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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 4 luglio 2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 364/2025 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1 alle ore 8.30 è presente per parte ricorrente l'avv. CARBONARO GIUSEPPE che conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai propri scritti difensivi;
prende atto del provvedimento di annullamento dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione
Commercianti depositato nel fascicolo telematico e del relativo provvedimento di sgravio dell'avviso di addebito impugnato. Chiede, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere insistendo nella condanna alle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
E' pure presente l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA che si associa alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.00
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Successivamente, alle ore 17.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 364/2025 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. CARBONARO Parte_1
GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Palermo
L.go Primavera n°14, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato in CP_2
Roma ed elettivamente nell'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Ente in Palermo, via Laurana n. 59 con l'Avv. Maria Grazia Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
Oggetto: opposizione ad Avviso di addebito (Gestione Commercianti).
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 59620240004823226000.
❖ Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante CP_2
parte in favore di che liquida in euro 400,00, oltre Parte_1
2 spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.1.2025 il ricorrente, come in epigrafe indicato, convenne in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale opponendo l'avviso di addebito n° 59620240004823226000 con il quale gli veniva chiesto dall' il CP_2 pagamento del complessivo importo di euro 4.776,71, a titolo di omesso versamento, in favore della Gestione Commercianti, a titolo di contributi I.V.S. e somme aggiuntive, interessi e sanzioni, relativamente al periodo ottobre 2022 a settembre 2023.
A sostegno del ricorso eccepiva, l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti in quanto già socio accomandante della società OLD STYLE
s.a.s. , alla morte di quest'ultimo diveniva liquidatore della Controparte_3
società che cessava ogni attività il 31.12.2014.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale rappresentando che era già intervenuto il provvedimento in autotutela di cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti dal 31/12/2014 con conseguente annullamento degli atti impositivi successivi, ivi compresi quelli oggetto dell'avviso di addebito oggi opposto.
La causa, di natura documentale, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Invero, risulta documentato tanto il provvedimento di annullamento datato 15 gennaio 2025 (“[..] A seguito delle dovute consultazioni sul contribuente tramite il Siatel
v2.0 - Punto fisco, si rileva che la “OLD STYLE DI CHIANCHIANO ALFREDO SAS”,
P.IVA risulta cessata in data 31/12/2014. Inoltre, la stessa società risulta P.IVA_1
cessata dal 31/12/2014 anche dal registro delle imprese della Camera di Commercio
3 Industria Artigianato e Agricoltura di PALERMO ed ENNA. Considerata l'assenza di ulteriori posizioni attive in CCIAA e di redditi di impresa successivi al 31/12/2014, si convalida il provvedimento di iscrizione nella Gestione speciale Commercianti e si procede alla cessazione della posizione previdenziale dalla stessa Gestione per mancanza del requisito oggettivo dello svolgimento dell' attività commerciale dal
31/12/2014 con conseguente annullamento degli atti impositivi successivi. Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere alla convalida del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;
Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto alla convalida in sede di autotutela dell'atto in oggetto;
DISPONE la convalida del provvedimento in oggetto cessazione dalla gestione speciale degli esercenti attività commerciali dal 31/12/2014 con conseguente annullamento degli atti impositivi successivi”) sia il provvedimento di sgravio contenente anche le rate oggetto dell'avviso di addebito de quo ( 4^ rata 2022 /
1^,2^ e 3^ rata 2023).
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento in autotutela è intervenuto pressoché contestualmente al deposito del ricorso giudiziale (necessario al fine di evitare di incorrere in decadenza dall'opposizione), ritiene equo compensarle per metà condannando l'ente previdenziale a rifondere al ricorrente la restante parte che liquida come in dispositivo (avuto riguardo all'attività effettivamente espletata), disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Carbonaro che ha reso la dichiarazione ex art 93 cpc.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 4 luglio 2025
IL GIUDICE Claudia Gentile
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