittimi degli attori-appellanti. Accertamento che necessariamente implicava l'interpretazione della volontà della defunta risultante dai testamenti. Inoltre, sulla diversa interpretazione della volontà della stessa si è sviluppato un ampio contradditorio fra le parti nel corso del giudizio. In particolare, i -attuali appellanti- sin dalla prima memoria ex art. Parte_3 183 c.p.c. hanno replicato sostenendo una diversa interpretazione delle schede testamentarie, esercitando il loro diritto di difesa. Il tribunale non ha neppure violato il principio della domanda. Infatti, si è limitato a qualificare la domanda restitutoria dei convenuti come azione petitoria - pag.12 sentenza-, ravvisandone la sussistenza dei fatti costitutivi allegati dai - Controparte_8 stato di unici eredi testamentari (oggetto di specifica domanda di accertamento) e, su tale presupposto, restituzione dell'equivalente del valore dei beni ereditari-. Quindi, il tribunale si è limitato a pronunciarsi su una domanda proposta dai convenuti, qualificandola come azione di petizione dell'eredità. Parimenti, senza compiere alcun mutamento della domanda, si è pronunciato anche sulla domanda di inefficacia degli atti di divisione compiuti per difetto dei presupposti che era anche stata proposta dai convenuti/appellati, allegandone quale fatto costitutivo il difetto dello status di eredi degli attori. Anche gli ulteriori profili del primo motivo di appello sono infondati. E' irrilevante quello attinente all'insussistenza del vizio del consenso negli atti di divisione per insussistenza dell'errore essenziale. Infatti, il tribunale non ne ha riconosciuto la sussistenza, affermando di aderire all'orientamento maggioritario che reputa la divisione annullabile solo per violenza o dolo, a norma dell'art. 761 c.c., senza spazio per l'annullamento per errore – pag. 10 sentenza-. In proposito, il tribunale ha ritenuto inefficaci gli atti di divisione perchè compiuti a non domino da chi non era legittimato a porli in essere difettando la qualità di erede e quindi di partecipe alla comunione ereditaria. In proposito, gli appellanti assumono -con il quarto profilo del motivo di appello- l'erroneità di tale decisione, stante l'impossibilità di dichiarare l'inefficacia della divisione convenzionale, pagina 8 di 12 anche se successivamente una delle parti risulta non essere erede, come sostengono essere stato affermato da Cass. n. 8919 del 4.5.2016. Tuttavia, dal suddetto precedente non si ricava il principio enunciato dagli appellanti. Infatti, nel caso oggetto della predetta sentenza si deduceva l'inefficacia della divisione convenzionale perchè uno dei contraenti, nel momento in cui era stata posta in essere, era privo del titolo di coerede -in quanto solo affiliato al de cuius e non adottato e quindi non figlio del medesimo-. La Corte di legittimità ha statuito che ciò non aveva impedito ai due coeredi -consapevoli dello stato di affiliazione e non di adozione con il de cuius del terzo contraente- di “pattuire lo scioglimento della comunione ereditaria attribuendo una quota della stessa anche a quello avendo con ciò dato luogo non ad una vera e propria divisione, per la cui validità era necessaria soltanto la sottoscrizione dei due coeredi e ma ad un contratto plurilaterale, comunque vincolante ed Parte_5 Parte_6 efficace fra i contraenti” - Cass. n. 8919 del 4.5.2016, in motivazione-. Quindi, nel caso esaminato nel precedente citato dagli appellanti, lo scioglimento della comunione era valido perchè compiuto dai due unici coeredi partecipi della comunione ereditaria che avevano deciso di attribuire una parte dei beni anche al terzo che non era coerede. Non si evince pertanto il principio affermato dagli appellanti di impossibilità di dichiarare l'inefficacia della divisione convenzionale. Al contrario, in quel caso, lo scioglimento della comunione ereditaria era avvenuto perchè posto in essere dai due coeredi partecipi della comunione ereditaria. Invece, nel caso che occupa, gli atti di divisione sono stati compiuti con la partecipazione dei TE che non avevano il titolo di coeredi e quindi non erano partecipi della Parte_3 comunione ereditaria, con conseguente invalidità e inefficacia degli stessi, in quanto posti in essere da soggetti privi del titolo di coerede.
