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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 26/11/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 91/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
e CP_1 CP_2
CONVENUTO/I
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 9.45 innanzi alla dott. ssa Maria Adelaide Satta, sono comparsi:
Per l'avv. PATTERI GIOVANNA ANGELA FRANCESCA . Parte_1
Per i convenuti . CP_3
Il Giudice invita a precisare le conclusioni e alla discussione.
Parte attrice conferma le conclusioni come da atto introduttivo.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Adelaide Satta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 91/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F.: elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Dorgali, via G. Matteotti n.6 presso lo studio dello Avvocato Giovanna A.F. Patteri che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
Contro
Controparte_4
[...]
Controparte_5
[...]
[...]
[...]
Controparte_6
CP_7
[...] [...]
Controparte_8
RESISTENTI
OGGETTO: US
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 26/11/2025. Parte attrice ha confermato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 31 gennaio 2024, regolarmente notificato,
ha convenuto in giudizio i convenuti indicati in epigrafe, chiedendo all'intestato Parte_1
Tribunale di essere dichiarato proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno per cui è causa.
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto :
-di possedere da oltre 20 anni in maniera continuata, esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza o clandestinità, il terreno ubicato in agro di Dorgali, località Punta Niedda, della superficie di 1000 mq, distinto al Catasto Terreni del Comune di Dorgali al foglio 51 mappale 356 derivato dal mappale 278
a sua volta derivato dal mappale 41, posto a confine con la strada vicinale di Osala, proprietà e CP_1 proprietà Patteri;
-di essersi occupato del bene direttamente o per il tramite di terzi da lui incaricati e più specificamente nel 2002 ha curato i confini ripristinando il muro a secco di recinzione e costantemente provvede alla sua manutenzione intervenendo sulla detta recinzione nei punti danneggiati dal passaggio degli animali;
-di aver provveduto a tutt'oggi alla pulizia del fondo (manualmente e con mezzi meccanici) incaricando allo scopo i sig.ri e il fratello al quale Persona_1 Persona_2 Persona_3 ha concesso di utilizzare il fondo per il pascolo dei suoi cavalli;
-di aver piantumato alcune essenze mediterranee, olivastri, mirto, rosmarino, lentischio e ginepro, piante che ogni due o tre anni vengono potate da suoi incaricati;
-che il terreno oggetto di causa risulta intestato a terzi e pertanto di avere interesse ad ottenere sentenza dichiarativa del diritto di proprietà anche ai fini delle volture presso gli uffici competenti. Nella contumacia dei convenuti, la causa, riassegnata, istruita per documenti e prova testimoniale, viene all'udienza odierna per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
°°°°°°°°° La domanda attorea merita di essere accolta.
Premesso che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono due requisiti base per l'istituto che ci occupa. Il possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni. Tanto premesso, dall'esame della documentazione prodotta, si evince che i convenuti citati nella qualità di intestatari catastali o eredi degli stessi degli immobili in oggetto sono le uniche persone interessate alla domanda, di talché il contraddittorio, a seguito della notifica del ricorso deve ritenersi correttamente instaurato tra le parti (vedi visure storiche catastali, certificati ipotecari speciali, certificato storico di famiglia, ecc.).
Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, le testimonianze (v. ud. 22/5/2025, testi: , Tes_1
, assunte nel corso del giudizio hanno confermato il possesso ultraventennale di Per_2 Per_1
del bene in questione. Parte_1 E' emerso dalle dichiarazioni dei testimoni che, attendibili e disinteressati, dimostrando di conoscere i luoghi per averli frequentati personalmente, il ricorrente utilizza e coltiva il terreno da oltre vent'anni. I testimoni escussi hanno dichiarato “… conosco essendo un mio compaesano e Parte_1 inoltre mio marito lo aiuta a titolo di amicizia nei lavori di pulizia del terreno e di Persona_1 ripristino recinzione quando occorre.[…] mio marito, , hanno aiutato Persona_3 Persona_2
a piantumare il terreno e periodicamente su incarico di provvedono alla Parte_1 Pt_1 potatura delle piante. Il terreno è tutto recintato e c'è una rete con una chiusura artigianale di campagna di accesso al terreno.” ( teste ); “ … Ho un pezzo di terreno di fronte al suo e Tes_1 frequento la zona dal 1983, dal 2000 forse anche prima non riesco ad essere più preciso nel terreno di cui mi si chiede vedo solo . fa la pulizia del terreno e cura le piante perché è Parte_1 Pt_1
pagina 3 di 4 tutto alberato. Il terreno è tutto recintato a muretto a secco e lo aggiusta quando è necessario Pt_1 specialmente di inverno con le piogge […] Anche io e il fratello e aiutiamo Per_3 Persona_1
nei lavori di pulizia , ci diamo una mano a titolo di amicizia e buon vicinato, in campagna ci Pt_1 aiutiamo fra di noi” ( teste ); “… Per_2
siamo amici e mi chiama per dargli una man o nei lavori per pulire e per la recinzione , per fare quello che c'è da fare nel terreno e nella recinzione. Vado ad aiutare dal 1999-2000 e Parte_1 il terreno all'epoca non era recintato lo abbiamo recintato poco per volta in genere il fine settimana, anche con rete . Non conosco i dati catastali ma confermo i nomi dei confinanti.” (teste ). Per_1
Alla luce di quanto emerso in corso di causa la domanda attorea risulta quindi provata nei suoi fatti costitutivi e deve pertanto essere accolta.
deve pertanto essere dichiarato proprietario del terreno a titolo originario in forza Parte_1 del possesso ultraventennale, per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158, codice civile.
Le spese di lite poiché non vi è stata opposizione alla domanda, vengono interamente compensate tra le parti.
Non deve essere ordinata la trascrizione della presente sentenza ad opera del competente Conservatore dei Registri Immobiliari (oggi Agenzia del Territorio), trattandosi di adempimento previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.dichiara che (C.F.: ha acquistato, per Parte_1 C.F._1 usucapione, il diritto di proprietà del terreno ubicato in agro di Dorgali, località Punta Niedda, distinto al Catasto Terreni del Comune di Dorgali al foglio 51 mappale 356.
2.Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura al difensore di parte ricorrente presente ed allegazione al verbale.
Nuoro, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
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