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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 538/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA IA, Presidente
NI RC, Relatore
D'URSO IA TERESA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5524/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12177/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 04/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192931119701 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 151/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Comune di Vibo Valentia propone appello avverso la sentenza della CGT di Roma n. 12177/19/2024, depositata il 22/08/2024, di accoglimento del ricorso presentato dal Resistente_1 contro la cartella di pagamento n. 09720200192931119701 TARES 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
2. Il Comune chiede la riforma della sentenza della CGT di Roma in quanto nella cartella di pagamento vi
è l'esplicito riferimento ai “presupposti di fatto” e alle “ragioni giuridiche” della pretesa tributaria.
3. Il Patronato non si è costituito.
4. In data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello del Comune non è fondato e va rigettato.
Infatti, come già rilevato dal primo Giudice, la cui pronuncia merita conferma, non sono in contestazione i
“presupposti di fatto” e le “ragioni giuridiche” della pretesa tributaria oggetto dell'originario ricorso, bensì la mancata produzione del giudizio della documentazione probatoria idonea a comprovare la rituale notifica degli atti presupposti della cartella impugnata.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano per il grado in euro 1.200,00.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese liquidate per il grado in euro 1200,00.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA IA, Presidente
NI RC, Relatore
D'URSO IA TERESA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5524/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12177/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 04/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192931119701 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 151/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Comune di Vibo Valentia propone appello avverso la sentenza della CGT di Roma n. 12177/19/2024, depositata il 22/08/2024, di accoglimento del ricorso presentato dal Resistente_1 contro la cartella di pagamento n. 09720200192931119701 TARES 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
2. Il Comune chiede la riforma della sentenza della CGT di Roma in quanto nella cartella di pagamento vi
è l'esplicito riferimento ai “presupposti di fatto” e alle “ragioni giuridiche” della pretesa tributaria.
3. Il Patronato non si è costituito.
4. In data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello del Comune non è fondato e va rigettato.
Infatti, come già rilevato dal primo Giudice, la cui pronuncia merita conferma, non sono in contestazione i
“presupposti di fatto” e le “ragioni giuridiche” della pretesa tributaria oggetto dell'originario ricorso, bensì la mancata produzione del giudizio della documentazione probatoria idonea a comprovare la rituale notifica degli atti presupposti della cartella impugnata.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano per il grado in euro 1.200,00.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese liquidate per il grado in euro 1200,00.