1.2 Il secondo motivo è infondato.
E' condivisibile l'interpretazione della volontà della testatrice operata dal tribunale desunta dal contenuto dei testamenti. Secondo la prospettazione degli appellanti la de cuius non intendeva nominare i Controparte_8 eredi di tutto il patrimonio, ma unicamente successori di quegli specifici beni siti in via Pietro da Cemmo 6, in quanto l'espressione eredi universali, di per sé insufficiente se il bene non risulta attribuito come quota del patrimonio, era collegata esclusivamente ai citati beni immobili. Inoltre, la de cuius aveva differenziato l'attribuzione dei beni, assegnando l'immobile in via Cesana n. 10 al marito e le giacenze sui conti correnti e sui depositi titoli a tutti i nipoti - espressione da intendersi comprensiva di tutti i nipoti e non solo della e del pronipote CP_1 Inoltre, secondo gli appellanti, avvalorerebbe tale interpretazione della volontà della CP_2 de cuius il fatto che nel testamento del 2002 -successivamente revocato- la medesima nominava espressamente suoi eredi universali la e il e la sua revoca era dimostrativa di CP_1 CP_2 una mutata volontà della medesima. Per una migliore comprensione si riporta il testo del testamento oggetto di causa -essendo identiche tutte e tre le schede testamentarie-: “Mio Testamento. Io sottoscritta Persona_1 dispongo delle mie ultime volontà con il presente testamento come segue, revoco qualsiasi testamento che pagina 9 di 12 abbia fatto prima d'ora. Nomino eredi universali i beni immobili (appartamenti e laboratorio) siti in via Pietro da Cemmo 6 Milano, i miei nipoti e suo figlio l'enciclopedia. Sulla Controparte_1 Persona_3
Banca Popolare Ag.33 via Ronchi n e sulla Ba aolo o C.F._6 C.F._7
Via Palmanova n.95 Milano. e sul C.C.15812/164 gli utili equamente divisi con mio marito CP_6
e i nipoti % Per l'abitazione con BOX di Via Bruno Cesana n.10 nel caso di mia morte a mio
[...] marito Alla morte di mio marito , ai nipoti e suo Controparte_6 Controparte_6 Controparte_1 figlio bile camera da letto e og interessa 017 . Persona_3
”. Persona_1
Il carattere universale della disposizione attributiva dei beni immobili siti in via Pietro da Cemmo 6 ai nipoti e a suo figlio si coglie non solo dall'uso dell'espressione CP_1 CP_2
“eredi universali”, ma dal fatto che la de cuius ha inteso attribuire agli stessi nipoti una quota delle utilità dei conti correnti e dei depositi titoli in parti uguali con il coniuge e, ancora, alla morte del medesimo, il mobile camera da letto e oggetti vari contenuti nella casa coniugale lasciata al marito. In proposito, non vi è dubbio che i nipoti nominati nel testamento siano esclusivamente la e CP_1 CP_2
Essi, infatti, nello stesso testamento vengono espressamente nominati per due volte “i miei nipoti suo figlio ”. Quindi, si evince che nel momento in cui la de cuius Controparte_1 Persona_3 nello stesso testamento si riferisce ai nipoti, intenda fare riferimento esclusivamente a loro due. Pertanto, quel bene immobile è stato attribuito dalla de cuius alla e a come CP_1 CP_2 quota del suo patrimonio -come avvalorato dall'assegnazione ai medesimi di una quota di utilità dei conti correnti e dei depositi titoli-, così confermando l'istituzione di eredi testamentari dei medesimi - Cass. n. 24310 del 05/08/2022 Il connotato essenziale della istituzione di erede "ex re certa" non va ricercato nell'implicita volontà del testatore di attribuire all'istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell'assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio;
risolta la questione interpretativa nel senso della istituzione "ex re", l'erede in tal modo istituito può partecipare anche all'acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l'erede legittimo e, quindi, raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle "res certae" attribuitegli ed il valore dell'intero asse ereditario.. Irrilevante, infine, la revoca del testamento del 2002. Infatti, anche i tre successivamente redatti confermano la volontà della de cuius già precedentemente espressa di istituire eredi universali i nipoti e in continuità, proprio con la precedente volontà espressa in quello del CP_1 CP_2 2002 -come già evidenziato dal tribunale-. Infatti, a sostegno di questa interpretazione depone il fatto che, anche nel testamento del 2002, la nomina di eredi universali dei nipoti e CP_1
espressa in modo indubitabile, era legata all'attribuzione dello stesso immobile in via CP_2 Pietro da Cemmo. Inoltre, diversamente da quanto prospettato dagli appellanti nel terzo profilo del motivo di appello, la scelta consapevole della de cuius di attribuire l'immobile sito in via Cesana n.10 al marito, non ha comportato, in seguito alla sua morte, l'apertura della successione legittima in merito ad esso.
pagina 10 di 12 Infatti, in proposito, il tribunale ha affermato, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità, che la successione legittima concorre con la successione testamentaria dell'istituito ex re certa solo nel caso in cui il de cuius abbia consapevolmente escluso un bene -di cui conosceva l'esistenza- al momento della disposizione testamentaria -Cass. n.9487 del 9.4.2021-. Caso che nella specie, non ricorre perchè la de cuius aveva consapevolmente disposto di tutti i suoi beni con testamento -“la de cuius ebbe a disporre di qualsivoglia bene di cui era a conoscenza senza volerne consapevolmente escludere alcuno” -pag. 8 sentenza-. Ciò esclude il concorso della successione legittima con quella testamentaria in ordine ai beni attribuiti al marito premorto. In ogni caso, il tribunale -con statuizione non oggetto di appello- ha ritenuto che, anche nel caso si fosse reputato che il marito fosse stato anch'esso istituito erede ex re certa, i beni a lui attribuiti si sarebbero devoluti ai coeredi istituiti in virtù del principio dell'accrescimento, ex art. 674 c.c., mentre, nel caso fosse stato ritenuto legatario, i beni a lui attribuiti si sarebbero comunque trasferiti agli eredi testamentari in virtù dell'assorbimento del legato in capo all'onerato, ex art. 677 c.c. Con il secondo profilo del motivo di appello gli appellanti censurano la statuizione del tribunale che ha ritenuto che non si fosse aperta la successione legittima sulle utilità risultanti dai conti correnti e dai depositi titoli - incontestata la titolarità in capo alla de cuius delle somme e dei titoli trasferiti sui nuovi conti e depositi titoli accesi dopo la redazione del testamento, in ragione del decesso del marito-, in quanto l'estinzione dei conti e dei depositi espressamente indicati nei testamenti costituisce “l'estinzione di un contratto di carattere normativo (come il conto corrente), sulla falsariga del mandato, avente quale oggetto la gestione e l'esecuzione di atti o negozi giuridici sulle somme e titoli ivi amministrati ( e “custoditi” essendo scritturazioni contabili). Non rappresenta la fuoriuscita dei beni dal patrimonio della testatrice, salvo successivi atti dispositivi (come asserito dalla convenuta), In sintesi il denaro dei titoli (od il loro controvalore se liquidati) veicolati nei “nuovi“ conti correnti cointestati non potevano considerarsi “nuovi e diversi beni” né beni ignorati né, tantomeno, non considerati dalla de cuius quando stese le schede olografe -pag.7 sentenza-. Secondo gli appellanti, invece, sussiste una difformità, in quanto i conti aperti successivamente contenevano una maggior quantità di denaro, in quanto contenevano anche il denaro ereditato dal marito e erano cointestati alla CP_1 Le censure non scalfiscono la motivazione del tribunale. Infatti, ciò che rileva non è la quantità di denaro e di titoli presente nei conti, ma la certezza che lo stesso denaro di cui era titolare la de cuius sui conti oggetto della disposizione testamentaria sia confluito sui conti e nei collegati depositi titoli accesi dopo la redazione del testamento. Nel caso specifico, è irrilevante il fatto che il denaro si sia accresciuto con quello proveniente dall'eredità del marito, in quanto lo stesso è divenuto di proprietà della de cuius in ragione della successione del medesimo. Né rileva il fatto che i nuovi conti erano cointestati con la in CP_1 quanto gli stessi appellanti nell'atto di citazione in primo grado, ne affermavano la cointestazione fittizia -chiedendone l'accertamento- e l'esclusiva titolarità delle somme ivi giacenti in capo alla de cuius, desunta dalla provenienza degli importi esclusivamente dal patrimonio della de cuius e da quello del marito premorto. Peraltro, si può evincere dal tenore della disposizione testamentaria la volontà della testatrice di destinare le utilità di quei conti alle persone indicate nel testamento, volontà che non può
pagina 11 di 12 presumersi mutata solo per il mutamento dei conti in cui le stesse già oggetto di disposizione in tal senso, erano contenute.
2. e , stante la soccombenza, Parte_1 Controparte_9 CP_4 devono essere condannati a pagare le spese del presente giudizio, liquidate, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione da € 52.000 a € 260.000, secondo l'attribuito, quanto al primo grado, come già liquidate dal tribunale, non essendo mutato lo scaglione, e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 9.991,00 - di cui € 2.977 per studio;
€ 1.911 per la fase introduttiva;
€ 5.103 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 10308/24 pubblicata in data 28.11.2024;
3. condanna e a pagare a Parte_1 Controparte_10
e a le spese del presente Controparte_1 Controparte_4 giudizio che si liquidano in complessivi € 9.991,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti
[...]
e dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 Controparte_10 contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 1.10.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
RI EN NO
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